Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 24 del 10 marzo 2006


Materia: Statuti

COMUNE DI SEGUSINO (TREVISO)

Pubblicazione nuovo statuto comunale.

PREMESSA
Il Comune di Segusino è terra trevigiana di confine, cerniera tra la pianura veneta e la montagna bellunese.
La storia segusinese è segnata da sofferenze singole e collettive, così come è carica di iniziative sociali ed imprenditoriali. Due grandi avvenimenti hanno lasciato il segno sulla quasi totalità delle famiglie:
a) la grande emigrazione del XIX secolo a Chipilo (Messico), nel 1882, dove si recarono oltre 400 persone, in cerca di miglior fortuna, unitamente agli altri due grandi flussi migratori, tra le due guerre mondiali, verso l'Argentina, e negli anni '50 e '60 verso il Belgio, Francia, Canada, Australia e Svizzera;
b) la perdita, per fame e stenti, di oltre 500 persone (bambini, donne, anziani) durante l'invasione nella Prima Guerra Mondiale.
In 35 anni, tra il 1882 ed il 1918, Segusino ha perso più di 1000 abitanti, scendendo dalle 3000 alle 2000 unità come presenti tuttora. Nella Grande Guerra sono stati distrutti gli archivi comunale e parrocchiale, con tutto il patrimonio storico ed anagrafico testimone della evoluzione e dello sviluppo segusinesi dal 983 al 1917.
Nel campo sociale è presente, fin dal 1905, la Scuola Materna parrocchiale (più familiarmente chiamata Asilo), sostenuta ed amata da tutta la popolazione quale rifugio sicuro e centro di educazione per i più piccini; che ha recentemente compiuto i 100 anni di vita; la Scuola Elementare a tempo pieno, in funzione dal 1975, è un vanto per l'intera collettività. Segusino, per la sua collocazione geografica, si trova ad essere in posizione marginale rispetto a tutti i centri direzionali, con uffici e competenze di riferimento sparsi in tutto il territorio della Regione. La Provincia è a Treviso, la diocesi è a Padova; la Comunità Montana è a Vittorio Veneto; l'Unità Socio Sanitaria è a Asolo; gli Uffici Finanziari, l'Ufficio di Collocamento e il Tribunale - Sez. staccata di Treviso sono a Montebelluna. Organizzarsi in mezzo a così tante direzioni è assai difficile e, forse per questo, il segusinese è diffidente e duttile, aperto e prudente, chiuso e cosmopolita, facile all'amicizia e scontroso.

TITOLO I - CARATTERI COSTITUTIVI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Autonomia
1. Il Comune di Segusino è Ente autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dalle norme del presente Statuto.
2. Spetta al Comune di Segusino la titolarità di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato, dalla Regione Veneto ovvero da altri Enti territoriali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Finalità
1. Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo criteri di giustizia, partecipazione e solidarietà; concorre inoltre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso e degli altri organismi sovraccomunali di cui è parte e fra questi, in modo particolare, della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.
2. Il Comune riconosce che i valori costitutivi della propria autonomia sono stati espressi nella tradizione, nella cultura, nel cristianesimo e sono riconoscibili nella vita collettiva, nel patrimonio storico, nell'ambiente, nell'economia. Il Comune persegue, entro gli ambiti previsti dalla legislazione, il bene comune; promuove e tutela i diritti della persona, le pari opportunità, lo spirito dell'interesse generale. Favorisce le relazioni umane, in particolare quelle che si esprimono nella famiglia e nelle formazioni sociali.
3. Il Comune promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la qualità della vita di tutti i cittadini al fine di renderli persone libere da ostacoli di ordine culturale, economico e sociale, libere di crescere secondo le individuali potenzialità, libere di vivere in una Comunità locale che favorisca le possibilità di incontro e di partecipazione. A tal fine prevede strumenti, ambienti e modalità che facilitino il crescere di una Comunità accogliente e umanamente ricca ed aperta.
4. Il Comune realizza le proprie finalità, adottando in ogni ambito il metodo e gli strumenti della programmazione, avvalendosi di strutture e metodologie che permettano di valutare gli interventi politico-amministrativi in fase di scelta, di attivare e di verificare l'efficacia dell'azione amministrativa in ogni sua parte, di controllare ogni sua disposizione.
5. Il Comune assume a fondamento della propria attività il valore della solidarietà, che si concretizza prioritariamente come impegno al superamento di ogni forma di disagio e sofferenza. In particolare promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti alle persone portatrici di ogni forma di disagio.
6. Il Comune considera la cultura come un valore essenziale della Comunità, perché essa, mentre raccorda la vita della gente e dell'ambiente, alla storia e alle caratteristiche locali, costituisce premessa e fattore anche per lo sviluppo economico e sociale della Comunità stessa. A tal fine il Comune promuove tutte le iniziative volte alla diffusione della cultura ed in questo quadro riconosce un particolare valore alla ricerca ed alla valorizzazione della storia della Comunità dal punto di vista archeologico, letterario, architettonico e delle tradizioni popolari.
7. Il Comune persegue le proprie finalità anche mediante l'apporto dei cittadini, della scuola, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle formazioni religiose, sociali, culturali e sportive, del volontariato e della cooperazione di solidarietà sociale. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, favorendo l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne alla vita della Comunità.
8. Il Comune di Segusino, riconoscendo gli scambi tra uomini e popoli, si propone, in particolare, di valorizzare i propri aspetti peculiari perseguendo le seguenti finalità:
a) il consolidamento e lo sviluppo del gemellaggio "jure sanguinis" con la Comunità di Chipilo (Messico), attuando la volontà espressa dalle due Comunità nel 1982, in occasione del 1° centenario della emigrazione.
b) Lo sviluppo dell'iniziativa gemellare con la Comunità di Saint Jory (Francia), allargando la relazione con analoghi soggetti istituzionali di altri Paesi.
c) il sostegno alle azioni di solidarietà internazionale.

Art. 3
Obiettivi
1. Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948, secondo la quale "il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana", il Comune di Segusino riconosce e tutela il valore dell'uomo e della sua esistenza dal concepimento alla morte naturale e promuove ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà.
2. Il Comune, anche al servizio delle future generazioni, valorizza l'ambiente, rispetta le condizioni di vita delle specie animali e vegetali, salvaguarda la salubrità e l'equilibrio ecologico;valorizza inoltre i beni culturali, storici e le bellezze naturali riorganizzando e riqualificando gli insediamenti umani e le infrastrutture sociali ed economiche.
3. Il Comune, mediante azioni a sostegno del settore economico, concorre ad affermare il diritto al lavoro, a sostenere l'innovazione, ad incoraggiare la cooperazione nell'agricoltura, nell'artigianato, nell'industria e nel commercio.
4. Promuove lo sviluppo della Comunità segusinese in armonia con quella comprensoriale; persegue l'integrazione territoriale, promuovendo forme di consultazione e di concertazione con gli enti territoriali.
5. Favorisce la partecipazione delle cittadine e dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento degli ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica.
6. Promuove la cultura della pace, della libertà e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
7. Il Comune di Segusino riconosce gli scambi fra uomini e popoli, incentiva ulteriori gemellaggi con analoghi soggetti istituzionali di altri Paesi, sostiene le azioni di solidarietà internazionale.

Art. 4
Partecipazione - Informazione
1. Il Comune garantisce la effettiva possibilità di partecipazione dei cittadini all'attività politica e amministrativa secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e con le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. Presupposto della partecipazione è l'informazione sull'attività degli Organi istituzionali.
2. Il Comune attiva mezzi e strumenti, idonei a garantire la comunicazione ai cittadini e la diffusione delle informazioni, finalizzata all'attuazione del principio di trasparenza, mediante anche la radiodiffusione delle sedute di Consiglio Comunale.
3. Il Comune, inoltre, informa periodicamente della propria attività, può organizzare conferenze ed incontri, stabilire rapporti permanenti con i vari organi di informazione e favorire la creazione di forme di comunicazione, anche mediante la pubblicazione di un proprio bollettino, che consentano all'intera Comunità di conoscerne l'agire e di esprimere eventuali esigenze.

CAPO II - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 5
Popolazione
1. Sono cittadini segusinesi i residenti nel territorio comunale. Il Comune tutela tutti coloro che in esso vivono o lavorano.
2. Il Consiglio può conferire, con atto solenne e motivato, la cittadinanza onoraria a persone che siano nate a Segusino o abbiano operato nell'interesse della Comunità segusinese, o si siano comunque distinte per alti meriti, a valenza sovraccomunale.

Art. 6
Territorio
1. Il territorio comunale è quello individuato dall'Istituto Centrale di Statistica e confina: a Nord con il Comune di Vas (BL), a Est con il Comune di Valdobbiadene (TV), a Sud con i Comuni di Valdobbiadene e Pederobba e ad Ovest con i Comuni di Alano di Piave (BL), Quero (BL) e Vas (BL). Il Piave, fiume sacro alla Patria, segue parte dei confini da Nord a Sud.
2. Nel territorio, così individuato, si collocano il capoluogo, La Villa, Canton, le contrade di Riva Grassa e Riva Secca, oltre ai borghi di Stramare e Milies, estendendosi per Ha 1.814.

Art. 7
Stemma, Gonfalone, Sigillo e Patrono
1. I simboli ufficiali del Comune sono:
a) lo Stemma;
b) il Gonfalone;
c) il Sigillo.
2. Lo Stemma, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 luglio 1982 ed inscritto nel registro araldico dell'Archivio Centrale dello Stato, con la seguente descrizione: "il primo ripartito, d'argento e di rosso, caricato da un castello dell'uno nell'altro, con due torri merlate alla guelfa, finestrate di nero; il secondo d'azzurro ad un albero al naturale fruttato di rosso e radicato su campagna verde; il tronco è circondato da un cartiglio d'argento con la legenda in caratteri di nero "E LABORE FRUCTUS". Ornamenti esteriori al Comune.
3. Il Gonfalone, riconosciuto con il predetto provvedimento, è di forma rettangolare su drappo di colore bianco e rosso; al centro sormonta lo stemma del municipio, la corona del Comune in argento e il tutto circondato da un ramo di quercia a destra e di alloro a sinistra, annodati in basso da un nastro tricolore con la scritta: Comune di Segusino posta all'apice e gli ornamenti esterni contornanti lo stemma sono ricamati in argento.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello Stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
6. Il Sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo Stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Segusino _ Provincia di Treviso".
7. La raffigurazione dello Stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettere destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
8. Il Patrono del Comune di Segusino è Santa Lucia, la cui festa ricorre il 13 dicembre.

Art. 8
Sede
1. La sede ufficiale del Comune è ubicata in Segusino, Piazza Papa Luciani.

TITOLO II - STRUTTURA

Art. 9 Organi del Comune
1. Sono Organi istituzionali del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo politico e di controllo politico-amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale del Governo secondo le Leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

CAPO I _ CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10
Funzioni ed attribuzioni
1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera Comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione ed ha autonomia organizzativa e funzionale.
2. Il Consiglio esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti in esso stabiliti e nelle norme regolamentari, improntando l'azione dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
3. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni e competenze ad altri Organi.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla Legge.
6. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 11
Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono disciplinate dalla Legge.
2. In conformità alle previsioni legislative vigenti ed in ottemperanza del principio di trasparenza e pubblicità, il Regolamento del Consiglio stabilisce i modi e le forme per il deposito, per ciascuna lista o candidato, del bilancio preventivo delle spese elettorali, limitatamente all'elezione del Consiglio Comunale, nonché del relativo rendiconto.

Art. 12 Insediamento del Consiglio Comunale
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto nel termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. Tale seduta è presieduta dallo stesso Sindaco.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio Comunale è riservata:
a) alla convalida degli eletti;
b) al giuramento del Sindaco;
c) alla comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco e degli Assessori.

Art. 13 Indirizzi generali di Governo
1. Il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo viene presentato dal Sindaco al Consiglio Comunale, di norma nella prima adunanza e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, per la discussione e l'approvazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Ciascun Consigliere può prendere visione ed ottenere copia del documento programmatico depositato presso l'ufficio del Segretario Comunale almeno cinque giorni prima della seduta stessa. Ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante la presentazione di appositi emendamenti.
3. Con cadenza annuale, entro il trenta giugno di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede, in adunanza ordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di mandato del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' in facoltà del Sindaco provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale sulla base di nuove esigenze o eventi improvvisi.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio Comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 14 Competenze del Consiglio
Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) Statuto dell'Ente e delle aziende speciali, Regolamenti e criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c) Convenzioni tra Comuni, tra Comune e Regione Veneto, tra Comune e la Provincia di Treviso, e/o la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituti ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante Convenzione;
f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote _ che resta di competenza della Giunta _ e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione di prestiti obbligazionari;
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Comunale o di altri funzionari;
m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi dell'Ente salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale da sottoporre a ratifica del Consiglio stesso nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 15 Il Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale
1. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, il Sindaco quale Presidente del Consiglio:
a) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, stabilendone l'Ordine del Giorno;
b) presiede e dirige i lavori del Consiglio adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dello stesso;
c) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
d) convoca il Consiglio nel termine massimo di venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'Ordine del Giorno gli argomenti che formano oggetto della richiesta;
e) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
f) cura la costituzione e vigila sul regolare funzionamento delle commissioni consiliari, se istituite;
g) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
h) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
i) esercita, infine, ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.
2. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 16 Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione straordinaria il termine, previsto dal comma 2, è ridotto a tre giorni.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza tale termine è ridotto a sole ventiquattro ore.
5. L'avviso di convocazione ordinaria può contenere anche l'indicazione di eventuali sedute di seconda convocazione da tenersi in un'ora successiva a quella di prima convocazione qualora non si raggiunga il quorum previsto per la seduta ordinaria.
6. La consegna dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
a. mediante il Messo comunale;
b. mediante telegramma o raccomandata;
c. mediante strumenti telematici o informatici.
7. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
8. Il Consiglio Comunale deve, inoltre, essere riunito entro sessanta trenta giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa, da esercitarsi con le modalità di cui al successivo art. 65.
9. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente di seduta e dal Segretario Comunale.

Art. 17 Ordine del Giorno delle sedute
1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'Ordine del Giorno.
2. L'Ordine del Giorno viene stabilito dal Sindaco, tenendo conto delle proposte avanzate dalla Conferenza dei Capigruppo se prevista nel Regolamento di cui al successivo art. 24 e dai consiglieri.

Art. 18 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Delle sedute viene data ampia informazione alla popolazione con le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio Comunale si riunisce in seduta segreta e può indicare i limiti della durata degli interventi dei Consiglieri.

Art. 19 Voto palese e segreto
1. Il Consiglio Comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone fisiche o quando sia prescritto dalla Legge.



Art. 20
Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando è presente almeno la metà dei consiglieri in carica, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno quattro Consiglieri.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Partecipa alla seduta del Consiglio il Consigliere che prende parte almeno ad oltre la metà delle votazioni degli oggetti effettuate nella seduta.

Art. 21 Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, fatto salvo ove siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti di cui al successivo art. 22.

Art. 22 Astenuti, schede bianche e nulle
1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto.
2. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
3. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi del comma 1.
4. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.
5. I Consiglieri che dichiarino di astenersi non si considerano nel numero dei votanti ai fini del quorum funzionale, fermo restando che si computano nel quorum strutturale, ai fini della validità delle sedute.

Art. 23 Regolamento interno
1. Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio e le sue successive modifiche sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 24 Gruppi consiliari
1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. I Consiglieri che non aderiscono al gruppo espressione della lista in cui sono stati eletti o che successivamente recedano dal gruppo stesso, in mancanza di opzione per un gruppo precostituito, confluiranno nel gruppo misto e potranno costituire un gruppo autonomo solo se lo stesso risulti composto da almeno due Consiglieri.
3. Ogni gruppo designa autonomamente il proprio Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
4. Il Regolamento stabilisce le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 25 Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consultive permanenti competenti per materia o per settori organici di materie composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.
3. Le Commissioni esaminano preventivamente proposte di provvedimenti con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio e possono svolgere studi su incarico degli Organi istituzionali competenti, avvalendosi eventualmente della collaborazione degli uffici comunali.
4. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i funzionari dell'Ente hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni le cui sedute sono pubbliche, salvo i casi indicati dal Regolamento.
5. Il Consiglio Comunale può istituire in qualsiasi momento Commissioni temporanee o speciali per lo studio di particolari problematiche. Può altresì istituire speciali commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni.
6. Per casi particolari, anche ai fini di garantire l'applicazione dell'istituto della partecipazione popolare, le Commissioni consiliari, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, possono essere integrate con membri esterni, con competenza consultiva (esperti, rappresentanti di categoria e/o associazioni, ecc.).

Art. 26 Rappresentanza delle minoranze
1. Per minoranza si intende il Gruppo consiliare o i Gruppi consiliari che, a seguito delle elezioni, abbiano ottenuto minor numero di Consiglieri rispetto alle lista vincente.
2. Qualora siano istituite Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza delle stesse spetta ad un esponente delle minoranze.
3. Quando si debbano nominare più rappresentanti del Comune all'interno di Organi di uno stesso Ente, istituzione, azienda o altro organismo dovrà essere garantita la presenza delle minoranze.

Art. 27 Diritti e doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite nel Regolamento, ha diritto di:
a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle deliberazioni poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'Ordine del Giorno;
b) presentare al Consiglio proposte relative ad oggetti di competenza del medesimo salvi i casi in cui l'iniziativa sia riservata ad altri Organi in base alla Legge;
c) presentare interrogazioni e mozioni cui dovrà essere data risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione;
d) ottenere dagli Uffici del Comune nonché da qualsiasi istituzione, organo o ente dipendente tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge e alla piena osservanza ed al rispetto delle disposizioni della Legge sulla tutela delle persone e di altri soggetti con riferimento al trattamento dei dati personali ed a quanto ad essa inerente e conseguente. Il Consigliere non può utilizzare le notizie ed i dati acquisiti in ragione del proprio mandato per fini privati o personali.
3. Il riconoscimento del gettone di presenza spetta ai Consiglieri partecipanti alla seduta del Consiglio Comunale che abbiano preso parte almeno ad oltre la metà delle votazioni degli oggetti effettuate nella seduta.
4. Ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti, istituzioni o organi dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
6. Per l'esercizio dei loro diritti i Consiglieri possono chiedere l'ausilio del Segretario Comunale e del personale dipendente dell'Ente.

Art. 28 Dimissioni e decadenza dei Consiglieri
1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista medesima segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate per iscritto, sono indirizzate al Consiglio Comunale e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga. In ogni caso non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del Testo Unico degli Enti Locali approvati con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Consigliere cessa singolarmente dalla carica quando si verifica una delle seguenti condizioni:
a) cause di ineleggibilità verificatesi dopo l'elezione;
b) cause di incompatibilità preesistenti o successive all'elezione non sanate;
c) in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo.
d) altre incapacità contemplate dalla Legge.
Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Capo II GIUNTA COMUNALE

Art. 29 La Giunta Comunale
1. La Giunta è Organo Esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni stabilite dalla Legge e dallo Statuto, svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio Comunale, attuandone gli indirizzi.
3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficacia.
4. In applicazione della legislazione in materia potrà essere attribuita ai componenti della Giunta la responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale.

Art. 30 Composizione
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un massimo di quattro Assessori, compreso il Vice Sindaco.
2. Possono essere nominati alla carica di Assessore anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e in ragione di comprovata competenza ed esperienza culturale, tecnico-amministrativa o professionale.
3. Il numero degli Assessori, cosiddetti "esterni", non dovrà essere superiore a due. La nomina deve essere accettata dagli interessati.
4. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
5. Ogni variazione del numero degli Assessori, anche in relazione ai mutati assetti organizzativi nel governo dell'Ente, deve essere comunicata al Consiglio.
6. Gli Assessori, comunque nominati, non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 31 Incompatibilità
1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.
2. La carica di Assessore è incompatibile con l'assunzione di incarichi, di consulenze o di funzioni gestionali presso Enti, Aziende, Consorzi o Società dipendenti, controllate o partecipate dal Comune.

Art. 32 Deleghe
1. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli Assessori può essere delegata dal Sindaco, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'Amministrazione.
2. Le avvenute attribuzioni o deleghe vengono comunicate al Consiglio Comunale.

Art. 33 Durata in carica e surroga
1. La Giunta Comunale rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare, a suo insindacabile giudizio e discrezionale valutazione, uno o più Assessori, compreso il Vice Sindaco, comunicando al Consiglio Comunale, in sede di surroga, le motivazioni che supportano la revoca stessa.
3. La revoca è sinteticamente motivata anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario.
4. La surrogazione di uno o più Assessori dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 34 Forma di presentazione delle dimissioni
1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco, sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci nel momento in cui vengono assunte al protocollo dell'Ente.

Art. 35 Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo allo stesso proposte formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione degli obiettivi proposti nel programma di governo.
5. La Giunta, in sede di esame del Conto Consuntivo, riferisce al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti, sullo stato di attuazione del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani. La relazione illustrativa generale, suddivisa per i settori di intervento più significativi, dovrà esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
6. La Giunta adotta gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di governo dell'Ente che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la Legge o lo Statuto non attribuiscano al Sindaco, al Segretario Comunale, o ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
7. In particolare sono di competenza della Giunta:
a) l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
b) l'approvazione della proposta di bilancio annuale e pluriennale;
c) la definizione, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, del Piano Esecutivo di Gestione;
d) la determinazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione di beni e servizi nel rispetto dell'ordinamento e della disciplina generale definiti dal Consiglio;
e) la relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del Conto consuntivo;
f) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare entro i termini di Legge;
g) la definizione della dotazione organica dell'Ente;
h) la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
i) l'approvazione degli accordi di contrattazione decentrata;
j) l'erogazione dei contributi secondo i criteri fissati dall'apposito Regolamento;
k) la decisione di promuovere o di resistere in giudizio e la decisione e l'approvazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali previa acquisizione del parere del responsabile del servizio interessato.

Art. 36 Funzioni
1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla Legge e dallo Statuto in forma collegiale. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e propone gli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore Anziano intendendosi per tale il più anziano di età fra quelli nominati.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti le persone fisiche o nei casi previsti dalla Legge.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte da chi presiede la Giunta e dal Segretario.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, i funzionari dell'Ente, cittadini o autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi e Commissioni.

Art. 37 Decadenza della Giunta _ Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta. In tal caso, però, il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino ad allora le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Qualora la mozione di sfiducia venga approvata, il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello dell'approvazione. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Capo III IL SINDACO

Art. 38 Il Sindaco
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza dell'Ente, di presidenza della Giunta e del Consiglio Comunale, sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei Servizi e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla Legge.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità di elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla Legge.

Art. 39 Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza del Comune.
b) è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente;
c) impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il Sindaco:
a) nomina e revoca i componenti della Giunta Comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'Amministrazione;
b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni e ogni altro organismo;
c) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, i Servizi, le Aziende speciali ove costituite, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio o dalla Giunta in base alle rispettive competenze;
e) promuove ed assume iniziative per la conclusione degli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge;
f) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
g) convoca i comizi per la celebrazione dei referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
h) presenta istanze allo Stato, alla Regione o ad altri soggetti per la concessione di contributi al Comune;
i) adotta le Ordinanze previste dalla Legge;
j) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
k) stipula in rappresentanza del Comune le Convenzioni riguardanti l'assunzione di obblighi tra Enti territoriali;
l) nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei Segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio;
m) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 40 Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli Uffici e i Servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) impartisce direttive al servizio di polizia urbana, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

Art. 41 Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
1. convoca e presiede la Giunta;
2. stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno delle sedute della Giunta e quelli del Consiglio;
3. esercita i poteri di polizia nelle sedute della Giunta e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
4. riceve le mozioni e le interrogazioni da sottoporre al Consiglio Comunale;
5. convoca e presiede il Consiglio Comunale.

Art. 42 Attribuzioni per le funzioni statali o regionali
a) Il Sindaco:
a. sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o conferite all'Ente;
b. sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla Legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
d. sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e igiene pubblica;
e. adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti.

Art. 43 Funzioni sostitutive
1. Il Sindaco, contestualmente alla nomina degli Assessori, delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, con pienezza di poteri, fino all'elezione del nuovo Sindaco in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.

Art. 44 Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale e determinano lo scioglimento del Consiglio medesimo e la contestuale nomina di un Commissario.
2. Il Segretario Comunale dà comunicazione al Prefetto della presentazione delle dimissioni del Sindaco al Consiglio.

Capo IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 45 Astensione obbligatoria
1. Il Sindaco e i membri degli Organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al quarto grado civile.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante tutto il tempo del dibattito e della votazione.
3. Analogo obbligo vige nei confronti del Segretario Comunale, dei Responsabili dei Servizi e dei dipendenti dell'Ente.

TITOLO III - UFFICI E PERSONALE
Capo I _ UFFICI E SERVIZI

Art. 46
Principi strutturali e organizzativi
1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti criteri e modalità:
a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della collaborazione tra gli Uffici e Servizi;
e. funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei Servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di Bilancio.

Art. 47
Uffici e Servizi
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli Uffici e Servizi, con i soli limiti derivanti dalle capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti assegnati.
2. Per una più efficace gestione organizzativa, il Consiglio Comunale può deliberare l'indirizzo relativo all'attribuzione di responsabilità gestionali all'Organo politico.
La Giunta Comunale assumerà tali responsabilità gestionali in deroga a quanto previsto al comma 1, previa apposita modifica del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.
Il Sindaco può attribuire ai componenti dell'Organo Esecutivo la responsabilità degli Uffici e dei Servizi.
3. Gli Uffici e i Servizi sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I Servizi e gli Uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze generali dei cittadini, adeguandone l'azione amministrativa al soddisfacimento dei bisogni, nel rispetto dell'economicità.

Art. 48
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune, attraverso il Regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare per le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura.
2. Il Comune applica al personale dipendente i contratti collettivi nazionali approvati nelle forme di Legge, ai quali viene data attuazione anche mediante gli istituti di contrattazione decentrata secondo le previsioni dei contratti nazionali. L'Ente garantisce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle norme di Legge, di Regolamento e di atti amministrativi generali.
4. La materia disciplinare del personale è riservata ad apposito Regolamento ed in conformità alle disposizioni di Legge vigenti e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Art. 49
Diritti e doveri dei dipendenti
1. I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla Legge e dai contratti collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini e per il conseguimento degli obiettivi assegnati. Essi sono direttamente responsabili degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. L'Ente promuove l'aggiornamento e la crescita professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica.

Capo II _ PERSONALE DIRETTIVO

Art. 50
Il Segretario Comunale
1. Il Comune dispone di un Segretario Comunale, iscritto all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo, e nominato dal Sindaco in conformità alle disposizioni di Legge e di Regolamento che regolano la figura professionale ed il relativo status giuridico ed economico.
2. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha designato. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato, ancorché non sia intervenuta conferma esplicita.
3. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni senza limitazione alcuna, in regime di prorogatio, sino alla nomina del nuovo Segretario.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione motivata della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di Convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi politici e burocratici dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.
7. In particolare, il Segretario Comunale:
a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
c) esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

Art. 51
Funzioni dei Dirigenti e/o Responsabili
1. Spettano ai Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco non riservino agli Organi di governo dell'Ente o al Segretario Comunale.
2. In relazione alle proprie competenze e nell'ambito della propria unità organizzativa o di settore, i responsabili attuano i compiti, gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può disciplinare, nel rispetto delle norme di Legge, l'eventuale sostituzione dei responsabili nei casi di impedimento od assenza.
4. I responsabili degli Uffici e dei Servizi svolgono i compiti e le funzioni previsti dalla Legge, dai Regolamenti e dai contratti collettivi ed esprimono i pareri sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio in conformità alle vigenti disposizioni legislative.
5. Il Regolamento di organizzazione può prevedere che il Responsabile possa assegnare ad altro dipendente addetto al settore/servizio/ufficio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo provvedimento.
6. Le determinazioni dei Responsabili sono comunicate alla Giunta secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 52
Incarichi dirigenziali
1. La Giunta, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di Legge.

Art. 53
Collaborazioni esterne
1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può affidare incarichi di consulenza esterna ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con contratti a termine.

TITOLO IV - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

Art. 54
Servizi Pubblici
1. Il Comune può provvedere ad istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di un'attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale con le modalità previste dalla Legge.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico deve contenere gli indirizzi ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla Legge.

Art. 55
Forme di gestione
1. Il Comune può gestire sia servizi pubblici a rilevanza economica sia servizi pubblici a rilevanza sociale.
2. I servizi pubblici a rilevanza economica andranno gestiti con le modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e dalla legislazione regionale, qualora esistente.
3. I servizi pubblici a rilevanza sociale andranno gestiti in conformità alla vigente legislazione regionale e nazionale.

Art. 56
Modalità di affidamento dei servizi
1. In conformità alla vigente giurisprudenza dell'Unione Europea, l'affidamento a terzi dei servizi pubblici dovrà avvenire tramite gara ad evidenza pubblica, fatta eccezione per i casi, espressamente previsti dalla Legge statale o regionale e per le forme di affidamento in "house".

TITOLO V - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

Art. 57
Principio di cooperazione
1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti pubblici, si realizza precipuamente avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla Legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 58
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposite Convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali o comunali, con altri Enti pubblici, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici determinati.
2. Le Convenzioni devono stabilire le finalità, la durata, le forme di consultazione degli altri contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le Convenzioni riguardanti la costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni devono prevedere, a carico del consorzio stesso, l'obbligo della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità prescritte per gli atti dell'Ente.
4. Le Convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi il quale opera in nome o per conto dei deleganti.

Art. 59
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi o di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una Convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La Convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente con quanto disposto dalla Legge e prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio. Lo Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili in conformità alla Convenzione.

Art. 60
Unione dei Comuni
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Unioni di Comuni con altri Enti Locali, anche non limitrofi, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, secondo le norme vigenti in materia.
2. Le modalità di costituzione e formazione degli atti conseguenti all'istituzione di tale nuovo Ente sovraccomunale, seguiranno le disposizioni di Legge.

Art. 61
Accordi di programma
1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Ente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma ovvero indice o aderisce a conferenze di servizio, secondo le modalità di Legge, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti degli Enti partecipanti, viene definito in una apposita conferenza ed è approvato dagli organi competenti ai sensi di Legge.
3. Qualora l'accordo comporti variazioni agli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro trenta giorni a pena di decadenza.

Art. 62
Comunità Montana
1. Il Comune di Segusino, assieme ai Comuni di Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Miane, Revine Lago, Pieve di Soligo, Sarmede, Refrontolo, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor e Vittorio Veneto, fa parte della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi, previsti in materia da leggi statali e regionali.
2. Alla Comunità Montana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di Legge contenute nel Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I INFORMAZIONE POPOLARE

Art. 63 Diritto di accesso agli atti e informazione
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Istituzioni e dei gestori dei servizi pubblici dipendenti dal Comune sono pubblici, con le limitazioni contenute nel presente articolo e nelle vigenti disposizioni di Legge.
2. Ai cittadini singoli o associati e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dallo Statuto, dalla Legge e dall'apposito Regolamento.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento, in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o per altre fattispecie meritorie di tutela.
4. Il Regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta le norme di organizzazione per l'esame gratuito dei documenti e per il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di bollo. Individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto ai cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività pubblica l'Amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli Enti, alle Organizzazioni di volontariato ed alle Associazioni. Tale partecipazione alla vita pubblica è estesa anche ai cittadini appartenenti all'Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.
6. Il Comune si avvale di tutti i mezzi più idonei per dare adeguata e completa informazione ai cittadini. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
7. Il Comune, in conformità al D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità.

Capo II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 64
Diritto di iniziativa
1. L'iniziativa popolare per la forazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del Consiglio Comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione secondo le modalità previste al 5° comma dell'art. 67.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) tributi comunali e bilancio di previsione;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazione e nomine;
d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi Organi istituzionali.
4. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della Legge elettorale.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 65
Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa
1. Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla Legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 66 Consultazione della popolazione
1. Fatto salvo quanto previsto per il referendum, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli Organi di Amministrazione, su materie di esclusiva competenza locale, il Comune può attuare iniziative di consultazione informale della popolazione, mediante Assemblee generali o di borgata o di categorie economiche e gruppi sociali.
2. La consultazione, oltre che promossa dagli Organi comunali, può essere richiesta da almeno il venti per cento della popolazione interessata, costituita da cittadini residenti con almeno 18 anni di età; in tal caso la consultazione deve avvenire entro novanta giorni dalla richiesta.
3. La consultazione è indetta dal Sindaco che assicura una adeguata pubblicità preventiva, la conduzione democratica dell'Assemblea e, in apposito verbale redatto dal Segretario Comunale, la corretta espressione delle posizioni emerse ed i pareri conclusivamente offerti agli Organi comunali.
4. La consultazione può avvenire a mezzo di questionari o in altre forme di comunicazione, anche su richiesta dei proponenti, sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati, la libera espressione del voto e la corretta acquisizione dei pareri da parte del Comune.
5. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli Organi comunali competenti e resi noti alla cittadinanza con adeguata pubblicità.

Art. 67 Istanze _ Petizioni _ Proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Per la presentazione di istanze, petizioni e proposte sia singole che associate è necessario un quorum di almeno il due per cento della popolazione, dato quest'ultimo rilevabile dall'ultimo censimento ufficiale. Qualora la presentazione sia promossa, previa deliberazione degli organi sociali competenti, da una delle Associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale, ai fini del computo del quorum, si terrà conto del numero degli iscritti alla Associazione medesima, quale risulta dal relativo registro sociale.
a. l'istanza è l'atto con cui il proponente richiede agli Organi istituzionali del Comune di avviare un procedimento amministrativo, ovvero di adottare provvedimenti esecutivi o applicativi di altri provvedimenti rimasti inattuati;
b. la petizione offre la possibilità al proponente di sottoporre all'Ente necessità comuni, ovvero di richiedere che si provveda in relazione a situazioni di interesse generale;
c. la proposta è strumento collaborativo nei confronti dell'Ente, al cui vaglio vengono sottoposti schemi, progetti e proposte di deliberazione. Sono escluse dall'esercizio di tale diritto le materie relative al bilancio, ai tributi, alle designazioni e nomine, alle espropriazioni di pubblica utilità.
3. Il Sindaco da risposta scritta entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Art. 68 Azione popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrativa, civile e penale, nel caso che la Giunta non si attivi per la difesa di un interesse della Comunità.
2. La Giunta, qualora riceva notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente l'azione entro i termini di Legge. A tal fine, è necessario accertare in ogni caso, che l'attore non abbia un interesse diretto alla vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.
3. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga che sussistano elementi e motivi di opportunità per promuovere l'azione in oggetto, lo constata a mezzo di proprio atto deliberativo.
4. Le Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 possono sostituirsi al Comune nella proposizione delle azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario per danno ambientale.

Art. 69 Referendum consultivo
1. Sono consentiti referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale ed interessante l'intera Comunità locale quali strumenti di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali e comunali e viene sospeso qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori o per scioglimento del Consiglio stesso. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data della consultazione.
3. Non può essere indetto un referendum sulle seguenti materie:
a) Statuto comunale e Regolamento del Consiglio Comunale;
b) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuattivi;
c) bilanci, mutui e tributi e contabilità;
d) attività amministrative o pareri vincolanti da leggi statali o regionali o derivanti da accordi sottoscritti dall'Amministrazione;
e) materie sulle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti dalla Legge.
4. Non è ammessa, inoltre, la ripetizione del referendum sullo stesso oggetto o su altro di analogo contenuto entro tre anni dalla conclusione del precedente.
Sono ammesse, invece, assieme ad altre, le modifiche di singole parti degli strumenti urbanistici.
5. Il quesito referendario è proposto da un Comitato promotore, composto da almeno cinque cittadini residenti ed aventi diritto di voto, che abbia raccolto su fogli che riportino il quesito, numerati progressivamente e vidimati dal Segretario Comunale, le sottoscrizioni autenticate, di almeno il dieci per cento del corpo elettorale. Le firme di sottoscrizione dovranno essere apposte da cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, autenticate nelle forme di Legge.
6. Spetta al Consiglio Comunale determinare, previa attestazione del Segretario Comunale sulla regolarità formale degli atti e sull'inesistenza di cause ostative ai sensi dei precedenti commi, la conseguente ammissibilità del referendum e le procedure atte a garantire un corretto svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
7. Entro sessanta giorni dalla deliberazione consiliare di cui al precedente comma, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica compatibile con le disposizioni di Legge e con un distacco temporale minimo di trecentosessanta giorni dall'ultimo referendum esperito; costituisce i seggi elettorali formati - alla presenza dei Capigruppo consiliari e del Comitato promotore - con estrazione a sorte di un Presidente e di due scrutatori per ogni seggio e vigila sulla regolarità delle operazioni.
8. È ammessa la celebrazione contemporanea di più referendum. Non sono ammesse iniziative referendarie nel periodo intercorrente dalla pubblicazione dei decreti per consultazioni elettorali fino ad un mese dopo le operazioni di voto.
9. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, il provvedimento sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Entro lo stesso termine, anche con esito negativo, il Sindaco ha la facoltà di proporre il provvedimento all'organo competente.
11. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

Art. 70 Associazionismo
1. Il Comune riconosce e promuove tutte le forme di associazionismo presenti sul territorio. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli Organi dell'Ente nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini, attraverso volontarie e libere Associazioni, assume rilevanza in relazione alla effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e costituisce un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono ogni Associazione, Comitato, Ente o altro Organismo che abbia le caratteristiche previste dalla legislazione nazionale e regionale.
4. Il Consiglio Comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire, con proprio atto regolamentare, che le Associazioni operanti nel territorio siano iscritte in un Registro dell'Associazionismo tenuto presso la Segreteria del Comune.
5. Non e' ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti nazionali e regionali e dal presente Statuto.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni.

Art. 71 Rapporto Comune - Associazionismo
1. Ciascuna forma associativa registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Il Comune, secondo le modalità previste dal Regolamento, assicura alle Associazioni il diritto di informazione e può prevedere per specifiche tematiche, la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli Organi Consultivi comunali.
3. Il Comune può stipulare con gli organismi associativi, nelle forme di Legge, Convenzioni per la gestione di Servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

Art. 72 Contributi alle Associazioni
1. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi alle forme associative o ad altri organismi privati è subordinata alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito Regolamento, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1991 n. 241.

Art. 73 Volontariato
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile, sociale, personale e relazionale con l'ambiente, in particolare delle fasce a rischio emarginazione.
2. Le Associazioni di volontariato potranno esprimere proposte, suggerimenti e punti di vista sui programmi dell'Ente, collaborando a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune si adopera affinché le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale, svolte per conto dell'Ente, abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate e garantite sotto l'aspetto assicurativo.

Art. 74 Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi della Legge 10 aprile 1991 n. 125, in particolare:
a) riserva alle donne adeguata rappresentatività nelle Commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale, oggettiva impossibilità di rappresentanza deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
c) garantisce la partecipazione di tutti i dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in rapporto proporzionale alla presenza nei ruoli organici;
d) adotta, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Capo III - DIFENSORE CIVICO

Art. 75
Il Difensore Civico
1. Il Consiglio Comunale, al di fuori dei propri componenti e con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, può istituire nel Comune l'Ufficio del Difensore Civico, quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale degli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Non può essere nominato Difensore Civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale secondo la normativa vigente;
b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, Enti, Istituti e Aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca all'Amministrazione, prestazioni di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli Amministratori del Comune, i suoi dipendenti, il Segretario Comunale;
f) chi ricopre una carica elettiva pubblica;
4. Con apposito Regolamento saranno disciplinate la nomina, la durata in carica, la decadenza, la revoca, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.
5. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con Enti locali, Amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della Provincia per l'eventuale istituzione convenzionata o consortile dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti conseguenti verranno disciplinati nella Convenzione o nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.


TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 76
Ordinamento
a) L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.
b) Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
c) Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 77
Controlli interni
1. Per i controlli, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio si avvalgono:
1.1 per il controllo di regolarità amministrativa e contabile:
1.1.1. Il Comune, nell'ambito della sua autonomia normativa ed organizzativa individua strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica di responsabili degli Uffici e dei Servizi;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti e.
1.1.2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio delle distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dal D. Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
1.1.3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dall'Ente anche in deroga ai principi di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286.
1.1.4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, il Comune può istituire uffici interni, mediante Convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.
1.1.5. Il Comune può avvalersi per l'esercizio dei controlli di apposite strutture di consulenza a livello provinciale.
1.2 per il controllo di gestione e per l'attività di valutazione del personale con incarichi di responsabilità: del Nucleo di Valutazione come previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi e dal contratto di lavoro del personale.
2. Il Nucleo di Valutazione esercita tutti i compiti che gli sono assegnati da leggi statali, Regolamenti o dal Sindaco.

Art. 78
Servizi di Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dal D. Lgs. n. 267/2000, da altre disposizioni legislative e dal Regolamento di contabilità.
3. L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali e del Segretario Comunale.

Art. 79
Contabilità e servizio finanziario
1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
2. Con il Regolamento di contabilità viene disciplinata l'organizzazione economico-finanziario dell'Ente. Il coordinamento e la gestione dell'intera attività contabile sono di competenza dell'Unità organizzativa denominata "Servizio di ragioneria".
3. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000, al Regolamento di contabilità e alla proposta di piano elaborata dal Segretario Comunale definisce il Piano Esecutivo di Gestione, emanando apposite direttive e criteri, determinando nel contempo gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi obiettivi, unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei servizi o al Segretario Comunale.

Art. 80
Organo di Revisione
1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti, nomina il Revisore dei Conti, scelto fra professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri, all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori ufficiali dei conti.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Valgono per il Revisore dei Conti le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Revisore svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'Organo consiliare secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità;
b) pareri sulla proposta di Bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; l'Organo di revisione può svolgere tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal Regolamento di contabilità e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta approvata dall'Organo Esecutivo. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all'Organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa previste dall'ordinamento contabile.
5. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente e può partecipare all'Assemblea dell'Organo consiliare e, se richiesto, alle riunioni dell'Organo Esecutivo. Per consentirne la partecipazione, all'Organo di revisione sono comunicati tutti i relativi Ordini del Giorno.
6. Il Revisore è dotato, a cura dell'Ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti, secondo quanto stabilito dal Regolamento di contabilità.
7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario.
8. Può in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale o il Responsabile del Servizio finanziario, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario ed ai Capigruppo consiliari. Il Sindaco è, in tal caso, tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.
9. Il Revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
10. Il Revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamenti dell'Ente.
11. Ad avvenuta esecutività del provvedimento di nomina, il Segretario Comunale comunica, entro venti giorni, il nominativo del Revisore al Tesoriere dell'Ente.

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 81
Statuto
1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 82
Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali
1. Gli Organi istituzionali o burocratici del Comune di Segusino, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, in tema di "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente", salvo espresse deroghe legislative;
2. Per quanto compatibili, i principi indicati al comma 1 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 83
Regolamenti
1. Il Comune emana Regolamenti:
a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie, i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali, tenendo conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I Regolamenti entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che li approva.
6. I Regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità e divulgazione che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 84
Entrata in vigore
1. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Entra in vigore trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini, considerando prioritaria la comunicazione alle Associazioni. Copia dello Statuto deve essere recapitata ad ogni nucleo familiare e/o attività residente nel Comune.

Art. 85
Revisione dello Statuto
1. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 86
Norma transitoria
1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto, si applicano quelli vigenti in quanto e se compatibili.

INDICE
PREMESSA
TITOLO I - CARATTERI COSTITUTIVI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 _ Autonomia
Art. 2 _ Finalità
Art. 3 _ Obiettivi
Art. 4 _ Partecipazione _ Informazione
CAPO II - ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 5 _ Popolazione
Art. 6 _ Territorio
Art. 7 _ Stemma, Gonfalone, Sigillo e Patrono
Art. 8 _ Sede

TITOLO II - STRUTTURA
Art. 9 _ Organi del Comune

CAPO I _ CONSIGLIO COMUNALE
Art. 10 _ Funzioni ed attribuzioni
Art. 11 _ Elezione, composizione e durata del Consiglio Comunale
Art. 12 _ Insediamento del Consiglio Comunale
Art. 13 _ Indirizzi generali di Governo
Art. 14 _ Competenze del Consiglio
Art. 15 _ Il Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale
Art. 16 _ Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 17 _ Ordine del Giorno delle sedute
Art. 18 _ Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
Art. 19 _ Voto palese e segreto
Art. 20 _ Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
Art. 21 _ Maggioranza richiesta per l'approvazione delle deliberazioni
Art. 22 _ Astenuti, schede bianche e nulle
Art. 23 _ Regolamento interno
Art. 24 _ Gruppi consiliari
Art. 25 _ Commissioni consiliari
Art. 26 _ Rappresentanza delle minoranze
Art. 27 _ Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 28 _ Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

Capo II - GIUNTA COMUNALE
Art. 29 _ La Giunta Comunale
Art. 30 _ Composizione
Art. 31 _ Incompatibilità
Art. 32 _ Deleghe
Art. 33 _ Durata in carica e surrogazioni
Art. 34 _ Forma di presentazione delle dimissioni
Art. 35 _ Competenze
Art. 36 _ Funzioni
Art. 37 _ Decadenza della Giunta _ Mozione di sfiducia

CAPO III - IL SINDACO
Art. 38 _ Il Sindaco
Art. 39 _ Attribuzioni di Amministrazione
Art. 40 _ Attribuzioni di vigilanza
Art. 41 _ Attribuzioni di organizzazione
Art. 42 _ Attribuzioni per le funzioni statali o regionali
Art. 43 _ Funzioni sostitutive
Art. 44 _ Dimissioni del Sindaco

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI.
Art. 45 _ Astensione obbligatoria

TITOLO III _ UFFICI E PERSONALE
CAPO I _ UFFICI E SERVIZI
Art. 46 _ Principi strutturali e organizzativi
Art. 47 _ Uffici e Servizi
Art. 48 _ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Art. 49 _ Diritti e doveri dei dipendenti

CAPO II _ PERSONALE DIRETTIVO
Art. 50 _ Il Segretario Comunale
Art. 51 _ Funzioni dei Dirigenti e/o Responsabili
Art. 52 _ Incarichi dirigenziali
Art. 53 _ Collaborazioni esterne

TITOLO IV - SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
Art. 54 _ Servizi pubblici
Art. 55 _ Forme di gestione
Art. 56 _ Modalità di affidamento dei servizi

TITOLO V - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
Art. 57 _ Principio di cooperazione
Art. 58 _ Convenzioni
Art. 59 _ Consorzi
Art. 60 _ Unione dei Comuni
Art. 61 _ Accordi di programma
Art. 62 _ Comunità Montana



TITOLO VI _ ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - INFORMAZIONE POPOLARE
Art. 63 _ Diritto di accesso agli atti e informazione

CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 64 _ Diritto di iniziativa
Art. 65 _ Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa
Art. 66 _ Consultazione della popolazione
Art. 67 _ Istanze _ Petizioni _ Proposte
Art. 68 _ Azione popolare e delle Associazioni di protezione ambientale
Art. 69 _ Referendum consultivo
Art. 70 _ Associazionismo
Art. 71 _ Rapporto Comune _ Associazionismo
Art. 72 _ Contributi alle Associazioni
Art. 73 _ Volontariato
Art. 74 _ Pari opportunità

CAPO III - DIFENSORE CIVICO
Art. 75 _ Il Difensore Civico

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 76 _ Ordinamento
Art. 77 _ Controlli interni
Art. 78 _ Servizi di Tesoreria
Art. 79 _ Contabilità e servizio finanziario
Art. 80 _ Organo di Revisione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA
Art. 81 _ Statuto Art. 82 _ Statuto dei diritti del contribuente per i tributi comunali
Art. 83 _ Regolamenti
Art. 84 _ Entrata in vigore
Art. 85 _ Revisione dello Statuto
Art. 86 _ Norma transitoria

Torna indietro