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Bur n. 20 del 24 febbraio 2006


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI MASER (TREVISO)

Determinazione n. 49 del 6 febbraio 2006

Declassificazione reliquato stradale facente parte di un tratto della ex strada comunale denominata via Mercato Vecchio.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26/01/2006 con la quale veniva dato atto che vi è un tratto di strada che non hanno più le caratteristiche di pubblica viabilità ed utilità e rispettivamente il tronco stradale riguardante la sede della ex via Mercato Vecchio in località Coste, in quanto priva dei requisiti tecnici di strada classificabile ai sensi dell'art.2, comma 5 D.Lgs.285/92 e s.m.i.;
Visti gli articoli 2,3,4 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
Visto il D.Lgs.112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali" in attuazione del Capo I della Legge 59/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 13.04.2001 n.11 ed, in particolare, l'art.94 comma 2, che delega ai Comuni le funzioni relative alla classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la deliberazione 03.08.2001 nr.2042, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le sopraddette funzioni delegate;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

determina

1) di declassificare da demanio stradale comunale a patrimonio disponibile del Comune, per le motivazioni esposte in premessa, il tronco stradale riguardante la sede della ex via Mercato Vecchio in località Coste;
2) di evidenziare che, ai sensi della Legge Regionale n.11 del 13/04/2001, art.94, comma 2, la decisione di cui al precedente punto 1 costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti giuridici, ed eventuale ricorso avverso il presente atto potrà essere presentato al TAR del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art.3, terzo comma, del D.P.R. 16/12/1992 n.495 e succesive modifiche ed integrazioni, la presente determinazione, per la parte concernente la declassificazione, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

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