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Bur n. 15 del 10 febbraio 2006


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)

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Modifica articoli dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.

In seguito a Deliberazione Consigliare dei Comuni aderenti, sono stati modificati i seguenti articoli dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Camposampierese:
- l'art. 3 è stato modificato come segue:

Art. 3
Attività produttive, sviluppo economico, ricerca tecnologica innovazione e lavoro
Sono obiettivi prioritari dell'Unione dei Comuni:
1. promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale; a tal fine, essa tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;
2. favorire lo sviluppo del sistema produttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi ed infrastrutture a supporto delle imprese, predisponendo ed attuando progetti nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, partecipando a programmi per attività terziarie tecnologicamente avanzate, e qualificando la comunità ed il territorio sotto il profilo della ricerca scientifica nazionale ed internazionale.
3. favorire iniziative di ricerca e collegate alla ricerca di formazione e cooperazione, e sostenere analoghi interventi da parte di istituzioni universitarie, centri di ricerca, programmi di sviluppo promossi e finanziati dall'Unione Europea e da istituzioni nazionali regionali.
4. favorire lo sviluppo della cooperazione come forma di impresa; nell'ambito della legge e delle proprie funzioni in sinergia con gli Enti competenti, l'Unione dei Comuni si attiva per creare ed offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione; favorisce e supporta esperienze di formazione, inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e reinserimento professionale delle "fasce deboli"nel mercato del lavoro.
5. potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
6. favorire la qualità della vita per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
7. armonizza l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;
8. concordare con gli organismi sovracomunali che gestiscono i servizi di competenza dell'Unione e/o dei Comuni le linee di condotta programmatiche e di esecuzione dei servizi stessi.

- l'art. 12 è stato modificato come segue:

Art. 12
La Giunta dell'Unione
La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni associati. I Sindaci possono essere validamente sostituiti dai rispettivi Vicesindaci o da un Assessore delegato in caso di assenza o impedimento anche dovuto a concomitanza di impegni.
La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, è regolarmente costituita con l'intervento di tutti i componenti (quorum costitutivo).
La Giunta delibera all'unanimità, quando si tratta delle seguenti delibere:
. adozione del bilancio, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della gestione, determinazione di aliquote di tributi, tasse e tariffe;
. approvazione del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
. approvazione del programma triennale delle assunzioni;
. autorizzazione a promuovere o a resistere in giudizio;
. delibere comportanti oneri finanziari per i singoli comuni membri;
. delibera di esonero dei Comuni membri dal pagamento di tasse e tariffe, ai sensi del precedente art. 8;
Nella prima riunione utile la Giunta nomina il Presidente, il Vicepresidente e stabilisce l'ordine di turnazione. L'ordine di turnazione potrà essere variato con successiva delibera della Giunta .

- l'art. 14 è stato modificato come segue:

Art. 14
Le Commissioni dell'Unione
Le Commissioni dell'Unione sono composte da un assessore, possibilmente competente per materia, di ciascun Comune dell'Unione e da componenti del Consiglio che hanno diritto a partecipare ad almeno una Commissione.
Alle riunioni delle Commissioni partecipa un Sindaco di riferimento stabilito dalla Giunta ( senza essere computato nel quorum costitutivo).
La composizione di ogni Commissione viene proposta dalla Giunta e posta in votazione dal Consiglio.
Il Presidente dell'Unione con decreto nomina tra gli Assessori, competenti per materia, il Presidente ed il VicePresidente delle Commissioni.
Il numero e le competenze di ciascuna Commissione sono fissati con delibera del Consiglio dell'Unione.
La Commissione, convocata dal suo Presidente, è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti ( quorum costitutivo ) e si esprime a maggioranza dei presenti ( quorum deliberativo ).
In caso di mancanza della maggioranza dei componenti la Commissione, gli argomenti saranno direttamente posti all'ordine del giorno del Consiglio senza alcun parere.
La decadenza dalla carica di membro del Consiglio o di Assessore comporta la decadenza da componente la Commissione dell'Unione.

- l'art. 15 è stato modificato come segue:

Art. 15
Competenze delle Commissioni
Le Commissioni hanno funzioni propulsive, consultive e di studio sulle attività svolte dall'Unione ed esprimono un parere preventivo ma non vincolante sull'argomento relativo alle deliberazione del Consiglio.
Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia o un suo delegato.
Copia dei verbali delle riunioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.
Inoltre con le medesime deliberazioni si è provveduto a variare il nome degli organi di governo dell'Ente, sostituendo la dicitura Comitato con Consiglio e la dicitura Consiglio di Amministrazione con Giunta in tutti gli articoli dello Statuto.

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