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Bur n. 122 del 30 dicembre 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI MALCESINE (VERONA)

Statuto del Comune di Malcesine (Vr) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 4 ottobre 2005: "Statuto Comunale: aggiornamento ai sensi delle nuove disposizioni legislative in materia di amministrazione degli Enti Locali previste dal T.U. 267/2000".

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 - AUTONOMIA STATUTARIA
1. Il Comune di Malcesine rappresenta la Comunità Locale, svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse per la propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione Italiana.
2. Ispira la sua azione ai principi d'efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, responsabilità e pari opportunità fra cittadini di ambo i sessi.
3. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto d'autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e i Regolamenti, dell'Ordinamento Generale del Comune.
4. Si propone in particolare di valorizzare la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti sul proprio territorio, al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita ed uno sviluppo adeguato dell'attività economica.
5. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione per l'autogoverno della Comunità.
6. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Malcesine ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
d) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
e) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
f) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.
4. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
5. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con Legge 30 dicembre 1989, n. 439.
6. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone d'oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
7. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Malcesine; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali, sanitari ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
g) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori della cultura della tolleranza e del rispetto reciproco;
h) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
i ) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

ARTICOLO 3 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. Il territorio del Comune si estende per 61,8 kmq, confina con i Comuni di Nago _ Torbole, Brentonico, Avio, Ferrara di Monte Baldo, la sponda bresciana del Lago di Garda, Brenzone ed è costituito dal Capoluogo e dalle frazioni di Cassone e Navene;
2. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è situato in Piazza Statuto n. 1.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede Comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune di Malcesine non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centri nucleari né lo stanziamento o il transito d'ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
5. La modifica della denominazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.

ARTICOLO 4 - STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome di Malcesine.
2. Lo stemma del Comune (Decreto Ministeriale 27 giugno 1926) è così descritto:
lo stemma è rappresentato da uno scudo in campo rosso. L'emblema d'argento rappresenta una fortezza rettangolare situata su uno sprone a picco sul lago. La fortezza ha una porta aperta al pianterreno, nonché due finestre ad arco, al piano centrale, coronata con cinque merli a coda di rondine; più in alto, una terrazza con due finestre simili alle precedenti, coronate da uguali merli; sulla cima, un'asta verticale con fiamma, ossia una bandiera dorata di forma allungata in senso orizzontale, con due punte lunghe, svolazzante a sinistra. Lo stemma è sormontato da una corona di città con nove merli a coda di rondine di colore argento. Lo scudo è contornato da un ramo d'alloro a sinistra e da uno di quercia a destra.
3. Il gonfalone è costituito da un'asta, la cui sommità termina con una punta che ha impresso lo scudo del Comune, alla quale è appeso un drappo di seta rossa che riporta il nome e lo stemma del Comune stesso ed è bordato da un sottile cordoncino di colore oro. Termina con cinque fettucce rosse, lunghe quanto il lato del gonfalone, con le frange in oro. (Approvato dal Capo del Governo 19.12.1926).
3bis. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato all'Amministrazione Comunale. E' vietato utilizzare o riprodurre i predetti simboli per fini commerciali o politici.
4. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ARTICOLO 5 - ALBO PRETORIO
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente, ottemperando a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le deliberazioni dovranno essere pubblicate per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Le stesse non soggette a controllo necessario e previsto, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione. Nel caso di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

ARTICOLO 6 - PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive, culturali e di volontariato operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con gli Enti Locali vicini ed in particolare con la Provincia di Verona, con la Regione Veneto e la Comunità Montana del Baldo.

TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI
ARTICOLO 7 _ ORGANI
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi di Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio, così come previsto dall'art. 48 T.U. 267/2000e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese.
2. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 9- CONSIGLIO COMUNALE E SUE ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio Comunale è dotato d'autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco eletto.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

ARTICOLO 10 - SESSIONI E CONVOCAZIONE
1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge normalmente in sessione ordinaria, tranne i casi d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima dell'adunanza del Consiglio, computando a tal fine il giorno della convocazione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore.
3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 (venti) giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da notificarsi a ciascun Consigliere. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'Albo Pretorio, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali contestualmente alla convocazione del Consiglio Comunale e comunque almeno 5 (cinque) giorni consecutivi prima della seduta dello stesso; per lo meno 24 (ventiquattro) ore prima nel caso d'eccezionale urgenza.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Sono da assumere a seduta segreta le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
9. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 40 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
10. In caso d'impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ARTICOLO 11 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate al Consiglio da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico _ amministrativo.
2. Periodicamente il Consiglio, in occasione dell'approvazione delle variazioni di assestamento del Bilancio di esercizio, provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori e al relativo adeguamento.

ARTICOLO 12 _ COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Suddetto criterio proporzionale si applica a tutte le Commissioni Comunali. Le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite, sono presiedute da Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni saranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIERI COMUNALI
1. Lo Stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sessioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine si seguono le procedure previste dalla Legge. Art. 43, comma 4 T.U. e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

ARTICOLO 15 - GRUPPI CONSILIARI
1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Sono anche ammessi i gruppi misti, formati da almeno due Consiglieri, quando siano costituiti nel corso del mandato amministrativo.
2. Ciascun gruppo designa nel suo seno il capogruppo e ne comunica il nominativo al Sindaco e al Segretario Comunale entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione è considerato capogruppo il Consigliere che ha ottenuto più voti individuali.
3. Le designazioni dei capigruppo consiliari sono vincolanti.
4. La sostituzione di un capogruppo è comunicata al Sindaco, al Segretario Comunale e agli altri capigruppo consiliari.
5. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

ARTICOLO 17 _ SINDACO
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi d'ineleggibilità, d'incompatibilità, lo Stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi Comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto _ organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

ARTICOLO 18 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori, dandone comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge e mediante pubblicazione all'Albo Pretorio. Egli è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) promuove e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori ;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
g) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili.

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco, o un suo delegato, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni a partecipazione dell'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 20 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni d'organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

ARTICOLO 21 - VICE SINDACO
1. Il Vice Sindaco è nominato tale dal Sindaco tra gli Assessori e i Consiglieri Comunali eletti; ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore Anziano.

ARTICOLO 22 - MOZIONI DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso d'approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 23 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PARZIALE DEL SINDACO
1. Le dimissioni, in ogni caso, presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ARTICOLO 24 - GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ARTICOLO 25 - COMPOSIZIONE
1. Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di quattro fino ad un massimo di sei Assessori , compreso il Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti d'eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 26 - NOMINA
1. Il Vice Sindaco e gli altri membri della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve provvedere a sostituire entro 15 (quindici) giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori .
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite anche senza formalità.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni s'intendono fatte in forma palese.
5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

ARTICOLO 28 - COMPETENZE
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi Comunali.
2.La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3.La Giunta , in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti preliminari, i progetti esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi Comunali, destina il fondo di riserva e adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) designa le nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge;
g) propone i criteri generali per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone secondo le procedure regolamentari;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, con compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
i) delibera la nomina e la revoca del Direttore generale e/o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio Comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento delle regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, le funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
l) approva gli indirizzi per gli accordi di contrattazione decentrata;
m) decide in ordine alle controversie sulle competenze gestionali dell'Ente;
n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale o il Direttore Generale, se nominato;
o) determina, sentito il revisore unico, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
p) approva il Piano Esecutivo di Gestione entro 8 (otto) giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione;
q) concede gli indirizzi gestionali per la resistenza dell'Ente nei confronti di terzi, in materia di liti, transazioni, contenziosi, arbitrati, procedimenti giudiziari, delibera la costituzione in giudizio e indica il legale da nominare.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO I - PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
ARTICOLO 29 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale può predisporre ed approvare un regolamento nel quale sono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

CAPO II- ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO
ARTICOLO 30 _ ASSOCIAZIONISMO
1. Il Comune riconosce e promuove le forme d'associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento d'associazioni segrete o aventi caratteristiche incompatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

ARTICOLO 31 _ DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.

ARTICOLO 32 _ CONTIRBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi, beni in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, definendo sia l'erogazione dei contributi, sia le modalità della collaborazione.

ARTICOLO 33 _ VOLONTARIATO
1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute d'importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

CAPO III - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 34 _ CONSULTAZIONI
1. L'amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

ARTICOLO 35 _ PETIZIONI
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio Comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30 (trenta) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 (centocinquanta) persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissioni negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 75 (settantacinque) persone, ciascun Consigliere può chiedere, con apposita istanza, che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 20 (venti) giorni.

ARTICOLO 36 _ PROPOSTE
1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 500 (cinquecento) avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

ARTICOLO 37 _ REFERENDUM
1. Sono consentiti referendum consultivi in materia d'esclusiva competenza Comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali, di tariffe e canoni;
b) su attività amministrative vincolate da Leggi statali o Regionali (Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo);
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
d) sulla revisione dello Statuto Comunale, delle Aziende speciali ed Istituzioni e dei Regolamenti relativi;
e) su provvedimenti di nomina o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Consorzi ed Istituzioni, sui contratti collettivi di lavoro e norme in materia di personale;
f) su provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
g) in materia di Piano Regolatore Generale e strumenti relativi;
h) su atti di gestione adottati dai dirigenti / responsabili di servizio;
i) su provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi, o su provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni;
j) su questioni relative alla tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) 1/3 del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale;
4. Apposito regolamento Comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
5. In particolare il regolamento deve prevedere:
a) i requisiti di ammissibilità;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalità organizzative;
e) i casi di revoca o sospensione;
f) il quorum minimo dei votanti della prova referendaria;
g) il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
6. Se l'esito è Stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni il quorum minimo previsto degli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 38 - ACCESSO AGLI ATTI
1. Ciascun cittadino, nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi e di tutela della riservatezza dei dati personali, ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. La consultazione degli atti di cui al primo comma, avviene con richiesta motivata dell'interessato nei tempi e nei modi stabiliti da apposito regolamento.

ARTICOLO 39 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo Comunale e, su indicazione del Sindaco, in appositi spazi anche nelle frazioni.
3. L'affissione è curata dal responsabile dell'ufficio, che deve certificare l'avvenuta pubblicazione dandone comunicazione al Segretario Comunale.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e comunque attraverso ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.

ARTICOLO 40 _ ISTANZE
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 (trenta) giorni dall'interrogazione.

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO
ARTICOLO 41 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO _ NOMINA _ FUNZIONI _ DISCIPLINA
1. E' istituito dal Comune l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del Difensore Civico.
4. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con altre Amministrazioni Comunali e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti con gli Enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti nell'apposito regolamento.

TITOLO IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 42 - OBIETTIVI DELL' ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, d'efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

ARTICOLO 43 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio d'attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 44 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. La scelta delle modalità e delle forme di gestione dei servizi pubblici _ in economia, in concessione a terzi, a mezzo di Istituzione, Società per Azioni, Società a Responsabilità Limitata od altre forme ammesse dalla legge con riferimento all'art. 113 del T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni _ viene assunta privilegiando le forme in grado di assicurare, nel rispetto dei principi di economicità, la più elevata qualità del servizio, la maggiore rispondenza ai bisogni della collettività malcesinese ed il più costruttivo rapporto tra soggetti erogatori e fruitori dei servizi medesimi.
2. Il Comune di Malcesine, salva l'ipotesi di adesione a forme di gestione in modo associato, di cui al Titolo V° del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.), conserva la titolarità dei servizi, qualunque sia la forma di gestione prescelta e la esercita attraverso:
a) la potestà statutaria e regolamentare;
b) le funzioni di indirizzo attinenti alla definizione degli obiettivi generali che devono essere perseguiti;
c) le funzioni di verifica e controllo attinenti alla valutazione dei risultati gestionali in relazione agli obiettivi, anche attraverso l'approvazione dei relativi bilanci:
3. Il Comune può costituire e/o partecipare a società finalizzate alla attuazione di opere necessarie allo svolgimento dei servizi pubblici o alla realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non siano di competenza di altri Enti.

ARTICOLO 45 _ GESTIONI IN ECONOMIA _ SERVIZI IN CONCESSIONE
1. Qualora i servizi non siano gestiti tramite Istituzioni o Aziende Speciali o altre forme previste dalla normativa vigente, essi vengono gestiti in economia o in concessione, ove sia garantita la maggiore economicità, la qualità e l'efficacia degli stessi.
2. La modalità di gestione in economia dei servizi sarà disciplinata dall'apposito regolamento.
3. Il Comune può affidare in concessione la gestione di servizi pubblici economici dotati di rilevanza imprenditoriale, qualora sussistano ragioni di opportunità sociale, tecniche od economiche o quando si voglia sperimentare questa modalità di gestione dei servizi.

ARTICOLO 46 - AZIENDE SPECIALI
1. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri regolamenti.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è designato dal Presidente su parere del Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Gli amministratori delle Aziende Speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.
7. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle Aziende Speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
8.Le incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di Enti Locali.

ARTICOLO 47 _ ISTITUZIONI
1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, il quale può essere nominato, oppure identificarsi con il Segretario Comunale o un Dirigente di Posizione Organizzativa.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati dal Sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Le incompatibilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di Enti Locali.
5. Il Presidente è nominato dal Sindaco. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti con gli organi Comunali.
6. La revoca di un singolo componente o dell'intero Consiglio di Amministrazione è decisa con provvedimento motivato del Sindaco, il quale provvede contestualmente alle sostituzioni nel rispetto del precedente comma terzo.
7. Le attribuzioni e il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento Comunale che disciplina, altresì l'organizzazione interna dell'Istituzione, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, i programmi e il conto consuntivo delle Istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

ARTICOLO 48 - SOCIETÀ PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a Società per Azioni o a Responsabilità Limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo e lo Statuto devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. Le eventuali incompatibilità sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di Enti Locali.
6. Il Sindaco o un Assessore, delegato in via permanente o di volta in volta, partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.
8. Il Consiglio Comunale esamina i bilanci delle Società per Azioni o a Responsabilità Limitata contestualmente all'approvazione del bilancio dell'Ente.

ARTICOLO 49 _ CONVENZIONI
1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 50 _ CONSORZI
1. I servizi possono essere gestiti in forma associata dal Comune, mediante la partecipazione dello stesso a Consorzi con altri Enti Locali.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei membri, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio

ARTICOLO 51 - ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita conferenza, la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.17, comma 9 della Legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 (trenta) giorni a pena di decadenza.
4. Lo schema di accordo di programma è preliminarmente approvato con atto formale del Sindaco e, qualora comporti spese a carico del bilancio Comunale, queste devono essere stanziate nel bilancio stesso e successivamente impegnate dal dirigente competente.

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE
CAPO I - UFFICI
ARTICOLO 52 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) l'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

ARTICOLO 53 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 54 - REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
1. Il Comune attraverso apposito regolamento stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore Generale, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri d'omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

ARTICOLO 55 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI
1. I dipendenti Comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente Comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore Generale, se nominato, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'Ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e alla pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento d'organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura Comunale.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO
ARTICOLO 56 - DIRETTORE GENERALE
1. In base a quanto previsto dall'art. 108, comma 3 del T.U. il Comune può procedere alla nomina di un Direttore Generale previa stipula di convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. Il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni convenzionati.
3. L'incarico relativo, a tempo determinato e rinnovabile, può essere affidato, previa deliberazione della Giunta Comunale, al Segretario Comunale.

ARTICOLO 57 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta , nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ARTICOLO 58 _ FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale esercita le funzioni attribuite dalla vigente normativa in materia di Amministrazione degli Enti Locali.


ARTICOLO 59 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - (P.O.)
1. I responsabili degli Uffici e dei Servizi sono individuati nel regolamento d'organizzazione e nel regolamento organico del personale; ovvero, in assenza di regolamento, le nomine sono effettuate dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 60 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le funzioni loro attribuite dalla vigente normativa in materia di Amministrazione degli Enti Locali.

ARTICOLO 61 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità con adeguata e specifica competenza ed esperienza.
2. La Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incarico di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ARTICOLO 62 - COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. L'atto per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione, deve stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 63 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o versi nelle situazioni deficitarie di cui all'art. 243 del T.U. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 64 - FUNZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
1. Le attribuzioni, le responsabilità e lo stato giuridico ed economico del Segretario sono stabiliti dalla legge, cui compete inoltre di determinare le sanzioni disciplinari, la nomina, la cessazione e la revoca.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni d'assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa e alla normativa vigente.
3. Il Segretario Comunale:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti/responsabili di servizio e ne coordina l'attività nel caso in cui non sia stato nominato il Direttore Generale;
b) svolge attività di qualificata consulenza giuridica per gli amministratori ed i dirigenti /responsabili di servizio dell'amministrazione Comunale, potendo, su richiesta, esprimere specifici pareri preventivi su atti e questioni ad esso sottoposti;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
e) sovrintende all'attività delle varie articolazioni organizzative del Comune per le materie attinenti il coordinamento dei procedimenti al fine del raggiungimento del massimo livello di efficienza ed efficacia;
f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

ARTICOLO 65 - VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. Il regolamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice Segretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie.
2. Il Vice Segretario Comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il Vice Segretario è scelto e designato dal Sindaco tra uno dei dirigenti/responsabili di Posizione Organizzativa preposti alle strutture nelle quali si articola l'amministrazione Comunale.

CAPO III - LA RESPONSABILITÀ
ARTICOLO 66 - RESPONSABILITÀ
1. Per gli amministratori e per il personale degli Enti Locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

ARTICOLO 67 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI
1. Gli amministratori e i dipendenti Comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso d'adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
3. Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

ARTICOLO 68 - RESPONSABILITÀ CONTABILE
1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti Locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ
ARTICOLO 69 _ ORDINAMENTO
1. L'ordinamento della finanza del Comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 70 - ATTIVITÀ FINANZIARIA
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per proprio atto deliberativo.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici Comunali; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

ARTICOLO 71 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, ivi compresi quelli vincolati ad uso civico di cui ai decreti prefettizi n. 46/1970 e n. 47/1970 e regolati da specifica normativa in materia, da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti carte e scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali Comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto possono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nella conversione del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche o per altra destinazione privata specificata dalla normativa vigente.
4. Il Comune e il Comitato per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della Frazione di Navene si riservano di disciplinare con appositi regolamenti la gestione del patrimonio vincolato ad uso civico.

ARTICOLO 72 - BILANCIO COMUNALE DI PREVISIONE
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, o comunque entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

ARTICOLO 73 - RENDICONTO DELLA GESTIONE
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica, qualora dovuta in base alle vigenti disposizioni legislative o regolamentari e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo o comunque entro i termini previsti dalla legge.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa in cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore dei conti.

ARTICOLO 74 - REVISORE DEI CONTI
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a uno, il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
7. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione e ogni altra funzione prevista dalla legge
8. Le funzioni del revisore dei conti sono svolte anche nei confronti delle Istituzioni del Comune.

ARTICOLO 75 _ TESORERIA
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 5 (cinque) giorni;
c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ARTICOLO 76 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE
1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanza sono descritte in un verbale che, unitamente alle proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore unico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 77 - DELEGA DI FUNZIONI
1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.
2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

ARTICOLO 78 - PARERI OBBLIGATORI
1. Il Comune è tenuto a chiedere pareri scritti sulla base di qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990, n.241, sostituito dall'art.17, comma 24 della legge 127/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 (quarantacinque) giorni, il Comune può prescindere dal parere.

ARTICOLO 79 _ REGOLAMENTI
1. I regolamenti anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui sono compatibili con esso fino all'entrata in vigore di quelli nuovi.
2. I regolamenti Comunali approvati dovranno essere affissi all'Albo Pretorio e diventano esecutivi il 16° (sedicesimo) giorno, fatta salva la possibilità di dichiararli immediatamente eseguibili.
3. E' fatto obbligo agli amministratori, ai responsabili delle posizioni organizzative ed ai dipendenti Comunali di osservarli e di farli osservare.

ARTICOLO 80 - MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura fissata nell'art. 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modificazione od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di revisione, a meno di specifiche disposizioni di legge.
3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
4. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta , la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 (trenta) giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. Nella stessa seduta può avvenire una sola votazione.

ARTICOLO 81 - ENTRATA IN VIGORE
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

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