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Bur n. 120 del 23 dicembre 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI VENEZIA (VENEZIA)

Statuto

Statuto del Comune di Venezia - Articoli modificati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 170 del 29 novembre 2005.

Articolo 4/bis - Princìpi generali di organizzazione
L'organizzazione del Comune si ispira ai seguenti princìpi generali:
1. L'attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e con i piani specifici di settore, ai quali si conformano gli atti previsionali e la relazione programmatica annuale.
2. La gestione amministrativa dell'Ente, ai sensi del successivo art. 17, è attribuita ai dirigenti Direttori di dipartimento e di direzione, ai dirigenti delegati, ai responsabili dei servizi, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano, comunque, funzioni di indirizzo e di controllo.
3. L'attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal/la rispettivo/a Presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e meditate.
4. Viene garantita l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. La struttura comunale è organizzata in Direzioni le quali possono essere raggruppate in dipartimenti denominati: strutture dipartimentali o interdipartimentali. Ai responsabili dei dipartimenti compete la sovrintendenza ed il coordinamento delle attività delle Direzioni. Vanno favorite forme di collaborazione col sistema pubblico allargato.
6. L'organizzazione del lavoro compete ai Direttori di dipartimento e di direzione che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini nonché degli obiettivi indicati negli atti di governo.
7. Ai componenti la Giunta ed il Consiglio Comunale vengono garantite a carico dell'Ente adeguate forme assicurative per i rischi connessi all'espletamento del mandato.
8. Al Direttore Generale, al Segretario Generale, ai Direttori, ai dirigenti nonché ai responsabili dei servizi, a seconda dell'entità dei possibili rischi di qualsiasi natura, vengono garantite, a carico del Comune, idonee forme assicurative.
9. Le spese di cui ai punti 7 e 8 devono essere obbligatoriamente previste nel bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
10. A richiesta degli interessati, il gettone di presenza, previsto per la partecipazione a Consigli e Commissioni può essere trasformato, in base alla normativa vigente, in indennità di funzione.
11. Le funzioni del Comune possono essere svolte anche attraverso le attività esercitate dalle iniziative dei cittadini e delle loro formazioni sociali, individuate tramite deliberazioni, anche a contenuto regolamentare, degli organi comunali competenti.
12. Comma abrogato

Articolo 13
1. Il Comune organizza i propri uffici ispirandosi a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità. Adegua il funzionamento dei servizi e gli orari di apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza.
2. La struttura degli uffici e dei servizi comunali, articolata in funzione delle specificità del territorio, deve rispondere a principi di economicità ed efficienza, ed è organizzata in settori.
3. La Direzione è strutturata in uffici e servizi secondo gli appositi regolamenti e le tabelle organiche del personale.
4. Il Regolamento Organico e ogni altra fonte relativa all'organizzazione interna del Comune devono essere informati al principio di superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provochino effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei/delle dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, di carriera, ovvero nel trattamento economico e retributivo. Deve favorire anche, mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Articolo 15
1. Gli incarichi sia per i Dipartimenti che per le Direzioni sono conferiti con provvedimento del Sindaco comunicato alla Giunta ed al/la Presidente ed ai Capigruppo Consiliari per periodi non superiori a cinque anni a dirigenti e sono rinnovabili.
2. Gli incarichi di direzione possono essere confermati, revocati, modificati, rinnovati dal nuovo Sindaco entro 90 giorni dall'elezione. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto, si intendono confermati ai sensi dell'art. 19, comma 8, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 così come modificato dal Decreto legislativo 31.03.1998 n. 80.
3. L'incarico può essere revocato dal Sindaco prima della scadenza per adeguate motivazioni connesse al mancato raggiungimento degli obiettivi.
4. Il/la direttore/direttrice della Direzione coordina il funzionamento degli uffici e dei servizi che costituiscono la struttura nel rispetto delle direttive impartite dagli Organi di governo e dagli accordi sindacali recepiti ufficialmente dall'Amministrazione, e risponde del loro buon andamento.
5. I posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabile di settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, in via d'eccezione e con deliberazione motivata, di diritto privato fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 16
1. È istituita la conferenza dei/delle direttori/direttrici di dipartimento e/o dei/delle direttori/direttrici delle direzioni con compiti di coordinamento e programmazione della gestione amministrativa del Comune.
2. La conferenza è convocata e presieduta dal Direttore Generale e, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce.

Articolo 17
1. In conformità al disposto dell'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la gestione dell'attività tecnico-amministrativa del Comune spetta ai Direttori e alle Direttrici i quali sono coadiuvati nella gestione dai dirigenti e dai/le responsabili dei servizi all'uopo nominati. Il coordinamento dell'attività di natura istruttoria e gli adempimenti conseguenti possono essere attribuiti, su delega del Direttore, ai dipendenti preposti ai servizi.
2. I/le direttori/trici, e i/le dirigenti all'uopo delegati/e, fatta eccezione per quelli/e chiamati/e a svolgere le apposite funzioni previste dal comma 10 dell'art. 19 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, provvedono in particolare ad espletare le seguenti funzioni:
a) presidenza delle commissioni di gara e di concorso e nomina dei componenti;
b) procedure d'appalto e conseguenti responsabilità;
c) stipula dei contratti;
d) adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa ed atti di amministrazione e gestione del personale;
e) emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
f) rilascio delle attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
g) pronuncia delle ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e cura dell'esecuzione;
h) emissione delle ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative nonché applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
i) emanazione delle ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 38 - II° comma della legge n. 142/90 e di quelle previste da leggi speciali che prevedano competenze non attribuibili ai dirigenti.
j) dar corso ai procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adozione delle sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
k) esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore Generale e/o dal Segretario Generale;
l) fornire al Direttore Generale, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
m) responsabilità nei confronti del Direttore Generale e/o del Segretario Generale e del Sindaco, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
n) nomina dei componenti le Commissioni di gare informali.
3. I/Le direttori/direttrici responsabili di dipartimento e di direzione esercitano, secondo le direttive del Consiglio, della Giunta e/o del Sindaco, i seguenti compiti e poteri:
a) dirigono, incaricano, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi e/o dei servizi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure sanzionatorie previste dal vigente ordinamento;
b) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione;
c) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
d) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.
4. I/Le direttori/direttrici possono delegare alcune funzioni ai dirigenti e/o ai responsabili dei servizi ad essi sottoposti.
5. Il Segretario Generale nomina ai sensi dell'art. 17 comma 2 lett. a) il Presidente delle commissioni di gara e di concorso.
6. Il Segretario Generale può presiedere le Commissioni di gare e/o concorsi, su nomina del Sindaco.
7. I verbali di gara relativi ad appalti concorsi sono approvati dalla Giunta che proclama gli aggiudicatari ed i candidati dichiarati idonei.
8. Tutti gli altri verbali di gara e/o concorso sono approvati con determinazione del/la direttore/direttrice.
9. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 51 bis della legge 8.06.'90 n. 142, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.

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