Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 116 del 09 dicembre 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI BOLZANO VICENTINO (VICENZA)

Statuto

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29 settembre 2005.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Oggetto dello statuto
1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del comune di Bolzano Vicentino in attuazione del DL.vo n. 267 del 18/08/2000 sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. Per l'attuazione dei principi contenuti nello Statuto saranno adottati appositi regolamenti da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 2 Il comune
1. Il Comune di Bolzano Vicentino è Ente territoriale autonomo nell'unità della Repubblica Italiana nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi statali e dalla Regione Veneto, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.
2. Ispira la sua azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione, responsabilità e solidarietà.
3. Per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obbiettivi della propria azione mediante piani e programmi coordinati con gli strumenti programmatori della Regione e della Provincia.

ART. 3 Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha, come suo Segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 28 agosto 1930 ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti Morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del proprio gonfalone. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 4 Il territorio
1. Il Comune di Bolzano Vicentino comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il pianotopografico, di cui all'art. 9 Legge 24 dicembre 1954 , n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Il Territorio di cui al presente comma comprende il capoluogo, nel quale ha sede la Casa Municipale, con gli organi e uffici Comunali, la frazione di Lisiera e le località di Ospedaletto e Crosara.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con la Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune mediante referendum.

ART. 5 Funzioni del Comune
1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo le caratteristiche e le tradizioni della propria storia civile e religiosa valorizzando l'ambiente nelle sue varie componenti, le risorse economiche e i peculiari valori culturali e sociali, in tale ambito il Comune promuove e realizza attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.
2. Il Comune ente autonomo, con risorse finanziarie autonome, esercita secondo le leggi statali e regionali le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione Veneto e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. Obiettivi preminenti del Comune sono l'affermazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale della comunità.
4. Per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza il Comune promuove lo sviluppo economico e sociale finalizzati all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni primari eliminando gli ostacoli che a ciò si oppongono anche con forme associative di volontariato e di cooperazione. Riconosce in particolare il valore della famiglia quale cellula fondamentale della società e ambiente di formazione e di reciproco aiuto.
5. Promuove il più ampio rispetto e la convivenza civile fra le persone, senza disparità tra uomo e donna.

ART. 6 Collaborazione intercomunale
1. Il Comune, per l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, privilegia, ove possibile, le forme di associazione e cooperazione intercomunale previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, dalle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.
2. Il Comune a tale scopo promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

ART. 7 Albo pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la Pubblicazione delle deliberazioni, delle determine,delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
2. Ove ritenuto opportuno in relazione all'importanza degli atti, potranno essere attuate anche ulteriori forme di divulgazione su tutto il territorio comunale.

TITOLO II SEZIONE I
Organi elettivi del Comune

ART. 8 Organi del Comune
1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

ART. 9 Elezioni e composizione del Consiglio
1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri Comunali sono stabilite dalla legge.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalle legge.
3. Il Consiglio Comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. I Consigli sono dotati di autonomia funzionale organizzativa e finanziaria.

ART. 10 I Consiglieri Comunali
1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. Entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti.
2. I consiglieri comunali non residenti nel Comune, devono eleggere domicilio nel territorio comunale: in mancanza, ogni notifica o comunicazione sarà loro fatta presso la Sede municipale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che si trovassero convenuti, in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, purchè non ci sia conflitto di interresse con l'Ente e con diritto di rivalsa di ogni spesa in caso di condanna definitiva.

ART. 11 Diritti e poteri dei Consiglieri
1. Sono inerenti al mandato di ciascun Consigliere :
a) Il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
b) La presentazione di interrogazioni, mozioni, e le eventuali altre forme di intervento stabilite dal Regolamento;
c) Il diritto di ottenere da tutti gli organi e uffici comunali, dagli enti, dalle aziende e dalle strutture dipendenti dal Comune le informazioni, gli atti e le notizie necessarie all'espletamento del proprio mandato.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i Consiglieri Comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.
3. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri, nonché l'accesso alle strutture messe a loro disposizione.
4. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

ART. 12 Doveri dei Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni delle quali siano membri.
2. I Consiglieri hanno il diritto-dovere di assumere tutte le informazioni utili per l'espletamento del loro mandato.
3. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervenissero a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti dalla carica di consigliere, secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. 13 Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, ed eleggono il loro capogruppo.
2. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono previste dal Regolamento.

ART. 14 Dimissioni dei Consiglieri e surroga
1. Le dimissioni del Consigliere Comunale devono essere presentate per iscritto al Protocollo dell'Ente secondo l'ordine di presentazione e sono irrevocabili.
2. In caso di dimissioni plurime, di metà più uno dei membri assegnati, non computando il Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; negli altri casi si procede a norma dell'art.38 del D.L.vo n. 267/2000;
SEZIONE II Disciplina del Consiglio Comunale

ART. 15 Convocazione della prima seduta del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

ART. 16 Adempimenti della prima seduta
1. Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiararne la ineleggibilità o la incompatibilità per i casi disciplinati dalla legge, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del D.L.vo n. 267/2000.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART. 17 Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, nei termini e nelle forme previste dalla Legge.
2. La convocazione è preceduta dalla informativa ai capigruppo.

ART. 18 Lavori del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale, si riunisce per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge.
2. Deve essere riunito entro 20 giorni quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Deve, inoltre, essere riunito entro 60 giorni quando venga esercitato un diritto di iniziativa.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco, dal segretario Comunale e dal Consigliere anziano.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 19 Interrogazioni e Mozioni
Il regolamento stabilisce le modalità di presentazione e di esame delle interrogazioni e delle mozioni presentate dai Consiglieri, e del diritto di iniziativa.



ART. 20 Voto palese e segreto
1. I Consiglieri Comunali votano in modo palese, a esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio del Consiglio, l'esigenza di espressione delle convinzioni etiche o morali del Consigliere.
2. Il regolamento stabilirà i casi nei quali le votazioni riguardanti le persone avvengono in modo palese.

ART. 21 Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite in I^ convocazione quando è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune (otto) garantendo in II^ convocazione almeno la presenza di cinque consiglieri, senza computare il Sindaco.

ART. 22 Maggioranze richieste
1. Le deliberazioni del Consiglio C.le sono approvate se ottengono la maggioranza dei votanti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.

ART. 23 Astenuti , schede bianche e nulle
1. Ai fini della validità della seduta è computato tra i presenti il Consigliere che si astiene dal voto nonché il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dal settore consigliare al momento del voto.
2. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti, ai fini di determinare la maggioranza.

ART. 24 Consigliere anziano
1. In ognuno dei casi in cui la legge, lo Statuto o il regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, si intende tale il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore.

ART. 25 Disposizioni generali sulle commissioni consigliari
1. Per il migliore esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Comunale si avvale di commissione conoscitive aperte a tutti i Consiglieri.
2. Le commissioni : ambiente e territorio; servizi alla persona, sport e cultura, area economico finanziaria; che riassumono tutte le competenze comunali, sono convocate e presiedute dal Sindaco o dall'assessore conferente.
3. Nessuna commissione può essere convocata contemporaneamente ad altre.
4. Ciascuna commissione deve essere convocata almeno due volte all'anno.

ART. 26 Commissione consigliare per lo Statuto e i regolamenti
1. Il consiglio istituisce una commissione consigliare permanente per l'aggiornamento e il riesame di regolamenti comunali e dello Statuto. La Commissione provvede, anche sulla base della segnalazione degli uffici competenti, a predisporre relazioni e proposte da presentarsi al Sindaco, quando ne verifichi la necessità.
2. la commissione potrà provvedere, altresì, a predisporre i progetti di regolamento da sottoporre all'esame del Consiglio.

ART. 27 Rappresentanza delle minoranze
1. Quando un organo Comunale deve nominare i propri rappresentanti in enti, commissioni, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite dal regolamento, salvo diverse disposizioni di legge in modo da garantire comunque la presenza della minoranza.

ART. 28 Composizione della Giunta.
1 - La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 6.
2 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Municipale, tra cui il Vice Sindaco e ne da comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3 - Tali nomine avvengono tra gli eletti in Consiglio Comunale.
4 - Se gli assessori, ad eccezione del Vice Sindaco, si dimettono da Consiglieri, rimangono assessori esterni partecipando alle sedute di Consiglio Comunale con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

ART. 29 Durata in carica e surrogazione.
1. Nel caso di rinnovo del Consiglio comunale per scadenza del mandato il Sindaco e gli Assessori continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. L'attività dei due organi viene disciplinato dall'art.141 del D.L.vo n.267/2000. Le funzioni di Sindaco sono temporaneamente svolte dal Vice Sindaco.
3. In caso di dimissioni del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio con nomina di commissario governativo.
4. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica venendo sostituiti nelle loro funzioni da un commissario nominato ai sensi delle leggi vigenti.
5. Nel caso in cui uno o più Assessori cessino dalla loro carica quando non sia diversamente stabilito dalla legge, il Sindaco, nella prima seduta valida del Consiglio comunale, comunica i nominativi dei nuovi Assessori fornendo motivazione delle circostanze che hanno portato alla surrogazione.

ART. 30 Documenti programmatici per l'attività di governo
1. Entro 60 giorni dalle elezioni, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il documento che contiene le linee programmatiche di governo.
2. Il Consiglio è chiamato a verificare lo stato di attuazione dei programmi, con allegata relazione della Giunta, che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta.
3. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia, il Consiglio Comunale sarà convocato e presieduto dal Sindaco in carica, secondo la procedura dell' art.52 del D.L.vo n. 267/2000.

ART. 31 Incompatibilità
1. Oltre i casi di incompatibilità previsti dalla legge, non possono contemporaneamente far parte della Giunta i coniugi, i fratelli, gli ascendenti e i discendenti, gli adottanti, e gli adottati, gli affini di primo grado.

Sezione III
ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
ART. 32 Competenze della Giunta Comunale
1. Le competenze della Giunta sono tutte quelle che dalla legge non sono attribuite espressamente al Consiglio Comunale o al Sindaco, agli organi di decentramento, al Segretario o ai Capi Area, nell'ambito degli atti programmatici approvati dal Consiglio Comunale.
2. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione dell'esame del conto consuntivo.
3. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
5. Agisce per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

ART. 33 Funzionamento della Giunta
1. La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco che la convoca con almeno 24 ore di preavviso, con invito contenente le proposte di deliberazione, salvo casi d'urgenza.
2. Le riunioni non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3. Si applicano alla Giunta, le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio Comunale, circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni, e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale e dall'assessore competente.

SEZIONE IV
IL SINDACO

ART. 34 Attribuzioni del Sindaco
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune ed esercita tutti i poteri che gli sono riconosciuti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Convoca e presiede le sedute di Giunta e del Consiglio Comunale assicurandone il regolare e libero svolgimento, servendosi anche della Forza Pubblica per reprimere eventuali abusi. Nomina rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Comunale. Ha generali poteri di iniziativa e di controllo e diritto di informazione. Impartisce direttive generali al Segretario Comunale; vigila sul buon andamento degli uffici.
3. Nell'ambito delle competenze generali fissate al punto precedente, al Sindaco spetta nominare, su proposta del Segretario e con proprio atto motivato, i responsabili delle aree e degli uffici. Analoga modalità andrà espletata nella definizione degli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna. Inoltre il Sindaco, nel suo ruolo di rappresentante della comunità, può riservarsi la firma su atti di convenzione con altri enti pubblici aventi particolare significato e valenza di accordo politico-amministrativo.
4. Il Sindaco esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge. Egli sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune, coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici servizi e vigila su quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico; promuove e conclude gli accordi di programma, provvede alla nomina dei rappresentanti del comune.

ART. 35 Sostituto del Sindaco - Il Vicesindaco
1. Fra i componenti della Giunta, eletti Consiglieri comunali, il Sindaco sceglie il proprio vice deputato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione in conseguenza di misure di prevenzione adottate in base alla legge n. 55/90 e n.16/92, salvo altri provvedimenti delle superiori autorità competenti.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, la Giunta è presieduta dall'assessore anziano per età fra gli eletti.
ART. 36 Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'amministrazione
1. Il Sindaco conferisce specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservino alla sua competenza.
2. Agli Assessori sono delegate funzioni di sovrintendenza sugli uffici; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, per le quali la legge o lo statuto riservano alla competenza del sindaco.
3. Il Sindaco può delegare, di volta in volta, ad un funzionario capo area la costituzione e la rappresentanza in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, con relativo provvedimento di incarico per il patrocinio legale.
4. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare ad un Consigliere comunale l'esercizio di alcune funzioni nelle materie di sua competenza entro i limiti previsti dalla legge.

ART. 37 Deleghe del Sindaco agli Assessori, al Segretario comunale,
a impiegati, quale ufficiale di governo
1. Il Sindaco può delegare l'esercizio di funzioni di ufficiale di governo agli Assessori, al Segretario comunale, a impiegati del comune, nei limiti consentiti dalla legge.
2. Qualora la legge non preveda la possibilità di delega, in caso di assenza o impedimento del Sindaco esso é sostituito dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'Assessore anziano per età tra gli eletti.
3. L'atto di delega é comunicato al Prefetto.

ART. 38 Astensione Obbligatoria.
1. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti fino al quarto grado o affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 39 Criteri degli istituti di partecipazione
1. Il Comune garantisce la partecipazione democratica dei cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività. Favorisce l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti e garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi. .
2. La partecipazione degli interessati nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sarà disciplinata da apposito regolamento, di cui alla legge n. 241/1990.

ART. 40 Associazioni
1. Il Comune valorizza e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato operanti a Bolzano Vicentino mediante:
a) concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti elaborati dalle stesse;
b) concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni;
c) accesso regolamentato a strutture, mezzi e servizi in disponibilità del Comune.
2. A tal fine viene istituito l'albo delle associazioni di Bolzano Vicentino, cui possono accedere associazioni, movimenti, organizzazioni di volontariato, comitati, gruppi presenti sul territorio comunale secondo le disposizioni contenute in apposito regolamento.

ART. 41 Consulte
1. Il Comune al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare può istituire quali organi di partecipazione permanente le seguenti Consulte:
a) consulta degli anziani;
b) consulta dei giovani;
c) consulta per le pari opportunità;
d) consulta per lo sport e tempo libero;
e) consulta del volontariato sociale.
2. I compiti, le modalità, la composizione, il funzionamento e le forme di consultazione degli organismi di cui al comma precedente sono definiti dal regolamento.

ART. 42 Assemblee
1. A tutti i cittadini, singoli o associati, compete il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, economiche e ricreative.
2. Il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale possono deliberare la convocazione di assemblee di cittadini, o di singole categorie a livello anche di frazione per consultazioni-proposte-dibattiti. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento. .
3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti dell'organo collegiale che ha promosso la consultazione.
4. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto almeno sedici anni.

ART. 43 Referendum Consultivo
1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza deve riguardare un'unica questione.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
- tributi tariffe e personale;
- provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali;
- oggetti sui quali il Comune ha già assunto impegni deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale o con terzi;
- decisioni su opere, servizi infrastrutture, quando la scelta possa comportare conflitti di interessi fra cittadini residenti in diverse zone del Comune;
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum, non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5 Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto da almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.
6. Sull'ammissibilità e regolarità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
8. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale che dovrà farne oggetto di discussione.
9. La raccolta delle firme, le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 44 Istanze e proposte
1. Tutti i cittadini di età superiore a 14 anni, residenti nel Comune o che con esso abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza dei servizi, possono presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza del Comune per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Istanze e proposte sono indirizzate al Sindaco, il quale provvede ad acquisire il parere degli organi competenti e a rispondere al primo firmatario entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

ART. 45 Difensore Civico
1. Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia potrà essere istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale. A tal fine segnala al Sindaco e, in caso di sua inattività, alla Giunta o al Consiglio, di propria iniziativa o su segnalazione di cittadini, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione; formula proposte per migliorare il servizio e dirimere controversie; può essere consultato dalla Amministrazione su ogni problema ritenuto di sua competenza.
Può essere nominato Difensore Civico chiunque dimostri di possedere, attraverso l'esperienza maturata, particolari competenze giuridiche ed amministrative e sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. La nomina del Difensore Civico, viene deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta; il Consiglio provvederà anche alla attribuzione di un'eventuale indennità che non potrà comunque essere superiore al 50% di quella spettante al Sindaco, oltre al rimborso spese, e a determinarne la durata in carica.
Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta può revocare il Difensore Civico per ripetute inadempienze o per gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni. Per la istituzione del Difensore Civico il Comune provvederà direttamente, o in accordo con altri Comuni.

TITOLO IV
UFFICI E PERSONALE

ART. 46 Unità organizzative dell'amministrazione comunale
1. I servizi comunali si articolano in unità organizzative, per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
2. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro secondo criteri di efficienza.
3. Le unità organizzative, coordinate dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti determinati. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, eventualmente assegnando i mezzi necessari.
4. Quando il responsabile del procedimento non sia individuato nel Segretario Comunale o in chi lo sostituisce, i responsabili dei settori, servizi, unità operative e uffici individuati dal regolamento sono responsabili del procedimento.
Nelle more di approvazione del Regolamento, il responsabile del procedimento è il responsabile del settore.

ART. 47 Personale del Comune
1. Il personale del Comune è regolamentato per legge e disciplinato dall'apposito regolamento organico.

ART. 48 Predisposizione ed esecuzione delle deliberazioni
1. I responsabili di ciascuna unità predispongono, in base alle specifiche competenze, le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta o del Consiglio Comunale.
2. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.

ART. 49 Vicesegretario
1. Il Consiglio può avvalersi delle funzioni di un Vicesegretario, assunto per pubblico concorso.
2. Il Vicesegretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La nomina a Vicesegretario richiede il possesso del titolo di studio necessario per accedere alla carriera di Segretario Comunale.

ART. 50 Atti di competenza del Segretario e dei Dirigenti
1. Il Segretario Comunale ha il potere di compiere gli atti, anche a rilevanza esterna a lui attribuiti dalla legge.

TITOLO V
SERVIZI

ART. 51 Disciplina dei pubblici servizi
1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale che decide la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, a prevalente capitale pubblico locale, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge, fissando i criteri per la determinazione delle tariffe.

ART. 52 Concessioni e aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale, previo accertamento dei presupposti di legge, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi, privilegiando ove possibile l'affidamento ad Associazioni di volontariato e a Cooperative senza scopo di lucro.
2. La concessione deve contenere le norme volte a garantire l'espletamento del servizio in misura corrispondente alle esigenze degli utenti, la razionalità economica della gestione e la realizzazione degli interessi pubblici generali. Deve inoltre prevedere le modalità per l'esercizio della facoltà di riscatto e per il trasferimento al patrimonio del Comune, alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti, anche se di pertinenza del concessionario.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e da propri regolamenti, approvati dal Consiglio d'Amministrazione delle aziende.
4. II Consiglio d'Amministrazione è nominato dal Consiglio Comunale, fuori del proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e comprovata esperienza di amministrazione.

ART. 53 Amministratori di aziende e di istituzioni
l. II Consiglio Comunale procede alla nomina degli Amministratori di aziende e istituzioni.
2. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche corrispondenti al ruolo da svolgere, per garantire efficacia, efficienza, economicità. Gli amministratori relazionano al consiglio sull'attività svolta.
3. Per la revoca di singoli Amministratori o dell'intero organo esecutivo provvede il Consiglio Comunale, quando questi organi non operano per garantire l'efficacia, l'efficienza, l'economicità.

ART. 54 Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
1. L'istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno.
I candidati. devono possedere i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale ed una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, o per uffici pubblici ricoperti.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio Comunale che li ha espressi, sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i Consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
4. Il Consiglio di amministrazione della istituzione, sentito il Consiglio Comunale, può nominare direttore dell'istituzione medesima il Segretario Comunale, un dipendente comunale, ovvero anche una persona esterna all'amministrazione, scelta per pubblico concorso o con contratto determinato.
5. Il Consiglio Comunale, sentito il Consiglio di amministrazione della istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
6. L'amministrazione e la gestione della istituzione, la vigilanza e il controllo sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento.

ART. 55 Partecipazione a società di capitali
1. Il Comune può partecipare a società con prevalente capitale pubblico e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia nominato dal Consiglio Comunale, ai sensi del codice civile.

ART. 56 Promozione di forme associative e di cooperazione
tra amministrazioni pubbliche
1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata dalle stesse.

ART. 57 Rappresentanza del Comune
1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.

ART. 58 Amministratori e, Sindaci di nomina comunale e
rappresentanti comunali
1. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività, ai quali devono uniformarsi gli Amministratori di nomina comunale e i rappresentanti del Comune nelle,società per azioni e nelle strutture associative.
2. Nomina, inoltre, i componenti del collegio sindacale della suddetta società e strutture.
3. Vigila sull'attività dei soggetti, di cui al precedente comma, i quali devono relazionare annualmente al Consiglio Comunale dell'attività svolta.
4. La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto devono essere conformi a una precedente deliberazione del Consiglio.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITÀ

ART. 59 Collegio dei revisori dei conti
1. Non possono essere eletti revisori dei conti i consiglieri e assessori in carica durante il mandato amministrativo in corso o nell'ultimo anno precedente, i dipendenti dell'ente, i parenti ed affini entro il quarto grado civile degli assessori in carica, gli amministratori di altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza.
2. L'esercizio delle funzioni di revisore é incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità .
3. I revisori decadono dalla carica per ineleggibilità o incompatibilità sopravvenuta, ovvero quando siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale.
4. I revisori non sono revocabili, salvo inadempienza. La revoca dall'ufficio é deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale é concesso un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

ART. 60 Controllo della gestione
1. Il regolamento disciplina il controllo della gestione, da esercitarsi in collegamento con il collegio dei revisori dei conti e attraverso la rilevazione contabile dei costi degli uffici e dei servizi; definisce i modelli di scrittura contabili che devono affiancare quelle previste dalla legge in materia di contabilità dei comuni.
2. La rilevazione contabile dei costi prevede la sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili alle singole unità operative, al fine di pervenire alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della spesa articolata per uffici, servizi e programmi .

ART. 61 Revisione economico-finanziaria
1. Il collegio dei revisori dei conti può presentare al Consiglio comunale e alla Giunta comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, relazioni sull'attività svolta, nonché rilievi e proposte che esso ritenga utili per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Ciascun revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e delle istituzioni e di presenziare, con diritto di parola, alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta comunale nelle quali vengono esaminati il rendiconto di gestione e il conto consuntivo; può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune e delle istituzioni .
3. Il Consiglio può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa e controlli analitici ed approfonditi in casi particolari.
4. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi dei revisori sono stabiliti dalla legge.

TITOLO VII
(Disposizioni transitorie e finali)

ART. 62 Revisione dello statuto
1. La proposta di deliberazione che contenga la modifica totale o parziale dello statuto deve recare contestualmente la proposta di approvazione di un nuovo statuto o di un nuovo articolato dello statuto.

ART. 63 Adozioni dei regolamenti
1. Il regolamento interno del consiglio Comunale è deliberato entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al precedente comma.

STATUTO DEL COMUNE DI BOLZANO VICENTINO

INDICE
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del Comune
Art. 2 _ Il Comune
Art. 3 - Stemma e Gonfalone
Art. 4 - Il Territorio ,
Art. 5 - Funzioni del Comune
Art. 6 - Collaborazione intercomunale
Art. 7 - Albo pretorio

Titolo II
SEZIONE I
Organi elettivi del Comune
Art. 8 - Organi del Comune
Art. 9 - Elezioni e composizione del Consiglio
Art. 10 _ I Consiglieri Comunali
Art. 11 - Diritti e poteri dei Consiglieri
Art. 12 - Doveri dei Consiglieri Comunali
Art. 13 - Gruppi Consiliari
Art. 14 - Dimissioni dei Consiglieri e surroga

SEZIONE II
Disciplina del Consiglio Comunale
Art. 15 - Convocazione del Consiglio Comunale
Art. 16 _ Adempimenti della prima seduta.
Art. 17 _ Convocazione del Consiglio Comunale.
Art. 18 _ Lavori del Consiglio
Art. 19 _ Interrogazioni e Mozioni
Art. 20 _ Voto palese e segreto
Art. 21 _ Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
Art. 22 _ Maggioranze richieste
Art. 23 _ Astenuti, schede bianche e nulle
Art. 24 _ Consigliere anziano
Art. 25 _ Disposizioni generali sulle commissioni consiliari
Art. 26 _ Commissione consigliare per lo Statuto e i regolamenti
Art. 27 _ Rappresentanza delle minoranze
Art. 28 _ Composizione della Giunta
Art. 29 _ Durata in carica e surrogazioni
Art. 30 _ Documenti programmatici per l'attività di governo
Art.31 - Incompatibilità
SEZIONE III
Attribuzioni e funzionamento della Giunta
Art. 32 _ Competenza della Giunta Comunale
Art. 33 _ Funzionamento della Giunta

SEZIONE IV
Il Sindaco
Art. 34 _ Attribuzioni del Sindaco
Art. 34 _ Sostituto del Sindaco Il Vicesindaco
Art. 36 _ Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'amministrazione
Art. 37 _ Deleghe del Sindaco agli Assessori al Segretario Comunale, agli impiegati quale ufficiale di governo
Art. 38 _ Astensione obbligatoria

Titolo III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 39 _ Criteri degli istituti di partecipazione
Art 40 _ Associazioni
Art. 41 _ Consulte
Art. 42 _ Assemblee
Art. 43 _ Referendum Consultivo
Art. 44 _ Istanze e proposte
Art. 45 _ Difensore Civico

Titolo IV
UFFICI E PERSONALE
Art. 46 _ Unità organizzative dell'Amministrazione Comunale
Art. 47 _ Personale del Comune
Art. 48 _ Predisposizione ed esecuzione delle deliberazioni
Art. 49 _ Vicesegretario
Art. 50 _ Atti di competenza del Segretario e dei Dirigenti

Titolo V
SERVIZI
Art. 51 _ Disciplina dei pubblici servizi
Art. 52 _ Concessioni e aziende speciali
Art. 53 _ Amministratori di aziende e di istituzioni
Art. 54 _ Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
Art. 55 _ Partecipazione a società di capitale
Art. 56 _ Promozione di forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche
Art. 57 _ Rappresentanza del Comune
Art. 58 _ Amministratori e sindaco di nomina comunale e rappresentanti comunali

Titolo VI
FINANZE E CONTABILITA'
Art. 59 _ Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 60 _ Controllo di gestione
Art. 61 _ Revisione economico-finanziaria



Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 62 _ Revisione dello Statuto
Art. 63 _ Adozione dei regolamenti

COMUNE BOLZANO VICENTINO (VI)
Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 29.09.2005
Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 10 ottobre 2005 per 30 giorni.

Torna indietro