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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 111 del 25 novembre 2005


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI "CITTA' DELLA RIVIERA DEL BRENTA", DOLO (VENEZIA)

Statuto

Nuova formulazione degli articoli dello statuto derivante dalle modifiche apportate con le seguenti deliberazioni:
. Unione dei Comuni "Città della Riviera del Brenta" n. 22 del 09.08.2005 - n. 26 del 20.09.2005 - n. 28 del 29.09.2005 - n. 31 del 13.10.2005
. Comune Dolo n. 88 del 25.10.2005
. Comune Fiesso d'Artico n. 80 del 06.09.2005 e n. 95 del 27.10.2005.

Art. 1 - Oggetto
1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ente locale autonomo denominato "UNIONE DEI COMUNI DELLA CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA".
2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni di Dolo e Fiesso d'Artico che l'hanno costituita e con quello del comune di Fossò che ne entra a far parte.
3. L'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente Statuto.

Art. 7 - Recesso
1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente con provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, da assumersi entro il mese di Settembre.
2. Gli effetti del recesso decorrono dal primo gennaio dell'anno solare successivo. Da tale data il Comune recedente perde il diritto di avvalersi della denominazione e dello stemma dell'Unione.
3. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione possono disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei Comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.
5. Nel caso in cui non sussista espressa disposizione in merito alle eventualità di cui al comma precedente, i rapporti obbligatori esistenti al momento del recesso di uno o più Comuni che non comporti lo scioglimento dell'Unione persistono in capo a quest'ultima, salvo il diritto di questa di ripetere dal Comune recedente i corrispettivi che restano dovuti per le obbligazioni che lo interessino.
6. Salvo diverso accordo tra i Comuni facenti parte dell'Unione, tutti i mezzi ed il personale apportati dal Comune che recede, ritorneranno nella disponibilità dello stesso.
7. Nel caso in cui il Comune recedente sia assegnatario di beni di qualunque tipo e natura acquistati con contributi Regionali o Nazionali, l'Ente dovrà restituire all'Unione il relativo contributo in proporzione al tempo mancante al compimento di un quinquennio dalla data di acquisto del bene medesimo.
8. In caso di controversie si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 6.

Art. 8 - Funzioni e servizi
1. Sono affidate all'Unione dei Comuni tutte le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni ed i servizi sottoelencati:
- Polizia locale
- Attività Produttive (commercio agricoltura artigianato industria turismo)
- Retribuzione, formazione ed aggiornamento del personale
- Comunicazione e sportello integrato
- Notificazione atti
- Sportello Unico
2. Possono essere attribuite successivamente, a seguito di apposita delibera dei rispettivi Consigli Comunali, le altre funzioni e servizi di seguito indicati:
- Servizi ambientali e coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro
- Protezione civile
- Gestione appalti per opere pubbliche per forniture di beni e servizi
- Ufficio per le espropriazioni
- Servizio manutentivo
- Programmazione e progettazione associati opere pubbliche di interesse dei Comuni
- Gestione sistemi informatici.
3. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 1 e 2, sono adottati dalle rispettive Giunte mediante appositi contratti di servizio, poi recepiti da parte dell'Unione. Tali provvedimenti avranno i contenuti di cui al 1° comma del successivo art. 9.
4. L'individuazione delle competenze oggetto del trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi, tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni. A tal fine, la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni.
5. L'Unione può altresì gestire in forma associata, ai sensi, nelle forme e con le procedure dell'art. 30 D.Lgs. 267/00, altre attività e servizi complementari, ai fini di coordinarli ed assicurarne omogeneità, efficienza, efficacia ed economicità. La gestione in forma associata può essere, per talune funzioni particolarmente complesse, una fase prodromica al trasferimento di competenze ai sensi del successivo art. 9 al fine di verificarne l'attuabilità.

Art. 9 - Ulteriore trasferimento di competenze
1. Il trasferimento di nuove competenze si perfeziona mediante una convergenza di deliberazioni tra l'Unione e tutti i Comuni. In dette deliberazioni, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla regolarità e alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
2. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le Funzioni amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salva diversa specificazione. Con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione i Comuni membri possono essere esonerati dal pagamento di tasse e tariffe per determinati servizi svolti dalla Unione in favore dei medesimi.
3. Il trasferimento di funzioni dai Comuni aderenti all'Unione non comporta la traslazione delle competenze attribuite espressamente al Sindaco dalle norme vigenti nelle materie in cui egli agisce in qualità di Ufficiale del Governo o di Autorità Locale.
4. Qualsiasi conflitto di competenza attivo e passivo fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3° del precedente articolo 6.

Art. 16 - Il Presidente
1. Nella prima seduta dell'Assemblea, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, assistito dal Segretario del medesimo Comune, l'Assemblea elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci che la costituiscono.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di parità la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.
3. La Presidenza dell'Unione al fine di favorire una turnazione tra i Sindaci dei Comuni partecipanti all'associazione di funzioni e servizi, ha la durata di un esercizio finanziario, salva diversa indicazione stabilita dall'Assemblea.

Art. 20 - Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dai Sindaci dei Comuni associati e da un numero di Assessori in ragione di uno per ciascun Comune.
2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente che li sceglie su proposta delle rispettive Giunte Comunali. Il Presidente dà comunicazione della composizione del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta dell'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione, delibera a maggioranza assoluta dei votanti ed è regolarmente costituito con l'intervento della metà dei componenti.

Art. 28 - Segretario dell'Unione.
1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali iscritti all'albo dei segretari.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore Generale. Il Segretario inoltre:
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la verbalizzazione;
- esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione, nel caso in cui l'Unione non abbia responsabili dei servizi;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente;
- esercita le funzioni di direttore generale, se gli siano conferite dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente che lo ha nominato; il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il trattamento economico del Segretario è regolato tra le parti con separato atto.
4. Competono al Segretario i diritti di segreteria sui contratti stipulati con la sua assistenza, nella misura e con le modalità previste per i Comuni dalle norme vigenti in materia.

Art. 29 - Vicesegretario
1. L'Unione può avere un Vicesegretario, per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Potrà svolgere le funzioni di Vicesegretario dell'Unione uno dei vicesegretari dei Comuni aderenti, o altro dipendente dell'Unione avente i requisiti di legge, scelto dal Presidente.
Conseguentemente:
. il vecchio Art.29 - Controllo economico di gestione - diventa ora l'Art. 30
. il vecchio Art.30 - Finanze dell'Unione - diventa ora l'Art. 31
. il vecchio Art.31 - Bilancio e Programmazione Finanziaria - diventa ora l'Art. 32
. il vecchio Art.32 - Revisione Economica e Finanziaria - diventa ora l'Art. 33
. il vecchio Art.33 - Servizio di Tesoreria - diventa ora l'Art. 34
. il vecchio Art.34 - Atti Regolamentari - diventa ora l'Art. 35
. il vecchio Art.35 - Sede provvisoria - diventa ora l'Art. 36

L'Art. 36 - Segretario provvisorio viene eliminato.

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria Cristina Cavallari

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