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Bur n. 81 del 26 agosto 2005


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI FARRA D'ALPAGO (BELLUNO)

Decreto n. 6 del 9 agosto 2005

Declassificazione di un tratto stradale in loc. Pianture (N.C.T. Fg.6 mapp.732). D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) - D.Lgs. 10.09.1993 n. 360.

Il Dirigente

- Visto l'art.2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n.285, così come modificato dall'art.1 del D. Lgs. 10.09.1993 n.360, in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
- Visti gli artt.2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495, come modificati dal D.P.R. 16.09.1996, n.610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
- Visto il D.P.R. 616/1977;
- Visto l'art.94 della L.R.13.04.2001 n.11 con cui la regione ha delegato alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;
- Vista l'istanza n.1053 di prot. del 7 febbraio 2005, presentata dai sig.ri Perino Iva e Budetta Giuseppe volta all'acquisto del relitto stradale in loc. Pianture;
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 37 in data 4.7.2005, con la quale si disponeva di accogliere la richiesta di cui sopra e di dare avvio al provvedimento di declassificazione del tratto stradale richiesto, e di procedere successivamente alla cessione dell'area in oggetto ai richiedenti stante la non più utilità per il passaggio veicolare;
- Preso atto che detto tratto stradale, non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità ai sensi art.2 comma 5 del nuovo codice della strada e non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa in vigore salvo eventuale possibilità di passaggio pubblico a piedi ;

decreta

1. Il tratto di strada comunale sita in loc. Pianture (N.C.T. fg.6 mapp.732), così come identificato nel frazionamento approvato dall'Agenzia del Territorio di Belluno al n.ro 68393 del 2.8.2005, è declassificato ad area non più soggetta al pubblico transito veicolare e quindi sdemanializzato.
2. Eventuale ricorso avverso il presente provvedimento potrà essere presentato al T.A.R. Veneto entro 60 giorni.
3. Ai sensi dell'art.3 , terzo co., del D.P.R. 16.12.1992 n.495, come modificato dall'art.2 del D.P.R.
N.610, il presente decreto avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello
della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il DIRIGENTE
arch. Marcello de Cumis

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