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Bur n. 72 del 29 luglio 2005


Materia: Trasporti e viabilità

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VERONA)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 30 giugno 2005

Revoca deliberazione C.C. n. 7 del 24/02/1989. Declassificazione e sdemanializzazione relitti stradali e cessione degli stessi.

Il Consiglio comunale

Premesso:
- che negli anni 60 l'Amministrazione Comunale procedeva alla realizzazione di una nuova arteria stradale collegante il Capoluogo alla frazione di San Giorgio;
- che detta arteria si sovrappone solo in parte alla precedente e tortuosa strada comunale;
- che, per effetto della costruzione della nuova strada, venivano di fatto a crearsi alcuni relitti stradali corrispondenti alla parte della vecchia viabilità non riutilizzata;
- che alcuni di questi relitti stradali, identificati al Catasto Terreni del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al Fg. 15 mappali .n° 2731/2, 3531/2, 3911/2, 3911/3 e 3911/4 , si collocano in fregio alla proprietà del Sig. Adamelli Asco (Fg. 15 m. n° 720 ed altri) e, di fatto, sono stati inglobati nella proprietà dello stesso e separati dalla contigua nuova strada comunale per San Giorgio attraverso una recinzione in rete metallica;
- che il Sig. Adamelli Asco, con residenza in Sant'Ambrogio di Valpolicella, Via Roma 1, aveva a più riprese, negli anni scorsi, richiesto all'Amministrazione Comunale di acquistare i relitti stradali citati, al fine di accorparli alla propria proprietà immobiliare ubicata nei pressi;
- che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 24/02/1989, esecutiva, disponeva di sdemanialiazzare i relitti stradali così identificati:
Catasto terreni _ Comune censuario di Sant'Ambrogio di Valpolicella _ Sez. B Fg. 14 (attuale Fg. 15)
- M. n. 2731/2 di mq. 395;
- M. n. 3531/2 di mq 860;
- M. n. 3911/2 di mq 85;
- M. n. 3911/2 di mq 65;
- M. n. 3911/2 di mq 11;
- che i numeri e le superfici dei mappali riportati nella citata deliberazione di Consiglio Comunale n° 7/1989, per un mero errore materiale, non corrispondono ai mappali richiesti in cessione dal sig. Adamelli Asco;
- che, da una verifica effettuata recentemente, è emerso che il procedimento amministrativo di declassificazione attivato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7/89 deve ritenersi incompleto e non più riattivabile, in quanto, alla data odierna, sono applicabili nuove e diverse disposizioni legislative e procedimentali (art. 2, comma 9, del D.Lgs 30.04.1992 n° 285, artt. 2 e 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e L.R. n° 11/2001);
- che, pertanto, risulta opportuno procedere alla revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n° 7/1989, attivando, nel contempo, un nuovo procedimento amministrativo di declassificazione dei suddetti relitti stradali e di successiva cessione degli stessi, in conformità delle vigenti disposizioni normative in materia;
- che il Sig. Adamelli Asco, con propria lettera inoltrata in Comune in data 01/02/2005 prot. n° 1247, ha rinnovato la richiesta di cessione dei relitti stradali, della superficie catastale complessiva di circa 1.405 mq., identificati catastalmente come segue:
Catasto Terreni _ Comune censuario di Sant'Ambrogio di Valpolicella _VR - Fg. 15
- M. n. 2731/2 di mq. 395;
- M. n. 3531/2 di mq 860;
- M. n. 3911/2 di mq 85;
- M. n. 3911/3 di mq 54;
- M. n. 3911/4 di mq 11;
- che, nella stessa richiesta, il Sig. Adamelli Asco ha ipotizzato un prezzo di cessione pari ad euro 1.000,00, rendendosi disponibile ad accollarsi tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento della pratica di cessione;
- che, successivamente, in data 04/02/2005 prot. n° 1465, il Sig. Adamelli Asco ha incrementato la propria offerta, portandola al prezzo di Euro 2.110,00;
- che il Settore Tecnico Lavori Pubblici ha provveduto a redigere, in data 10/02/2005 prot. int. n° 71, apposita perizia di stima, allegato sub A alla presente deliberazione (omissis), quale parte integrante e sostanziale della stessa, ove emerge che il prezzo offerto dal Sig. Adamelli Asco, pari ad Euro 2.110,00, deve ritenersi congruo;
- che nella stessa perizia di stima si evidenzia che, dalle verifiche effettuate, una piccola porzione del mappale n° 353½ corrisponde all'attuale ciglio stradale della strada comunale che collega il Capoluogo con la frazione di San Giorgio;
- che detta piccola porzione del mappale n° 353½ (posto all'esterno della recinzione del Sig. Adamelli Asco e, più precisamente, a sud dei punti topografici n° 69-70-71-72 della planimetria allegata alla succitata perizia di stima non sarà oggetto di cessione e dovrà rimanere in proprietà del Comune;
- che, pertanto, qualora le verifiche topografiche di dettaglio confermassero la situazione sopra ipotizzata, si dovrà provvedere al frazionamento del mappale n° 3531/2 in quanto la cessione al Sig. Adamelli Asco riguarderà esclusivamente la parte di mappale situato a nord dei punti topografici 69-70-71-72 della planimetria allegata alla citata perizia di stima;
- che, in ogni caso, l'offerta inoltrata dal Sig. Adamelli Asco in data 01/02/2005 prot. n° 1247 ed integrata in data 04/02/2005 prot. n° 1465 deve ritenersi a corpo e, pertanto, non modificabile in diminuzione qualora emergesse che, dalle verifiche topografiche di dettaglio, il mappale n° 3531/2 in cessione non sia di mq. 860, ma di una superficie inferiore per effetto della scissione del piccolo appezzamento posto a sud dei punti topografici 69-70-71-72 della planimetria allegata alla citata perizia di stima;
Precisato che il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia é costante nell'affermare che, qualora la Pubblica Amministrazione decida di vendere un immobile di proprietà non direttamente connesso all'espletamento di fini istituzionali, non è tenuta ad esperire una procedura ad evidenza pubblica, ma può liberamente svolgere la propria attività negoziale badando soltanto a ricavare il corrispettivo migliore rispetto alle condizioni di mercato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5121 del 01/10/2002 _ T.A.R. Friuli _Venezia Giulia n. 818 del 14/10/2002);
Preso atto che la particolare conformazione dei relitti stradali e la loro collocazione portano a ritenere superflua una eventuale asta pubblica, in quanto l'unico possibile acquirente risulta essere il proprietario dei terreni ubicati in prossimità degli immobili da cedere e cioè il Sig. Adamelli Asco;
Ritenuto, pertanto:
- di procedere alla revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 24/02/1989, esecutiva, non essendo più attivabile la relativa procedura di declassificazione dei relitti stradali sopra descritti;
- di procedere alla declassificazione e sdemanializzazione, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del D.Lgs 30.04.1992 n° 285 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e della L.R. 11/2001, dei relitti stradali citati;
- di procedere, una volta conclusa la pratica di declassificazione e sdemanializzazione, alla cessione dei relitti stradali contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella al Foglio 15 mappali n° 2731/2, 3531/2, 3911/2, 3911/3 e 3911/4, della superficie complessiva indicativa di mq. 1.405, incaricando il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici di avviare con il sig. Adamelli Asco, proprietario dell'area limitrofa catastalmente individuata al Catasto Terreni dello stesso Comune al Fg. 15 mappale n° 720, e altri, una procedura negoziata diretta, finalizzata a definire termini e modalità della cessione, ponendo come prezzo a corpo il prezzo di cessione individuato nella allegata perizia di stima prot. int. n° 71 del 10/02/2005 (Euro 2.110,00) e prevedendo a carico del richiedente tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento della pratica di cessione;
- di precisare che in ogni caso la cessione riguarderà solo ed esclusivamente i terreni posti all'interno della recinzione metallica del Sig. Adamelli Asco, con esclusione, pertanto, del piccolo appezzamento posto a sud dei punti topografici n° 69-70-71-72 della planimetria allegata alla citata perizia di stima;
Visti:
- il D.Lgs n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- il comma 2, articolo 94 della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, con il quale vengono delegate ai Comuni le funzioni relative alla "declassificazione amministrativa" della rete viaria di rispettiva competenza;
- la D.G.R.V. n° 2042 del 03/08/2001;
- la D.G.R.V. n° 4608 del 04/09/2001;
Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con votazione resa in forma palese (per alzata di mano), che ha ottenuto il seguente esito:
- presenti n. 16 - favorevoli n. 11 - astenuti n. 4 (Chesini _ Bianchi _ Sartori A. _ De Battisti) - contrari n. 1 (Zampieri),

delibera

1. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 24/02/1989, esecutiva;
2. di declassificare e dismettere dal demanio Comunale, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 9, del D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e dell'art. 94, comma 2, della L.R. 11/2001, i relitti stradali censiti al Catasto Terreni del Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella al Fg. 15 mappali n° 2731/2, 3531/2, 3911/2, 3911/3 e 3911/4 , della superficie catastale di circa 1.405 mq. (il tutto evidenziato nella perizia di stima datata 10/02/2005 prot. int. n° 71, allegato sub A alla presente deliberazione (omissis) quale parte integrante e sostanziale della stessa);
3. di precisare che in ogni caso la declassificazione, dismissione e cessione, riguarderà solo ed esclusivamente i terreni posti all'interno della recinzione metallica del Sig. Adamelli Asco, con esclusione, pertanto, del piccolo appezzamento posto a sud dei punti topografici n° 69-70-71-72 della planimetria allegata alla succitata perizia di stima;
4. di ascrivere i suddetti relitti stradali, una volta declassificati e sdemanializzati, al patrimonio disponibile dell'Ente;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici di pubblicare il presente atto sul BUR e di informare l'Archivio Nazionale delle Strade, giusta circolare regionale n. 4608 del 04/09/2001;
6. di precisare che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n° 495/92, il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato nel Bollettino Regionale;
7. di procedere, una volta conclusa la pratica di declassificazione e sdemanializzazione, alla cessione dei relitti stradali contraddistinti al Catasto Terreni del Comune di Sant' Ambrogio di Valpolicella al Foglio 15 mappali n° 2731/2, 3531/2, 3911/2, 3911/3 e 3911/4, della superficie complessiva indicativa di mq. 1.405, incaricando il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici di avviare con il sig. Adamelli Asco, proprietario dell'area limitrofa catastalmente individuata al Catasto Terreni dello stesso Comune al Fg. 15 mappale n° 720 e altri, una procedura negoziata diretta, finalizzata a definire termini e modalità della cessione, ponendo come prezzo a corpo il prezzo di cessione individuato nella allegata perizia di stima prot. int. n° 71 del 10/02/2005 (Euro 2.110,00) e prevedendo a carico del richiedente tutte le spese inerenti e conseguenti al perfezionamento della pratica di cessione;
8. di autorizzare altresì il Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici ad apportare all'atto di cessione tutti gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari in sede di stipulazione, nonché a rendere, sempre in tale sede, ogni altra dichiarazione necessaria ai fini civilistici e fiscali necessari per la stipula del rogito;
9. di introitare l'importo della cessione, quantificabile in Euro 2.110,00, alla risorsa 4.01.50.50 rif. cap. 2350/20 "Proventi vendite terreni di proprietà" (acce. 96/05);
10. di prendere atto che del presente provvedimento si terrà debito conto in sede di aggiornamento annuale dell'inventario dei beni immobili comunali.

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