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Bur n. 63 del 01 luglio 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE (PADOVA)

Statuto

Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 15 ottobre 2004.

Titolo I Principi generali

Art. 1 Indirizzo generale
1. Il Comune di Vighizzolo d'Este è espressione della Comunità Locale, intesa come insieme di persone legate da vincoli umani finalizzati alla convivenza ed alla solidarietà.
2. Il Comune di Vighizzolo d'Este ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa ai sensi dell'art. 119 della Costituzione Italiana ed ha un proprio patrimonio attribuito in applicazione e secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
3. Il Comune di Vighizzolo d'Este ha risorse autonome. Stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al suo territorio. Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le risorse derivanti dalle fonti anzidette debbono consentire di finanziare integralmente le funzioni attribuite al Comune dalla Costituzione.

Art. 2 Oggetto dello Statuto
1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Vighizzolo d'Este in attuazione della Legge 8 giugno 1990 n. 142 (D. Lgs. 18.8.00 n.267), sull'ordinamento delle Autonomie Locali in armonia con la Costituzione Italiana ed in particolare con la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi Regolamenti.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni e delle Province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili e i Regolamenti ad esso collegati.
Art. 3 Finalità ed obiettivi dell'azione comunale
1. Il Comune di Vighizzolo d'Este, Ente Locale Autonomo, svolge le funzioni attribuitegli dalle Leggi nazionali e regionali, nonché tutte quelle funzioni che ritenga necessario svolgere nell'interesse della propria comunità, ispirando la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo o razza ed opera nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale, nonché di pari opportunità tra uomini e donne.
3. In particolare, persegue e promuove i seguenti obiettivi:
a) le iniziative volte al recupero dell'identità storica della Comunità di Vighizzolo d'Este;
b) una politica del territorio comunale volta alla tutela degli aspetti naturalistici, ambientali, urbani e di scambio, con priorità per il cittadino vighizzolese;
c) la partecipazione dei cittadini all'amministrazione, attivando gli strumenti più idonei alla vita democratica ed alla crescita dell'Istituto Familiare;
d) i rapporti con gli altri Enti Pubblici, interscambi e collaborazioni, anche nel campo dell'associazionismo e del volontariato culturale, sportivo, sociale ed assistenziale, con attenzione ai rapporti pubblico-privati e ad ogni iniziativa volta a realizzare interventi o attività di interesse generale;
e) la valorizzazione, in un contesto di economia mista, delle funzioni dell'agricoltura, del commercio, del turismo, dello artigianato e di ogni altra attività atta allo sviluppo economico;
f) le aspirazioni di sicurezza del cittadino e gli interventi a tutela dei più deboli;
g) favorire le relazioni fra i cittadini residenti e gli emigranti.
Art. 4 Collaborazione
1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini.
2. Il Comune, a tale scopo, promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini e favorisce ogni iniziativa anche delegando eventualmente alla stessa la gestione di funzioni e servizi propri ma di valenza sovracomunale, fatte salve le norme di cui agli artt. 28 e 29 della legge n. 142/ 1990 (artt.27 e 28 del D.Lgs.n. 267/00)
3. Il Comune collabora con la Provincia nelle materie di reciproco interesse e concernenti i propri cittadini e le proprie attività economiche, sottoscrivendo specifiche convenzioni.
4. Il Comune aderisce e promuove la partecipazione del privato ai programmi di sviluppo e di tutela dell'Unione Europea nonché a patti territoriali volti alla crescita economica, sociale e culturale della propria comunità di cittadini.

Art. 5 Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di VIGHIZZOLO D'ESTE e con lo stemma.
Lo stemma è rappresentato da :" Un carro bianco con due stelle d'oro per ruote, in scaglione rotondo in campo azzurro ed ornato da intagli, questi colorati di giallo, il tutto al centro di un blasone in campo d'argento con ornamenti esteriori da Comune".
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal Regolamento.

Titolo II - Il territorio del Comune
Art. 6 Sede comunale
1. la sede del Comune è posta nel capoluogo, in via Roma nr.16 e può essere modificata solo con atto del Consiglio Comunale.
2. Gli Organi del Comune possono essere convocati anche fuori dal palazzo municipale garantendo però adeguata pubblicizzazione.

Art. 7 Territorio frazioni e contrade comunali
1. Il territorio del Comune comprende il solo capoluogo, non esistendo frazioni, ed ha una estensione di circa 17,5 Kmq.
2. Gli uffici comunali ed i servizi amministrativi sono ubicati di norma nel Palazzo Municipale.

Titolo III Organi elettivi del Comune
Capo I - Il Consiglio comunale
Sezione I - I Consiglieri comunali
Art. 8 Diritti poteri dei consiglieri
1. I diritti dei consiglieri: d'iniziativa di presentazione di domande di attualità, di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, di convocazione del Consiglio Comunale, di informazione ed accesso agli atti amministrativi e al rilascio di copie e documenti nel rispetto della privacy dei cittadini, nonché di proposta di deliberazioni e di ordini del giorno.
2. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i Consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
3. Il Regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei Consiglieri.

Art. 9 Doveri dei Consiglieri comunali
1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale nel rispetto della Legge e del presente Statuto.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni delle quali siano membri.
3. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari ordinarie consecutive ovvero a due sedute consiliari straordinarie senza giustificazione (giusto motivo), dà luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere comunale dalla sua carica con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
Sono altresì dichiarati decaduti dalla carica di consigliere coloro che maturano 10 assenze ingiustificate dai lavori delle Commissioni Consiliari nelle quali sono stati eletti dal Consiglio anche non consecutive e nell'arco dell'intero mandato.
4. Ogni consigliere ha l'obbligo dovere di far parte almeno di una commissione consiliare.
5. Il consigliere comunale designato dal Sindaco ha il dovere, se nominato, di rappresentare il Comune nell'ambito dei Consigli di Amministrazione di Istituzioni e di Società partecipate dall'Ente per la gestione di pubblici servizi nonché di Associazioni.
Art. 10 Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati di almeno tre componenti, ed eleggono il loro Capogruppo.
2. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal Regolamento.
4. I gruppi consiliari possono riunirsi nella sede del Comune, secondo Regolamento.

Art. 11 Dimissioni dei Consiglieri
1. Le dimissioni del Consigliere comunale sono rese nelle forme stabilite dalla legge e non sono revocabili. Sezione Il Disciplina del Consiglio comunale

Art. 12 Lavori del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale deve essere convocato nei casi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto, nonchè almeno tre volte l'anno per l'esame del Bilancio di previsione, la verifica dei Programmi annuali e del Bilancio Consuntivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai Regolamenti e dalle Leggi.
3. Il Regolamento dovrà stabilire le modalità di esame delle domande di attualità, delle interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate dai Consiglieri, nonché le modalità per l'approvazione da parte del Consiglio degli argomenti licenziati in sede di commissione;
4. Il Consiglio deve essere convocato e riunito entro venti giorni quando lo richieda almeno 1/5 dei Consiglieri. 5. Sono materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale quelle stabilite dalla legge.

Art. 13 Convocazione del Consiglio comunale
1. Il Sindaco, o il Presidente del Consiglio se nominato, convoca il Consiglio comunale con avviso scritto contenente l'ordine del giorno che deve essere notificato ai Consiglieri comunali almeno cinque giorni liberi prima della riunione, che sono ridotti a tre per la adunanze straordinarie ed a due per i casi d'urgenza.
2. La notificazione dell'avviso di convocazione deve essere eseguita secondo quanto disposto dalla Legge.

Art. 14 Ordine del giorno delle sedute
1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio del Comune insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco o dal presidente del Consiglio se nominato.
3. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
4. Le domande di attualità, le interrogazioni, le interpellanze non costituiscono argomento deliberativo del Consiglio, costituiscono allegato a parte dell'ordine del giorno e sono trattate anche senza la presenza del numero legale del Consiglio purchè alla presenza del proponente.

Art. 15 Pubblicità delle sedute e durata degli interventi
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
3. Il Regolamento può stabilire limiti alla durata degli interventi dei Consiglieri.
4. Il Regolamento può altresì disciplinare i tempi massimi assegnati alla discussione di ogni singolo argomento posto all'ordine del giorno del Consiglio comunale.



Art. 16 Voto palese e segreto
1. Il Consiglio comunale vota in modo palese ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone, nonché di altre deliberazioni ove sia preminente, previa consultazione dei Capigruppo l'esigenza di tutelare la riservatezza oppure la libertà di espressione delle convinzioni morali del Consigliere.

Art. 17 Maggioranza richiesta per la validità delle sedute
1. Le adunanze del Consiglio comunale sono validamente costituite quando ,in prima seduta, sono presenti almeno 7 consiglieri,computando in tale numero anche il Presidente dell'Assemblea.

Art. 18 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.

Art. 19 Astenuti e schede bianche e nulle
1. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini di determinare la maggioranza.
Art. 20 Presidente e vice presidente del Consiglio comunale
1. Il Consiglio può eleggere fra i propri membri un Presidente e un Vice presidente ai quali spetta l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.
2. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio delle funzioni del Presidente e del vice Presidente.
Art. 21 Consigliere Anziano
1. In ogni caso in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al Consigliere Anziano, si intende tale il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra individuale elettorale maggiore.

Art. 22 Disposizioni generali sulle commissione consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee per singoli affari o problemi, con obbligo di relazione entro i termini prefissati.
2. Le Commissioni istituzionali in particolare sono:
a) Commissione Statuto e Regolamenti;
b) Commissione per i piani e i programmi;
c) Commissione per la valutazione dei risultati/obiettivi del Comune;
d) Commissione per la vigilanza sulla gestione economica interna.
3. Il Consiglio comunale istituisce altresì Commissioni Consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi ovvero di controllo. La presidenza delle Commissioni di controllo è attribuita alla minoranza consigliare.
4. Gli Organi e gli Uffici del Comune, degli Enti, delle Aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle Commissioni Consiliari, ad esibire loro gli atti e i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la Legge ne vieti la divulgazione.
5. Il Regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle Commissioni Consiliari.
Art. 23 Rappresentanza delle minoranze
1. Quando una norma richieda che un Organo comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali, Aziende, Istituzioni o altri organismi e sia obbligatoriamente prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, salvo diverse disposizioni di Legge.
Art. 24 Regolamento del Consiglio
1. Il Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta.
Capo II- La Giunta
Sezione I - Formazione della Giunta
Art. 25 Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge, fra cui un Vicesindaco, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Possono far parte della Giunta anche assessori esterni al Consiglio nominati dal Sindaco, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di intervento e senza diritto di voto. Essi in nessun caso vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.

Art. 26 Incompatibilità
1. Non possono essere membri della Giunta comunale contemporaneamente i coniugi, i fratelli, gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di primo grado, gli adottati e gli adottanti.
2. Gli assessori con delega all'Urbanistica e/o ai Lavori Pubblici debbono astenersi dall'esercitare qualsiasi attività professionale avente riflessi nei rispettivi settori e nell'ambito del Comune di Vighizzolo d'Este.
3. Non costituiscono comunque cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del Comune previsti da norme di legge e del presente Statuto in ragione del mandato elettivo.

Art. 27 Forma di presentazione delle dimissioni
1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio."

Sezione II- Attribuzioni e funzionamento della Giunta

Art. 28 Indirizzi per l'esercizio delle competenze della Giunta.
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo nonché di organizzazione della struttura comunale fatte salve le competenze gestionali spettanti ai responsabili dei servizi.
2. La Giunta compie tutti gli atti amministrativi la cui competenza non spetti per legge, statuto o regolamenti al Sindaco, al Consiglio, al Segretario o al Direttore Generale ove nominato e ai responsabili delle Strutture operative dell'Ente.
3. Gli Assessori possono nominare Consulte assessorili, informando il Consiglio.
4. Sono materie di esclusiva competenza della Giunta:.
- approvazione dello schema di Bilancio e della relazione previsionale e programmatica.
- adottare il programma triennale delle opere pubbliche.
- approvare i progetti e i programmi esecutivi.
- adottare gli strumenti urbanistici attuativi e i provvedimenti conseguenti.
- approvare indirizzi per la formulazione dei bandi per l'edilizia residenziale pubblica e per la cessione di diritti reali sui beni patrimoniali e demaniali.
- approvare il Piano economico di gestione assegnando le risorse economiche, strumentali e di personale, alla struttura operativa previa fissazione degli obiettivi nell'ambito degli strumenti di bilancio e di programmazione del Comune.
- modificare le tariffe e determinare e/o modificare i tributi nell'ambito dell'ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi approvati dal Consiglio comunale.
- approvare gli accordi di contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente e gli accordi di concertazione;
- approvare protocolli d'intesa, convenzioni, lettere d'intenti;
- nominare i componenti del Nucleo di valutazione;
- approvare la costituzione in giudizio;
- approvare l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali sulla base dei criteri generali dettati dal Consiglio comunale;
- approvare la Dotazione Organica del personale dipendente nonché del Piano Occupazionale;
- nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- approvare direttive sui criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- approvare i trasferimenti immobiliari rientranti nell'ordinaria amministrazione quali: alienazioni di relitti stradali; alienazioni, acquisti, permute per rettifiche di confini; acquisti volti a migliorare la funzionalità di beni demaniali o patrimoniali; ed in ogni caso approvare le alienazioni e gli acquisti di beni immobili nonché la cessione o l'accettazione di diritti reali su beni immobili che siano comunque previsti in un documento di programmazione e/o di indirizzo approvato dal Consiglio comunale ivi compreso il Bilancio di previsione;
- adottare gli atti deliberativi in materia di toponomastica;
- esprimere i pareri richiesti dalla legge in materia di attività estrattive e di miniere;
- stabilire le priorità di attuazione delle attività dell'Ente;
- adottare provvedimenti nelle materie per le quali non ha provveduto ad attribuire le risorse finanziarie alla struttura dell'Ente tramite il Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento idoneo;
- approvare le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nelle forme di legge;
- autorizzare i prelievi dal fondo di riserva;
- emanare direttive ed indirizzi alla struttura in generale;
- proporre argomenti all'approvazione del Consiglio comunale sia di carattere politico che amministrativo nelle materie di competenza del medesimo;
5. Ogni altra funzione non espressamente richiamata al comma precedente appartiene alla competenza della struttura organizzativa dell'Ente salvo che non sia affidata alla Giunta da norme di legge e dal presente statuto.

Art. 29 Adunanze e deliberazioni
1. La convocazione della Giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il funzionamento del Consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni ed il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.

Capo III - Il Sindaco

Art. 30 Funzioni del Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dal popolo. La sua proclamazione è fatta con le forme di rito immediatamente dopo la proclamazione degli eletti. Egli esercita immediatamente tutte le prerogative attribuite al Sindaco dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco rende il proprio Giuramento di fedeltà nel corso del primo Consiglio comunale di fronte ai Consiglieri ed al popolo che lo ha eletto, con la formula "Giuro di essere fedele alla Costituzione Italiana".
3. Il Sindaco rappresenta il popolo vighizzolese e governa la struttura Comunale nell'interesse del popolo e nel rispetto della costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana, dello Statuto comunale e dei regolamenti secondo i principi della sussidiarietà e dell'autonomia locale.
4. Il Sindaco rappresenta il Governo nelle materie per le quali svolge funzioni di Ufficiale di Governo.
5. Il Sindaco conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi nonché delle Posizioni di responsabilità al personale dipendente, li revoca e/o li conferma su base fiduciaria ed ad nutum, secondo criteri propri. Sceglie, revoca e/o conferma il Segretario e il Direttore Generale nei modi consentiti.
6. Il Sindaco propone al Consiglio gli indirizzi programmatici e di governo per la durata del mandato elettivo e li aggiorna nel corso del mandato in relazione ai bisogni della Comunità.
7. Il Sindaco ha la rappresentanza legale in sede giudiziaria dell'Ente.

Art. 31 Sostituto del Sindaco
1. Il Sindaco designa fra gli Assessori il Vicesindaco, con funzioni di sostituto nel caso di sua assenza o impedimento.
2. Nei casi di impedimento o di assenza del Vicesindaco il Sindaco è sostituito da un Assessore a partire dal più anziano in ordine di età.

Art. 32 Incarichi e deleghe agli Assessori
1. Il Sindaco può incaricare singoli Assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nei medesimi settori riferendone alla Giunta.
2. Il Sindaco può altresì delegare gli Assessori a compiere gli atti di sua competenza.

Titolo IV Disposizioni comuni

Art. 33 Norme generali ed astensione obbligatoria
1. Il Sindaco e i membri degli Organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di parenti entro il sesto grado o di affini.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario comunale.
4. Per i piani urbanistici l'astensione e l'allontanamento dalla sala è obbligatoria solo nel caso di interessi propri ovvero di parenti in correlazione diretta.
5. Gli organi elettivi di governo del Comune sono tenuti a svolgere esclusivamente funzioni di programmazione, indirizzo e controllo garantendo la netta separazione fra funzioni politiche e gestionali quest'ultime appartenendo tutte, salvo quelle spettanti al Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo, all'organo burocratico dell'Ente.

Art. 34 Nomine
1. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio devono avvenire sulla base dell'esame del curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio comunale.
2. Si prescinde dal Curriculum nei casi in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano la nomina di Consiglieri comunali e Assessori in carica.

Art. 35 - Partecipazione alla programmazione
1. I documenti della programmazione devono essere assunti dal Consiglio comunale nell'ambito di un procedimento che consenta la partecipazione dei cittadini come definita da apposito Regolamento.

Art. 36 Indirizzi programmatici e di governo
1. Il Sindaco predispone gli indirizzi programmatici e di Governo sulla base del Programma elettorale depositato all'atto della presentazione delle liste elettorali.
2. Tale documento è presentato al Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla data di proclamazione dei vincitori della competizione elettorale, per la sua approvazione.
3. Entro i successivi 90 giorni il Sindaco elabora il Programma di mandato esteso a tutta la durata del mandato elettorale e lo sottopone al Consiglio comunale per la presa d'atto.
Titolo V Istituti di partecipazione
Art. 37 Accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso del Comune
1. Il Comune emana il Regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso dell'Ente, salvo l'adempimento previsto dal comma 4 dell'art.. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241. Tale Regolamento definisce anche le modalità di partecipazione degli interessati nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive ai sensi delle vigenti norme.

Art. 38 Valorizzazione del libero associazionismo
1. Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari, anche su invito delle Associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà menzione negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai Regolamenti, assicura alle Associazioni il diritto di informazione dagli Organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le Associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione in quanto strumento di formazione dei cittadini.
6. Il Comune può stipulare con tali Organismi Associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le Associazioni senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune: la delibera che istituisce l'Albo deve contenere il Regolamento per la sua tenuta.

Art. 39 Referendum consultivo
1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
a) tributi e tariffe;
b) provvedimenti a contenuto vincolato definito da Leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di un altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio comunale o richiesto dal quindici per cento di cittadini iscritti nelle liste elettorali nel Comune.
6. Il referendum verrà ritenuto valido quando parteciperà ad esso la metà più uno degli aventi diritto al voto.
7. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.
8. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione rendendolo noto con adeguata pubblicità alla popolazione.

Art. 40 Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione
1. Il Comune può promuovere la formazione di Associazioni o di Comitati, anche su base di contrada o di frazione, per la collaborazione alla gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 267/00.
2. Tali Organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal Regolamento e con strumenti resi disponibili dal Comune, con gli Organi comunali. Essi possono formulare proposte all'Amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali Organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni.
4. L'elezione alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del Regolamento.

Art. 41 Istanze petizioni proposte di cittadini singoli o associati
1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici, ai sensi dell'art. 6 terzo comma del comma 3 art. 8 del D.Lgs. n. 267/00.
2. Il Sindaco, nel caso in cui tali istanze abbiano per oggetto materie di competenza consiliare e siano sottoscritte da almeno il 30% dei cittadini elettori,riferito al 1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta, iscrive le questioni sollevate nell'ordine del giorno della convocazione del Consiglio entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
3. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
4. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 42 Informazione del cittadino
1. L'informazione del cittadino deve avvenire mediante il ricorso agli strumenti ordinari della comunicazione di massa, secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
Art. 43 Difensore civico
1. Ai fini di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione comunale, nonché un corretto rapporto con i cittadini, il Consiglio comunale può nominare il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio comunale tra i cittadini che, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla Legge per la carica di Consigliere comunale e di comprovata competenza giuridico-amministrativa, diano garanzia di preparazione, moralità, esperienza, indipendenza ed obiettività di giudizio.
3. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi ufficio pubblico.
4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità, originarie o sopravvenute, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla Legge per i Consiglieri comunali.
5. Il Difensore civico opera nelle materie e coi modi stabiliti da specifico Regolamento che definirà anche le modalità di partecipazione al bando di designazione alla carica.
Art. 44 Difensore Civico pluricomunale
1. In alternativa alla nomina di cui all'articolo precedente, il Comune può aderire, previa Convenzione al Difensore civico pluricomunale ove attivato .
Titolo VI - Uffici e personale
Art. 45 Unità organizzativa dell'amministrazione comunale
1. L'Amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e la individuazione delle relative responsabilità.
2. Ciascuna unità organizzativa utilizza autonomamente i mezzi assegnati per il raggiungimento degli obiettivi fissati dagli Organi elettivi, secondo criteri di economicità.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa, nel rispetto della professionalità dei dipendenti, ne organizza il lavoro, secondo criteri di efficienza ed efficacia.
4. La specifica organizzazione di ciascuna unità è disciplinata dal Regolamento nel rispetto dei principi sopra stabiliti.
5. Spetta ai Dirigenti se nominati ovvero ai soggetti individuati dall'Ordinamento Uffici e Servizi nei limiti delle attribuzioni degli uffici e servizi cui sono preposti ovvero individuati dal PEG, l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi dell'Ente, compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazione, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi politici.
6. Spetta ai medesimi soggetti di cui al comma precedente, la rappresentanza legale dell'Ente esclusa quella in sede giudiziaria.

Art. 46 Segretario Comunale
1. Il Segretario Comunale partecipa agli organi collegiali e svolge funzioni di consulenza giuridica nelle materie di competenza dell'Ente rogando altresì i contratti nell'interesse del Comune.
2. Il Segretario Comunale è responsabile del sistema dei controlli comunali sugli atti e sui documenti programmatici e strategici dell'Ente in caso di mancata nomina del Direttore Generale.
Art. 47 Direttore Generale
1. Il Sindaco può nominare un Direttore Generale con le procedure e coi limiti stabiliti dalla legge.
2. Il Direttore Generale coordina e dirige la struttura ed è responsabile del Piano Economico di Gestione dell'Ente nonché del raggiungimento degli obiettivi affidati alla struttura stessa.
3. In caso di mancata nomina del Direttore Generale le funzioni ad esso riferibili sono svolte dai Responsabili delle Posizioni Organizzative apicali dell'Ente che operano in Conferenza di direzione ed ognuno per la struttura di propria competenza.
Art. 48 Dirigenti
1. L'Amministrazione comunale può dotarsi di Dirigenti con contratto di diritto privato a termine con durata stabilita dalla Giunta e fatte salve le compatibilità di bilancio.
2. La dotazione organica può prevedere altresì figure di alta professionalità e specializzazione da assumere esclusivamente con contratto di diritto privato e a termine da inserire nell'ambito della struttura comunale con la sola limitazione delle disponibilità di bilancio.
3. Il Sindaco con adeguata motivazione può nominare figure dirigenziali o di alta professionalità con contratto di diritto privato e a termine al fine di costituire il proprio staff al di fuori della dotazione organica. Tali figure sono scelte su base fiduciaria con durata coincidente con il mandato del Sindaco.
Art. 49 Conferenza di direzione
1. Il coordinamento tra i responsabili delle strutture operative è esercitato dal Direttore Generale o, nel caso di sua mancata nomina , dal Segretario attraverso la conferenza di direzione.
2. Le strutture operative , coordinate dal Direttore Generale o, in caso di sua mancata nomina dal Segretario, collaborano reciprocamente per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche costituendo unità speciali per progetti. In tal caso, la Giunta può individuare un responsabile di progetto, assegnando i mezzi necessari.
3. I principi di organizzazione previsti dai commi che precedono si applicano anche alle Istituzioni.

Art. 50 Esecuzione delle deliberazioni
1. L'esecuzione delle deliberazioni degli Organi collegiali viene assegnata dal Direttore Generale ovvero in caso di sua mancata nomina, dal Segretario ai responsabili delle singole unità organizzative.
Art. 51 Incarichi a tempo determinato
1. Tutti gli incarichi di direzione e di responsabilità di strutture organizzative dell'Ente sono affidati dal Sindaco con proprio atto e hanno durata prestabilita non superiore a 5 anni rinnovabili.
2. In ogni caso, il nuovo Sindaco entro 120 giorni dal giuramento di fronte al Consiglio Comunale conferma o sostituisce i responsabili e il Segretario con proprio atto.

Art. 52 Uffici unici
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Uffici unici conferendo il proprio personale, le strutture e le attrezzature necessarie secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della struttura tecnico-amministrativa.
2. Le relative convenzioni sono approvate dal Consiglio comunale.

Art. 53 Nucleo di Valutazione e di Controllo
1. L'attività e le prestazioni delle strutture organizzative dell'Ente e dei singoli dipendenti è soggetta a valutazione e controllo da parte di un apposito Nucleo nominato dalla Giunta.
2. Salvo quanto di competenza dei responsabili delle strutture organizzative, è affidato a questo organismo ogni compito di tipo valutativo ai fini dell'erogazione del fondo incentivante.
3. La funzione di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, è affidata all'organo di revisione e al Responsabile dell'ufficio ragioneria.
4. Il nucleo di valutazione e di controllo, è composto dal Direttore Generale e, in caso di sua mancata nomina, dal Segretario Comunale e fino ad un massimo di due esperti, di norma esterni all'apparato comunale, conoscitori della pubblica amministrazione e delle tecniche di valutazione.
5. E' possibile istituire con altre Amministrazioni omogenee ed affini, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, uffici unici per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Titolo VII - Servizi

Art. 54- Finalità e modalità di disciplina dei pubblici servizi
1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi stabiliti dalla Legge, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si determina la forma di gestione di un servizio pubblico ovvero la sua trasformazione, deve contenere gli indirizzi generali per la gestione tramite Società di capitali o di Istituzioni, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in diretta amministrazione nonché gli indirizzi per le Unioni di Comuni.
3. I servizi svolti a mezzo di Società di capitali partecipate dal Comune, sono regolati dal contratto di servizi approvato dalla Giunta comunale e sono soggetti all'applicazione della Carta dei servizi approvata dalla Società previa intesa con il Comune.
4. I servizi svolti a mezzo di Istituzioni ovvero a mezzo di Unioni di Comuni sono regolati da atti di Convenzione approvati dalla Giunta Comunale ovvero dall'organo competente stabilito dalla legge.

Art. 55 Nomina o designazione degli amministratori di Istituzioni e dei componenti dei Consigli di Amministrazione di Società di capitali partecipate
1. Il Sindaco nomina i componenti dei Consigli di Amministrazione di Società di capitali a totale partecipazione del Comune di Vighizzolo d'Este ovvero designa i componenti dei Consigli di Amministrazione di Società partecipate dal Comune di Vighizzolo d'Este e a totale partecipazione pubblica locale che gestiscono servizi pubblici comunali, su base fiduciaria scelti esclusivamente fra consiglieri comunali o assessori in carica.
2. Il Sindaco nomina gli amministratori di Istituzioni ovvero designa gli amministratori di società di capitali partecipate miste pubblico-private, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio comunale.
3. Gli incarichi e le funzioni svolte dal consigliere o dall'assessore ai sensi del comma 1° del presente articolo rientrano fra quelle previste dall'art. 67 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267.
4. E' incompatibile la carica di Sindaco delle Società partecipate con quella di consigliere comunale e di assessore comunale in carica.

Art. 56 Istituzioni per la gestione di servizi pubblici
1. L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre o cinque membri.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha espressi , sono rieleggibili, e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei loro successori.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente dalla carica durante il loro mandato, con il venir meno della carica di consigliere o assessore comunale per dimissioni o per decesso e sono immediatamente surrogati dal Sindaco.
4. La Giunta comunale può emanare direttive di indirizzo al Consiglio di amministrazione della Istituzione per la gestione dei servizi alla medesima affidati.
5. La Giunta comunale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione, assegna alla stessa i mezzi necessari al suo funzionamento.
6. L'Amministrazione e la gestione dell'Istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito Regolamento approvato dalla Giunta comunale. Gli atti di bilancio preventivo e consuntivo nonché di programmazione adottati dall'Istituzione sono soggetti al controllo di legittimità del Segretario comunale e debbono essere trasmessi al Comune una volta esecutivi.

Art. 57 Partecipazione a società di capitali
1. Il Comune può partecipare a società di capitali, anche miste pubblico-private e promuoverne la costituzione.
2. Qualora la quota di partecipazione del Comune a società miste di capitali pubblico-private sia superiore al venticinque per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere la facoltà che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale sia nominato dal Sindaco del Comune di Vighizzolo d'Este, ai sensi dell'art. 2458 del codice civile.

Art. 58- Promozione di forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche
1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma per l'azione integrata e coordinata delle stesse.
2. La gestione dei servizi di interesse sovracomunale può essere affidata, ai sensi di Legge a Società,Enti e Consorzi sulla base di disciplinari che conservino al Comune la potestà di verifica dei risultati di gestione, il recupero dei danni eventualmente patiti, ed il recesso.

Art. 59 Rappresentanza del Comune presso le assemblee di società di capitali e di strutture associative
1. Il rappresentante del Comune nell'Assemblea delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o una persona da esso delegata per un tempo stabilito o di volta in volta, scelta anche tra i Responsabili di Posizione Organizzativa o i Dirigenti del Comune ove nominati e in quanto consentito dalla legge.
2. I soggetti delegati sono vincolati al mandato espresso del Sindaco sui singoli oggetti trattati dalle Assemblee nelle quali esercitano la delega.

Art. 60- Amministratori e Sindaci di nomina comunale e rappresentanti comunali
1. Il Sindaco può determinare gli indirizzi generali dell'attività ai quali devono uniformarsi gli Amministratori e i Sindaci di nomina o designazione del Sindaco stesso ed i rappresentanti del Comune nelle società di capitali e nelle strutture associative.
2. La decisione ed il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto delle Società di Capitali partecipate e delle Associazioni che non comporti impegno di spesa a carico del Bilancio comunale ovvero una modifica degli assetti in contrasto con il presente Statuto, sono assunti dal Sindaco di Vighizzolo d'Este ovvero, in caso di delega, dai suoi delegati, previa formale intesa con il Sindaco medesimo. Negli altri casi devono essere conformi ad una precedente deliberazione dell'organo competente.
3. Il Sindaco riferisce all'organo competente sulle modifiche di cui al comma precedente.
4. Il Sindaco può convocare in conferenza i rappresentanti del Comune nelle strutture di cui al presente articolo. La conferenza è presieduta dal Sindaco ed ha il compito di armonizzare l'azione dei rappresentanti al programma di mandato del Comune.

Titolo VIII- Finanze e contabilità

Art. 61 Inventario e patrimonio
1. Il patrimonio di proprietà comunale è bene della collettività dei residenti e in quanto tale va utilizzato, gestito e conservato con la massima attenzione e con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. Il Comune di Vighizzolo d'Este, allo scopo di conservare, tutelare, accertare la consistenza, salvaguardare l'integrità e curare l'amministrazione del proprio patrimonio, predispone ed aggiorna l'inventario, redatto secondo le modalità indicate dal Regolamento di Contabilità.
3. Ogni bene appartenente al patrimonio comunale, anche per categoria, è affidato a specifici settori dell'organizzazione interna dell'Ente, che cureranno in proprio se il bene è utilizzato dal Comune e, per il tramite di controlli se il bene è condotto da terzi, sulla base di precisi protocolli.

Art. 62 La programmazione strategica
1. Sulla scorta degli indirizzi programmatici e di Governo elaborati dal Sindaco in base agli impegni assunti con i cittadini durante la campagna elettorale, la Giunta elabora il Programma di mandato elencando i progetti e le iniziative nel corso del quinquennio che saranno perseguite ed attuate dall'Amministrazione, nonché le risorse presuntivamente necessarie anno per anno indicando le fonti di finanziamento. Il Programma di Mandato è approvato dal Consiglio Comunale.
2. La relazione previsionale e programmatica annuale e i suoi programmi dovranno essere redatti ed avere i contenuti della programmazione strategica costituita dal Programma di mandato.
3. La presente norma si applica a partire dal mandato che avrà inizio con l'anno 2004 con la modulazione della relazione previsionale e programmatica e degli altri documenti di bilancio agli indirizzi programmatici e di governo e al programma di mandato dei nuovi eletti.

Art. 63 Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato dal bilancio pluriennale e da una relazione previsionale e programmatica contenente:
a) informazioni relative alla qualità ed alla quantità dei servizi prestati, anche in rapporto alla corrispondenza fra i relativi costi e benefici;
b) notizie sullo stato di attuazione delle scelte di programmazione, con particolare riferimento alla previsione pluriennale;
c) specifiche e dettagliate dimostrazioni sulla quantificazione degli stanziamenti di bilancio annuale, ponendo in particolare evidenza la rispondenza della prevista attività amministrativa con le indicazioni del documento programmatico di cui al terzo comma dell'art. 3 comma art. 46 del D.Lgs.n. 267/2000.
2. Il Bilancio di previsione è approvato nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 64 Mancata approvazione del bilancio nei termini. Commissariamento
1. Qualora, nei termini di legge non sia stato predisposto dalla giunta lo schema di bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio comunale non abbia approvato lo schema predetto, spetta al Commissario ad acta redigere lo schema di Bilancio e farlo approvare dal Consiglio ovvero comunque approvarlo.
2. Il Sindaco nomina il Commissario ad acta per il mandato amministrativo in corso. Il Commissario deve avere specifica competenza in materia e rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco che lo ha espresso. Al Commissario vengono trasmessi annualmente copia dei Bilanci di previsione e consuntivi con finalità di informazione e conoscenza.
3. Il Sindaco, trascorsi i termini di legge per l'approvazione del Bilancio senza che questo sia stato approvato dal Consiglio, convoca entro 48 ore il Commissario ad acta di cui al comma precedente e, qualora redatto dalla Giunta, mette a disposizione del medesimo lo schema di Bilancio.
4. Il Commissario, qualora non redatto, redige lo schema di Bilancio secondo le norme di legge e dello Statuto entro il termine di 10 giorni dalla convocazione del Sindaco, avvalendosi della struttura del Comune.
5. Il Commissario provvede quindi ad adottare con proprio provvedimento lo schema di Bilancio e tutti i suoi allegati.
6. Nei successivi 5 giorni il Commissario invia ai consiglieri comunali, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Bilancio e dei suoi allegati specificando che tutti i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la Segreteria generale del Comune e assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di funzionamento del Consiglio comunale né quelli previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questi provvede direttamente entro le successive 48 ore ad approvare il Bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto per l'avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 142 comma 2° del D.L.vo 267/2000.
8. Al Commissario spetta una indennità commisurata allo svolgimento dell'attività nei casi in cui egli viene chiamato a svolgerla.
9. La presente norma non si applica nei casi in cui la seduta del Consiglio comunale per l'approvazione del Bilancio di previsione sia in corso all'atto della scadenza dei termini di approvazione. In tal caso la seduta del Consiglio comunale prosegue sino alla votazione finale del Bilancio.

Art. 65 Conto consuntivo
1. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio comunale una relazione contenente dati e valutazioni sui livelli di attività raggiunti e sulle esigenze manifestatesi nel corso dell'esercizio, sullo stato di attuazione dei singoli progetti, piani e programmi e sulla corrispondenza fra costi e benefici dei servizi resi con particolare riferimento ai centri di costo.
2. Dovrà contenere altresì una specifica relazione sulla coerenza dei risultati con quelli attesi dal Programma di mandato.

Art. 66 Poteri dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori è incaricato della vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria; esercita le funzioni ad esso demandate dalla Legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I Revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del Comune.
3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile è finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e fìnanziaria della gestione del Comune e delle sue Istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale del Comune, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il Presidente del Collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di Legge.
8. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.
9. Il Regolamento di contabilità dell'Ente definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 67 Motivazione delle deliberazioni consiliari
1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte dei Revisori dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

Titolo IX - Revisione dello Statuto

Art. 68 Revisione dello Statuto
1. L'iniziativa delle proposte di modifiche statutarie o revisione dello Statuto spetta alla Giunta comunale o ad 1/5 dei Consiglieri comunali.
2. Le iniziative di revisione statutaria, totali o parziali, rigettate dal Consiglio comunale, non possono essere riproposte al Consiglio se non sia decorso almeno un anno dalla data della loro rielezione.

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