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Bur n. 61 del 24 giugno 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TREVISO)

Statuto

Statuto comunale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 16 dell'8 aprile 2005.

Titolo I

Capo I
Principi generali e programmatici

Articolo 1
Principi fondamentali
- Il Comune di Ponte di Piave rappresenta l'Ente territoriale di autogoverno democratico delle comunità di Ponte di Piave, Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò.
- Il Comune, nell'ambito dei principi e delle libertà costituzionali, sanciti dalla Corte Europea per le Autonomie locali, dalle leggi e dagli ordinamenti della Repubblica e dal presente Statuto, esercita funzioni proprie e conferite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- Concorre alla definizione ed alla realizzazione di atti pianificatori e di programmazione sovracomunali ed alla gestione associata di uno o più servizi pubblici in attuazione del principio di sussidiarietà.
- Il Comune rappresenta e tutela le proprie comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.
Assicura la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati alla definizione delle scelte politico-amministrative, in condizione di uguaglianza di diritti e doveri, di equità e pari opportunità per tutti i residenti.
- Le azioni del Comune sono ispirate ai principi universali di pace, libertà, giustizia, autonomia e cooperazione, in condizioni di pari dignità fra i popoli, rifiuto della guerra come strumento per risolvere controversie internazionali, rispetto dei diritti fondamentali umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, della persona umana, sanciti da trattati, dichiarazioni e documenti, condivisi a livello internazionale, che costituiscono norme di costante orientamento e guida nell'esercizio dell'attività amministrativa.
- Il Comune adotta o concorre all'emanazione di provvedimenti di natura pianificatoria di programmazione e di orientamento gestionale, necessari per la conservazione e la valorizzazione delle proprie risorse ambientali, fisiche, energetiche, naturalistiche, storico e culturale, per garantire condizioni di sviluppo civile, socio-economico e culturale, equilibrate e sostenibili.
A tal fine elabora programmi integrati e coordinati per garantire la salubrità dell'ambiente e dei luoghi di vita e di lavoro e migliorare le condizioni di vita dell'intera comunità, pianificando gli usi del territorio e delle risorse naturali, con preventive valutazioni di compatibilità ambientale, sostenendo politiche di prevenzione e protezione contro ogni forma di inquinamento dell'eco-sistema, concorrendo alla progettazione di modelli di sviluppo urbano, orientati al costante miglioramento della qualità abitativa, al rispetto delle norme di igiene edilizia, accessibilità ai servizi, realizzazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità adeguata, razionale distribuzione delle reti di servizi primari e complementari per garantire le migliori condizioni di vita.
- Il Comune riconosce nel fiume Piave il fondamentale elemento di connotazione del proprio territorio e, nel suo significato simbolico, l'espressione della propria identità storica, culturale e civile.
- Il Comune considera di prioritario interesse il diritto alla salute, nel rispetto della dignità, del singolo cittadino e della comunità, e ne garantisce e promuove la tutela, attraverso idonei mezzi educativi e partecipativi, nei momenti della prevenzione, cura e riabilitazione e nelle diverse situazioni di disabilità, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni preposte.
Favorisce ogni iniziativa finalizzata all'adozione di stili di vita e di comportamenti orientati all'obiettivo di vivere in una città sana.
- Il Comune identifica nella famiglia l'elemento fondante nella costituzione e nello sviluppo della società, centro primario di processi educativi e di formazione.
Per valorizzare la centralità del suo ruolo attua ogni forma di aiuto ed incentivo, al fine di garantire la permanente tutela dei suoi compiti e fini.
- Il Comune sostiene il diritto di tutti i cittadini a svolgere una attività di lavoro che valorizzi capacità e competenze individuali, nel pieno rispetto delle garanzie stabilite dalle leggi. Promuove iniziative utili a favorire forme di associazionismo e cooperazione ed altre idonee a mantenere e sviluppare i livelli di occupazione e di reddito.
Riconosce, nel fenomeno dell'emigrazione una componente storica fondamentale per il progresso ed il benessere della nazione, e in tale considerazione, garantisce ogni sostegno al reinserimento nella comunità degli emigranti che rientrano in Patria.
- Il Comune favorisce la crescita e lo sviluppo di attività produttive nei vari settori agricoli, industriale, artigianale e commerciale, esercitando specifiche azioni di sostegno e di fusione per le produzioni tipiche locali, nel rispetto dell'equilibrio fra tradizione ed innovazione e le previsioni di crescita del Paese.
Coordina l'organizzazione dell'apparato distributivo per rispondere alle corrette esigenze dei cittadini, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle categorie.
- Il Comune considera il volontariato solidale, nelle sue diverse espressioni e finalità, parte essenziale ed insostituibile del tessuto sociale, necessaria per integrare e consentire la compiuta attuazione degli obiettivi propri dell'intervento pubblico, prioritariamente in ambito socio-assistenziale.
- Riconosce all'associazionismo, organizzato a fini ed obiettivi di socializzazione e di solidarietà , un ruolo fondamentale per garantire la conservazione e la continuità di tradizioni, usi e consuetudini legati ad una comune appartenenza ed alla specifica identità della propria comunità.
- Il Comune promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura, garantendo il diritto allo studio tramite le Istituzioni scolastiche e di formazione professionale, sostenendo l'attività di Centri, Istituzioni, Organismi ed ogni altra iniziativa di carattere culturale, nel rispetto della pluralità delle idee e della libertà di espressione.
Favorisce ogni proposta utile a conservare e consolidare l'identità culturale della comunità ed il suo arricchimento nel produttivo confronto e nella reciproca comprensione e rispetto con altre e diverse realtà, attraverso varie forme di cooperazione e di scambio, anche permanente, con Paesi della Comunità e di altri Stati.
- Il Comune sostiene ed incoraggia l'esercizio dell'attività sportiva nelle diverse discipline e la pratica di attività ludiche amatoriali, turistiche e ricreative, quale indispensabile fattore per un equilibrato sviluppo psico-fisico dei giovani, il mantenimento dello stato di salute e di benessere per tutte le età, l'acquisizione di regole e comportamenti orientati ad una migliore qualità della vita.
- Il Comune provvede all'organizzazione ed al coordinamento di strumenti di prevenzione e di protezione civile, in caso di calamità, nell'ambito delle disposizioni e delle modalità operative, previste dalle normative vigenti.

Articolo 2
Territorio, gonfalone e stemma
1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio comunale con le relative modalità.

Articolo 3
Programmazione economico - sociale e territoriale
1. Il Comune realizza la propria finalità adottando metodi e strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 4
Partecipazione
1. Il Comune nell'ambito della propria autonomia assicura la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione e dalle vigenti normative.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e idonei strumenti di comunicazione.

Articolo 5
Unione dei Comuni
1. Il Consiglio Comunale, ove sussistono le condizioni e le finalità previste dalla legge, può costituire l'unione di Comuni.

Articolo 6
Servizi pubblici
1. Il Comune, per la gestione di servizi, che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:
a) la costituzione di aziende municipalizzate;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II
Capo I
Gli Organi comunali

Articolo 7
Organi del Comune
1. Sono Organi istituzionali del Comune:
- Il Consiglio comunale;
- La Giunta comunale;
- Il Sindaco.

Capo II
Il Consiglio Comunale

Articolo 8
Competenze
1. Il Consiglio comunale, compiuta espressione della comunità cittadina, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, secondo i principi di legalità, trasparenza e pubblicità.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

Articolo 9
Composizione e durata
1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, sono regolate dalla legge.

Articolo 10
Prima Seduta del Consiglio Comunale
1. Il Sindaco neoeletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riser­vata:
a) alla convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti;
b) al giuramento del Sindaco;
c) alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
3. Tale seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione re­lativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal presente Statuto.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione de­gli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la deca­denza degli incompatibili.
6. Qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida uno o più Consiglieri rassegnino le dimissioni, si procede immediatamente alla surrogazione onde poter effettuare la convalida nella completezza strutturale e rappresentativa del Consiglio Comunale.
Articolo 11
Linee di programma
1. Entro tre mesi, decorrenti dalla data dell'insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione dei programmi, con le scadenze previste dalla legge. E' facoltà del Consiglio comunale di integrare o modificare i programmi, nel corso del mandato, sulla base di nuove e diverse esigenze.

Articolo 12
Funzionamento del Consiglio Comunale - Convocazione
1. Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Sindaco, in sua assenza dal Vice Sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore Anziano.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente articolo.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, indica la data, l'ora dell'adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza, nonché se si tratta di prima o seconda convocazione.
5. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria quando la stessa sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri in carica. In tale caso, qualora le questioni da inserire all'ordine del giorno riguardino materie espressamente contemplate tra le competenze dalla legge attribuite al Consiglio Comunale, la seduta deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
6. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
7. L'avviso di convocazione è firmato dal Sindaco o da colui che lo sostituisce o a cui compete per legge effettuare la convocazione.
8. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del consigliere a mezzo dei messo comunale che rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
9. I consiglieri non residenti nel Comune devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
10. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al comma 8, l'avviso di convocazione è spedito al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal Regolamento.
11. L'avviso di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie va consegnato ai consiglieri cinque giorni liberi prima della riunione.
12. L'avviso per le sedute d'urgenza va consegnato almeno 24 ore prima della riunione.
13. L'avviso per le sedute di seconda convocazione va consegnato un giorno libero prima della riunione.
14. Gli argomenti da aggiungere all'ordine del giorno, dopo la consegna degli avvisi di prima convocazione, vanno comunicati ai consiglieri con avviso consegnato almeno 24 ore prima della seduta. Gli argomenti da aggiungere devono avere carattere di urgenza che si è manifestata dopo la consegna dell'avviso di convocazione.
15. La mancanza o il ritardo della consegna dell'avviso di convocazione sono sanati dalla partecipazione del consigliere alla seduta.

Articolo 13
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale in base a leggi e regolamenti.
2. Dopo una prima seduta resa nulla per mancanza del numero legale, il Consiglio si riunirà in seconda convocazione, se previsto nell'avviso di convocazione, dopo non meno di 24 ore. Per la validità della seduta, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Articolo 14
Numero legale per la validità delle deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escano dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo.

Articolo 15
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 16
Votazioni
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Le deliberazioni concernenti persone si assumono a scrutinio segreto.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
3. Qualora una proposta abbia ottenuto un numero di voti favorevoli pari alla metà del numero dei votanti, non si può adottare alcuna deliberazione. Il Consiglio può decidere di riproporre l'argomento per giungere ad una determinazione.
4. Nelle votazioni riguardanti nomine od elezioni, a parità di voti, viene individuato il candidato più anziano di età.

Art. 17
Verbalizzazione delle sedute consiliari
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco od a chi presiede l'adu­nanza.
2. Qualora il Segretario comunale sia interessato all'ar­gomento in trattazione e debba allontanarsi dall'aula si deve procedere alla nomina di un segretario scelto fra i Consiglieri comunali presenti alla seduta.
3. I verbali contengono necessariamente le seguenti indicazioni:
a) tipo di seduta (ordinaria, straordinaria o d'urgenza) e modalità di convocazione;
b) data e luogo della riunione;
c) ordine del giorno;
d) consiglieri presenti e assenti;
e) presidente dell'assemblea e motivi dell'eventuale sostituzione;
f) segretario dell'assemblea;
g) sistema di votazione;
h) scrutatori;
i) votanti, voti favorevoli, voti contrari e astenuti con indicazione nominativa, numero delle schede bianche e nulle;
4. Il processo verbale indica i punti principali della discussione, e le eventuali dichiarazioni che i consiglieri richiedano di riportare a verbale.
5. Ogni Consigliere comunale ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
6. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Al riguardo il verbale, depositato a disposizione dei consiglieri cinque giorni liberi prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione, viene trasmesso in copia ai capigruppo consiliari unitamente alla consegna dell'avviso di convocazione del consiglio.
7. Prima di procedere all'approvazione, il presidente invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni sul verbale della seduta precedente, allo scopo di proporre rettifiche o integrazioni.
8. I verbali possono essere dati per letti e vengono approvati dal consiglio comunale, su proposta del Presidente.

Articolo 18
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio.
2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.
3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, se istituite, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con regolamento
6.Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi.
7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.

Articolo 19
Regolamento interno
1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza assoluta è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Capo III
Consiglieri comunali

Articolo 20
Il Consigliere Comunale
1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.
3. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio comunale ha adottato la relativa deliberazione.

Articolo 21
Consigliere anziano
1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggiore cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra individuale, l'anzianità è determinata dalla precedenza nell'ordine di lista.

Articolo 22
Doveri di Consigliere
1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ad informarlo sull'avvio del procedimento amministrativo.
4. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Articolo 23
Poteri del Consigliere
1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale; può inoltre formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle Aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le documentazioni ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 24
Dimissioni del Consigliere
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune, secondo l'ordine temporale di presentazione.
2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo e nominando il candidato della stessa lista che ha riportato il maggior numero di voti, dopo gli eletti. La medesima procedura si applica in caso di decadenza del Consigliere.
4. Non si procede alla surroga, dovendo invece il Consiglio essere sciolto nel caso di dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentate al protocollo dell'Ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Articolo 25
Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo
1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora due o più Consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo.
3. I Capigruppo, con il Sindaco, costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento.
4. Nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri comunali, non componenti la Giunta comunale, che abbiano riportato la più alta cifra individuale per ogni lista.

Capo IV
La Giunta Comunale

Articolo 26
Funzioni
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
2. Riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Servizi.
5. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del Comune.
6. I componenti la Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica , di edilizia e di lavori pubblici, devono rinunciare all'esercizio dell'attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 27
Composizione e Presidenza
1. La Giunta Comunale è nominata dal Sindaco ed è composta:
a) dal Sindaco, che la presiede;
b) da 4 a 6 Assessori, fra cui un Vice Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Tali Assessori non possono ricoprire la carica di Vice Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore Anziano.

Art. 28
Anzianità degli Assessori
1. L'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal Sindaco al Consiglio comunale.

Articolo 29
Durata in carica
1. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 30
Sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunale assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi della legge vigente.

Articolo 31
Cessazione dalla carica di Sindaco e di Assessore
1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per i casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio, per altre cause, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione al Consiglio.

Art. 32
Dimissioni del Sindaco
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 33
Adunanze e deliberazioni
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto anche degli argomenti proposti da singoli Assessori e Responsabili dei Servizi. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono determinate autonomamente dalla stessa.
2. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale stesso.

Capo V
Il Sindaco

Art. 34
Funzioni
1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale di cui è responsabile e pertanto esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 35
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza legale del Comune;
b) dirige l'attività politica, sovrintende, coordina e controlla l'attività amministrativa per garantire il costante rispetto degli indirizzi fissati dagli organi elettivi;
c) nomina e revoca i componenti della Giunta, dando motivata informazione al Consiglio comunale;
d) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendo nell'apposito Albo e ne conferisce e revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nei casi previsti dalla Legge;
f) nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
g) nomina i rappresentanti del Comune nelle Aziende, Enti, Istituzioni ed altri organismi, ai quali partecipa il Comune, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
h) esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'intera attività amministrativa del Comune, delle Aziende, Istituzioni, S.p.a., appartenenti al Comune e dei Consorzi ai quali il Comune aderisce, tramite i legali rappresentanti;
i) esercita ogni altra funzione propria o conferita da leggi;
j) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.
k) nella veste di Ufficiale di Governo e di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, esercita funzioni di competenza dello Stato, affidategli dalla legge. Esercita altresì poteri di ordinanza e di requisizione, nei limiti stabiliti dalla legge, in via diretta o delegata, a norma di regolamenti.

Art. 36
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio comunale e ne stabilisce gli argomenti all'Ordine del Giorno.
2. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
a) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalla Legge;
b) riceve e risponde entro 30 giorni alle interrogazioni ed alle mozioni, provvedendo, in caso di richiesta, ad inserirle nell'Odg da sottoporre al primo Consiglio utile.




Art. 37
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco, sostituisce in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente o impedito.
2. In caso di assenza contemporanea del Sindaco e Vice Sindaco le funzioni di capo dell'Amministrazione e di Ufficiale di Governo spettano all'Assessore Anziano.
3. Il Sindaco può modificare per iscritto e comunicare successivamente al Consiglio, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno per motivi di efficacia e funzionalità.

Titolo III
Capo I
Partecipazione popolare

Art. 38
Libere forme associative
1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini italiani, della Comunità Europea e degli stranieri regolarmente residenti, all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità
2. Valorizza a tale fine le libere forme associative, promuovendo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
3. L'Amministrazione comunale per l'attuazione e la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità, requisiti per l'adesione, composizione, modalità di gestione e di finanziamento.
4. A tal fine, viene istituito un Albo degli organismi rappresentativi e delle forme associative operanti nel territorio comunale, da aggiornare periodicamente, per garantire la costante legittimazione degli interessi soggettivi.
5. Alle Associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti finanziari, e contributi di natura tecnico professionale, secondo modalità previste da apposito regolamento.

Articolo 39
Consultazioni
1. La Giunta ed il Consiglio comunale, su iniziativa propria di organismi rappresentativi e componenti sociali organizzate in sede locale, attuano la consultazione delle parti in causa su provvedimenti di specifico interesse, riservandosi la facoltà di raccogliere pareri in relazione a scelte di particolare rilevanza socio - economica.
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, vanno attuate consultazioni obbligatorie, nelle forme previste nell'apposito Regolamento di partecipazione,
3. I risultati delle consultazioni vengono riportati negli atti deliberativi degli organi collegiali che devono farne esplicitamente menzione.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a proprie spese.
5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di minori, purché di età superiore ai sedici anni.

Articolo 40
Interrogazioni, istanze, petizioni
1. I cittadini, singoli o associati, i comitati e gli organismi rappresentativi, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per chiedere informazioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa; istanze per l'emanazione o la revoca di atti o procedimenti; petizioni per promuovere iniziative su questioni che interessano la comunità.
2. Il regolamento di partecipazione disciplina modalità tempi e procedure per garantire l'esercizio di tale facoltà, nonché adeguate forme di pubblicità delle istanze.
3. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal funzionario responsabile, in relazione alla natura politica o gestionale della richiesta.
4. le procedure si chiudono in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Articolo 41
Diritto d'iniziativa
1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Sindaco di proposte di deliberazione, corredate da apposita relazione.
2. La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 10% dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
a) Tributi comunali e bilancio di previsione;
b) Espropriazione per pubblica utilità;
c) Designazioni e nomine.
d) Materie che non siano di competenza esclusiva del Comune e dei suoi organi istituzionali.
4. Le firme di proponenti devono essere autenticate ai sensi della legge.
5. Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
6. Il Regolamento stabilisce i criteri e l'ammissibilità delle proposte, nonché le modalità ed i tempi per lo svolgimento e la conclusione delle procedimento

Articolo 42
Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono concretarsi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di norme statutarie, tributi locali e tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, su piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni, su designazione e nomina di rappresentanti. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il Consiglio comunale con votazione a maggioranza assoluta;
b) I 20% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento di partecipazione: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione, le norme per l'attuazione.
5. la proposta referendaria è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto ed è stato raggiunto il quorum dei voti regolarmente espressi. L'esito del referendum non può impegnare direttamente l'Amministrazione, che ha il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse in esame, ma non di trasferire alla volontà popolare discrezionalità e responsabilità connesse con la funzione propria ed esclusiva della pubblica amministrazione.

Articolo 43
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti la pubblicazione, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, e gli interessi del Comune e degli Enti od Aziende dipendenti.
2. il Comune favorisce l'informazione e la più ampia conoscenza dell'attività amministrativa.



Articolo 44
Diritto di accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della Amministrazione nonché il rilascio di copie di atti secondo le modalità definite dal Regolamento di partecipazione.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento di partecipazione.

Articolo 45
Diritto di partecipazione al procedimento
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Tutti coloro che sono portatori di interessi soggettivi in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di organismi di interessi collettivi.
3. Il Regolamento determina procedure, modalità e tempi per la conclusione del procedimento e l'emanazione obbligatoria del relativo provvedimento.

Art. 46
Azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Articolo 47
Istituzione del Difensore civico
1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico, con compiti di garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale.
Apposito Regolamento disciplina l'elezione, le prerogative, i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio comunale.
2. L'ufficio del Difensore Civico può essere svolto in forma associata.
3. Al Difensore Civico, istituto in forma associata, è attribuita la competenza a nominare il Commissario comunale per:
- la predisposizione dello schema di bilancio e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio, nell'ipotesi di cui all'art. 193, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 48
Attribuzioni
1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dei Comuni consorziati, segnalando, anche di propria iniziativa agli organi sovraordinati, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi delle Amministrazioni consorziate nei confronti dei propri cittadini.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso le Amministrazioni comunali.
3. Il Difensore civico agisce anche d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari e quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. Nessun Consigliere comunale può rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici di ogni Comune consorziato copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore civico, il quale può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
7. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna per iscritto il proprio parere circostanziato al cittadino che ne ha richiesto l'intervento, intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala altresì agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
8. Le Amministrazioni comunali interessate hanno l'obbligo di specifica motivazione, qualora il contenuto degli adottandi atti non recepiscano i suggerimenti del Difensore civico.

Titolo IV
Capo I
Assetto organizzativo

Art. 49
Principi e criteri di gestione
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico _ amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del Comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Art. 50
Il Segretario comunale
1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'Ufficio del Segretario Generale.

Art. 51
Funzioni del Segretario comunale
1. Il Segretario comunale:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Art. 52
Direttore Generale
1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il Direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il Segretario e il Direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

Capo II
Organizzazione del lavoro

Art. 53
Uffici e Servizi
1. Gli Uffici e Servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità, integrazione, per consentire i più elevati livelli di produttività, nel rispetto della legalità, imparzialità nel procedimento, corretto impegno di risorse.
2. Il Regolamento determina i criteri organizzativi, le dotazioni e le modalità di assunzione del personale, l'articolazione delle strutture e l'organizzazione del lavoro.
3. Il Comune assicura la formazione continua del personale, attraverso programmi finalizzati in sintonia con le esigenze del servizio.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in materia di contrattazione decentrata.
5. L'attività amministrativa si attua per programmi e progetti con una puntuale definizione di obiettivi, responsabilità, modalità operative, compatibilità di risorse, strumenti di verifica dei risultati.

Art. 54
Responsabili degli Uffici e Servizi
1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono nominati dal Sindaco, in conformità alle norme regolamentari.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario o Direttore Generale, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale, per attuare gli indirizzi e raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Apposito Regolamento di partecipazione detta le norme per garantire il costante raccordo fra l'attività di indirizzo politico e l'esercizio dell'attività amministrativa.

Art. 55
Collaborazione esterna
1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, anche ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo, per obiettivi determinati, secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge.

Art. 56
Ufficio di indirizzo e controllo
1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge,

Capo III
Servizi

Articolo 57
Forme di gestione
1. L'attività diretta a conseguire obiettivi e scopi di rilevanza sociale, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 58
Gestione in economia e concessione a terzi
1. Il Comune gestisce in economia servizi che, per caratteristiche e dimensioni, non rendono opportuna la costituzione di una Azienda od Istituzione.
2. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi Regolamenti.

Art. 59
Concessione a terzi
1. La concessione a terzi viene affidata quando sussistono adeguate motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, attraverso le procedure di gara stabilite dalla legge.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali, rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia, previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.




Articolo 60
Azienda speciale
1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statuarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali, enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, per la gestione dei servizi produttivi e di rilevante sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione delle aziende nel rispetto delle indicazioni della deliberazione istitutiva del Consiglio comunale.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco. I criteri per l'elezione, le cause di ineleggibilità e la revoca sono previsti dalla legge.

Art. 61
Istituzioni
1. Il Consiglio comunale può costituire Istituzioni, organismi strumentali dotati di sola autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali, educativi, culturali, privi di valenza imprenditoriale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni è stabilito da apposito Regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

Articolo 62
Società di capitali
1. Il Comune, per la gestione di servizi pubblici, comunali di rilevante interesse, che richiedono elevati interventi finanziari ed organizzazione imprenditoriale, promuove o partecipa a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
2. Nella gestione di servizi che interessano più Enti, lo Statuto della società deve prevedere la nomina diretta da parte del Sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

Articolo 63
Forme di associazione e cooperazione fra Enti
1. Il Comune, per l'esercizio di servizi e funzioni, l'esecuzione di interventi o programmi, può concorrere con altri Enti in base ai principi di cooperazione ed associazionismo.
2. L'attività in forma associata viene svolta dal Comune attraverso la stipula di convenzioni, la costituzione di Consorzi, la sottoscrizione di accordi di programma od altri istituti previsti dalla legge.
3. Le modalità istitutive e funzionali delle diverse forme gestionali svolte in associazione, sono regolamentate per legge.

Titolo V
Capo I
L'Ordinamento finanziario

Articolo 64
Finanza locale
1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. L'attività amministrativa si attua secondo criteri di equità, economicità, efficacia e trasparenza.

Capo II
Controllo di gestione

Art. 65
Contabilità e bilancio
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune e le relative norme di revisioni, sono disciplinati dalla legge. Il Regolamento di contabilità è approvato dal Consiglio comunale nel rispetto dei principi sull'ordinamento finanziario e contabile, disciplinato dalla legge dello Stato.
2. Alla relazione e gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente.
3. Gli atti programmatori fondamentali sono costituiti dal bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
4. La redazione degli atti viene articolata per programmi, servizi ed interventi con le modalità previste per legge.
5. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale a' sensi di legge e vengono discussi ed approvati contestualmente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

Articolo 66
Verifiche periodiche
1. La Giunta comunale dispone verifiche periodiche sull'attività degli uffici, dei servizi e degli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti dal Comune, secondo le previsioni del regolamento di contabilità,
2. Ha lo scopo di accertare:
a) lo stato di gestione dei settori di interventi e lo stato dell'attuazione dei piani, programmi e progetti;
b) i risultati economico - finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito, in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti;
3. La Giunta, mediante relazione allegata al conto consuntivo, esprime una valutazione sull'efficacia dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 67
Demanio e patrimonio
1. Il Comune possiede un proprio demanio e patrimonio.
2. il regolamento di amministrazione stabilisce le modalità di rilevazione, inventario, la gestione, la disciplina delle alienazioni di tutti i beni comunali.

Articolo 68
Revisori dei conti
1. Il Collegio di Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio, nonché idonee forme di collegamento e cooperazione con gli organi politici e burocratici del Comune.
3. Il regolamento disciplina le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dell'ufficio di revisore, in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza.

Titolo VI
Capo I
Funzione amministrativa
Statuto

Art. 69
Statuto
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi e deliberativi del Comune.
2. Lo Statuto può essere modificato su richiesta del 20% degli elettori, con le modalità previste dall'art. 42.

Articolo 70
Modificazioni e abrogazione dello Statuto
1. Tutte le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Titolo VII
Capo I
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 71
Ambito di applicazione dei Regolamenti e loro formazione
1. I Regolamenti statutari non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto; hanno efficacia limitata all'ambito comunale; non possono contenere norme a carattere particolare; non possono avere efficacia retroattiva; sono abrogati o modificati per volontà espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti
2. I Regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, salvo i casi in cui per legge la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale.
3. Tutti i Regolamenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati, all'Albo Pretorio, per 15 giorni.

Articolo 72
Entrata in vigore
1. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.
3. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il Consiglio Comunale e la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con lo Statuto.

Statuto comunale
Titolo I
Capo I _ Principi generali e programmatici
Art. 1 _ Principi fondamentali
Art. 2 _ Territorio, gonfalone e stemma Art. 3 _ Programmazione economico-sociale e territoriale Art. 4 _ Partecipazione
Art. 5 _ Unione dei Comuni
Art. 6 _ Servizi pubblici

Titolo II
Capo I _ Gli Organi comunali
Art. 7 _ Organi del Comune

Capo II _ Il Consiglio Comunale
Art. 8 _ Competenze Art. 9 _ Composizione e durata Art. 10 _ Prima seduta del Consiglio comunale Art. 11 _ Linee di programma Art. 12 _ Funzionamento del Consiglio comunale _ convocazione Art. 13 _ Numero legale per la validità delle sedute Art. 14 _ Numero legale per la validità delle deliberazioni Art. 15 _ Pubblicità delle sedute Art. 16 _ Votazioni Art. 17 _ Verbalizzazione delle sedute consiliari Art. 18 _ Commissioni consiliari Art. 19 _ Regolamento interno Capo III _ Consiglieri Comunali
Art. 20 _ Il Consigliere comunale Art. 21 _ Consigliere anziano Art. 22 _ Doveri del Consigliere Art. 23 _ Poteri del Consigliere Art. 24 _ Dimissioni del Consigliere Art. 25 _ Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

Capo IV _ La Giunta Comunale
Art. 26 _ Funzioni Art. 27 _ Composizione e Presidenza Art. 28 _ Anzianità degli Assessori Art. 29 _ Durata in carica Art. 30 _ Sfiducia Art. 31 _ Cessazione della carica di Sindaco e di Assessore Art. 32 _ Dimissioni del Sindaco Art. 33 _ Adunanze e deliberazioni Capo V _ Il Sindaco
Art. 34 _ Funzioni
Art. 35 _ Attribuzioni di amministrazione
Art. 36 _ Attribuzioni di organizzazione
Art. 37 _ Vice Sindaco



Titolo III
Capo I _ Partecipazione popolare
Art. 38 _ Libere forme associative Art. 39 _ Consultazioni Art. 40 _ Interrogazioni, istanze, petizioni Art. 41 _ Diritto d'iniziativa Art. 42 _ Referendum Art. 43 _ Pubblicità degli atti Art. 44 _ Diritto di accesso Art. 45 _ Diritto di partecipazione al procedimento Art. 46 - Azione popolare Art. 47 _ Istituzione del Difensore Civico Art. 48 _ Attribuzioni
Titolo IV
Capo I _ Assetto organizzativo
Art. 49 _ Principi e criteri di gestione Art. 50 _ Il Segretario comunale Art. 51 _ Funzioni del Segretario comunale Art. 52 _ Direttore Generale
Capo II _ Organizzazione del lavoro
Art. 53 _ Uffici e servizi Art. 54 _ Responsabili degli Uffici e Servizi Art. 55 _ Collaborazione esterna Art. 56 _ Ufficio di indirizzo e controllo
Capo III _ Servizi
Art. 57 _ Forme di gestione Art. 58 _ Gestione in economia e concessione a terzi Art. 59 _ Concessione a terzi Art. 60 _ Azienda speciale Art. 61 _ Istituzioni Art. 62 _ Società di capitali Art. 63 _ Forme di associazione e cooperazione fra Enti
Titolo V
Capo I _ L'ordinamento finanziario
Art. 64 _ Finanza Locale
Capo II _ Controllo di gestione
Art. 65 _ Contabilità e bilancio Art. 66 _ Verifiche periodiche Art. 67 _ Demanio e patrimonio Art. 68 _ Revisori dei conti
Titolo VI
Capo I _ Funzione amministrativa _ Statuto
Art. 69 _ Statuto
Art. 70 _ Modificazioni e abrogazione dello Statuto

Titolo VII
Capo I _ Disposizioni finali e transitorie
Art. 71 _ Ambito di applicazione dei Regolamenti e loro formazione Art. 72 _ Entrata in vigore

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