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Bur n. 55 del 03 giugno 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI POLVERARA (PADOVA)

Statuto

Modiche allo statuto comunale apportate con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 22 febbraio 2005.

(Lo Statuto viene riportato per intero)
Statuto del Comune di Polverara

Indice

Titolo I°: Principi generali ed elementi costitutivi

Capo I°
Principi fondamentali

Art. 1 _ Principi
Art. 2 _ Lo Statuto
Art. 3 _ Caratteristiche costitutive

Capo II°
La potestà regolamentare

Art. 4 _ I regolamenti comunali

Titolo II°: Organi elettivi del Comune
Capo I°
Il Consiglio comunale

Art. 5 _ Il Consiglio comunale
Art. 6 _ Insediamento del Consiglio comunale
Art. 7 _ Linee programmatiche di mandato
Art. 8 _ Regolamento interno
Art. 8/bis _ Convocazione
Art. 8/ter _ Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)
Art. 8/quater _ Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
Art. 9 _ Commissioni di indagine
Art. 10 _ Commissioni Consiliari ordinarie
Art. 11 _ Commissioni straordinarie
Art. 12 _ Gruppi consiliari
Art. 13 _ Conferenza dei Capigruppo
Art. 14 _ Iniziativa delle proposte
Art. 15 _ Diritti e poteri dei Consiglieri comunali
Art. 16 _ Doveri dei Consiglieri comunali
Art. 17 _ Rappresentanza delle minoranze
Art. 18 _ Rimborso delle spese legali
Art. 18/bis _ Mancata approvazione del bilancio nei termini _ Commissariamento
Art. 18/ter _ Mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio _ Commissariamento

Capo II°
La Giunta comunale

Art. 19 _ Composizione della Giunta
Art. 20 _ Assessori esterni al Consiglio
Art. 21 _ Incompatibilità
Art. 22 _ Le competenze della Giunta
Art. 22/bis _ Norme di funzionamento

Capo III°
Il Sindaco

Art. 23 _ Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
Art. 24 _ Il Sindaco: funzioni e poteri
Art. 25 _ Incarichi a consiglieri comunali
Art. 26 _ Il Sindaco: competenze
Art. 27 _ Dimissioni, impedimento rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
Art. 28 _ Esercizio della rappresentanza
Titolo III°: L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici

Capo I°
Gli Uffici e Servizi

Art. 29 _ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
Art. 30 _ Il Segretario comunale
Art. 31 _ Il Direttore generale

Capo II°
I servizi pubblici locali

Art. 32 _ Servizi comunali
Art. 33 _ I servizi pubblici locali
Art. 34 _ Forme associative

Titolo IV°: Istituti di partecipazione

Capo I°
La partecipazione dei cittadini
Art. 35 _ La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale
Art. 36 _ Diritto di accesso e di informazione
Art. 37 _ Procedimento amministrativo
Art. 38 _ Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
Art. 39 _ Le consultazioni dei cittadini
Art. 40 _ Referendum consultivo
Art. 41 _ La partecipazione delle libere forme associative
Art. 41/bis _ Consiglio comunale dei ragazzi
Art. 42 _ Il difensore Civico
Art. 43 _ Difensore Civico pluricomunale

Titolo V°: Finanze e contabilità

Capo I°
Finanze e contabilità

Art. 44 _ Programmazione di Bilancio
Art. 45 _ Autonomia Finanziaria
Art. 46 _ Controllo economico interno della gestione
Art. 47 _ Il revisore dei conti

Titolo VI°: Norme transitorie e finali

Capo I°
Norme transitorie e finali

Art. 48 _ Revisione dello Statuto
Art. 49 _ Entrata in vigore

Titolo I°
Principi generali ed elementi costitutivi


Capo I°
Principi fondamentali

Art. 1 _ Principi
1. Il Comune di Polverara, ente dotato di autonomia secondo i principi della Costituzione Italiana, della carta Europea delle Autonomie locali e nel rispetto delle norme dettate dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, è espressione della Comunità locale, intesa come un insieme di persone legate da vincoli umani finalizzati alla convivenza e alla solidarietà.
2. Rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo operando per la realizzazione della persona sin dal suo concepimento fino alla morte naturale, per tutelare l'integrità dei valori individuali e promuovere il rapporto tra istituzione familiare e territorio.
3. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto e alla difesa dei valori sociali, etici e morali propri della famiglia, così come viene intesa dall'articolo 29 della Costituzione italiana.
4. Crea, mediante la programmazione della propria attività, le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona, indipendentemente dalle condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, di razza, di ceto, religione, lingua e opinione politica di ciascun individuo; richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile.
5. Riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione tra i popoli.
6. Promuove e attua tra la popolazione e tra i giovani una cultura volta all'affermazione dei valori della pace, del corretto uso delle risorse ambientali, di solidarietà verso coloro che sono in difficoltà, di equità fiscale, di giustizia retributiva e uso delle risorse del bene comune, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche in collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche e associazioni di volontariato presenti nel territorio.
7. Partecipa e contribuisce, nello spirito di solidarietà internazionale tra i popoli e avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 272, comma 2, del TUEL 267/2000, ad iniziative e progetti di aiuto umanitario e cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi in particolare situazione di disagio e povertà.
8. Sostiene le espressioni dell'identità culturale della popolazione; salvaguarda e valorizza il proprio territorio delineandone uno sviluppo armonico e compatibile con il rispetto dell'ambiente e garantendone il godimento da parte della collettività. A tal fine adotta, d'intesa con la Regione, la Provincia e gli enti preposti, tutte le iniziative e i provvedimenti necessari a garantire la tutela, la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e di dissesto idrogeologico.
9. Riconosce le comunità religiose parrocchiali del territorio quali forme associate portatrici di valori etici, culturali e formativi.
10. Incoraggia e favorisce l'educazione fisica e lo sport, specie quello dilettantistico e amatoriale e concorre a garantire, in collaborazione con gli enti territoriali competenti, il diritto alla salute, attuando idonei strumenti per renderlo effettivo.
11. Riconosce la cultura come patrimonio inalienabile di ciascun cittadino e valido efficace strumento di elevazione sociale della popolazione. Partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di unità e collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, una Europa democratica, non violenta e federalista.
12. Si impegna al rispetto e all'attuazione della legislazione in tema di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna.
13. Assume adeguate iniziative per il recupero, la tutela, il sostegno e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni che per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
14. Promuove la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali, incentivando il risparmio energetico e l'utilizzo di energie rinnovabili.

Art. 2 _ Lo Statuto
1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi dell'art. 6 del TUEL 267/2000, l'organizzazione del Comune, determina le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, la partecipazione e l'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Il Comune di Polverara nella sua attività privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
3. Favorisce l'effettiva partecipazione attraverso la trasparenza del processo decisionale e il rigore del procedimento amministrativo.
4. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7.8.1990 n. 241.

Art. 3 _ Caratteristiche costitutive
1. Il territorio di Polverara comprende la frazione di Isola dell'Abbà. Capoluogo e sede del comune è Polverara.
2. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di POLVERARA e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 14.6.1953, registrato alla Corte dei Conti il 6.6.1956 e trascritto al Registro araldico dell'Archivio centrale dello Stato il 13.7.1956 che così recita: «Lo stemma: di argento, alla gallina al naturale avente ai piedi un ramoscello di verde. Ornamenti esteriori da Comune. Il gonfalone del comune è costituito da drappo di colore bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Polverara. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento».
3. Lo stemma del Comune ha pertanto effigiato un bel gallo tutto nero, di razza Polverara con testa piumosa, con la zampa sopra un ramo di rovere.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

Capo II°
La potestà regolamentare

Art. 4 _ I regolamenti comunali
1. I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio o dalla Giunta in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la competenza ad adottarli.
2. I regolamenti, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo diversa motivata disposizione.

Titolo II°
Organi elettivi del Comune

Capo I°
Il Consiglio comunale

Art. 5 _ Il Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale rappresenta la Comunità da cui è stato eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano l'attività dell'amministrazione esercitando su di essa il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nelle linee programmatiche.
3. Il Consiglio comunale ha competenza in tutte le materie indicate all'art. 42 del TUEL 267/2000 e qualsiasi altra competenza che dalla Legge dello Stato o della Regione venga attribuita specificatamente al Consiglio comunale.
4. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco al quale sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate nell'ordine:
a) dal Vicesindaco;
b) dall'assessore più anziano di età, escludendo gli assessori esterni;
c) dal consigliere anziano, intendendosi per tale colui che ha conseguito la cifra elettorale maggiore.

Art. 6 _ Insediamento del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neo eletto con il seguente ordine del giorno:
- Convalida degli eletti;
- Giuramento del Sindaco;
- Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta e del Vicesindaco;

Art. 7 _ Linee programmatiche di mandato
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, che le approva, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico _ amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il Consiglio provvede, in occasione della verifica di cui all'art. 193 del TUEL 267/2000 e poi del conto consuntivo, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e, quindi, entro il 30 settembre e il 30 giugno di ogni anno.
4. Al termine del mandato politico _ amministrativo e, comunque, immediatamente dopo la convocazione dei comizi elettorali, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
5. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
Art. 8 _ Regolamento interno
1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 8/bis _ Convocazione
1. Il Consiglio comunale si riunisce in sedute ordinarie o d'urgenza su convocazione del Sindaco _ Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco _ Presidente formula l'ordine del giorno.
3. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri.
4. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
5. In caso d'urgenza, debitamente motivata, il Consiglio comunale può essere convocato con preavviso di almeno ventiquattro ore.
6. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

Art. 8/ter _ Numero legale per la validità delle sedute (quorum strutturale)
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. In seconda convocazione la seduta è validamente costituita con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Il consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della seduta.
4. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna in caso di votazione segreta.
5. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri comunali:
a) obbligati ad astenersi per legge dal prendere parte alle deliberazioni;
b) che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli assessori esterni.



Art. 8/quater _ Numero legale per la validità delle deliberazioni (quorum funzionale)
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo quelle per le quali la Legge, lo Statuto o i Regolamenti non dispongano diversamente.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta, dal consigliere anziano e dal Segretario comunale.
3. Le nomine o le designazioni, qualora la Legge, lo Statuto o i Regolamenti non dispongano diversamente, avvengono a voto segreto, limitato ad un solo nominativo. Risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla legge.
4. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
a) coloro che si astengono dal voto;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) le schede bianche;
d) le schede nulle.

Art. 9 _ Commissioni d'indagine
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia deve essere necessariamente attribuita alle minoranze.
3. Le commissioni d'indagine possono essere costituite solo per oggetti determinati.
4. Le commissioni d'indagine traggono le loro conclusioni in un documento finale da presentare al Consiglio comunale entro il termine finale previsto dalla deliberazione costitutiva.
5. Le conclusioni della commissione d'indagine sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva al deposito in atti delle conclusioni votate.
6. Ogni altro aspetto relativo al funzionamento delle commissioni d'indagine è disciplinato dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 10 _ Commissioni consiliari ordinarie
1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali con funzioni consultive.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale a garanzia delle minoranze.

Art. 11 _ Commissioni straordinarie
1. Il Consiglio può istituire Commissioni straordinarie incaricate di esperire indagini conoscitive e, in generale, di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune; a dette Commissioni i titolari di uffici del Comune hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.
2. Delle Commissioni straordinarie possono far parte anche cittadini non Consiglieri comunali, con particolare esperienza sulle materie da trattare. I rappresentanti dei gruppi, delle Associazioni e delle Organizzazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 41, saranno chiamati a far parte delle Commissioni che trattano argomenti sui quali le stesse hanno competenza.
3. La Giunta comunale o i Consiglieri proponenti l'istituzione di Commissioni straordinarie, saranno tenuti a predisporre la normativa sulle competenze e il funzionamento delle stesse; normativa da approvare prima della nomina dei componenti.

Art. 12 _ Gruppi consiliari
1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti formati da almeno tre componenti, ed eleggono il loro capogruppo dandone comunicazione al Sindaco e al segretario comunale. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due Consiglieri, se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. Le modalità di formazione e di funzionamento dei gruppi sono stabilite dal regolamento.

Art. 13 _ Conferenza dei Capigruppo
1. La conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.
2. Il regolamento definisce le competenze della conferenza e le norme per il suo funzionamento.

Art. 14 _ Iniziativa delle proposte
1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco e ai Consiglieri comunali nelle forme previste dalla Legge o dal Regolamento.


Art. 15 _ Diritti e poteri dei Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Essi hanno il diritto:
a) di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie, informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
b) di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione di Consiglio
c) di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni, e di intervenire nelle altre eventuali forme stabilite dal regolamento.
d) di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari.
3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri i consiglieri comunali possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario comunale.
4. Il regolamento disciplinerà le forme e i modi per l'esercizio dei diritti e dei poteri dei consiglieri.
5. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati debbono rispondere alle interrogazioni ed alle mozioni dei consiglieri entro 30 giorni dalla data di presentazione. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono definite dal regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
6. Un quinto dei consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
7. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
8. I Consiglieri comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale dando nel contempo indicazioni dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di Contabilità.

Art. 16 _ Doveri dei Consiglieri comunali
1. Ciascun Consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
2. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri,
3. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinarie o straordinarie, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
4. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione, la decadenza e sospensione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
5. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Nel caso di sospensione di un Consigliere a termine di legge, il Sindaco convoca senza ritardo in seduta urgente il Consiglio comunale non appena ricevuta la notificazione del provvedimento di sospensione, al fine di provvedere alla temporanea sostituzione con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del precedente comma.
7. Le funzioni del Sindaco sospeso sono esercitate dal Vicesindaco.
8. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.
9. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17 _ Rappresentanza delle minoranze
1. Quando una norma richiede che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 18 _ Rimborso delle spese legali
1. Al Sindaco e agli amministratori del Comune, anche dopo la cessazione dalla carica o dal mandato, compete, a carico del bilancio del comune, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali dai medesimi sostenute per la loro difesa in ogni tipo di giudizio nel quale siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'adempimento del proprio mandato e all'esercizio delle proprie pubbliche funzioni, purché siano stati assolti con sentenza passata in giudicato o prosciolti prima del dibattimento.
2. La stessa disciplina trova applicazione anche nei confronti dei consiglieri comunali che siano coinvolti in giudizi di ogni tipo per fatti o cause connesse con l'adempimento di specifici incarichi formalmente loro conferiti.
3. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche nei confronti del Segretario comunale e dei dipendenti del Comune che, anche dopo la cessazione dal servizio, siano coinvolti in ogni tipo di giudizio per fatti e cause inerenti il servizio.

Art. 18/bis _ Mancata approvazione del bilancio nei termini _ Commissariamento.
1. Qualora nei termini fissati dal TUEL 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. II Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Salvo diversa predisposizione normativa, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, è individuato nel Segretario comunale.
4. Il Segretario comunale, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
5. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Segretario comunale nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
6. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del TUEL 267/2000.


Art. 18/ter _ Mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del bilancio _ Commissariamento.
1. Qualora, nei termini fissati dal TUEL 267/2000, il Consiglio non abbia adottato i provvedimenti di riequilibrio del bilancio, si procede al commissariamento nei termini previsti dall'art. 18/bis.

Capo II°
La Giunta comunale
Art. 19 _ Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, fra cui un Vicesindaco, non inferiore a due e non superiore al numero massimo di quattro previsto dall'art. 47 del TUEL 267/2000, nominati dal Sindaco che ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Un Assessore può anche essere esterno dei componenti del Consiglio, nominato dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 20 _ Assessore esterno al Consiglio
1. L'Assessore esterno al Consiglio comunale viene nominato dal Sindaco contestualmente agli altri assessori.
(abrogato).
2. L'atto di nomina deve indicare le specifiche competenze tecniche che motivano la scelta dell'assessore esterno.
3. L'assessore esterno deve comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per i consiglieri. A tale scopo il Sindaco, nel provvedimento di nomina, dà atto espressamente dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
4. L'Assessore esterno partecipa alle sedute del Consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
5. In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta del Consiglio comunale.
6. L'assessore esterno non può essere nominato Vicesindaco.

Art. 21 _ Incompatibilità
1. Non possono essere membri della Giunta coloro che abbiano tra di loro o con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 22 _ Le competenze della Giunta
1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie, del Sindaco, del Segretario comunale, del direttore generale o dei responsabili dei servizi comunali.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Compete alla Giunta nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) proporre al Consiglio i regolamenti;
b) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) elaborare le linee di indirizzo e predisporre le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
e) l'adozione dei regolamenti dell'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
f) adottare determinazioni in materia di toponomastica;
g) deliberare lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale.
h) assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di previsione annuale.
i) approvare gli accordi di contrattazione decentrata;
j) effettuare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulle capacità di spesa dei vari capitoli;
k) disporre in materia di liti, contenziosi, procedimenti giudiziari e deliberare la costituzione in giudizio;
5. L'attribuzione di ulteriori compiti alla Giunta sarà fatta con l'apposito regolamento relativo al funzionamento degli organi del Comune.

Art. 22/bis _ Norme di funzionamento
1. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite in conformità della legge, dello Statuto e del Regolamento.
2. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche; alle stesse possono essere invitati tutti coloro che la Giunta ritenga opportuno sentire.
3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.
Capo III°
Il Sindaco
Art. 23 _ Elezione del Sindaco e Nomina della Giunta
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, con decreto sottoscritto per accettazione dalle persone nominate. Le nomine hanno efficacia dal momento della sottoscrizione del decreto.
3. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, o l'incarico di Vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Le dimissioni degli assessori sono irrevocabili, vanno presentate per iscritto al Sindaco e sono acquisite al protocollo del Comune.
5. (abrogato)
6. Le dimissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile.
7. Il Sindaco alla seduta d'insediamento presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo la seguente formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana, le leggi dello Stato, lo Statuto del Comune e di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".
8. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore, con lo stemma del Comune di cui all'art. 3, comma 3, dello Statuto, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 24 _ Il Sindaco: funzioni e poteri
1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. In caso d'assenza o d'impedimento è sostituito dal Vicesindaco, designato dal Sindaco tra gli Assessori non esterni.
2/bis. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco e per i casi di urgenza, le funzioni sono svolte dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita in via esclusiva le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso, enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza si applicano i provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 136 del TUEL 267/2000.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 50, comma 10, del TUEL 267/2000 nonché dallo Statuto e Regolamento comunale.
8. Il Sindaco nomina e revoca, in conformità alla legge, allo Statuto e al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi il Segretario comunale dell'Ente, il Direttore Generale o ne conferisce le relative funzioni al Segretario comunale.

Art. 25 _ Incarichi a Consiglieri comunali
1. Il Sindaco può delegare, ad uno o più consiglieri, funzioni specifiche di ausilio allo svolgimento del proprio compito e/o quello degli Assessori; può altresì incaricare con atto motivato singoli consiglieri comunali dello svolgimento di ricerche, studi e/o attività, anche di monitoraggio su specifiche materie utili per l'esercizio delle funzioni dell'Ente. Nell'atto di conferimento dell'incarico il Sindaco indica lo spazio temporale di efficacia dello stesso e le modalità con le quali il risultato dell'attività svolta viene portato a conoscenza della Giunta comunale.
2. Al Consigliere comunale, formalmente e specificamente incaricato dal Sindaco, che per ragioni del suo mandato si rechi fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti, ai sensi dell'art. 84 del TUEL 267/2000, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione.
3. I soggetti incaricati hanno esclusivamente competenze di supporto e di raccordo con il Sindaco, la Giunta comunale e gli Assessori aventi delega di funzioni, limitatamente alle materie loro attribuite, per concorrere alla definizione di obiettivi, priorità, programmi e direttive generali dell'azione amministrativa.
4. L'attività collaborativa di cui al presente articolo, nel pieno rispetto del principio di non ingerenza o sostituzione nelle attribuzioni della struttura burocratica, così come previsto dall'art. 107 del TUEL 267/2000, rientra in un rapporto di collaborazione interna che intercorre esclusivamente tra l'incaricato e il Sindaco, la Giunta comunale o l'Assessore. Resta salva pertanto l'esclusiva competenza per l'indirizzo politico in capo alla Giunta comunale ed al responsabile del Servizio per gli aspetti gestionali. Il conferimento dell'incarico viene comunicato al Consiglio comunale e al Responsabile del Servizio interessato.


Art. 26 _ Il Sindaco: competenze
1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nelle linee programmatiche di mandato proposte dal Sindaco e approvate dal Consiglio comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori;
c) nomina il Vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
e) indice i referendum comunali previsti dall'art. 8 del TUEL 267/2000;
f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;
h) cura l'osservanza dei Regolamenti;
i) rilascia attestati di notorietà pubblica;
j) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;
k) conclude accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del TUEL 267/2000;
l) concede il patrocinio del Comune;
m) nomina i membri delle commissioni per i concorsi su proposta del responsabile del servizio;
n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;
2. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del TUEL 267/2000.
3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 27 _ Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal ViceSindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
3. Le dimissioni possono essere presentate per iscritto o verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 28 _ Esercizio della rappresentanza
1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'ente, anche in giudizio, con facoltà di delega ad un responsabile di servizio nei casi in cui tale facoltà sia prevista per legge.
2. Il Sindaco può, altresì, delegare a ciascun assessore, per un determinato periodo o per tutto il suo mandato, l'esercizio della rappresentanza per il compimento di atti di natura politico_istituzionale come la rappresentanza dell'ente in assemblee o riunioni istituzionali o in occasione di cerimonie e manifestazioni.

Titolo III°
L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici

Capo I°
Gli Uffici e Servizi
Art. 29 _ Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario comunale e ai Responsabili degli Uffici e Servizi.
2. Nel rispetto della legge, dello Statuto o dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base di principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. Spettano ai Responsabili degli Uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attributi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali in particolare secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:
a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
4. Le funzioni di cui al comma 3 che precede, con esclusione di quelle di cui alla lettera f), possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4 _ lett. d), del TUEL 267/2000 e nel rispetto delle norme del presente Statuto.
5. Il Responsabile degli Uffici e dei Servizi e il Segretario comunale, nel caso di cui al comma 4 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'articolo 2229 del Codice civile oppure di alto valore in base all'articolo 2222 dello stesso Codice e dell'art. 110 del TUEL 267/2000.
7. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
8. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente.
9. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la durata massima dell'incarico il trattamento economico, il riconoscimento dell'indennità "ad personam" all'incaricato commisurata alla specifica qualificazione personale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
10. Gli incarichi ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono conferiti a tempo determinato con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati dal programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del TUEL 267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dall'art. 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
11. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti Locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dal medesimo articolo.
12. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
13. Con apposito Regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente.

Art. 30 _ Il Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario titolare, anche in convenzione, funzionario pubblico che dipende dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del TUEL 267/2000.
2. La legge e il Regolamento di cui all'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997 n.127 disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni contenute nella legge e nel Regolamento previsto dall'art. 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n.127. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 che precede, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico _ amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto ed ai Regolamenti. Qualora lo richieda il Sindaco per particolari atti o provvedimenti, il Segretario comunale svolgerà i compiti su richiamati anche a mezzo relazioni e contributi scritti.
7. Il Segretario comunale:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
8. Il Segretario comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà previsto dall'art. 108 del TUEL 267/2000, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
10. Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le Organizzazioni Sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando poteri autonomi di spesa.
11. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi può prevedere l'individuazione di un vicesegretario per coordinare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
12. La qualifica di vicesegretario è attribuita al funzionario direttivo in possesso di laurea che consenta l'accesso alla carriera di Segretario comunale.

Art. 31 _ Il Direttore Generale
1. Previa stipula della Convenzione prevista dall'art. 108 del TUEL 267/2000 il Sindaco può procedere alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
2. In assenza della convenzione di cui al comma 1 il Sindaco può conferire al Segretario comunale ai sensi dell'art. 26, comma 8, dello Statuto, le funzioni di Direttore Generale.
3. Al Direttore Generale compete:
a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del TUEL 267/2000;
b) la proposta del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 169 del TUEL 267/2000;
c) a tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.
3. Previa deliberazione della Giunta comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

Capo II°
I servizi pubblici locali
Art. 32 _ Servizi Comunali
1. Il Comune provvede all'attivazione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare a fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità secondo i principi fondamentali del presente statuto.
2. Spetta al Consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione alle necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.
3. Nella programmazione dei servizi il Comune promuove una cultura di sobrietà nell'uso delle risorse.

Art. 33 _ I servizi pubblici locali
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto l'attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici oltre che in economia, attraverso le seguenti forme di gestione:
a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
b) consorzi appositi tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio per la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio comunale.
5. In attuazione del disposto di cui all'art. 67 del TUEL 267/2000 e nel rispetto della normativa vigente, il Sindaco e i Consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso consorzi, aziende speciali, fondazioni e società di capitali partecipate dal Comune, dipendenti o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.
6. Le deliberazioni che stabiliscono la costituzione di consorzi, aziende speciali, fondazioni o la partecipazione a società di capitali motivano il ricorrere delle condizioni atte a conferire gli incarichi e le funzioni in argomento al Sindaco e ai Consiglieri comunali, anche riferendosi alla rilevanza dei servizi pubblici gestiti.

Art. 34 _ Forme associative
1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione tra amministrazioni pubbliche e partecipa agli accordi di programma e coordina gli stessi.

Titolo IV°
Istituti di partecipazione

Capo I°
La partecipazione dei cittadini
Art. 35 _ La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale
2. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
3. I cittadini partecipano all'amministrazione del Comune, sia come individui, sia attraverso le libere forme associative, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi elettivi dovranno assumere su temi aventi interesse rilevante per la Comunità, intervenendo nelle forme previste dai successivi articoli e dal regolamento.

Art. 36 _ Diritto di accesso e di informazione
1. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, mediante assemblee e/o pubblicazioni periodiche, e con particolare riguardo:
a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
b) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
d) ai regolamenti;
e) ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini.
2. Il Comune disciplina con un regolamento il diritto dei cittadini, singoli od associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 37 _ Procedimento amministrativo
1. Il procedimento amministrativo è ispirato a criteri di trasparenza, pubblicità , economicità ed efficacia. Il Comune emana un regolamento per determinare per ciascun tipo di procedimento:
a) il termine entro cui esso deve concludersi;
b) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria e per l'adozione del provvedimento finale;
c) i criteri, le forme i tempi e le modalità relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati ed i loro interventi nel procedimento.

Art. 38 _ Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati
1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro 30 giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

Art. 39 _ Le consultazioni dei cittadini
1. La Giunta comunale può deliberare la consultazione preventiva di cittadini su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, sia con l'invio di questionari a ciascuno degli interessati e potranno essere previste anche forme di indagine a campione.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale.

Art. 40 _ Referendum
1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti o altro argomento relativi all'amministrazione del Comune purché di esclusiva competenza locale.
2. Il Referendum consultivo è indetto con deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La delibera deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Referendum consultivo è inoltre obbligatoriamente indetto, nelle forme e nei modi previste dal regolamento, su richiesta presentata da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali al 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la richiesta, pari al 30% del corpo elettorale.
4. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
a) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale: dotazione organica del personale e sue variazioni;
b) valutazioni di persone o questioni concernenti le stesse;
c) tributi locali e tariffe;
d) piani territoriali e urbanistici;
e) designazione e nomina dei rappresentanti del Comune in vari Enti;
f) attività amministrativa vincolata da leggi statali o regionali.
5. Il Referendum consultivo non può essere ripetuto sullo stesso o analogo argomento se non sono trascorsi cinque anni.
6. Il referendum si considera valido se partecipa almeno il 50% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Polverara.
7. Il Consiglio comunale entro 60 giorni dalla data di svolgimento dovrà deliberare in merito all'argomento proposto con referendum.
8. La deliberazione consiliare, se contraria all'esito referendario, dovrà essere approvata con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 41 _ La partecipazione delle libere forme associative
1. Il Comune al fine di garantire il concorso della Comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali dei volontariato e della cooperazione.
3. Il Consiglio comunale può stabilire che dette associazioni, senza scopo di lucro e dotate di ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta negli atti contabili, siano iscritte nell'Albo comunale delle associazioni, movimenti e gruppi operanti nel territorio comunale
4. Con norma regolamentare vengono determinati il procedimento per l'iscrizione all'Albo comunale, nonché le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi oltreché ai finanziamenti eventualmente erogati dal Comune.
5. Il Consiglio comunale o la Giunta possono consultare gli organismi associativi, anche su richiesta degli stessi. Gli esiti delle consultazioni vengono menzionati negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
6. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse, per la realizzazione di specifiche iniziative nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

Art. 41/bis _ Consiglio comunale dei ragazzi
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'istituzione e l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione dei rappresentanti e di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 42 _ Il Difensore Civico
1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'amministrazione e un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
3. È compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. (abrogato)
5. È dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
6. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore nel Comune, avere titolo di studio di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa, notoria stima pubblica. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.
7. Il Consiglio può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
8. Apposito Regolamento disciplinerà nel dettaglio tale istituto relativamente alle funzioni, competenze, rapporti con gli Organi elettivi e con quelli burocratici, sede, eventuale, indennità, utilizzo della struttura comunale.
Art. 43 _ Difensore Civico pluricomunale
1. Il Comune di Polverara, d'intesa con altri Comuni e/o con la Provincia, può promuovere l'istituzione di un difensore civico pluricomunale o provinciale. In tal caso il Comune non procede alla nomina del Difensore Civico comunale.
2. I rapporti tra Comuni e/o Provincia vengono definiti con apposita convenzione.

Titolo V°
Finanze e contabilità

Capo I°
Finanze e contabilità
Art. 44 _ Programmazione di Bilancio
1. La programmazione dell'attività del Comune è effettuata sulla base delle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo e la relativa relazione, devono essere redatti in modo da permettere una lettura per programmi, servizi ed interventi, al fine di consentire oltre al controllo finanziario e contabile anche quello sulla gestione e quello relativo dell'efficienza ed efficacia dell'azione Amministrativa nel Comune.

Art. 45 _ Autonomia Finanziaria
1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alle Regioni, il conseguimento dell'autonomia finanziaria.
2. Il Comune nelle determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi si ispira ai principi espressi dalla Costituzione.

Art. 46 _ Controllo economico interno della gestione
1. Il controllo economico interno è svolto dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria con l'ausilio del Revisore dei conti.
2. Il bilancio del Comune, in aggiunta alla copia redatta nelle forme previste dalla legge, può essere strutturato anche secondo altre forme, tali da consentire tecniche di controllo economico di gestione.
3. I regolamenti che danno esecuzione al presente statuto indicano le tecniche e i modelli da seguire per l'espletamento del controllo economico di gestione.


Art. 47 _ Il revisore dei conti
1. Il Revisore dei Conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto esercitando il controllo di gestione.
2. Il Revisore dei Conti ha la collaborazione del segretario comunale e/o del Ragioniere Comunale, che provvede a fornire informazioni e dati disponibili.
3. Il Revisore dei Conti, nell'esercizio delle sue funzioni, può acquisire atti e documenti del Comune.
4. Può inoltre chiedere informazioni e chiarimenti ai dipendenti del Comune ed ai rappresentanti di esso in aziende, istituzioni, società od altri organismi.
5. Il Sindaco può invitare il Revisore dei Conti alle riunioni di Consiglio comunale e della Giunta. In tal caso, se richiesto da chi ha la presidenza della riunione, fornisce spiegazioni sulla propria attività.
6. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, può chiedere la collaborazione del Revisore dei Conti.

Titolo VI°
Norme transitorie e finali

Capo I°
Norme transitorie e finali
Art. 48 _ Revisione dello Statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, commi 4 e 5 del TUEL 267/2000.
2. Le proposte di modifica o di abrogazione, che devono essere sottoposte al parere degli istituti di partecipazione, sono comunicate trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale, a tutti i Consiglieri comunali e contemporaneamente depositate presso la Segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di abrogazione deve essere necessariamente accompagnata dalla proposta del nuovo statuto.
4. È ammessa l'iniziativa popolare per proporre modificazioni allo Statuto. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per i referendum di iniziativa popolare di cui all'art. 40 del presente Statuto.
5. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata e comunque entro i termini dell'art. 1, comma 3, del TUEL 267/2000.

Art. 49 _ Entrata in vigore
1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale ed è affisso per 30 giorni all'albo pretorio del Comune.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo Pretorio del Comune.
3. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
4. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
5. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il TUEL 267/2000 e col presente statuto, sino alla loro revisione.
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Il presente statuto è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 22 febbraio 2005, pubblicato all'albo comunale per 30 giorni, dal 29/03/2005 al 28/04/2005, ed entrato in vigore il 29/04/2005.

Il Sindaco Olindo Bertipaglia

Il Segretario comunale Maria Rosaria Campanella

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