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Bur n. 34 del 01 aprile 2005


Materia: Statuti

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE DELLA PROVINCIA DI VERONA, VERONA

Statuto

Statuto approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 10 del 20 dicembre 2004.

Titolo I - Principi generali

Art. 1- Costituzione
Tra i Comuni di Malcesine, Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, Dolcé, Sant'Anna d'Alfaedo, Fumane, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Marano di Valpolicella, Negrar, Bosco Chiesanuova, Grezzana, Cerro Veronese, Roveré Veronese, Erbezzo, Velo Veronese, San Mauro di Saline, Verona, Mezzane di Sotto, Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, Vestenanova, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Roncà, Montecchia di Crosara, é costituito: il CONSORZIO OBBLIGATORIO DEI COMUNI VERONESI FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADIGE.
Il Consorzio obbligatorio è costituito ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1 della Legge 27 Dicembre 1953, n. 959, fra tutti i Comuni facenti parte del bacino imbrifero dell'Adige nel territorio veronese, come delimitato dal D.M. 14 Dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n, 6 del 10 Gennaio 1955.
Agli effetti dei benefici di cui alla legge, il perimetro del Consorzio coincide con il perimetro del corrispondente bacino dell'Adige.
Il Consorzio ha la propria sede legale in Verona.

Art. 2 - Finalità
1) Il Consorzio ha principalmente lo scopo di provvedere all'incasso, all'amministrazione e all'impiego del fondo comune, che gli è attribuito ai sensi dell'art. 1 della Legge 27.12.1953, n. 959, nell'esecuzione diretta o indiretta, ovvero nel finanziamento di opere di pubblica utilità nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni;
2) Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio e della montagna veronese;
3) Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più oppor-tune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, anche mediante la costituzione o partecipazione a so-cietà o aziende, volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente in particolare quello montano;
4) Esso inoltre può provvedere, anche mediante la costituzione o partecipazione a società o aziende, all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della legge 27.12.1953, n. 959;
5) Il Consorzio può inoltre gestire altre funzioni o servizi che gli siano stati conferiti con legge o delegati da parte di altri Enti Locali;
6) Il Consorzio promuove il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l'adesione alla Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM).

Art. 3 - Segni distintivi
Il Consorzio ha un proprio logo, approvato con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo che ne illustra le caratteristiche.

Art. 4 - Durata
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge.

Titolo II - Organi e loro attribuzioni
Art. 5 - Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
1) L'Assemblea Consortile;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente;
4) Il Revisore dei Conti.

Art. 6 - Assemblea Consortile - Composizione
1) L'Assemblea Consortile è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio. L'Assemblea si riunisce di norma nella sede del Consorzio. Qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, l'Assemblea si potrà riunire in una delle sedi comunali dei Comuni facenti parte del Consorzio. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti dei Comuni Consorziati nominati, se-condo i propri ordinamenti, in ragione di un rappresentante ogni duemila abitanti (o frazione di duemila), residente nella parte del Comune compresa nel bacino e ciò in base ai dati dell'ultimo censimento demografico.
2) I componenti l'Assemblea devono avere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, durano in carica 5 anni e decadono, con deliberazione dell'Assemblea Consortile, qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze ordinarie consecutive.
3) Ai componenti l'Assemblea Consortile spetta, per l'effettiva partecipazione a ciascuna riunione un gettone di presenza nella misura non superiore al 60% di quello spet-tante al Consigliere del Comune più popoloso tra gli aderenti al Consorzio.

Art. 7 - Assemblea Consortile - Convocazione e adunanze
1) L'Assemblea Consortile deve riunirsi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da spedire a ciascun componente almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare;
2) Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo;

Art. 8 - Assemblea Consortile - Funzioni
All'Assemblea Consortile competono i provvedimenti di carattere generale e precisamente:
1) Adotta e approva lo Statuto e le sue integrazioni e modificazioni;
2) Approva le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio annuale e pluriennale, le relative variazioni e il conto consuntivo;
3) Provvede all'acquisto o alla vendita di beni o diritti immobiliari, nonché alla fissazione dei contributi consortili annuali a carico dei Comuni consorziati;
4) Elegge al suo interno il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
5) Elegge il Revisore dei conti;
6) Adotta il Regolamento di funzionamento degli Organi, il Regolamento di Contabilità, il Regolamento modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti ammini-strativi;
7) Approva il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge 959/1953 a disposizione del Consorzio;
8) Costituisce o partecipa a società di capitali;
9) Aderisce a forme associative e accordi di programma con altri enti.

Art. 9 - Prima adunanza
La prima adunanza della nuova Assemblea avviene su con-vocazione e con la Presidenza del Consigliere Anziano, intendendosi per tale il Consigliere più anziano d'età e dovrà tenersi entro 60 gg. dalla comunicazione dell'ultima designazione dei rappresentanti dei Comuni.

Art. 10 - Deliberazioni degli organi collegiali
1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti; le deliberazioni concernenti l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche devono ottenere la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, la verbalizzazione degli atti e delle sedute dell'Assemblea Consortile e del Consiglio Direttivo è curata dal Segretario.
3) Il Segretario non partecipa alle sedute quando si trova in stato d'incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo nominato dal Presidente.
4) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario,
5) L'attività dell'Assemblea Consortile si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. L'Assemblea non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati.
6) Al fine della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
7) Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni prima. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore prima.
8) La convocazione dell'Assemblea e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o per richiesta di almeno 2/5 dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza dell'Assemblea Consortile.
9) La convocazione è effettuata a mezzo raccomandata A. R. e l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 ora dopo la prima. Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un quinto dei componenti assegnati.
10) L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
11) La documentazione relativa alla pratica da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.

Art. 11 - Pubblicazione delle deliberazioni
Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile verranno pubblicate mediante affissione all'Albo del Consorzio. Il Consorzio, avuto riguardo alla propria costituzione e organizzazione potrà comunque prevedere forme diverse di pubblicazione dei propri atti e deliberati.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo - Composizione
1) Il Consiglio Direttivo è composto da n. 10 membri oltre il Presidente eletti dall'Assemblea Consortile al proprio interno con votazione palese e a maggioranza relativa di voti su terne predisposte dai rappresentanti di ogni gruppo di Comuni di cui al successivo punto.
2) Deve far parte del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente un rappresentante per ogni gruppo di Comuni compreso nelle seguenti zone:
Monte Baldo:
1) Brentino Belluno _ Caprino Veronese _ Ferrara di Monte Baldo _ Malcesine _ Rivoli Veronese _ San Zeno di Montagna;
Monti Lessini:
2) Alta Valpolicella e Pastello: Dolcé _ Fumane _ Marano di Valpolicella _ Sant'Ambrogio di Valpolicella.
3) Alta Valle d'Illasi e Tramigna: Badia Calavena _ Cazzano di Tramigna _ Tregnago _ Selva di Progno.
4) Alta Valle dell'Alpone: San Giovanni Ilarione _ Montecchia di Crosara _ Roncà _ Vestenanova.
5) Pedemontana: Grezzana _ Mezzane di Sotto _ Verona _ Negrar.
6) Altopiano della Lessinia l°: Bosco Chiesanuova _ Cerro Veronese
Erbezzo _ Sant'Anna d'Alfaedo
7) Altopiano della Lessinia 2°: Roverè Veronese _ Velo Veronese _ San Mauro di Saline.
e n. 3 rappresentanti scelti liberamente dall'Assemblea, due tra i gruppi di Comuni appartenenti ai Monti Lessini e uno sul Monte Baldo.
Se durante il quinquennio un Consigliere cessa dalla propria carica, sarà sostituito dall'Assemblea Consortile nel rispetto della rappresentanza di cui faceva parte. Il Consigliere subentrante durerà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Ai componenti il Consiglio Direttivo spetta, per l'effettiva partecipazione a ciascuna riunione un gettone di presenza nella misura non superiore al 60% di quello spettante al Consigliere del Comune più popoloso tra gli aderenti al Consorzio.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo - Competenze
Il Consiglio Direttivo è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Presidente al governo del Consorzio e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza. Il Consiglio Direttivo adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dall'Assemblea e compie tutti gli atti che ai sensi di legge o del presente Statuto non siano riservati all'Assemblea, al Presidente e al Segretario.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a) predisporre gli schemi di bilancio di previsione e i rendiconti di ogni esercizio finanziario;
b) approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre apportare al bilancio nel corso dell'esercizio salvo ratifica dell'Assemblea Consortile, ove prevista dalla legge;
c) approvare i progetti delle opere, dei lavori e gli investimenti come da programma deliberato dall'Assemblea Consortile e darvi esecuzione;
d) deliberare sull'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente;
e) deliberare circa l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali approvati dall'Assemblea Consortile;
f) conferire incarichi a tecnici per la progettazione e direzione lavori di opere;
g) concorrere nella realizzazione di opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e con altri enti e/o aziende;
h) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
i) esprimere parere vincolante e obbligatorio in merito alla nomina del Segretario dell'Ente e sul conferimento allo stesso delle funzioni di Direttore Generale.

Art. 14 - Consiglio Direttivo - convocazioni - adunanze
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti. Le relative deliberazioni sono assunte con votazione palese e a maggioranza assoluta di voti:
Alle adunanze partecipa il Segretario\Direttore del Consorzio per la redazione del verbale e per esprimere parere tecnico-legale sulla proposte dei provvedimenti da assumere.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate e diventano esecutive negli stessi termini e con la stesse formalità delle deliberazioni della Assemblea Consortile.

Art. 15 _ Consiglio Direttivo _ decadenza e surroga
I Componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle sedute dello stesso, decadono dall'ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato, il quale ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
L'Assemblea Consortile deve provvedere alla surrogazione del Consigliere dichiarato decaduto o in qualsiasi altro modo cessato dalla carica alla prima adunanza successiva utile alla vacanza.

Art . 16 - Il Presidente - competenze
Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consortile, al suo interno, nella sua prima seduta subito dopo la convalida degli eletti. L'elezione avviene con voto palese e a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
Il Presidente dura in carica cinque anni.
Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio, sovrintende alla direzione politica ed amministrativa dell'Ente e ne coordina l'attività.
Egli inoltre convoca e presiede l'Assemblea Consortile ed il Consiglio Direttivo; forma i relativi ordini del giorno con le materie da trattare e adotta tutti gli altri provvedimenti che lo Statuto o la legge non demandi alla competenza dei funzionari o del Segretario dell'Ente.
Spetta in particolare al Presidente:
Nominare il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
Vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Consortile;
Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei servizi;
Conferire gli incarichi mediante contratto a tempo determinato e di collaborazione a termine nei casi previsti dall'art. 110 T.U.EE.LL.
Nominare il Segretario del Consorzio, su parere vincolante e obbligatorio del Consiglio Direttivo, scegliendolo tra soggetti muniti di idoneo titolo di studio di comprovata qua-lificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un triennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica e conferire allo stesso le funzioni di Direttore Generale;
Nominare i responsabili degli uffici e dei servizi.
Al Presidente del Consorzio spetta un'indennità, determinata secondo quanto previsto dalla legge in materia,non superiore al 60% di quella spettante al Sindaco del Comune più popoloso tra gli aderenti al Consorzio.

Art. 17 - Mozione di sfiducia - dimissioni - decadenza
Il voto dell'Assemblea Consortile contrario ad una proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo non ne comporta le dimissioni.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da almeno tre quinti dei componenti dell'Assemblea Consortile.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo cessano altresì dalla loro carica in caso di dimissioni volontarie .
Nel caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo stesso decade e l'Assemblea Consortile nel procedere alla relativa presa d'atto provvede entro il termine di 30 gg. all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Personale
Il Personale del Consorzio è disciplinato da apposito Regolamento comprendente l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica nonché i CC .CC. NN. LL. di comparto.

Art. 19 - Servizio di Tesoreria
1) Il Consorzio si avvale di un Tesoriere per la gestione finanziaria.
2) I rapporti del Consorzio con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.
3) Il servizio potrà essere affidato ad un istituto bancario abilitato alle funzioni.

Art. 20 - Revisione economica finanziaria
L'Assemblea Consortile elegge il Revisore dei Conti secondo i criteri stabiliti dal D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.
Tale organo dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 21 - Finanziamenti
Le finanze del Consorzio sono costituite da:
1) Quote di spettanza dei Comuni Veronesi aderenti al Consorzio su contributi disposti dalla legge 27/12/1953 n. 959 a carico delle Aziende elettriche che abbiano le opere di presa nel bacino dell'Adige;
2) Eventuali contributi dei Comuni consorziati con rapporti fissati annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione e in ragione:
a) Degli abitanti residenti nella zona compresa dal bacino imbrifero;
b) Dal volume degli investimenti predisposti dal Consorzio nell'anno precedente.

Art. 22 - Scioglimento
Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per il conseguimento del fine, per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo ovvero per deliberazione dei due terzi degli Enti consorziati, che rappresentino il 60% degli abitanti residenti nel territorio di tutti i Comuni Consorziati. Il Consorzio si scioglierà automaticamente nel caso di annullamento del D.M. 14/12/1954, costitutivo del Bacino Imbrifero Montano.

Art. 23 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sull'ordinamento degli EE.LL. quanto applicabili ai Consorzi B.I.M.
Salvo che la legge non disponga diversamente, l'entrata in vigore di nuove leggi che enuncino principi abrogano le norme del presente statuto con essi incompatibili. Il Consorzio adeguerà il presente Statuto entro 120 giorni dalla entrata in vigore delle suddette norme.

Il Presidente
Franco Cancan
Il Segretario-Responsabile area amministrativa contabile tecnica
Maria Angela Cinquetti

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