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Scarica versione stampabile Atto di Enti Vari

Bur n. 34 del 01 aprile 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI LONIGO (VICENZA)

Statuto

Modifiche agli artt. 61, 65 e 73 dello statuto comunale approvate con delibere del Consiglio comunale di Lonigo n. 103 del 22 novembre 2004 e n. 106 del 30 novembre 2004.

Testo definitivo

Art. 61 - (Dirigenti)
1. I dirigenti sono individuati nel regolamento sull'ordina-mento degli uffici e dei servizi.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse loro riservate dal piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e la firma dei contratti. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, in attuazione degli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Altresì ai dirigenti spetta l'organizzazione degli uffici e dei servizi ad essi assegnati, nonché le relative risorse umane e strumentali in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
4. Le funzioni di cui al precedente comma 2, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione, nella cui stesura dovranno essere tenute presenti le norme contenute nel Capo II del D.G.vo 165/2001, così come modificato dalla L. 145/2002 e da ogni altra disposizione successiva in materia.
5. Il Sindaco, con proprio decreto, per esigenze organizzative e gestionali, può affidare a Funzionari Responsabili di Servizio le competenze dei Dirigenti, attribuendo agli stessi autonomia organizzativa e gestionale, con proprie risorse finanziarie, di personale e strumentali.

Art. 65 - (Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)
1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 73 - (Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative)
1. Il rappresentante del Comune nelle assemblee delle società di capitali e delle strutture associative è il Sindaco o un suo delegato.
2. Al fine di un più efficace esercizio dell'indirizzo e di un miglior coordinamento delle attività delle società di capitali e delle strutture associate a cui il Comune partecipa, le nomine o le designazioni di rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, nonché l'investitura di poteri di rappresentanza, qualora nominati dalla assemblea, possono essere effettuate anche nei riguardi del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali del Comune stesso in ragione del mandato elettivo, nei casi in cui lo scopo della società e/o di tali Enti coincida con interessi primari e/o le cui finalità siano di interesse pubblico della collettività locale.
3. Gli incarichi e le funzioni conferite agli amministratori comunali in ragione del loro mandato, come al precedente comma 2, costituiscono esimenti alle cause di ineleggibilità o incompatibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del T.U. D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

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