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Bur n. 32 del 25 marzo 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE (TREVISO)

Statuto

Statuto comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 22 dicembre 2004.

Premessa
Lineamenti storici del Comune di Maserada sul Piave
Ritrovamenti archeologici indicano la continuità degli insediamenti umani sul territorio maseradese: nell'età del bronzo, nel periodo paleoveneto, in epoca romana, durante la presenza longobarda e nel medioevo.
La storia di Maserada è caratterizzata da due importanti fattori: il Piave e le due grandi strade consolari romane Postumia e Claudia Augusta Altinate.
Dallo stretto rapporto con il Piave deriva anche il nome di Maserada: "maceries" ovvero estensione di agglomerati sassosi lasciati dalle inondazioni. Secondo altri l'origine etimologica sarebbe diversa, il nome deriverebbe infatti da "maceries-ata" che starebbe ad indicare degli innalzamenti sassosi costruiti dall'uomo.
Le comunicazioni nel territorio avvenivano attraverso queste tre grandi vie:
la Claudia Augusta Altinate che partendo da Altino raggiungeva il Danubio. Costruita dall'imperatore Tiberio Claudio attorno al 46 d.c. incrociava la Postumia presso il confine tra Maserada e Vascon.
La Postumia congiungeva Genova ad Aquileia. Fu costruita dal console Spurio Postumio Albino nel 148 a.c. e attraversava il Piave in località "Passadon" a Maserada bassa.
Il Piave fungeva da collegamento fluviale fra la zona montana e la laguna veneta.
Poco lontano dal guado sorse il primo centro di Maserada, probabilmente dove oggi si trovano villa Papadopoli-Rossi, via Ronchi e via Busnello.
Dall'editto di Costantino del 313 d.c. si diffuse capillarmente il cristianesimo. Sorsero le prime comunità organizzate in Pievi e Cappelle rispettivamente rette dal Pievano o "Piovan" (dal latino Plebanus) e dal cappellano.
Maserada, sede di un cappellano dipendeva dalla Pieve di Varago (sede del Pievano) fino al 1694 quando Maserada fu dichiarata autonoma.
Dal IV secolo in poi iniziò il tragico periodo delle invasioni barbariche.
La più nefasta delle distruzioni fu quella del 1229: i Padovani, in guerra con gli Ezzelini da Romano, misero a ferro e fuoco le abitazioni. Ridotto in macerie, il borgo fu abbandonato ed il centro si spostò a Maserada alta. A questo proposito ricordiamo che lo stemma del nostro comune raffigura un barcaiolo nel fiume e due stelle argentee nel cielo. Alcuni sostengono che raffigurino due grandi distruzioni subite da Maserada: quella del 1229 con Ezzelino ed un'altra dovuta ad una inondazione del Piave. Altri propendono per un significato diverso: esse sarebbero il ricordo dell'origine del paese divenuto tale con la fusione dei due antichi borghi medievali (basso e alto). In realtà nel 1922 a seguito delle disposizioni statali per cui ogni comune era obbligato ad avere uno stemma, fu elaborato dall'allora parroco di Maserada, un progetto di stemma che prevedeva: Vessillo comunale di Treviso che presentava una croce bianca su sfondo rosso con le due stelle, barca senza barcaiolo e inquartato bianco e nero simbolo dei Collalto. Il Comune però decise di semplificare lo stemma delineando quello che oggi noi tutti conosciamo.
Fino al medioevo Maserada fu proprietà dei Conti Collalto. Essi la ebbero in dono dai re Berengario Secondo e Adalberto.
Nel 1318, nel 1407 e nel 1450 si ebbero delle disastrose alluvioni seguite da una epidemia di peste bubbonica che decimò i villaggi tra il 1511 e il 1512. L'epidemia fu sconfitta anche grazie ad una ennesima provvidenziale inondazione che spazzò a mare i cadaveri insepolti.
Nel frattempo, nel 1344, i territori del trevigiano passarono alla repubblica di Venezia. Con il crollo della Serenissima e il trattato di Campoformio del 1797 Napoleone cedette il veneto all'Austria.
Epidemie e alluvioni si alternarono ancora per lunghi anni.
Nel 1877 Maserada ebbe il suo nuovo Municipio per il particolare interessamento del senatore Antonio Caccianiga: esso fu edificato al centro dei due borghi antichi di Maserada bassa e Maserada alta.
Fu l'atto di nascita della nuova realtà civile ed amministrativa del comune di Maserada.
I due grandi conflitti mondiali, interessarono da vicino anche il nostro territorio, soprattutto la Grande Guerra. A testimonianza di ciò davanti al Palazzo Comunale venne eretto il monumento a ricordo dei fanti del Piave.
Negli anni trenta al nome "Maserada" venne aggiunto "sul Piave" a memoria degli eventi tragici e gloriosi della prima guerra mondiale.
Compongono il Comune anche :
Varago: borgo poco discosto da Maserada. Qui un soldato contadino, Varius, curava il podere assegnatogli nella propaggine sud della centuriazione romana che si estendeva tra la via Claudia Augusta, la Postumia e il Piave. Da qui il nome di Varius-Acus, Varago. Altri lo farebbero risalire alla ricchezza delle acque, (variae aquae), in questa terra ricca anche di boschi.
Varago, essendo meno esposta alle intemperanze del fiume, si sviluppò con maggior continuità. Dimorarono a Varago nobili famiglie veneziane e trevigiane e trovò sede un importante stabilimento tessile che contribuì allo sviluppo del comune.
Candelù, frazione a sud est di Maserada, terra anticamente coperta di canne palustri, "cannulutu" appunto o "cane de ludo", ricca di acque sorgive e di paludi fangose. Per questa ragione qualcuno sostiene la provenienza del nome da "callis de luto" (strada del pantano). Il villaggio si trovava proprio sul guado del Piave, dove i due rami del fiume si riuniscono a valle delle isole di Papadopoli.
Oltre alle aggressioni provocate dal passaggio di genti in armi, Candelù conobbe anche le frequenti devastazioni delle piene plavensi, almeno fino al compimento dei lavori di arginatura eseguiti sotto la guida dei veneziani. Fu prima linea durante la Grande Guerra.
Salettuol, località che deve il nome alla ricca vegetazione di salici (salicetum), che copriva le sponde del Piave. La storia di questo borgo è stata molto travagliata soprattutto a causa delle ricorrenti inondazioni del fiume. E stata altresì teatro di feroci battaglie durante la prima guerra mondiale, fu rasa al suolo e nuovamente ricostruita. A ricordare questi fatti restano due monumenti: uno alla settima Divisione Inglese, l'altro ai Fanti del 44° reparto di artiglieria della Brigata Caserta. Nel 1966 un ennesimo straripamento del fiume demolì parzialmente i detti monumenti che vennero presto ricostruiti nel medesimo sito.
Saltore: località il cui nome deriva da "saltubrium" derivazione di "saltus" (bosco) e "brigum" (altura), da cui insediamento nel bosco.
L'appellativo "saltus" ha però un significato più specifico rispetto al generico bosco, indica infatti una porzione di territorio centuriato adibito alle necessità di legname della comunità.

Titolo I° - Principi fondamentali e programmatici
Art. 1
Principi fondamentali
1. La comunità di Maserada sul Piave è Comune autonomo, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi generali della Repubblica.
2. Il Comune rappresenta e cura i bisogni e gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche ed amministrative.
3. Il Comune, dotato di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
a) Affermazione e tutela dei valori umani della persona, in conformità ai principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nella Costituzione italiana;
b) Affermazione e tutela della famiglia, in conformità ai principi della Costituzione italiana, risorsa vitale per la società, tessuto fondamentale della realtà locale, ambito di solidarietà, reciproca assistenza e formazione, nella quale la persona matura i valori della vita, della solidarietà, della gratuità e della condivisione;
c) Soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei bambini, dei giovani, degli anziani e dei soggetti più deboli, al fine di garantire la qualità della vita degli individui e delle famiglie;
d) Valorizzazione delle attività culturali, della storia, delle tradizioni locali e del tempo libero, favorendo le collaborazioni con le istituzioni e le formazioni sociali, che si prefiggono il raggiungimento dei medesimi obiettivi;
e) Promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
f) Sostegno e promozione dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello, pubblica e privata;
g) Promozione dei valori e della cultura della vita e della pace, dandosi atto, che il Comune di Maserada sul Piave già aderisce all'Associazione Comuni per la Pace, anche attraverso la valorizzazione di iniziative per la diffusione di una logica di tolleranza ed integrazione nel rispetto delle leggi;
h) Promozione di scambi culturali socio-economici e gemellaggi con altre realtà locali e con comunità estere per favorire in particolare l'integrazione di cittadini nella Comunità Europea nel rispetto della Costituzione italiana e della prossima Costituzione europea;
i) Promozione dello sviluppo economico e valorizzazione dei sistemi produttivi ecosostenibili, promozione delle ricerca applicata nell' ambito della propria competenza nel rispetto della salute, sicurezza e tutela dell'ambiente;
j) Tutela, valorizzazione e manutenzione del territorio, delle risorse naturali e dell'ambiente nel suo complesso. Ripristino di alcuni elementi caratteristici del paesaggio, ponendo particolare attenzione alla natura ed alla cultura del fiume Piave, al fine di assicurare alla comunità una migliore qualità della vita; in questa logica favorisce iniziative volte a diffondere una cultura ed una sensibilità ecologiche;
k) Rendersi interprete dei disagi della cittadinanza, ponendosi come punto di riferimento concreto ed attuando in merito monitoraggi ed indagini mirate sul territorio, anche in collaborazione con le altre istituzioni operanti nel territorio medesimo.

Art. 2
Diritto di autodeterminazione e diritto alla privacy
1. La comunità di Maserada sul Piave fa proprio il principio di base della Carta delle Nazioni Unite, atto a sviluppare relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Maserada sul Piave promuove la fratellanza fra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione.
2. Il Comune riconosce il diritto alla privacy del cittadino, pur nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa.

Art. 3
Territorio
1. Il Comune di Maserada sul Piave comprende la parte della superficie del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica e confina con i comuni di Carbonera, Breda di Piave, Spresiano, Cimadolmo ed Ormelle.
2. La circoscrizione del Comune di cui al comma, è costituita dal capoluogo di Maserada sul Piave, dove è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali, dalle frazioni di Varago e di Candelù e dalle località di Salettuol e Saltore.
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Viale Antonio Caccianiga al n. 77.

Art. 4
Simboli ufficiali e loro utilizzo
1. I simboli ufficiali del Comune sono:
a) lo stemma;
b) il gonfalone;
c) il sigillo.
2. Lo stemma è costituito dalla rappresentazione di uno scudo sormontato da una corona e dalla scritta "maceriata".
E' circondato da due rami intrecciati di alloro e di quercia. All'interno, su fondo azzurro, è raffigurata una barca con remigante su un fiume argenteo ed, in capo, due stelle d'argento.
Il gonfalone del comune è costituito da un drappo azzurro sul quale sono riprodotte con gli stessi colori e disposizione, tutte le figure che si trovano nello stemma del Comune; con la cravatta tricolore.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto dove sussista pubblico interesse.
5. L'uso dello stemma, del gonfalone, del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o comunque riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 5
Albo pretorio
1. La giunta comunale individua nella sede municipale un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che siano portati a conoscenza del pubblico.

Art . 6
Rapporti con regione provincia ed altri enti
1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia ed in un rapporto di pari dignità con gli altri enti pubblici territoriali, coopera con la regione e la provincia e concorre alla formazione di tutti gli strumenti programmatici sovracomunali che interessano il proprio territorio e lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità.
2. Il Comune opera con la provincia in modo coordinato e con interventi complementari, pur nel rispetto della dimensione degli interessi comunali e provinciali, al fine di soddisfare gli interessi sovracomunali della popolazione per le attività e nelle forme previste dalla legge.
3. Il Comune collabora inoltre con altri comuni ed enti interessati per una coordinata formazione dei piani e dei programmi comunali e per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.
4. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nella forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili.

Art. 7
Funzioni
1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Sono di competenza del comune tutte le funzioni amministrative che riguardano le popolazioni ed il territorio comunale che non siano espressamente riservate dalla legge ad altri organi di governo. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della regione e della provincia e promuove, per quanto di propria competenza, la loro specifica attuazione.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, con l'obiettivo di raggiungere e consolidare, con il metodo della programmazione, quei valori che consentono una migliore qualità della vita, nel rispetto delle leggi statali e regionali.
3. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune può assumere iniziative di valenza extracomunale solo se di carattere umanitario.
5. In particolare esercita le funzioni indicate nei successivi articoli.

Art. 8
Programmazione e cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso lo strumento della programmazione attribuendo particolare rilievo alla pubblicità e alla trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione con i comuni vicini.

Art. 9
Sviluppo sociale
1. Il Comune esercita le funzioni relative all'assistenza sociale, alla tutela del diritto alla salute, all'istruzione pubblica e privata, allo sviluppo culturale, alla conservazione e alla valorizzazione degli usi e costumi locali e delle proprie tradizioni storiche e culturali, allo sviluppo delle attività sportive e ricreative. Agevola e potenzia le associazioni di volontariato in quanto portatrici dei valori della solidarietà e dell'impegno sociale.
2. Ai fini di un maggiore coinvolgimento di enti, associazioni e volontariato, le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate ai medesimi e alle cooperative regolarmente costituite.

Art. 10
Assetto ed utilizzo del territorio
1. Il Comune di Maserada sul Piave, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 comma 3 lettera i), e nell'ambito delle proprie competenze, esercita le funzioni relative:
a) alla tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, idrico, acustico ed elettromagnetico;
b) all'attuazione dei piani e strumenti per la protezione civile;
c) alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico, architettonico ed archeologico;
d) alla disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
e) allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
f) alla pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
g) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale.

Art. 11
Sviluppo economico
1. Spetta al comune:
a) promuovere, regolamentare e coordinare, mediante idonee iniziative lo sviluppo dell'attività commerciale, del turismo e dei servizi, allo scopo di garantire la migliore funzionalità nell'interesse della comunità;
b) predisporre gli strumenti necessari ad un armonico sviluppo dell'artigianato e dell'attività industriale favorendo forme di associazionismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
c) promuovere nel settore dell'agricoltura, iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione; nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel rispetto dell'equilibrio chimico fisico e biologico del suolo e della salute pubblica.

Titolo II° - Organi del Comune
Art. 12
Organi del comune
1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

Capo I° - Consiglio comunale
Art. 13
Elezione, composizione e durata del consiglio comunale
1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.


Art. 14
Funzioni
1. Il consiglio comunale:
a) rappresenta l'intera comunità;
b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
d) ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale;
f) svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità;
h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.

Art. 15
Attribuzioni
1. Il consiglio comunale:
a) esercita le attribuzioni di indirizzo e di controllo politico_amministrativo con l'adozione degli atti fondamentali previsti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico;
b) esercita l'autonomia finanziaria e impositiva, nonché la potestà statutaria e regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica;
c) definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti, quando ciò sia ad esso espressamente riservato dalla legge. Tali indirizzi sono definiti entro un termine che consenta al sindaco di provvedere alle suddette nomine e designazioni.
d) può esprimere indirizzi nei confronti dei propri rappresentanti in enti, aziende, istituzioni, società di capitali, secondo i programmi generali di politica amministrativa del comune.
2. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Art. 16
Prima seduta del consiglio comunale
1. Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
2. La prima seduta del nuovo consiglio comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, è riservata:
a) alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
b) al giuramento del sindaco;
c) alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vice sindaco;
3. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6. Qualora dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni si procede immediatamente alla surrogazione, onde poter effettuare la convalida nella completezza strutturale e rappresentativa del consiglio comunale.

Art. 17
Documento programmatico di mandato
1. Entro due mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno venti giorni prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo consiliari.
3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre dieci giorni dalla data del deposito.
4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione ed approvazione.
5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.
6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, nel mese di settembre di ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art. 18
Funzionamento del consiglio comunale
1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che si conforma ai principi di trasparenza e democrazia nel rispetto dei limiti fissati dalle leggi e dal presente statuto.

Art. 19
Presidenza del consiglio comunale
1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, dal sindaco. In sua assenza, dal vice sindaco e in assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.

Capo II° - Consiglieri comunali
Art. 20
I consiglieri comunali
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato.
3. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
5. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 21
Doveri dei consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni di cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza. A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
5. Il consiglio comunale, nei successivi 15 giorni, si pronuncia e, nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surrogazione.
6. La deliberazione con cui viene esaminata e, se del caso, dichiarata la decadenza deve essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Alla discussione e votazione può partecipare il consigliere della cui decadenza si debba deliberare.
7. I consiglieri comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
8. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 22
Diritti dei consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali:
a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e i regolamenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, nonché a richiedere la trasformazione dello stesso in indennità di funzione, secondo quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il Comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni ordine di giudizio.

Art. 23
Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e personalmente da parte dei singoli consiglieri. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a cinque giorni. Il consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 21. Per gli altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 24
Consigliere anziano
1. E' consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 25
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora tre o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale entro e non oltre la prima seduta del consiglio comunale. Nell'ipotesi di formazione di gruppi misti di cui al comma precedente, la nomina del capogruppo dovrà essere comunicata al segretario comunale contestualmente alla designazione del nuovo gruppo.
4. I Capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta cifra individuale;
b) per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.

Capo III° - Commissioni
Art. 26
Commissioni consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori da apposito regolamento.
3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse può essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. In ogni caso l'individuazione e la nomina da parte del consiglio comunale delle commissioni di cui al presente articolo e dei successivi articoli 27 e 28, nonché di altri organismi collegiali, dovrà avvenire nel rispetto e tenuto conto di quanto stabilito in materia dall'art. 96 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 27
Commissioni di indagine
1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 28
Commissioni comunali
1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite da apposito regolamento del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qual volta questi lo richiedano.

Capo IV° - Giunta comunale
Art. 29
La giunta comunale
1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze del sindaco e/o dei dirigenti previste dalle leggi o dal presente statuto.
5. Adotta inoltre ogni altro atto di amministrazione espressamente previsto per legge o riconducibile alle sue funzioni di indirizzo e controllo ai sensi dell'art. 107 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 30
Composizione e presidenza
1. La giunta comunale è nominata e presieduta dal sindaco ed è composta:
a) dal sindaco, che la presiede;
b) da quattro a sei assessori, fra cui un vice sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
3. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
4. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.

Art. 31
Anzianità degli assessori
1. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale la composizione della Giunta Comunale.

Art. 32
Durata in carica
1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.

Art. 33
Mozione di sfiducia
1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio ai sensi delle leggi vigenti.



Art. 34
Cessazione di singoli assessori
1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte;
b) dimissioni;
c) revoca.
2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio comunale.

Art. 35
Funzionamento
1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.

Capo V° - Sindaco
Art. 36
Il sindaco
1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di sovraintendenza.
2. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

Art. 37
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco:
a) ha la rappresentanza generale, anche in giudizio, del Comune;
b) è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;
c) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
2. Il sindaco:
a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori particolari dell'amministrazione;
b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
c) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive competenze;
e) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
g) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
h) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
i) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
j) adotta le ordinanze previste dalla legge;
k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
l) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
m) può conferire al segretario comunale le funzioni di direttore generale;
n) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
Art. 38
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite il segretario comunale o il direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
d) impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.

Art. 39
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco:
a) convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale;
f) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 40
Attribuzioni per le funzioni statali
1. Il sindaco, quale ufficiale del governo:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
b) sovraintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
c) sovraintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge.


Art. 41
Funzioni sostitutive e deleghe
1. Il vice sindaco viene nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta Comunale contestualmente alla designazione degli assessori.
2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
3. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
4. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo.
5. Il sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri comunali.

Art. 42
Dimissioni del sindaco
1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al consiglio; determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.
2. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.

Titolo III° - Assetto organizzativo
Art. 43
Principi e criteri direttivi
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo principi di autonomia, di professionalità e responsabilità.
Dovrà inoltre essere ispirata ai seguenti criteri:
a) Funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità di gestione;
b) Flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;
c) Collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici;
d) Garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
e) Armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.

Art. 44
Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario comunale nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il segretario comunale fatte salve le attribuzioni del direttore generale, in caso di nomina, è la figura di vertice preposta all'attività gestionale ed organizzativa del Comune e vigila sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 45
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del comune;
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.

Art. 46
Direttore Generale
1. E' consentito procedere alla nomina del direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, previa stipula di convenzione tra questo ed altri comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti. In tal caso il direttore generale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
2. La convenzione di cui al comma 1 indica i criteri per la nomina e la revoca, la retribuzione da corrispondere, nonché la disciplina dei rapporti tra il segretario e il direttore generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione di cui ai commi precedenti, le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale.

Art. 47
Responsabili dei servizi
1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a rilevante contenuto di discrezionalità.

Art. 48
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Titolo IV° - Servizi pubblici

Art. 49
Servizi pubblici. Forme di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La legge opera una distinzione tra i servizi pubblici aventi rilevanza economica e servizi pubblici privi di rilevanza economica.
3. Per quanto inerente la gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica il Comune si attiene ai contenuti della vigente normativa in materia, con particolare riferimento all'art. 113 del D. Lgs. 267/2000.
4. I servizi pubblici privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico ai sensi di legge.
5. E' consentita la gestione in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui da ultimo.

Art. 50
Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 51
Struttura delle aziende speciali
1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di revisione.
3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 52
Istituzioni
1. Le istituzione sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 53
Società per azioni e a responsabilità limitata
1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Titolo V° - Forme associative e di cooperazione fra enti

Art. 54
Principi di cooperazione
1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti interessati.
2. A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 55
Convenzioni
1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Art. 56
Consorzi
1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi o per l'esercizio associato di funzioni, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo statuto del consorzio.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b) il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca sono stabilite dallo statuto;
c) il presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 57
Unioni di Comuni
1. Il Consiglio Comunale può costituire tra Comuni di norma contermini ed omogenei per popolazione e caratteristiche proprie Unioni di Comuni per i fini e con le modalità previste dalla legge.

Art. 58
Accordi di programma
1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale .
6. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.





Titolo VI° - Partecipazione popolare
Capo I° - Istituti di partecipazione
Art. 59
Organismi e forme associative di partecipazione
1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine viene favorita la formazione di organismi a base associativa e cooperativa, riconoscendone forme di sussidiarietà, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale a tutela di interessi diffusi, portatori di obiettivi culturali, sportivi, economici e sociali.
3. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
4. Il comune, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e propositive, alla luce dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, favorisce la costituzione di "Consulte", secondo le modalità e poteri stabiliti da un apposito regolamento.

Art. 60
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
1. Il Comune di Maserada sul Piave, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità può riconoscere e promuovere l'elezione del consiglio dei ragazzi e delle ragazze.
2. Tale consiglio si dota di un proprio regolamento e stabilisce funzionamento e modalità di elezione.
3. Il consiglio dei ragazzi e delle ragazze ha carattere propositivo e consultivo. Il consiglio e la Giunta ne valutano le proposte e lo incontrano almeno una volta l'anno.

Art. 61
Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
1. Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato. A tal fine può:
a) acquisire pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
b) favorire l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
c) promuovere forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali.
d) consentire alle associazioni di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.
Il comune ha comunque l'obbligo di motivare le ragioni che non consentano l'accoglimento delle proposte formulate.
2. Il Comune riconosce alle associazioni operanti nel territorio, con particolare riferimento alla Pro Loco, il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori locali.
3. Il Comune può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

Art. 62
Albo comunale delle associazioni e del volontariato
1. Viene istituito l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
3. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei cittadini;
c) avere un congruo numero di iscritti;
d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

Capo II° - Partecipazione collaborativa
Art. 63
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere al sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il sindaco dà risposta scritta entro sessanta giorni dal loro ricevimento, qualora queste abbiano un interesse rilevante per la collettività, potranno essere esaminate in Consiglio Comunale.

Art. 64
Diritto di iniziativa
1. L'iniziativa popolare per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, di competenza del consiglio comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta di iniziativa è sottoscritta da almeno il 5 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
a) tributi comunali, e bilancio di previsione e sue variazioni;
b) espropriazione per pubblica utilità;
c) designazioni e nomine;
d) materie che non siano di competenza esclusiva del comune o dei suoi organi istituzionali.
4. Qualora l'iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale è sottoscritta da almeno il 15% degli iscritti alle liste elettorali riferito alla frazione o alle frazioni interessate di cui all'art. 3.
5. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
6. Il comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.

Art. 65
Procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa
1. Il consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta, corredata dai pareri previsti dalla legge, entro novanta giorni dalla sua presentazione.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.
3. Qualora la proposta di iniziativa riguardi singole parti del territorio comunale (capoluogo e frazioni), deve essere sottoscritta da almeno il 20% dei residenti iscritti nelle liste elettorali.

Art. 66
Diritto di intervento nel procedimento
1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi.

Capo III° - Partecipazione consultiva
Art. 67
Referendum
1. Sono consentite tutte le tipologie di referendum.
2. Sono esclusi dal referendum:
a) lo statuto comunale;
b) le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune;
d) le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
e) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
f) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
3. L'iniziativa del referendum può essere presa:
a) dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
b) dal 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
4. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 68
Effetti del referendum
1. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
3. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare, la discrezionalità e la responsabilità connesse alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.

Art. 69
Disciplina del referendum
1. Le norme per l'attuazione del referendum, in particolare i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento, le modalità operative ed organizzative sono stabilite in apposito regolamento comunale.

Art. 70
Consultazione su atti fondamentali
1. Prima dell'approvazione o dell'adozione di importanti atti amministrativi, il sindaco può promuovere forme di consultazione della popolazione che possono consistere in assemblee pubbliche, di utenti, di categoria o in indagini statistiche, utilizzando anche le "Consulte" di cui al precedente art. 61, comma 1.



Capo IV° - Partecipazione difensiva
Art. 71
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della gazzetta ufficiale della Repubblica e del bollettino ufficiale della regione, nonché lo statuto e i regolamenti comunali.

Art. 72
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;
d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale.
3. Il Comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. Sportello reclami: il comune di Maserada sul Piave può prevedere la possibilità per i cittadini di esporre i propri reclami attraverso un apposito sportello.



Art. 73
Azione popolare
1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Titolo VII° - Difensore civico
Art. 74
Difensore civico in convenzione
1. Il consiglio comunale può deliberare con la maggioranza dei Consiglieri assegnati l'istituzione del difensore civico in convenzione con altri comuni o Consorzi di Comuni o Comunità Montane. In tal caso, la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.
2. I Comuni associati adotteranno specifico regolamento per disciplinare le figure del difensore civico e le sue funzioni.

Titolo VIII° - Patrimonio, finanza e contabilità
Art. 75
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 76
Ordinamento finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente statuto.

Art. 77
Controllo di gestione
1. Il regolamento di contabilità definisce le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione consente la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti nei programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo comunale tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.

Titolo IX° - Funzione normativa
Art. 78
Ambito di applicazione e procedimento di formazione
1. Il Comune emana regolamenti nelle materie e con i limiti previsti dalla legge e dallo statuto.
2. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla giunta comunale, a ciascun consigliere comunale, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, ai sensi dell'articolo 63 dello statuto.
3. I regolamenti sono approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati al Comune ed entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione, salva diversa disposizione di legge.
4. I regolamenti comunali debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo X° - Norme transitorie e finali
Art. 79
Revisione dello statuto
1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto è accompagnata dalla proposta di deliberazione di uno statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 80
Entrata in vigore
1. Lo statuto, ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché compatibili con la legge e con lo statuto.
Art. 81
Norma transitoria
1. Fino all'approvazione del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, rimangono in vigore, per la parte non in contrasto con la legge, gli articoli dal 17 al 22 dello statuto previgente.

Indice

Premesse
Lineamenti storici di Maserada sul Piave
Titolo I° - Principi fondamentali e programmatici
Art. 1 Principi fondamentali
Art. 2 Diritto di autoderminazione
Art. 3 Territorio
Art. 4 Simboli ufficiali e loro utilizzo
Art. 5 Albo pretorio
Art. 6 Rapporti con regione, provincia e altri enti
Art. 7 Funzioni
Art. 8 Programmazione e cooperazione
Art. 9 Sviluppo sociale
Art.10 Assetto ed utilizzo del territorio
Art.11 Sviluppo economico

Titolo II° - Organi del comune
Art. 12 Organi del comune

Capo I° - Consiglio comunale
Art. 13 Elezione, composizione e durata del consiglio comunale
Art. 14 Funzioni
Art. 15 Attribuzioni
Art. 16 Prima seduta del consiglio comunale
Art. 17 Documento programmatico di mandato
Art. 18 Funzionamento del consiglio comunale
Art. 19 Presidenza del consiglio comunale

Capo II° - Consiglieri comunali
Art. 20 I consiglieri comunali
Art. 21 Doveri dei consiglieri comunali
Art. 22 Diritti dei consiglieri comunali
Art. 23 Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei consiglieri comunali
Art. 24 Consigliere anziano
Art. 25 Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo

Capo III° - Commissioni
Art. 26 Commissioni consiliari
Art. 27 Commissioni d'indagine
Art. 28 Commissioni comunali

Capo IV° - Giunta comunale
Art. 29 La giunta comunale
Art. 30 Composizione e presidenza
Art. 31 Anzianità degli assessori
Art. 32 Durata in carica
Art. 33 Mozione di sfiducia
Art. 34 Cessazione di singoli assessori
Art. 35 Funzionamento

Capo V° - Sindaco
Art. 36 Il sindaco
Art. 37 Attribuzioni di amministrazione
Art. 38 Attribuzioni di vigilanza
Art. 39 Attribuzioni di organizzazione
Art. 40 Attribuzioni per le funzioni statali
Art. 41 Funzioni sostitutive e deleghe
Art. 42 Dimissioni del sindaco

Titolo III° - Assetto organizzativo
Art. 43 Principi e criteri direttivi
Art. 44 Segretario comunale
Art. 45 Funzioni del segretario comunale
Art. 46 Direttore Generale
Art. 47 Responsabili dei servizi
Art. 48 Incarichi esterni

Titolo IV° - Servizi pubblici
Art. 49 Servizi pubblici. Forme di gestione
Art. 50 Aziende speciali
Art. 51 Struttura delle aziende speciali
Art. 52 Istituzioni
Art. 53 Società per azioni e a responsabilità limitata
Art. 54 Principi di cooperazione

Titolo V° - Forme associative e di cooperazione fra enti
Art. 55 Convenzioni
Art. 56 Consorzi
Art. 57 Unioni di Comuni
Art. 58 Accordi di programma

Titolo VI° - Partecipazione popolare
Capo I° - Istituti di partecipazione
Art. 59 Organismi e forme associative di partecipazione
Art. 60 Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
Art. 61 Valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato
Art. 62 Albo comunale delle associazioni e del volontariato

Capo II° - Partecipazione collaborativa
Art. 63 Istanze, petizioni e proposte
Art. 64 Diritto di iniziativa
Art. 65 Procedure per l'approvazione della proposta di iniziativa
Art. 66 Diritto di intervento nel procedimento

Capo III° - Partecipazione consultiva
Art. 67 Referendum
Art. 68 Effetti del referendum
Art. 69 Disciplina del referendum
Art. 70 Consultazione su atti fondamentali

Capo IV° - Partecipazione difensiva
Art. 71 Pubblicità degli atti
Art. 72 Diritto di accesso e di informazione
Art. 73 Azione popolare

Titolo VII° - Difensore civico
Art. 74 Difensore civico in convenzione

Titolo VIII° - Patrimonio, finanza e contabilità
Art. 75 Demanio e patrimonio
Art. 76 Ordinamento finanziario e contabile
Art. 77 Controllo di gestione

Titolo IX° - Funzione normativa
Art. 78 Ambito di applicazione e procedimento di formazione

Titolo X° - Norme transitorie e finali
Art. 79 Revisione dello statuto
Art. 80 Entrata in vigore
Art. 81 Norma transitoria

Il Segretario generale
dr. Carlo Sessa

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