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Bur n. 25 del 04 marzo 2005


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI DANTA DI CADORE (BELLUNO)

Decreto n. 578 del 28 gennaio 2005

Lavori di completamento dell'area sportiva sita in località "Ciampo". Legge 25.06.1865, n. 2359; Legge 22.10.1971, n. 865; Legge 08.08.1992, n. 359; D.P.R. 08.06.2001. n. 327. Legge Regionale 07.11.2003, n. 27; Legge Regionale 21.05.04, n. 13. Determinazione indennità provvisoria di esproprio.

Il Segretario generale

(omissis)

decreta

Art. 1 - L'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili, siti nel Comune di Danta di Cadore e occorrenti per l'esecuzione dei 1avori di completamento dell'area sportiva sita in località "Ciampo", è stabi1ita come dall'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.
All'eventuale fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, spetterà un'indennità aggiuntiva, da corrispondere autonomamente, nei tempi e modi cui all'art. 17 della Legge 865/71, corrispondente ai valori tabellari stabiliti dalla Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione dell'anno in corso, in base alle colture in atto.
Alle ditte suddette spetterà il rimborso delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento degli immobili precedente all'espropriazione, in rapporto alla superficie da espropriare, nonché, se dovuto, il rimborso delle somme eventualmente corrisposte per dette aree fino alla data dell'esproprio a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili di cui alla Legge 5.3.1963, n. 246;
Art. 2 - Il Comune di Danta di Cadore è incaricato della notifica del presente decreto alle ditte espropriande ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, con l'osservanza delle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;
Art. 3 - Ai sensi del 2°comma dell'art. 5 bis della Legge 08.08.1992, n. 359, i proprietari espropriandi possono, in qualsiasi fase del procedimento, convenire la cessione volontaria degli immobili. In tal caso non si applica la riduzione di cui al comma 1° del citato articolo, così come evidenziata nell'allegato prospetto individuale, indicante la misura dell'indennità provvisoria. In ogni caso l'indennità di espropriazione, per le aree edificabili, a mentre dell'art. 16 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504, non potrà essere maggiore al valore dichiarato, in sede di ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Art. 4 - Il presente decreto sarà comunicato d'ufficio alla Regione Veneto e pubblicato per estratto, a cura dell'Ente espropriante, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Art. 5 - Si prende atto che al presente decreto vengono allegati n. 3 (tre) prospetti individuali di determinazione dell'indennità di esproprio.

Il Segretario generale
Dott. Antonio Lonigro

Si omette la pubblicazione degli allegati.

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