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Bur n. 18 del 18 febbraio 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI TREVIGNANO (TREVISO)

Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 25 ottobre 2004.

Titolo I
Principi generali e ordinamento

Capo I
L'autonomia, le finalità, lo statuto

Art. 1
Principi fondamentali
Il Comune di Trevignano è ente autonomo locale e territoriale, ed ha rappresentatività generale e potere di autodeterminazione secondo i principi costituzionali e le leggi generali dello Stato.

Art. 2
Autonomia
Il Comune di Trevignano esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana.
Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, adotta il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato.
L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.
Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Finalità
Il Comune garantisce ai cittadini, singoli ed associati, appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico _ amministrativa.
Nella cura degli interessi della comunità il Comune assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni.
Il Comune ispira la propria attività all'affermazione del rispetto dei valori umani della persona, della famiglia ed al soddisfacimento dei bisogni degli anziani, dei giovani e dei più deboli.
Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della comunità, il Comune cura, protegge ed accresce le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assume iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita esercitando un costante controllo sulle condizioni ambientali al fine prioritario della tutela della salute dei cittadini.
Il Comune opera per la valorizzazione e la promozione della cultura e si adopera per la salvaguardia del diritto allo studio inteso come valido strumento per l'elevazione della persona.
Nell'espletamento della propria attività il Comune riconosce e valorizza l'impegno sociale svolto dalle associazioni e dal volontariato.
Il Comune ispira la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra tutti i cittadini, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, ai sensi della Legge 10.04.91 n. 125.

Art. 4
Lo Statuto
Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

Capo II
Il Comune

Art. 5
Territorio
I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
Il Comune può estendere i suoi interventi di tutela ai propri cittadini emigranti, o che si trovano al di fuori del Comune per motivi di lavoro.
Il Comune di Trevignano comprende le frazioni di:
Trevignano, capoluogo;
Falzè;
Musano;
Signoressa.
e le località storicamente riconosciute dalla Comunità
La Sede Municipale del Comune è sita nella frazione di Falzè e può essere modificata solo con atto del Consiglio Comunale a maggioranza qualificata.

Art. 6
Simboli ufficiali e loro utilizzo
I simboli ufficiali del Comune sono:
lo stemma;
il gonfalone;
il sigillo.
Lo stemma, approvato con D.P.R. datato 04.08.73, è costituito "d'azzurro alla pergola d'argento, accompagnata in capo da una spiga di grano d'oro. Ornamenti esteriori da Comune".
Il gonfalone, approvato con D.P.R. 04.08.73, é costituito da: "drappo partito, di bianco e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Trevignano. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate e poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato. lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune e in corona la dicitura "Comune di Trevignano (Provincia di Treviso)".
La raffigurazione dello stemma deve essere stampata su tutta la carta da lettera destinata alla corrispondenza esterna, nonché su tutti gli atti e documenti rilasciati dal Comune.
Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali, osservando le norme del D.P.C.M. 03.06.1986.
L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'amministrazione comunale. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.
L'uso dello stemma da parte di associazioni senza scopo di lucro operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 7
Albo pretorio
1. Nella sede municipale vi è un apposito spazio di facile accessibilità da destinare ad "albo pretorio" per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti e degli avvisi di cui al comma 1 avvalendosi dei messi comunali.

Titolo II
Organi istituzionali del Comune
(Consiglio, Sindaco, Giunta)

Capo I
Il Consiglio Comunale

Art. 8
Autonomia - Elezione _ Composizione _ Presidenza _ Nomine

I Consigli sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento, da approvare a maggioranza assoluta, fisserà le modalità attraverso le quali saranno fornite ai Consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incandidabilità, di incompatibilità e di decadenza sono stabilite dalla legge.
Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco al quale sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vicesindaco o, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'assessore anziano se consigliere o da altro consigliere di maggioranza designato dal Sindaco.
Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.



Art. 9
Funzioni di rappresentanza e di indirizzo
Il Consiglio Comunale esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale è eletto.
Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione dell'Ente.
Spetta inoltre al Consiglio esercitare il controllo politico amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali da Esso approvati.
Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e la collaborazione con gli altri soggetti;
agli atti che istituiscono e disciplinano i tributi e le tariffe;
agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale;
agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare le risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione.
Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti, dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.
Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

Art. 10
Funzioni di controllo politico - amministrativo
Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
degli organi del Comune;
delle gestioni convenzionate e coordinate dei consorzi, delle società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuati per conto del Comune o alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva nell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

Art. 11
Competenze
Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
Atto fondamentale di competenza del Consiglio Comunale è il documento programmatico contenente gli indirizzi di governo. Esso deve essere presentato al Consiglio entro 60 giorni dalla data della convalida degli eletti.
Il Consiglio Comunale ha inoltre competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
Sono altresì di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni di legge, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surroga.

Art. 12
Le nomine dei rappresentanti
Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tali indirizzi dovranno essere approvati entro un termine che consenta al Sindaco _ Presidente di provvedere alle suddette nomine e designazioni.
La decadenza dei rappresentanti nominati avviene contestualmente alla decadenza del Sindaco stesso.
Il Consiglio Comunale nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni e negli organismi previsti dalla Legge, dal presente Statuto o dai regolamenti.
Non possono essere nominati rappresentanti del comune il coniuge, l'ascendente, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del sindaco.

Art. 13
Prima seduta del Consiglio Comunale
Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del Consiglio Comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è riservata:
alla convalida dei consiglieri comunali eletti;
al giuramento del Sindaco di osservare lealmente la Costituzione italiana;
alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e dell'assessore incaricato a svolgere le funzioni di vicesindaco.
La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute.
Per la validità della seduta e della deliberazione relativa alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento sull'organizzazione e funzionamento del consiglio comunale.
Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei consiglieri comunali.
L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Capo II
Consiglieri Comunali

Art. 14
I Consiglieri Comunali
La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla Legge.
Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità, senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. E' responsabile dei voti che esprime sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che abbiano espresso voto contrario ad una proposta.
I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione. Qualora un consigliere comunale si dimetta dal mandato si deve procedere alla surroga entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse.
L'entità ed i tipi di indennità spettanti ai Consiglieri Comunali sono stabiliti dalla legge.

Art. 15
Doveri dei Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.
I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consiliari consecutive o a 5 nel corso dell'anno solare, sono dichiarati decaduti.
Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2, il Sindaco, d'ufficio o su istanza di un qualsiasi consigliere o di qualunque elettore del Comune, avvia, entro 15 giorni dalla richiesta, la procedura di decadenza.
A tal fine rivolge invito al consigliere interessato a presentare, nel termine di 15 giorni dalla notifica di avvio del procedimento, le proprie giustificazioni.
Il consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla scadenza del termine, si pronuncia e nel caso in cui non ritenga accoglibili le giustificazioni o in caso di inerzia dello stesso consigliere, dichiara la decadenza, procedendo contestualmente alla surroga.
I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve astenersi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa.
Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
I Consiglieri Comunali sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16
Diritti dei Consiglieri Comunali
I Consiglieri Comunali esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale, ivi compresi lo statuto ed i regolamenti.
I Consiglieri Comunali hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Il Sindaco o gli assessori delegati devono rispondere alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo entro 30 giorni salvo quanto previsto all'art. 27 ultimo comma. I consiglieri:
esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla Legge;
hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale.
Ai Consiglieri Comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita un'indennità di funzione, anziché il gettone di presenza.
Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, provvede a stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato per l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco.

Art. 17
Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo
I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare ed eleggono il loro capogruppo. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto un solo Consigliere Comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
I Capigruppo ed il Sindaco si riuniscono in conferenza con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Alla conferenza dei capigruppo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie delle Commissioni consiliari. Il capogruppo non può essere componente della Giunta Comunale.
La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato.
La conferenza dei capigruppo formula proposte in ordine agli argomenti sui quali è chiamato ad esprimersi il Consiglio.

Capo III
Commissioni

Art. 18
Commissioni consiliari
Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, delle minoranze.
La composizione ed il funzionamento di dette commissioni sono stabilite dal regolamento.
Il Consiglio Comunale può istituire, in qualsiasi momento commissioni speciali per esperire indagini conoscitive, inchieste per affari particolari o con funzioni di controllo e di garanzia, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio stesso. La presidenza delle commissioni speciali è riservata alle opposizioni. La nomina del presidente viene fatta all'interno della commissione stessa e per tale nomina voteranno solo le minoranze.
I limiti e le procedure d'indagine saranno disciplinati con l'atto di istituzione.
La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
La commissione speciale può esaminare tutti gli atti del Comune e ha la facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti e i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
La Commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla.
Il regolamento consiliare disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari speciali.

Art. 19
Commissioni comunali
Oltre alle Commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, se ritenute indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali dell'Ente, Commissioni o comitati permanenti con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali.
Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle Commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
Ai membri delle Commissioni comunali può essere riconosciuto un gettone di presenza la cui entità sarà stabilita con deliberazione consiliare contestualmente alla nomina o con provvedimento successivo.

Capo IV
Giunta Comunale

Art. 20
Composizione e nomina
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo dei consiglieri comunali assegnati, computanto a tal fine il Sindaco. Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
Il Sindaco può nominare gli assessori, ad eccezione del Vicesindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.
I soggetti chiamati alla carica di Vicesindaco o Assessore oltre che essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale non devono essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine fino al terzo grado del Sindaco.
Al Sindaco nonché agli assessori è vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.
In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco o, in sua assenza da altro assessore espressamente delegato dal Sindaco o, in mancanza di delega, da un altro assessore in ordine di anzianità.
L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nella comunicazione al Consiglio. In caso di sostituzione di un assessore il Sindaco comunicherà al Consiglio il nuovo ordine di anzianità.

Art. 21
Funzioni della Giunta Comunale
La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora, altresì, con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.
La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati, per legge o in forza del presente Statuto, al Consiglio, al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale se nominato o ai Responsabili delle posizioni organizzative. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
La Giunta ha competenza specifica nelle seguenti materie:
redigere, insieme al Sindaco, il documento programmatico contenente gli indirizzi di governo;
adottare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, adottare la pianta organica e il programma triennale delle assunzioni;
adottare le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
approvare lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale al conto consuntivo;
approvare il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) o il Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) contenenti gli obiettivi di gestione, determinati sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale, e relative variazioni;
predisporre e proporre al Consiglio Comunale i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
approvare i progetti delle opere pubbliche;
approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale;
determinare le aliquote delle tariffe di canoni, tributi e servizi;
adottare determinazioni in materia di toponomastica;
erogare contributi;
nominare, in caso di contenzioso, il difensore del Comune qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello;
accettare lasciti e donazioni salvo che gli stessi non comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, in tal caso sono di competenza del Consiglio Comunale;
nominare i membri delle commissioni per i concorsi pubblici.
Spetta inoltre alla Giunta l'assunzione di ogni altro atto ad essa demandato dai regolamenti comunali.

Art. 22
Durata in carica
Salvo il caso di revoca da parte del Sindaco, la Giunta Comunale rimane in carica fino al giorno di proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

Art. 23
Mozione di sfiducia
La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
Il voto contrario del Consiglio Comunale su una proposta della Giunta Comunale non comporta le dimissioni della stessa.
Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
Tale mozione, che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali assegnati senza computare il Sindaco, deve essere notificata al Sindaco. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e quindi la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24
Cessazione dalla carica di Assessore
Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
morte;
dimissioni;
revoca.
Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al Sindaco.
Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 25
Funzionamento
L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco il quale ne dirige e coordina l'attività ed assicura l'unità dell'indirizzo politico _ amministrativo.
La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale e sottoscrive insieme al Sindaco o a chi presiede la seduta il verbale dell'adunanza.

Capo V
Sindaco

Art. 26
Elezione del Sindaco e Funzioni
Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza e di sovrintendenza. Egli è membro del Consiglio Comunale.
La durata del mandato del Sindaco è disciplinato dalla legge.
Sono altresì disciplinati dalla legge: le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
Il Sindaco presta, davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
Il Sindaco ha poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
Il Sindaco definisce inoltre, in collaborazione con gli altri organi istituzionali dell'Ente, gli indirizzi generali di governo, che propone al Consiglio entro i termini stabiliti dal presente Statuto.

Art. 27
Attribuzioni di amministrazione
Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale del Comune;
b) nomina il Segretario comunale ed affida eventualmente allo stesso, con proprio atto, l'incarico di direttore generale;
c) nomina e revoca nell'ambito del regolamento di organizzazione e/o dei criteri stabiliti dalla Giunta, i responsabili delle posizioni;
d) impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili delle posizioni organizzative in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
e) attribuisce e definisce gli incarichi esterni secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e
110 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, nonché dal presente Statuto, e dai regolamenti comunali;
f) nomina e revoca i componenti della giunta;
g) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività delegata ai singoli assessori;
h) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
l) può concludere accordi di programma con i soggetti interessati ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, determinando il contenuto discrezionale del provvedimento finale e procedendo alla sottoscrizione degli stessi;
m) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio e degli uffici e servizi comunali, tenendo conto delle esigenze della collettività;
n) risponde, nel termine di trenta giorni alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali, oppure, in caso di espressa richiesta, li inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale;

Art. 28
Attribuzioni di vigilanza
Il Sindaco:
acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
promuove tramite il Segretario comunale o il Direttore generale, se nominato indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti al Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi;
vigila sull'espletamento dell'attività di Polizia Municipale sul territorio del Comune.

Art. 29
Attribuzioni nei servizi di competenza statale
1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
sovrintende allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria;
adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini ed assume le iniziative conseguenti. In caso di assenza o impedimento del Sindaco le suddette ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 30
Delegazioni del Sindaco
Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, a singoli assessori proprie competenze ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi ad eccezione di quelli che specificatamente si è riservato.
Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniforma i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita al Segretario comunale / Direttore generale ed ai Responsabili delle posizioni organizzative.
Il Sindaco può modificare l'attribuzione delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta che, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale.
Il Sindaco, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli di minoranza, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori.

Art. 31
Dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione, decadenza e decesso del Sindaco
Nei casi di dimissioni, impedimento, rimozione, sospensione, decadenza e decesso del Sindaco si applicano le norme previste dall'art. 53 e dal Capo II del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Art. 32
Sostituzione del Sindaco
Il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs n. 267/2000, è sostituito dal Vice Sindaco.
Il Vice Sindaco altresì, sostituisce il Sindaco fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale in caso di scioglimento anticipato non dovuto a dimissioni del Sindaco.
In caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, spetta all'assessore appositamente delegato o all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale del governo.

Titolo III
Assetto organizzativo

Art. 33
Principi e criteri direttivi
I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria spetta al Direttore generale, se nominato, al Segretario comunale e ai Responsabili delle posizioni organizzative.
L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
Il personale preposto agli uffici opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini ed assicura la legalità, la regolarità, l'imparzialità, e
la correttezza dell'azione amministrativa utilizzando le risorse messe a disposizione con criteri di razionalità economica.

Art. 34
Segretario Comunale "Funzioni"
Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
Il Segretario comunale svolge i compiti previsti dall'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 ed ogni altro compito affidatogli dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti e dal Sindaco.
Al Segretario possono essere conferite dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario ove non si sia provveduto alla nomina del Direttore generale, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività dei Responsabili delle posizioni organizzative curando l'attuazione dei provvedimenti.
Il Segretario comunale, ove non sia stato nominato il Direttore generale, è comunque, ai sensi del presente Statuto, il capo del personale e gli competono tutti i conseguenti atti. In tale materia: provvede alle mobilità interne tra aree e posizioni organizzative diverse, propone provvedimenti disciplinari, contesta addebiti, indirizza richiami scritti ed adotta la sanzione della censura.
Il Segretario inoltre:
esercita, in relazione alle sue competenze e specifiche conoscenze professionali e previo riconoscimento e corresponsione di congrua indennità, così come stabilito dai contratti di lavoro vigenti tempo per tempo, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco, incluse le funzioni non attribuite ai Responsabili delle posizioni organizzative;
adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio di copie di documenti amministrativi secondo le modalità previste dall'apposito regolamento;
stipula i contratti del Comune quando non interviene in qualità di ufficiale rogante.

Art. 35
Direttore Generale
Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
Il Direttore generale sovraintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tal fine rispondono allo stesso nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili delle posizioni organizzative.
La durata dell'incarico del Direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 36
Responsabili delle posizioni organizzative
Ai Responsabili delle posizioni organizzative spetta la gestione del Comune, compresa l'adozione, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dagli organi politici, di tutti gli atti e provvedimenti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, ed elencati dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, se non affidati al Segretario comunale.
E' competenza dei Responsabili in particolare:
esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta i pareri previsti dalla legge;
adottare le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 che sono di competenza del Sindaco;
emanare provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.
Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare, avocare a sé o adottare provvedimenti o atti di competenza dei Responsabili. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 37
Incarichi esterni
La copertura dei posti di responsabile di posizione organizzativa o di alta specializzazione, può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti della qualifica da ricoprire.
Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di alte specializzazioni dell'area direttiva.
I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.
Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie.
Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o nel PRO o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.

Titolo IV
Servizi Pubblici

Art. 38
Servizi pubblici
Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
I servizi pubblici riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
in economia;
in concessione a terzi;
a mezzo di azienda speciale;
a mezzo di istituzione;
a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 39
Gestione in economia
Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di un'azienda speciale o la partecipazione ad una società di capitali.
Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi.

Art. 40
Concessione a terzi
Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi.
La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il medesimo servizio.

Art. 41
Azienda speciale
La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono la carica di consigliere comunale.
Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune la carica di consigliere comunale. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti affini fino al terzo grado del Sindaco.
I candidati devono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere, comprovate da un curriculum sottoscritto da ogni interessato e depositato presso la segreteria del Comune.
Il Sindaco procede alla revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione anche su proposta del Consiglio Comunale, qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso. Il Sindaco inoltre procede alla sostituzione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende uniformano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 42
Istituzione
Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza economica, il Consiglio Comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotate di sola autonomia gestionale.
Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento.
Per la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 4° e 6° dell'articolo precedente.
Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità.
Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra i costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
Il Consiglio Comunale:
stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti fondamentali previsti dal regolamento;
esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Il Consiglio Comunale, contestualmente alla costituzione dell'istituzione, ne approva il regolamento, che ne disciplina il funzionamento e la gestione, le conferisce il capitale di dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi.

Art. 43
Società per azioni
Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del pubblico servizio o della realizzazione dell'opera.
Nella società di cui al comma 1, la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al comune, e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri comuni che fruiscono degli stessi, nonché, ove questa vi abbia interesse, alla provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
Il Comune, inoltre, per la gestione dei servizi o per il raggiungimento di interessi generali può partecipare a società di capitali, anche a capitale pubblico minoritario, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia.
Lo statuto della società prevede la nomina diretta da parte del sindaco di un numero di amministratori proporzionale all'entità della partecipazione comunale.

Titolo V
Forme associative e di cooperazione fra Enti

Art. 44
Principi di cooperazione
Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi uniforma la propria attività al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri enti interessati.
A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla legge.

Art. 45
Convenzioni
Il Consiglio Comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il Comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie previste dalla legge.
Le convenzioni specificano i loro fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni tra i partecipanti.
La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e di beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo di enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.

Art. 46
Consorzi
Il Consiglio Comunale per la gestione associata di uno o più servizi può deliberare la costituzione o la partecipazione ad un Consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati:
la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
lo statuto del Consorzio.
Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
Sono organi del Consorzio:
l'Assemblea, composta dai rappresentanti legali degli enti associati o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
Il Consiglio d'amministrazione è eletto dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, la modalità di elezione e di revoca sono stabiliti dallo statuto;
il Presidente che è eletto dall'Assemblea con le modalità stabilite dallo statuto.
Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando s'intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la forma consortile.

Art. 47
Accordi di programma
Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, con proprio atto formale, sottoscrive l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.
Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.
Per l'attuazione degli accordi suddetti si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VI
Partecipazione popolare

Capo I
Istituti di Partecipazione

Art. 48
Partecipazione dei cittadini
Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini singoli ed associati all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 49
Partecipazione delle associazioni e del volontariato
Il Comune valorizza le libere forme dell'associazionismo e del volontariato attraverso:
l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
l'accesso agevolato alle strutture e servizi comunali ed agli atti amministrativi;
forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento in organismi di partecipazione o in commissioni comunali;
l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate;
la possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti dell'attività amministrativa.
Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutte le libere associazioni.
Concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari saranno concessi, in relazione alle risorse disponibili, alle associazioni per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità con le modalità e nelle forme predeterminate con apposito regolamento.

Art. 50
Albo delle Associazioni e del Volontariato
Viene istituto l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.
Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
lo Statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei cittadini;
avere almeno 15 soci residenti nel Comune;
presentare, all'inizio dell'anno sociale, programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.
Capo II
Partecipazione collaborativa

Art. 51
Istanze, petizioni
I cittadini del Comune, singoli o associati, possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni intese a sollecitare o a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
Agli effetti del comma 1 le petizioni devono essere sottoscritte da almeno n° 60 cittadini la cui firma dovrà essere autenticata a norma della legge elettorale.
Il Sindaco deve dare risposta scritta entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze e petizioni.
Delle petizioni viene data comunicazione ai Capigruppo.

Art. 52
Diritto di iniziativa
L'iniziativa popolare, per la formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte in uno schema di deliberazione e/o regolamento, corredato da una relazione.
La proposta di iniziativa deve essere sottoscritta da almeno 1/30 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Qualora la proposta di iniziativa non riguardi l'intero territorio comunale, deve essere sottoscritta da 1/30 degli elettori della frazione interessata.
Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
tributi comunali e bilancio di previsione;
espropriazione per pubblica utilità;
designazioni e nomine;
materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.
Le firme dei proponenti devono essere autenticate come previsto dal precedente art. 51.
Il Comune agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
Il Consiglio Comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa, corredata dai pareri previsti dalla legge entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Capo III
Partecipazione consultiva

Art. 53
La consultazione dei cittadini
Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva dell'intera popolazione del Comune o di particolari categorie di cittadini, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati anche a livello frazionale, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali vengono richiesti opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicati.
I risultati delle consultazioni sono comunicati al Consiglio Comunale per le valutazioni conseguenti e ne viene data altresì adeguata diffusione.
Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 54
Referendum - Principi
Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale. Essi sono disciplinati dall'apposito regolamento.
Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
lo Statuto Comunale;
le materie concernenti i tributi locali e le tariffe;
le norme ed i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il Comune;
le materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
i piani regolatori generali e le loro modifiche;
le designazioni e le nomine di rappresentanti;
la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
L'iniziativa del referendum può essere presa:
dal consiglio comunale con provvedimento adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
dal 10 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
Art. 55
Referendum - Disciplina
Il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del referendum in particolare deve prevedere:
i requisiti di ammissibilità;
i tempi;
le condizioni di accoglimento;
le modalità organizzative;
i casi di revoca e sospensione;
le modalità di attuazione.
Il decreto di indizione dei referendum è emanato dal Sindaco.
Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.

Art. 56
Referendum - Effetti
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
Il consiglio comunale prende atto della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto dello stesso.
Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole di 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune.
I referendum non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

Capo IV
Accesso agli atti dell'Amministrazione

Art. 57
Informatizzazione
Il Comune assicura tramite sistemi informativo-statistici automatizzati la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le Amministrazioni, per consentirne, quando previsto, la fruizione su tutto il territorio nazionale al fine di favorire i cittadini nell'esplicazione di ogni loro diritto.
Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire la tutela nei confronti dell'Amministrazione, può essere istituito l'ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 58
Pubblicità degli atti
Tutti gli atti del comune, degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o del presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
Presso un apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, nonché lo Statuto ed i regolamenti comunali.

Art. 59
Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. L'Amministrazione Comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. Il regolamento determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando ciò non sia disposto direttamente dalla legge o da altri regolamenti. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti.
4. Il regolamento per l'accesso agli atti:
deve essere coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale.
Tale procedimento deve indicare obbligatoriamente il nominativo del responsabile del procedimento e di istruttoria.

Art. 60
L'azione popolare
L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative.
La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo V
Il Difensore Civico

Art. 61
Difensore civico
Ai fini di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione Comunale il Consiglio Comunale può nominare, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, un difensore civico.
Il difensore civico resta in carica per la durata di tre anni e non è immediatamente rieleggibile.
E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenza o ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini, e proporre al Sindaco ed altri organi competenti, i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
E' obbligo del Sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
Sono requisiti per la carica:
essere cittadino elettore del Comune o dei Comuni eventualmente convenzionati;
avere almeno il titolo di studio di scuola media superiore;
possedere esperienza amministrativa adeguata e documentata;
avere notoria stima pubblica;
non rivestire la carica di consigliere comunale.
Ai fini della nomina si applicano al difensore civico le norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali.
Il Consiglio Comunale può revocare il difensore civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza con la medesima maggioranza prevista per la nomina.
Per gli adempimenti di sua competenza il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; sente i cittadini, gli amministratori ed i funzionari interessati; può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni consiliari e dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene i collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti di sua competenza.
Al difensore civico sono forniti sede e strumenti adatti per l'espletamento delle sue funzioni e con deliberazione consiliare può essere stabilita un'apposita indennità di carica.
Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione del difensore civico in convenzione con altri comuni. In tal caso la convenzione disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore, nonché i suoi rapporti con i consigli comunali dei comuni convenzionati.

Titolo VII
Patrimonio - finanza _ contabilità

Art. 62
Ordinamento finanziario e contabile
L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dall'apposito regolamento di contabilità comunale.
La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita sono:
il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e gli altri allegati previsti dalla legge.
Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 2 sono redatti dalla Giunta Comunale, la quale esamina e valuta preventivamente i criteri per la loro impostazione definendo i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti,
è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica.

Art. 63
Attività Finanziaria
Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel Responsabile della posizione organizzativa relativa al tributo.
Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 64
Demanio e patrimonio
Apposito regolamento disciplinerà le alienazioni patrimoniali nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
I beni patrimoniali possono essere concessi in comodato od in uso gratuito, con deliberazione della Giunta comunale. Tale concessione è regolamentata da apposito regolamento.
I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per i beni immobili e dalla Giunta Comunale per i beni mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie.

Art. 65
Rendiconto della gestione
l. Il rendiconto della gestione comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta Comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno lo stesso numero di Consiglieri comunali richiesti per la validità della prima seduta.

Art. 66
Controllo di gestione
Il regolamento di contabilità definisce le linee guida per l'attuazione del controllo di gestione.
Il controllo di gestione dovrà consentire:
la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi anche mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio;
la valutazione dell'andamento della gestione;
gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi, delle funzioni e dei servizi, assicura agli organi di governo tutti gli elementi necessari per le scelte programmatiche.
Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertano squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta Comunale propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

Art. 67
Revisione economico finanziaria
Le modalità di elezione e le funzioni dell'organo di revisione economico finanziaria sono stabilite dalla legge.
Il Collegio dei revisori dei conti in particolare collabora con il Consiglio Comunale secondo le modalità appresso indicato:
segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
segnalando aspetti e situazioni della gestione economico _ finanziaria capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
segnalando le proprie valutazioni sui risultati di controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
partecipando collegialmente, con funzioni di relazioni e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire pareri consultivi su particolari argomenti.

Titolo VIII
Funzione normativa

Capo I
Regolamenti

Art. 68
Ambito di applicazione
Il Comune emana regolamenti:
nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
in tutte le altre materie di competenza comunale.
I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e con i principi costituzionali, con le leggi, con i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
non possono contenere norme di carattere particolare;
non possono avere efficacia retroattiva;
non possono disciplinare materie coperte da riserva di legge.
I regolamenti comunali possono essere abrogati parzialmente o totalmente:
per espressa dichiarazione dell'organo competente alla loro adozione;
per incompatibilità tra le nuove e le precedenti disposizioni;
con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 69
Procedimento di formazione
L'iniziativa per l'adozione e/o la modifica dei regolamenti comunali di competenza consiliare spetta:
a ciascun Consigliere Comunale;
alla Giunta Comunale;
ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, con le modalità indicate all'art. 61 del presente Statuto.
I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali presenti con esclusione del regolamento consiliare che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune (art. 38 D.Lgs 267/2000).
I regolamenti comunali, entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
Ai regolamenti comunali deve essere data la più ampia pubblicità al fine di consentire la loro effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Titolo IX
Norme transitorie e finali

Art. 70
Revisione dello statuto
Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscano limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli Comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 71
Entrata in vigore
Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal Comune purché compatibili con la legge e con il presente Statuto.

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