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Bur n. 15 del 11 febbraio 2005


Materia: Statuti

COMUNE DI CARTIGLIANO (VICENZA)

Statuto

Modifica allo statuto comunale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28 luglio 2004.

Articoli Statuto modificati

Art. 10 - Prima adunanza del Consiglio comunale
1. Il Sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima adunanza del Consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. La prima seduta del nuovo Consiglio comunale è presieduta dal Sindaco neo-eletto con i seguenti argomenti nell'ordine indicato:
a) convalida degli eletti ed eventuali surroghe;
b) giuramento del Sindaco di osservare, lealmente la Costituzione Italiana, di fronte al Consiglio Comunale;
c) comunicazione da parte del Sindaco sulla composizione della nuova Giunta Comunale;
d) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
3. La seduta, presieduta dal Sindaco, è pubblica e la votazione è palese. Ad essa possono partecipare i Componenti consiliari delle cui cause ostative si discute.
4. Per la validità della seduta e della deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste, rispettivamente dagli articoli 13 e 14.
5. Non si fa luogo ad altri adempimenti, se non dopo aver proceduto alle eventuali surrogazioni dei Consiglieri comunali.
6. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 10/bis - "Linee programmatiche di mandato"
1. Entro sessanta giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro il mese successivo, il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione.
3. I termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.
Art. 10/ter -"Partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica
periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di mandato"
1. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta Comunale con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
2. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione delle linee programmatiche avverrà nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, 2° comma, del T.U. n. 267/2000.
3. Il Consiglio Comunale, qualora ritenga che le linee programmatiche siano in tutto o in parte non più inadeguate, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee da seguire.

Art. 26 - Dimissioni, sospensioni, decadenza e surroga dei Consiglieri comunali
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato di data non anteriore a cinque giorni.
3. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nei casi previsti dagli artt. 141 e 143 del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Si ha decadenza della carica di Consigliere comunale:
a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, alle riunioni consecutive del Consiglio Comunale fissate in un intero anno.
6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale anche su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.
7. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale adottata a' sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, un maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
8. Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al Candidato che alla medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 34 - Composizione e presidenza
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sei (6) assessori di cui uno investito della carica di Vice _ Sindaco, nominati dal Sindaco con proprio decreto.
2. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, e non siano stati candidati alle ultime elezioni amministrative.
Il Sindaco verifica personalmente il possesso delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori e provvede a comunicarne l'esito agli organi collegiali.
3. L'assessore non consigliere, per quanto concerne le materie attribuite alla competenza della Giunta, gode dei medesimi diritti e prerogative spettanti agli altri componenti della giunta medesima; partecipa di diritto a tutte le sedute del Consiglio Comunale con facoltà di prendere la parola con gli stessi limiti e modalità previste per i consiglieri comunali. In ogni caso non hanno diritto di voto.
4. Il Sindaco può revocare in qualsiasi momento uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. La Giunta può validamente riunirsi e deliberare anche prima della convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti.
6. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o in sua assenza dall'Assessore anziano come individuato dall'art. 37.

Art. 35 - Comunicazione al Consiglio
1. Nella prima adunanza del Consiglio Comunale, secondo l'ordine degli argomenti come stabilito dall'art. 10 il Sindaco dà comunicazione al Consiglio sulla composizione della Giunta.
Art. 58/quater - "Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione"
1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, nel caso di vacanza del posto o per altre motivate necessità organizzative, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a
personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, incaricato con contratto di lavoro autonomo, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, il sindaco, sentita la Giunta Comunale, può altresì conferire, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento, incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Salvo diverse e apposite disposizioni di legge, i contratti a tempo determinato previsti dal presente articolo non possono essere trasformati in contratti a tempo indeterminato.

Art. 75 - Partecipazione
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le singole forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutele degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti, come specificato da apposito regolamento.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti interessati su specifici problemi.
5. Il Comune, al fine di farsi interprete di particolari esigenze, può promuovere organismi di partecipazione denominati Comitati ed individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale nei settori della gestione del territorio, sport- tempo libero, scuola, cultura.
6. Tali organismi di partecipazione collaborano nell'ambito della propria competenza con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte alla Amministrazione.

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