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Bur n. 10 del 28 gennaio 2005


Materia: Statuti

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO, BELLUNO

Statuto

Statuto approvato con deliberazione di Assemblea generale del 16 dicembre 2002, modificato con deliberazione di Assemblea generale n. 16 del 29 settembre 2004.

Premessa
I Comuni di: Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle S. Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Mel, Ospitale di Cadore, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, S. Nicolò di Comelico, S. Pietro di Cadore, S. Stefano di Cadore, S. Tomaso Agordino, S. Vito di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore;
Vista la vigente legislazione di materia, con particolare riguardo alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, alla legge 22 dicembre 1980, n. 925 e all'art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti Locali), convengono sulle presenti premesse quanto segue.
1. I Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno elencati nel Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7022 costituito con Decreto Prefettizio n. 24171/IV del 30 dicembre 1955, in continuità con le forme consortili precedenti, assumono l'ordinamento -ai sensi delle leggi vigenti- di Consorzio tra Enti Locali denominato "Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno" e, in forma abbreviata, "BIM-PIAVE".
2. Lo scopo del Consorzio obbligatorio è quello di perseguire lo sviluppo equilibrato dei Comuni consorziati nel contesto del progresso economico e sociale delle popolazioni ivi insediate. A tale scopo, il Consorzio impiegherà il sovracanone annuo di cui alla legge n. 959 del 1953 ed alla legge n. 925 del 1980 con esclusiva destinazione in favore di dette popolazioni, perseguendo in tal modo anche il riequilibrio socioeconomico fra le varie zone nelle quali il Consorzio opera.
Per il conseguimento del proprio scopo e nel rispetto della legislazione vigente, il Consorzio può intraprendere tutte le iniziative che riterrà opportune, ivi comprese la gestione di servizi in economia e, comunque, di ogni altra gestione e realizzazione diretta consentita dalla legge.
In particolare, il Consorzio:
a) promuove l'intrapresa di iniziative e servizi mirati al conseguimento del massimo sviluppo economico e sociale delle popolazioni montane, nonché all'innalzamento del loro livello di vita, con particolare riguardo agli interventi migliorativi della qualità dell'ambiente;
b) cura la promozione di studi e la formulazione di proposte per lo sviluppo, l'efficienza e l'economicità dei servizi indicati in precedenza;
c) esercita attività strumentali, connesse ed accessorie a queste prime, ivi espressamente ricomprese le attività catastali su delega dei Comuni, titolari delle relative funzioni ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
Il Consorzio potrà estendere la sua azione ad altre attività pertinenti che risultino finalizzate agli obbiettivi sopra indicati.
Nell'esclusivo perseguimento di questi ultimi il Consorzio potrà inoltre:
- costituire o partecipare ad Enti e/o società a capitale pubblico, e/o a capitale misto, pubblico e privato, per la gestione di attività strumentali connesse o accessorie ai servizi sopra indicati;
- partecipare ad Enti e/o società che abbiano fini connessi o accessori con quelli del Consorzio.
Al fine di perseguire gli scopi di cui sopra, il Consorzio può utilizzare lo strumento dell'accordo di programma per promuovere e gestire attività congiuntamente ad altri Enti Locali in ambito provinciale e sovracomunale.
3. Il Consorzio, ai sensi della legge n. 959 del 1953, ha durata illimitata, come meglio descritto nell'art. 4 dello Statuto.
4. Il territorio del Consorzio è ripartito nelle seguenti vallate:
a) Vallata del Cadore, del Longaronese e dello Zoldano
Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Castellavazzo, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Forno di Zoldo, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Soverzene, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.
b) Vallata dell'Agordino
Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle S. Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Sedico, Selva di Cadore, Sospirolo, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.
c) Vallata del Bellunese, dell'Alpago e del Feltrino
Alano di Piave, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Vas.
5. I rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie dei Comuni consorziati sono stabiliti nello Statuto che segue, il quale forma parte integrante del presente atto costitutivo e che in dette premesse trova il proprio presupposto di applicazione e di interpretazione.
6. Per l'effetto, quanto determinato nelle clausole di cui ai punti sopraelencati costituisce parte integrante e sostanziale delle regole proprie dell'ordinamento consortile del Consorzio dei Comuni BIM Piave appartenenti alla Provincia di Belluno.

Capo I° Disposizioni generali
Art. 1. Natura giuridica, denominazione e sede
1. I Comuni della Provincia di Belluno, il cui territorio e compreso in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano del Piave delimitato con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14.12.1954 e pubblicato a pag. 12 del supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale. del 10.01.1955 sono uniti in Consorzio fra Enti Locali ai sensi e per gli effetti della applicazione della legge 27/12/1953 n. 959 e successive modificazioni.
2. Del Consorzio faranno altresì parte i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti nell'ambito del bacino stesso e ciò dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti emessi dall'Autorità competente.
3. Il territorio del Consorzio è ripartito in tre Vallate (Cadore-Zoldano-Longaronese, Agordino e Bellunese-Feltrino-Alpago) così come indicato al punto 4 della Premessa. L'Assemblea di Vallata costituisce forma di consultazione tra i Comuni in essa ricompresi anche in relazione al principio di partecipazione rappresentativa delle popolazioni delle Vallate medesime, fatto comunque salvo l'esercizio di poteri eventualmente delegati dagli organi di cui al successivo art. 7. In tal caso, per la validità delle deliberazioni della Assemblea di Vallata si osserverà quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 12.
4. Il Consorzio, Ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retto dal presente Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.
5. Il Consorzio ha la seguente denominazione: "Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla Provincia di Belluno".
6. Esso ha sede in Belluno.

Art. 2. Scopo
1. Il Consorzio -in adempimento della missione illustrata nelle premesse- ha lo scopo primario di provvedere all'incasso, alla amministrazione e all'impiego del fondo comune attribuitogli ai sensi dell'art. 1 della legge 27/12/1953 n. 959, e ciò anche attraverso l'esecuzione diretta o indiretta, ovvero il finanziamento, di opere di pubblica utilità ed interventi di interesse delle popolazioni dei Comuni consorziati.
2. Il Consorzio inoltre, con apposito regolamento, potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di altre persone giuridiche pubbliche o private nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. L'attività del Consorzio è inoltre orientata a favorire o potenziare lo svolgimento associato di funzioni e servizi comunali, anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma e degli altri moduli convenzionali previsti dalla legge nonché tramite la possibile costituzione di uffici comuni ai sensi del vigente ordinamento degli Enti Locali.
4. Esso inoltre può provvedere all'impiego dell'energia elettrica spettante ai sensi dell'art. 3 della citata legge e comunque è titolato ad attivare ogni altra iniziativa giudicata funzionale alla missione pubblica sopra descritta.

Art. 3. Criteri e finalità per la ripartizione dei fondi
1. Ferme le finalità generali enunciate nelle premesse e richiamate negli articoli precedenti, in ragione delle quali la programmazione degli investimenti dovrà perseguire in via preferenziale l'obbiettivo di fronteggiare gli specifici bisogni connessi allo sviluppo socio-economico delle zone o vallate, si avrà comunque particolare riguardo agli interventi ritenuti necessari in conseguenza dell'esecuzione di opere di derivazione idroelettrica o fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. In attuazione delle medesime finalità viene comunque ammessa in via concorrente ogni altra utile iniziativa strumentale allo sviluppo del territorio interessato e delle popolazioni ivi insediate.



Art. 4. Durata
1. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e potrà cessare, oltre che nei casi previsti dalla legge, per conseguimento o per sopravvenuta impossibilità di conseguire lo scopo consortile ovvero a seguito di deliberazione di scioglimento approvata da almeno due terzi (2/3) dei Comuni consorziati; la cessazione può avvenire nello stesso modo e con le stesse forme di costituzione.

Art. 5. Perimetro del Consorzio e suddivisione in Vallate
1. Il territorio del Consorzio è delimitato dal confine territoriale esterno dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano.
2. Agli effetti peraltro dei benefici di cui alla speciale legislazione in materia di sovracanoni, il perimetro del Consorzio coincide con il perimetro del corrispondente bacino.
3. Ai fini statutari il territorio del Consorzio e suddiviso in Vallate, al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile da parte dei Comuni consorziati, in coerenza con i generali principi di democraticità e di rappresentatività. Le Vallate, già indicate in premessa e nel precedente art. 1, vengono qui di seguito così richiamate:
a) Vallata del Cadore, del Longaronese e dello Zoldano
Auronzo di Cadore, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Castellavazzo, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Forno di Zoldo, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo Stefano di Cadore, San Vito di Cadore, Sappada, Soverzene, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo di Cadore, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore.
b) Vallata dell'Agordino
Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Colle S. Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Tomaso Agordino, Sedico, Selva di Cadore, Sospirolo, Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino.
c) Vallata del Bellunese, dell'Alpago e del Feltrino
Alano di Piave, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte, Tambre, Trichiana, Vas.

Art. 6. Assemblee di Vallata
1. I Sindaci dei Comuni di ogni Vallata ovvero un amministratore comunale all'uopo delegato, anche con delega permanente depositata in atti del Consorzio, costituiscono l'Assemblea di Vallata. Ogni Assemblea si riunisce di norma in un Comune della Vallata.
2. L'Assemblea di Vallata costituisce forma di consultazione tra i Comuni in essa ricompresi anche in relazione al principio di partecipazione rappresentativa delle popolazioni delle Vallate, fatto comunque salvo l'esercizio di eventuali competenze delegate ai sensi dell'art. 1.3.
3. L'Assemblea di Vallata, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e gli stessi vengono designati quali membri del Consiglio Direttivo del Consorzio. Essi durano in carica cinque anni.
4. L'Assemblea di Vallata si riunisce per iniziativa del suo Presidente ovvero su richiesta di un terzo (1/3) dei suoi membri. Nella convocazione il Presidente indicherà contestualmente gli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
5. Delle sedute verrà data immediata comunicazione al Presidente del Consorzio.
6. Il verbale della riunione verrà steso dal Segretario del Consorzio o, in sua assenza, da altro dipendente del Consorzio.
7. Il verbale sarà pubblicato presso l'Albo del Consorzio e, unitamente ad ogni documento relativo alle delibere, verrà conservato nella sede del Consorzio.
8. Le Assemblee di Vallata formulano proposte all'Assemblea, al Consiglio e vengono sentite dagli organi competenti relativamente ai programmi di investimento dei sovracanoni di cui alla legge n. 959/1953.

Capo II° Organizzazione di governo
Art. 7. Organi del Consorzio
Sono organi del Consorzio:
1. L'Assemblea Generale;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

Art. 8. Composizione dell' Assemblea
1. L'Assemblea Generale del Consorzio è composta dai rappresentanti dei Comuni consorziati nella persona del Sindaco o di un amministratore comunale all'uopo delegato, anche con delega permanente depositata in atti del Consorzio, fatto comunque salvo il potere di revoca.

Art. 9. Ineleggibilità e incompatibilità
1. Non possono far parte dell'Assemblea coloro i quali si trovino in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità a consigliere comunale previsti dalla legge.


Art. 10. Convocazione e adunanze dell' Assemblea Generale _ diritti dei componenti
1. L'Assemblea Generale è 1'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L'Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per 1'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto ed in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da spedire a ciascun componente almeno 5 giorni prima dell'adunanza, contenente 1'indicazione della sede, del giorno e dell'ora dell'adunanza stessa e degli oggetti da trattare. In casi di particolare urgenza, il Presidente può motivatamente derogare alle forma sopra indicata -anche, se del caso, disattendendo il predetto termine di 5 giorni- purché la convocazione sia comunque fatta con altri mezzi comunque idonei al raggiungimento dello scopo.
3. Il Presidente dell'Assemblea sarà anche il Presidente del Consiglio Direttivo.
4. I membri dell'Assemblea hanno diritto di prendere visione delle proposte del Consiglio Direttivo per le deliberazioni dell'Assemblea. Per l'esercizio delle funzioni sono attribuiti ai membri dell'Assemblea le indennità ed i rimborsi spesa di spettanza nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 11. Competenze dell'Assemblea Generale
1. Spetta all'Assemblea Generale, in quanto organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consorzio:
a) approvare lo Statuto consorziale e le sue modifiche con la maggioranza indicata al successivo art. 12.6;
b) procedere alla elezione del Presidente ed alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, rispettivamente sulla base di quanto disposto dagli artt. 19 e 6;
c) approvare i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i rendiconti, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, 1'elenco annuale dei lavori pubblici;
d) approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica a disposizione del Consorzio, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 959/1953;
e) costituire o partecipare a società di capitali, istituzioni, aziende speciali, anche consortili e comunque ad ogni altro soggetto giuridico ritenuto idoneo per il conseguimento degli obbiettivi indicati in precedenza;
f) aderire a forme associative e di collaborazione con altri Enti;
g) definire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende, delle istituzioni, delle società e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Consorzio e definire altresì gli indirizzi per la nomine e la designazione dei rappresentanti del Consorzio in seno a detti soggetti giuridici;
h) deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, alle relative permute e concessioni;
i) nominare i revisori dei conti.
2. Le deliberazioni del Consorzio riguardanti gli oggetti di cui alle precedenti lettere a), c) e f) sono da intendersi come atti fondamentali del Consorzio ed, in quanto tali, sono trasmesse ai comuni consorziati.

Art. 12. Validità delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea Generale
1. L'Assemblea Generale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri.
2. L'eventuale seconda convocazione -che dovrà essere già indicata nell'avviso di cui all'art. 10.2- può avere luogo solo dopo ventiquattro ore dall'ora fissata per la prima convocazione.
3. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche. Sono segrete qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti la qualità delle persone. I membri dell'Assemblea che dichiarano di astenersi dal voto e rimangono in aula vengono considerati presenti ai fini della legalità dell'adunanza ma non ai fini del computo dei votanti. I membri che hanno l'obbligo di astenersi per conflitto di interessi devono allontanarsi dall'aula fin dall'inizio della discussione e per tutta la durata della trattazione dell'affare.
4. La votazione avviene per voto palese salvo deliberazioni inerenti la qualità e la moralità delle persone o su richiesta di un terzo dei presenti l'Assemblea. Nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto.
5. L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio o in altro luogo purché nell'ambito territoriale di uno dei Comuni consorziati. Fungerà da Segretario i1 Segretario del Consorzio.
6. Lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere 1'approvazione della maggioranza dei due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati.

Art. 13. Pubblicazione delle deliberazioni della Assemblea Generale
1. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea Generale verranno pubblicate mediante affissione all'Albo del Comune sede del Consorzio (art. 124 T.U.EE.LL.) e all'Albo del Consorzio.
2. Per quanto attiene ai controlli ed esecutività delle deliberazioni si fa rinvio alla disciplina di legge.

Art. 14. Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto di n. sei (6) membri oltre il Presidente, eletti dalla Assemblea Generale nel proprio seno a maggioranza assoluta ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 6.3.
2. Nell'ambito dei componenti del Consiglio viene nominato dal Presidente il Vice Presidente. Di tale nomina viene data comunicazione al Consiglio e alla Assemblea Generale nella prima riunione utile.
3. Le dimissioni di almeno quattro componenti il Consiglio comporta la decadenza del Consiglio.
4. Il Consiglio, ivi compreso il Presidente, dura in carica cinque anni, fatto salvo il regime di proroga sino alla nomina del nuovo Consiglio. In ogni caso si provvederà al rinnovo del Consiglio dopo che si sia svolta una tornata elettorale comunale che interessi la maggioranza numerica dei Comuni costituenti il Consorzio. Decade automaticamente dal Consiglio chi decada per qualsiasi motivo dalla carica di amministratore comunale.

Art. 15. Adunanze e competenze del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio si raduna ordinariamente ogni mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri.
2. Spetta a1 Consiglio Direttivo:
a. predisporre i bilanci di previsione e i rendiconti di ogni anno;
b. approvare le variazioni, gli assestamenti e gli storni che occorre introdurre nel bilancio del corso dell'esercizio segnatamente per ragioni d'urgenza e salvo ratifica, se prevista per legge;
c. approvare i progetti per 1'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Generale e darvi esecuzione; assumere ogni altro incombente esecutivo che l'Assemblea indichi come necessario in vista della realizzazione dei propri indirizzi, fatte salve le competenze specifiche degli altri organi;
d. deliberare i regolamenti dei servizi compreso quello concernente 1'ordinamento degli uffici;
e. deliberare sul servizio di tesoreria;
f. deliberare 1'assunzione di eventuali mutui o prestiti;
g. nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori;
h. concorrere ad opere comuni con Consorzi, Provincia, Comuni e Comunità Montane e comunque altri organismi di diritto pubblico;
i. autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
j. determinare i criteri di nomina del Segretario del Consorzio.
3. Il Consiglio compie inoltre tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Generale e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario e di altri agenti.

Art. 16. Convocazione del Consiglio Direttivo e validità delle adunanze e delle deliberazioni
1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta con lettera o altro mezzo idoneo, come il telegramma o i mezzi telematici, diretta a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima, salvi casi contingenti di particolare urgenza, indicando in essa il giorno, 1'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi.
2. Almeno quarantotto ore prima dell'adunanza gli atti relativi agli oggetti da trattarsi vengo distribuiti o depositati presso la segreteria del Consorzio o immessi su rete telematica, a disposizione dei Consiglieri.
3. Le adunanze sono valide con 1'intervento della meta più uno dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti. Ciascun consigliere ha diritto che sia verbalizzato il proprio voto ed i motivi del medesimo.
4. Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio per la redazione del verbale e per esprimere un parere-tecnico legale sulle proposte dei provvedimenti.

Art. 17. Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono pubblicate tramite affissione per quindici giorni nella sede del Consorzio e sono esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione salvo il caso in cui siano state dichiarate immediatamente eseguibili da parte del medesimo Consiglio.

Art. 18. Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e surrogazione
1. I componenti del Consiglio che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio stesso, decadono dall'ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio previa contestazione al Consigliere interessato che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa.
2. L'Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica.

Art. 19. Presidente
1. Il Presidente è eletto fra i suoi membri dalla Assemblea generale che ai fini di detta elezione potrà essere convocata -in deroga a quanto previsto dall'art. 10- anche da un quarto (1/4) dei suoi componenti.
2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio diretto a maggioranza di due terzi dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. In ogni adunanza può avere luogo un solo scrutinio. Per il secondo ed il terzo scrutinio le adunanze potranno svolgersi solo una volta decorsi quarantacinque giorni dalla adunanza tenutasi per la precedente votazione.

Art. 20. Competenze del Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.
2. Egli presiede 1'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama 1'esito delle votazioni.
3. Spetta al Presidente:
a. convocare 1'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
b. fissare 1'ordine del giorno delle adunanze;
c. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Assemblea;
d. sovraintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
e. conferire gli incarichi mediante contratto a tempo determinato e di collaborazione a termine nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.EE.LL..
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere più anziano di età.

Capo III° Organizzazione degli uffici, gestione finanziaria, rinvio
Art. 21. Segretario, uffici, contabilità e regolamento
1. Il Consorzio di avvale di un Segretario nominato secondo i criteri di cui all'art. 15.2 lett. j. Spetta al Segretario:
a. redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle deliberazioni;
b. curare 1'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni;
c. curare i procedimenti di gara ad evidenza pubblica e a trattativa privata e stipulare i relativi contratti;
d. presiedere le commissioni di gara e di concorso;
e. curare:
- gli atti di amministrazione e gestione del personale,
- gli atti di manifestazione di giudizio e di conoscenza,
- gli atti delegati specificatamente dal Presidente
- gli atti di gestione non rientranti nelle competenze del Presidente.
2. Gli uffici consorziali si articolano in unico servizio amministrativo - contabile - tecnico, eventualmente scindibile in più settori, e la responsabilità gestionale dello stesso spetta al Segretario.
3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i compiti di ogni servizio e la dotazione organica nonché le altre materie previste dall'art. 80 del T.U.EE.LL., nel rispetto dei principi ivi richiamati.

Art. 22. Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
2. Per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento all'ordinamento finanziario degli Enti Locali.
3. Il regolamento di contabilità del Consorzio disciplina le modalità organizzative per 1'adeguamento dei principi contabili previsti dalla legge alle caratteristiche del Consorzio.

Art. 23. Tesoreria
1. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto 1'osservanza della legge e regolamenti in materia.

Art. 24. Disposizione di rinvio alla legislazione sugli enti locali
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, 1'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

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