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Bur n. 2 del 07 gennaio 2005


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CASTELLAVAZZO (BELLUNO)

Decreto n. 1 del 22 dicembre 2004

Lavori di recupero dell'edificio ex latteria di Olantreghe da adibire a museo attrezzi lattiero-caseari, spazi sociali ed informazioni turistiche. D.P.R. 08.06.2001, n°327 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'area tecnica
ufficio per le espropriazioni

omissis

decreta

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Art. 2 - E' definitivamente espropriato a favore del Comune di Castellavazzo, ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per la realizzazione dei lavori di recupero dell'edificio ex latteria di Olantreghe da adibire a museo attrezzi lattiero-caseari, spazi sociali ed informazioni turistiche, il sottoelencato bene immobile sito nel comune medesimo e come appresso individuato:
Comune di Castellavazzo:
C.F. foglio n. 5 e p.lla n. 528 _ C3 di classe unica, consistenza 94 mq. Corrispondente al C.T. alla particella 528 Fg. n. 5 _ EU di are 02.50 di proprietà della Latteria Sociale Ternaria di Olantreghe, con sede a Castellavazzo in Piazzetta della Chiesa, (confinante a nord ed in senso orario con i mapp. 527-530-529-811-522) per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 21.900,00 (diconsi euro ventunomilanovecento/00);
Art. 3 - L'espropriazione viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^ comma dell'art.24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
Art. 4 - Si da atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio del bene immobi­le indicato all'art. 2, è sta­ta stabilità in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune n° 108 del 22 dicembre 2004
Art. 5 - Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l'indennità provvisoria così come determinata con il succitato provvedimento, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura dell'indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni di cui al comma precedente, la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest'ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre l'opposizione alla stima. In assenza dell' istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell'autorità espropriante, la determinazione dell'indennità alla Commissione provinciale prevista dall' art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi provvede entro il termine di 30 gg e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.
Art. 6 - Qualora i proprietari condividano l'indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante disporrà il pagamento dell'indennità medesima nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
Art. 7 - Il presente decreto sarà, a cura e spese di questa Amministrazione, notificato nelle forme previste per la notifica­zione degli atti proces­suali civili ai proprietari del bene espropriato ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici.
Art. 8 - La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Art. 9 - Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R per la pubblicazione dall'autorità espropriante, che provvederà altresì alla sua trasmissione all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..
Art. 10 - Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presi­dente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Il Responsabile dell'area tecnica
arch. Enrico Slongo

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