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Bur n. 132 del 24 dicembre 2004


Materia: Statuti

UNIONE DEI COMUNI CASSOLA - MUSSOLENTE, SAN ZENO DI CASSOLA (VICENZA)

Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 85 del 25 ottobre 2004

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 85 del 25 ottobre 2004.

Titolo I Principi fondamentali

Art. 1 - Oggetto -

1. Il presente Statuto disciplina, ai sensi di legge e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione ed al funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei Comuni Cassola Mussolente Romano d'Ezzelino".

2. L'Unione dei Comuni è composta dai Comuni di Cassola, Mussolente e Romano d'Ezzelino.

Art. 2 - Finalita' dell'Unione -

1. E' compito dell'Unione esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di competenza dei Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio e mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2. L'Unione dei Comuni persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità che la costituiscono.

3. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 3 - Obiettivi programmatici -

1. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dei Comuni, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale; a tal fine, essa tutela l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza, inoltre, il patrimonio storico ed artistico e le tradizioni culturali;

b) potenziare le funzioni ed i servizi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

c) favorire la qualità della vita per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse;

e) concordare con gli organismi sovraccomunali che gestiscono i servizi di competenza dell'Unione e/o dei Comuni le linee di condotta programmatiche e di esecuzione dei servizi stessi;

Art. 4 - Sede dell'Unione -

1. La sede legale dell'Unione è situata in uno dei Comuni associati individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Sono costituite sedi operative nell'ambito del territorio dei Comuni associati.

Art. 5 - Durata -

1. L'Unione ha una durata di dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e viene tacitamente prorogata di quinquennio in quinquennio salvo che la maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell'Unione non ne richieda lo scioglimento con delibera del Consiglio Comunale proprio.

2. In caso di scioglimento la gestione dei suddetti rapporti, in linea di principio, è devoluta ai singoli Comuni. Entro 10 giorni dalla esecutività dell'ultima delibera consiliare che viene a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione nomina un commissario liquidatore il quale nei 60 (sessanta) giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.

3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto di diritto amministrativo nominato dal Presidente della Regione. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di recesso e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Recesso -

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, con distinto provvedimento consiliare adottato dalla maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale, da assumersi entro il 30 ottobre. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

2. In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'Unione determinerà criteri dettagliati in relazione al presente articolo.

4. In caso di controversie si applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente art. 5. Titolo II Competenze

Art. 7 - Funzioni -

1. Sono affidate all'Unione dei Comuni, in via di prima applicazione, le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni ed i servizi sottoindicati:

- polizia municipale e amministrativa;

- funzioni relative ai servizi sociali, alla pubblica istruzione e alla cultura con i relativi aggregati ed istituzioni (quali, ad es: case di riposo, RSA, biblioteche, assistenza sociale e domiciliare, iniziative a favore degli anziani e delle categorie più deboli);

- catasto comunale e pianificazione territoriale ed urbanistica (cartografia di base);

- sportello unico delle imprese;

- servizi informatici, standardizzati ed in rete;

- servizi tributari, fermo restando in capo ai singoli Comuni la relativa potestà tributaria;

- personale: contabilità stipendi, rapporti e pratiche previdenziali e fiscali, contrattazione del lavoro, procedimenti relativi all'instaurazione del rapporto di lavoro e ai procedimenti disciplinari che comportino provvedimenti più gravi del richiamo verbale;

- anagrafe della popolazione residente e ufficio di statistica, procedimenti amministrativi dello Stato civile;

- servizi manutentivi del patrimonio degli enti appartenenti all'Unione;

- ecologia e tutela dell'ambiente;

- gestione urbanistica del territorio a livello di programmazione sovracomunale, strumenti urbanistici generali ed attuativi;

- sportello unico per l'edilizia;

- progettazioni e direzione lavori pubblici per conto degli enti associati;

- protezione civile. Possono, altresì, essere affidate all'Unione attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale.

Art. 8 - Procedimento per il trasferimento delle competenze -

1. Il trasferimento delle competenze, deliberato dai Comuni di norma entro la fine del mese di settembre con decorrenza dall'anno successivo, si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte dell'Unione. In detta deliberazione, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie ed interlocutorie previste dagli atti comunali, dovranno chiaramente essere indicate le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possano determinarsi forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.

2. L'Individuazione delle competenze che si intendono trasferire avviene direttamente tra tutti i Comuni fermo restando la possibilità per un Comune di rinviare l'effettivo trasferimento delle competenze relative ad una o più funzioni. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi.

3. A seguito del trasferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla loro gestione, e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4.Qualsiasi conflitto di competenza fra l'Unione ed uno o più Comuni è risolto con le modalità di cui al comma 3° del precedente articolo

5. Titolo III Organizzazione di governo

Art. 9 - Organi dell'Unione -

1. Sono organi dell'Unione : il Presidente il Consiglio di Amministrazione (C. d. A.) il Comitato le Commissioni

Art. 10 - Il Presidente -

1. La Presidenza dell'Unione, per una durata pari ad un esercizio finanziario, compete a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni associati.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal suo assessore delegato e, in mancanza, dal Vice Sindaco dello stesso Comune cui compete la presidenza di turno.

Art. 11 - Competenze del Presidente -

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti. Svolge altresì le altre funzioni attribuite ai Sindaci, compatibili con la natura dell'Unione.

Art. 12 - Il Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) è composto dai Sindaci dei Comuni associati.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente dell'Unione, è regolarmente costituito con l'intervento di tutti i Sindaci partecipanti all'Unione (quorum costitutivo) e delibera all'unanimità (quorum deliberativo).

3. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione nomina il presidente e stabilisce l'ordine di turnazione. L'ordine di turnazione potrà essere variato con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Competenze del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico - amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti previsti dalla legge. Predispone il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, il rendiconto di gestione, i piani e i programmi e approva i regolamenti di sua competenza. Autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio e a transigere e adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti al Presidente o ad altri organi amministrativi. Il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto di Commissioni consultive e propositive per ciascuna funzione o gruppo di funzioni trasferite all'Unione. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rinviare al Comitato dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

2. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione forniscono periodicamente ai Consigli dei Comuni associati rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

Art. 14 - Le Commissioni dell'Unione -

1. Le Commissioni dell'Unione sono composte da un assessore, competente per materia, per ciascuno dei Comuni associati.

2. Uno di loro, scelto dal Presidente dell'Unione funge da Presidente della commissione. La presidenza delle Commissioni può essere effettuata per materia, per tempo o per argomento da trattare.

3. La Commissione, convocata dal suo Presidente è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

4. La decadenza dalla carica di Assessore comporta la decadenza da componente la Commissione dell'Unione.

Art. 15 - Competenze delle Commissioni -

1. Le commissioni hanno funzioni propositive, consultive e di studio per ciascuna funzione o gruppo di funzioni trasferite all'Unione.

2. Alle riunioni delle Commissioni partecipa, con funzioni di segretario, il funzionario responsabile del servizio competente per materia.

3. Copia dei verbali delle riunioni delle Commissioni vengono trasmessi al Presidente dell'Unione.

Art. 16 - Il Comitato dell'Unione -

1. Il Comitato dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione, che lo convoca e presiede, e da tre consiglieri per ciascuno dei Comuni aderenti all'Unione, eletti dai rispettivi Consigli con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze.

2. Il Comitato, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. In seconda convocazione è regolarmente costituito con l'intervento di almeno quattro consiglieri (quorum costitutivo) e delibera a maggioranza dei presenti (quorum deliberativo).

4. Al Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori dei comuni partecipanti all'Unione.

5. Il Comitato può essere convocato anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso il presidente.

Art. 17 - Competenze del Comitato -

1. Compete al Comitato dell'Unione l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale.

2. Compete altresì al Comitato l'esame delle questioni ad esso rimesse dal Consiglio di Amministrazione e dalle varie Commissioni per risoluzione di problematiche di particolare rilevanza per l'Unione.

Art. 18 - Norma di rinvio-

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico proprie dei Comuni. Titolo IV Istituti di partecipazione

Art. 19 - Principi della partecipazione -

1. Ai cittadini e ai residenti, l'Unione dei Comuni assicura il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico - amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dal regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati portatori di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico - amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti dell'Unione.

4. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento. Titolo V Organizzazione amministrativa

Art. 20 - Principi -

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi e il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il Presidente avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 21 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi -

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.

4. Detto regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 22 - Direzione dell'organizzazione -

1. Il Presidente dell'Unione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore generale scegliendolo tra dirigenti e funzionari della P.A., all'interno dell'Albo dei segretari comunali, oppure con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore generale dell'Unione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento relativo all'organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Unione, secondo le direttive impartite dal Presidente ed inoltre sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, rispondendo direttamente dei risultati conseguiti.

3. Compete in particolare al Direttore generale oltre alle competenze di cui agli artt. 51 e 51 bis della legge 08.06.1990, n.142, la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera A - comma 2 - art. 40 D. Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la predisposizione del piano esecutivo di gestione previsto dal predetto decreto.

4. Il Direttore svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

5. Il Direttore sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività inoltre partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dell'Unione e ne cura la verbalizzazione.

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Unione.

7. In caso di assenza o impedimento del Direttore, le funzioni vengono assunte da altro funzionario dell'Unione nominato dal Presidente su indicazione dello stesso Direttore.

Art. 23 - Collaborazione fra Enti -

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

2. In tal senso, anche avvalendosi delle risultanze dei carichi di lavori e dei dati del controllo della gestione, il Consiglio di Amministrazione dell'Unione può richiedere ai Comuni la disponibilità di mezzi e/o di personale a tempo pieno o parziale.

3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

4. L'Unione indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

Art. 24 - Forme di gestione -

1. L'Unione, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Capo VII della legge 142/90. Titolo VI Finanza e contabilità

Art. 25 - Finanze dell'Unione -

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. I Comuni sono tenuti a versare all'Unione la quota relativa alla copertura del reperimento delle risorse dell'Unione per la gestione corrente e per gli investimenti. La compartecipazione dei Comuni è proporzionale al numero degli abitanti rilevati al 31.12 dell'anno precedente all'esercizio finanziario in cui si redige il bilancio. Per determinate funzioni individuate dal Consiglio di Amministrazione la compartecipazione dei Comuni potrà essere commisurata, oltre che in proporzione al numero di abitanti, anche sulla base di standard previamente definiti in sede di programmazione annuale di bilancio, oppure prima dell'attivazione del servizio interessato.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

3. All'Unione competono altresì le quote di contributi che lo Stato e/o la Regione eroghino o assegnino a favore delle Unioni.

Art. 26 - Bilancio e programmazione finanziaria -

1. Previo accordo programmatico annuale con i Comuni l'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo con i termini e le modalità previsti per i Comuni.

2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.

3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 27 - Controllo economico della gestione -

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 28 - Revisione economica e finanziaria -

1. La revisione economico-finanziaria è affidata i sensi e per gli effetti dell'art. 57 legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Il regolamento di contabilità disciplinerà l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

Art. 29 - Servizio di Tesoreria -

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, da un tesoriere nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 77/1995.

Titolo VII Norme transitorie e finali

Art. 30 Il presente Statuto è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure previste dal 2° comma dell'art. 26 della legge 142/90. Dopo l'espletamento del controllo da parte del CO.RE.CO, lo Statuto è pubblicato sul BUR, affisso all'Albo Pretorio dell'Unione, in pari data, dei Comuni partecipi, per 30 (trenta) giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti e all'Amministrazione Provinciale.

Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipi. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Indice

Titolo primo

Principi fondamentali

Art. 1 Oggetto

 Art. 2 Finalità dell'Unione

Art. 3 Obiettivi programmatici

Art. 4 Sede dell'Unione

Art. 5 Durata

Art. 6 Recesso Titolo secondo Competenze

Art. 7 Funzioni

Art. 8 Procedimento per il trasferimento delle competenze Titolo terzo Organizzazione di governo Organi dell'Unione

Art. 9 Organi

Art. 10 Il Presidente

Art. 11 Competenze del Presidente

Art. 12 Il Consiglio di Amministrazione

Art. 13 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Art. 14 Le Commissioni dell'Unione

Art. 15 Competenze delle Commissioni

Art. 16 Il Comitato dell'Unione

Art. 17 Competenze dell'Assemblea dell'Unione

Art. 18 Norma di rinvio Titolo IV Istituti di partecipazione

Art. 19 Principi della partecipazione Titolo V Organizzazione amministrativa

Art. 20 Principi

Art. 21 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 22 Direzione dell'organizzazione

Art. 23 Collaborazione fra Enti

Art. 24 Forme di gestione Titolo VI Finanza e contabilità

Art. 25 Finanze dell'Unione

Art. 26 Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 27 Controllo economico della gestione

Art. 28 Revisione economica e finanziaria

Art. 29 Servizio di Tesoreria Titolo VII Norme transitorie e finali

Art. 30

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