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Bur n. 116 del 19 novembre 2004


Materia: Statuti

COMUNE DI CASTELBALDO (PADOVA)

Statuto

Modifiche allo statuto comunale approvate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 21 del 24 settembre 2004 e n. 25 dell'8 ottobre 2004 (ad oggetto "Approvazione di modifiche allo statuto comunale (proposta presentata ai sensi dell'art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)").

ART. 1 - E' aggiunto il seguente comma 2.
"2. Il Comune di Castelbaldo, richiamandosi al principio fondativo del ripudio della guerra sancito nell'art. 11 della Costituzione della Repubblica italiana, ispirandosi ai principi della tradizione cristiana che ha caratterizzato la vita del popolo italiano nella sua storia ultramillenaria, si dichiara un COMUNE DI PACE E PER LA PACE ed un COMUNE DEL DIALOGO e, pertanto, si impegna a partecipare attivamente alla costruzione di un ordine mondiale più giusto, pacifico, solidale e democratico, promuovendo la diffusione e lo sviluppo di una cultura dei diritti umani, della pace, del dialogo e della solidarietà".
ART. 2 - E' aggiunto il seguente comma 1bis.
"1bis. Il Comune di Castelbaldo afferma il valore di uno sviluppo sostenibile, che sia cioè fondato su un'economia equa e giusta, sulla qualità sociale e ambientale, sulla dignità del lavoro, sui diritti delle persone, su imprese responsabili, sul rispetto della partecipazione democratica e della cooperazione sociale; si impegna, pertanto, a praticare e promuovere tutte quelle iniziative e pratiche che abbiano al centro la tutela dell'ambiente, l'utilizzo sostenibile delle risorse non rinnovabili, la tutela del patrimonio naturale e storico, la diminuzione dell'inquinamento, l'aumento della vivibilità e della qualità della vita e che mirino alla costruzione e alla crescita di una società compiutamente sostenibile".
ART. 5 - Il comma 1 è sostituito come segue.
"1. L'albo pretorio, posto nella sua tradizionale sede all'interno del Municipio, è affidato al Segretario comunale, che si avvale dell'opera del messo comunale".
ART. 6 - Sono aggiunti i seguenti commi 1bis e 4:
"1bis. Lo stemma e il gonfalone sono stati riconosciuti con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 1963, come segue.
- Stemma: d'argento, al castello di rosso torricellato di tre, la mediana più elevata, merlato alla guelfa, aperto e finestrato del campo. Ornamenti esteriori da Comune.
- Gonfalone: Drappo partito, di bianco e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di CASTELBALDO. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento".
"4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali soltanto quando sussista un pubblico interesse".
Il comma 3 è sostituito come segue:
"3. L'uso dello stemma, del gonfalone nonché della fascia tricolore, che è distintivo del Sindaco, è disciplinato dalla legge; l'uso e la riproduzione di tali simboli sono comunque vietati per fini non istituzionali, salvo quanto previsto dal successivo comma 4".
ART. 12 - Al comma 2 le parole "dell'art. 53 della legge n. 142/90" sono sostituite dalle parole "dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000".
ART. 14 - Al comma 1 le parole "commi 5 e 6 dell'art. 31 della legge n. 142/90" sono sostituite dalle parole "commi 1, 2 e 3 dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000". Il comma 4 è abrogato.
ART. 14 bis - Al comma 2 le parole "individuate dal regolamento" sono sostituite dalle parole "ove costituite".
ART. 20 - All'inizio del comma 4 le parole "gli atti di amministrazione non riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi politici o burocratici del Comune" sono sostituite dalle parole "tutti gli atti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non riservati dalla legge o dal presente statuto ad altri organi di governo del Comune".
Il quartultimo capoverso è sostituito come segue: "l'individuazione di professionisti di fiducia dell'Amministrazione da incaricare per la difesa in giudizio dell'Amministrazione stessa, fatta salva la competenza dei responsabili dei servizi per l'adozione delle relative determinazioni a contrattare".
ART. 21 - Al comma 1 la parola "presenti" è sostituita dalla parola "votanti".
Al comma 3 è soppressa la frase "In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente".
ART. 23 - Nel comma 1, ottavo periodo le parole "dell'art. 36, comma 3 della Legge 142/90" sono sostituite dalle parole "dei principi legislativi vigenti".
Nel comma 1, terzultimo periodo le parole "dall'art. 51 della Legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modifiche" sono sostituite dalle parole "dall'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000".
ART. 24 - Al comma 1 la frase "compie gli atti conservativi dei diritti del Comune" è soppressa.
ART. 26 - Nel comma 1 le parole "dell'art. 15, comma 4 bis della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche" sono sostituite dalle parole "dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000".
ART. 30 - Al comma 2 le parole "di cui al comma 1 dell'art. 51 bis della Legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modifiche" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000".
ART. 31 - Il comma 2 è soppresso. Al comma 3 dopo la parola "referendum" sono aggiunte le parole "fatta salva la facoltà di delegare l'esercizio delle relative funzioni al responsabile dei servizi elettorali".
ART. 32 - Al comma 1, secondo periodo sono soppresse le parole "e dei carichi funzionali di lavoro".
ART. 34 - Il comma 3 è soppresso.
ART. 36 - Al comma 1 le parole "relativo all'efficacia dell'azione del Comune" sono sostituite dalla parola "politico-strategico".
E' introdotto il nuovo ARTICOLO 38 BIS dal seguente tenore.
"Art. 38 bis
Mancata approvazione del bilancio nei termini _ Mancata adozione di altri atti obbligatori per legge - Commissariamento
1. Qualora nei termini fissati dal D. Lgs. n. 267/2000 non sia stato adottato dalla Giunta comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.
2. Il Segretario Comunale attesta con propria nota da comunicare al Sindaco che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta comunale entro i due giorni lavorativi successivi per nominare il Commissario ad acta ai fini dell'adozione o dell'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale (laddove istituito), il difensore civico provinciale, segretari comunali, dirigenti o funzionari amministrativi in servizio presso pubbliche amministrazioni o in quiescenza, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti in servizio effettivo presso amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/01 e ai contratti di lavoro.
4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra o la Giunta non provveda a nominare il Commissario ad acta, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto, affinché provveda a nominare il suddetto.
5. Il Commissario, nel caso in cui la Giunta non abbia adottato lo schema di bilancio di previsione nei termini, vi provvede d'ufficio entro quaranta giorni dalla nomina.
6. Il Commissario entro il giorno successivo all'adozione invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria comunale.
7. Il Consiglio comunale deve essere convocato entro gli otto giorni successivi a quello dell'adozione.
8. Non si applicano i termini previsti dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
9. Qualora il Consiglio non provveda all'approvazione del bilancio, il Commissario, entro i successivi due giorni lavorativi, vi provvede direttamente, informando dell'avvenuto il Prefetto, affinché avvii la procedura di scioglimento del Consiglio ai sensi dell'art. 141, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000.
10. Lo stesso procedimento previsto nei precedenti commi è seguito nell'ipotesi di mancata adozione di provvedimenti di riequilibrio del bilancio di cui all'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000.
11. Fatte salve future nuove disposizioni legislative e fatte salve, altresì, le ipotesi contemplate dall'art. 120, comma 2 della Costituzione, la competenza a provvedere a fronte della mancata adozione di atti obbligatori per legge - diversi da quelli previsti dai precedenti commi 1 e 10 - da parte del Comune di Castelbaldo spetta al Difensore civico della Regione Veneto, il quale si avvale di Commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 267/2000".
ART. 41 - Il comma 2 è soppresso.
ART. 42 - Al comma 1 le parole "di riforma delle autonomie locali" sono soppresse.
ART. 43 - Al comma 2 le parole "del Consiglio comunale" sono sostituite dalle parole "della Giunta comunale".
ART. 55 - Nel comma 6 il primo periodo è sostituito come segue: "I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dall'affissione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione".
ART. 56 - Nel comma 1 le parole "nella legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite dalle parole "nel D.Lgs. n. 267/2000".
ART. 57 - Al comma 1 le parole "ai sensi dell'art. 36, comma 3 e dell'art. 38, comma 1 della Legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modifiche" sono sostituite dalle parole "in base alla legge" e le parole "dall'art. 51 della Legge n. 142 del 8 giugno 1990 e successive modifiche" sono sostituite dalle parole "dalla legge".
Al comma 4 le parole "di cui al comma 2 e al comma 2 bis dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142" sono sostituite dalle parole "di cui all'art. 50, comma 5 e all'art. 54, comma 2 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000".
E' aggiunto il seguente comma 6.
"6. Le ordinanze di cui al comma 1 ed al comma 4, esecutive dal giorno stesso dell'adozione, sono raccolte, in numerazione unica progressiva, in apposito registro annuale depositato presso la segreteria comunale. Il regime di pubblicità di cui al comma 3 si applica anche alle ordinanze contingibili ed urgenti indicate al comma 4, salve diverse disposizioni di legge".
ART. 58 - E' aggiunto il seguente comma 2: "1. Le deliberazioni consiliari modificative del presente statuto sono affisse all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi. Le modifiche statutarie entrano in vigore al termine del suddetto periodo di trenta giorni".

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