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Bur n. 108 del 29 ottobre 2004


Materia: Statuti

COMUNE DI RONCADE (TREVISO)

Statuti

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26 marzo 2004 e in vigore dal 10 giugno 2004.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
IL COMUNE

Art. 1. La Comunità
1. La Comunità di Roncade è Comune autonomo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà.
2. Il Comune nello svolgimento delle proprie funzioni assicura l'effettiva, libera e democratica partecipazione dei cittadini.
3. La Comunità, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di partecipazione e consultazione popolari previste dalla legge e dallo statuto, individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue le proprie finalità.
4. Gli organi, nella cura degli interessi del Comune, assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il patrimonio di storia e di tradizioni della Comunità locale.

Art. 2. Il territorio
1. Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri entro i suoi confini territoriali, delimitati con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24.12.1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica per una estensione di 61,98 chilometri quadrati .
2. Il territorio comprende le località di:
a) Roncade capoluogo, in cui è posta la sede del Comune e degli organi istituzionali;
b) Biancade;
c) San Cipriano;
d) Musestre;
e) Vallio;
f) Ca' Tron.

Art. 3. Funzioni generali
1. Il Comune di Roncade è ente con competenza generale, che rappresenta la Comunità che risiede nel suo terri-torio, ne cura gli interessi, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia, e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. Il Comune promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
4. Il Comune può assumere iniziative umanitarie di ca-rattere extracomunale.
5. Il Comune può promuovere iniziative di cooperazione internazionale decentrata per contribuire allo sviluppo e rafforzamento della democrazia locale e della società civile e per l'affermazione dei valori e principi e-spressi nel presente statuto anche a livello internazionale.

Art. 4. Sviluppo civile e sociale
1. Il Comune, in particolare, esercita le sue attri-buzioni per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;
b) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne;
c) miglioramento della qualità della vita nella Comunità, rendendo fruibili i beni pubblici e tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
d) promozione dei valori della cultura, della pace e della vita;
e) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative volte ad assicurare il dirit-to al lavoro, alla casa, all'istruzione pubblica e privata;
f) valorizzazione delle tradizioni, degli usi e costumi locali;
g) promozione e sostegno delle attività sportive esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, dalle società ed enti di promozione sportiva per la formazione e il miglioramento della qualità di vita dell'uomo.

Art. 5. Salvaguardia e utilizzo del territori
1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove:
a) la tutela dell'ambiente, adottando strumenti per la difesa del suolo e del sottosuolo e per l'eliminazione di ogni causa di inquinamento;
b) l'attuazione di piani e strumenti per la protezione civile;
c) la tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico, architettonico ed archeologico;
d) la disciplina dell'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica, la regolamentazione edilizia e la salvaguardia ambientale;
e) lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica;
f) la pianificazione e regolamentazione della viabilità, del traffico, e della circolazione;
g) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata alle esigenze sociali della popolazione e all'interesse pubblico generale.


Art. 6. Sviluppo economico
1. Il Comune promuove:
a) lo sviluppo economico, la valorizzazione dei sistemi produttivi, la ricerca applicata nell'ambito delle proprie competenze, comunque nel rispetto della salute, sicurezza pubblica e tutela dell'ambiente;
b) il settore dell'agricoltura con iniziative utili a favorire forme di associazionismo e di cooperazione, nonché lo studio, la ricerca e la diffusione di nuovi sistemi e tecnologie per la produzione agricola nel ri-spetto dell'equilibrio chimico, fisico e biologico del suolo;
c) lo sviluppo armonico dell'artigianato e dell'attività industriale, favorendo forme di associazio-nismo ed iniziative idonee a mantenere ed incrementare i livelli di occupazione e di reddito;
d) lo sviluppo del commercio, del turismo e dei servizi

Art. 7. Simboli del Comune
1. I simboli ufficiali del Comune sono:
a) lo stemma;
b) il gonfalone;
c) il sigillo.
2. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo, nell'osservanza delle disposizioni di legge, è riservato esclusivamente al Comune. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare o riprodurre i predetti simboli ufficiali per fini commerciali o politici.

Art. 8. Lo stemma
1. Il Comune, che si fregia del titolo di Città, giusto Decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 2004 a firma Carlo Azeglio Ciampi, usa lo stemma, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, a firma Giovanni Gronchi, così descritto: «d'azzurro al tronco d'albero al naturale, segato in banda nel cui centro è infissa una roncola d'argento, manicata di legno» a forma di scudo sannitico, sormontato da corona di Città, turrita, formata da un cerchio d'oro, aperto da otto pusterle (cinque visibili) riunite da cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero, l'elemento decorativo consiste in due rami di quercia con ghiande e di alloro con bacche, il tutto al naturale, fra loro decussati sotto la punta dello scudo e annodati da un nastro dai colori nazionali, di verde, di bianco e di rosso.
2. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per fini non istituzionali soltanto ove sussiste un pubblico interesse.

Art. 9. Il gonfalone
1. Il gonfalone, approvato con il predetto decreto, è così descritto: «drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in oro: Città di Roncade. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e sul gambo inciso il nome. Cra-vatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro».
2. Il Comune fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali. Il sindaco può disporre l'esibizione del gonfalone nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune ad una iniziativa. Il gonfalone nelle cerimonie e ricorrenze sarà portato da personale incaricato dall'amministrazione.

Art. 10. Il sigillo
1. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma della Città ed in corona la dicitura: «Città di Roncade (Prov. di Treviso)».

CAPO II
L'AUTONOMIA DEL COMUNE

Art. 11. Autonomia della comunità locale
1. La Comunità di Roncade costituita in Comune è titolare di autonomia statutaria, autonomia normativa rego-lamentare, autonomia organizzativa e autonomia amministrativa, che esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione e dal presente statuto.
2. L'autonomia normativa del Comune si adegua ai principi enunciati espressamente dalla legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle loro funzioni.
3. La Comunità locale difende e sviluppa la propria autonomia.

Art. 12. Autonomia economica e finanziaria
1. Il Comune ha autonomia finanziaria ed economica, che esercita in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento di finanza pubblica per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente statuto.
2. Nello stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie il Comune potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condi-zione di particolare bisogno.

Art. 13. Rinvio ai principi della carta europea dell'autonomia locale
1. L'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo si ispira ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con legge 30 dicembre 1989 n. 439.

Art. 14. Lo statuto
1. Lo statuto è l'atto normativo fondamentale che garantisce e regola l'autonomia del Comune e l'esercizio delle funzioni che gli competono nell'ambito dei prin-cipi fissati dalla legge.

Art. 15. Efficacia normativa dello statuto
1. Le norme statutarie sono norme speciali che, in assenza di una espressa contraria disposizione legislativa, prevalgono sulle norme di diritto comune, nel rispetto in ogni caso dei principi fissati dalla legge.

Art. 16. Inderogabilità dello statuto
1. I regolamenti e le deliberazioni, qualunque sia la maggioranza che li ha deliberati, non possono modificare lo statuto, né ad esso derogare.
2. Le modificazioni statutarie non possono essere inserite all'interno di atti deliberativi di altra natura e devono essere posti all'ordine del giorno del Consiglio come oggetto esplicitamente dichiarato.

Art. 17. Interpretazione dello statuto
1. L'interpretazione dello statuto va effettuata, oltre che secondo i criteri di interpretazione delle leggi, tenendo altresì conto del riconoscimento costituzionale e legislativo della potestà del Comune, nonché della deliberazione dell'organo in cui detta potestà autonoma si è estrinsecata.
2. Le norme statutarie vanno interpretate alla luce dei principi fondamentali espressi o impliciti nello statuto.
3. E' ammessa l'interpretazione estensiva delle norme statutarie, in quanto norme speciali, nei limiti tuttavia dei principi delle leggi dai quali la norma statutaria è dipendente.
4. Ne è invece vietata l'interpretazione analogica.

Art. 18. Interpretazione autentica dello statuto
1. E' riservata al Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 20, l'interpretazione autentica delle norme statutarie.
2. L'interpretazione autentica di norme statutarie preesistenti ha carattere eccezionale e deve risultare in modo esplicito ed inequivocabile dalla particolare struttura della fattispecie normativa, la quale appaia diretta ad imporre una data interpretazione e non sia suscettibile di applicazione autonoma, ma si integri ed operi congiuntamente con quelle preesistenti.
3. L'interpretazione autentica ha efficacia retroattiva.

Art. 19. Adeguamento dello statuto.
1. Il Consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando corrispondenza fra i principi e le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
2. A tal fine è riconosciuta alla Giunta comunale, ai Consiglieri Comunali, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali ed alle associazioni ed organismi di partecipazione secondo le modalità fissate dal Regolamento l'iniziativa per la modifica di una o più norme dello statuto.

Art. 20. Procedura di revisione dello statuto
1. Le proposte di modifica e abrogazione sono rimesse al Sindaco ed ai Consiglieri comunali, nonché al Segretario comunale, il quale ne dà pubblico avviso nelle forme previste dal regolamento.
2. La proposta di delibera di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale unitamente a quella contenente il progetto di nuovo statuto ed essere approvate congiuntamente.

Art. 21. Entrata in vigore dello statuto
1. Lo statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.
3. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

Art. 22. Potestà regolamentare
1. La potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dello statuto e dei principi stabiliti dalle leggi.
2. I regolamenti disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, il funzionamento degli organi e degli uffici, nonché l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Art. 23. Procedura di approvazione
1. L'iniziativa per l'adozione o la modifica dei regolamenti spetta alla Giunta comunale, all'Assessore delegato nella materia, al Direttore Generale, al Responsabile della posizione organizzativa per quanto di competenza, ai Consiglieri Comunali, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali ed alle associazioni ed orga-nismi di partecipazione secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2. Prima della loro approvazione, gli schemi di regolamento sono depositati per quindici giorni consecutivi presso la segreteria comunale al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e alla loro formazione attraverso la presentazione di osservazioni e memorie.

Art. 24. Entrata in vigore dei regolamenti
1. I regolamenti, salva diversa prescrizione di legge o di regolamento, entrano in vigore dalla data in cui di-venta esecutiva la delibera di approvazione.

Art. 25. Accesso allo statuto ed ai regolamenti
1. Lo statuto ed i regolamenti comunali devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli e averne copia. A tal fine sono depositati in copia presso la segreteria del Comune e la biblioteca comunale, nonché resi consultabili anche attraverso sistemi informatici.
2. Presso la segreteria del Comune è reso disponibile l'elenco dei regolamenti vigenti.

CAPO III
PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'AZIONE DEL COMUNE

Art. 26. Fini dell'azione del Comune
1. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune si propone di attuare, in forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia, nel segno della solidarietà e della tolleranza, i valori fonda-mentali della libertà, della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone, nonché la promozione della famiglia.
2. Promuove in particolare la tutela delle persone portatrici di handicap fisici o psichici e dei nuclei familiari in situazione di disagio e sofferenza.
3. Gli organi del Comune assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei prov-vedimenti di loro competenza.
4. Il Comune promuove il riconoscimento dei valori dell'istruzione e del lavoro, e dell'iniziativa economica privata.

Art. 27. Carta dei diritti dei cittadini
1. Il Consiglio Comunale, in conformità alle finalità stabilite dall'art. 1 della legge 30 luglio 1998 n. 281, promuove l'adozione della "Carta dei diritti dei cittadini", le cui norme costituiranno principi di riferimento per l'attività del Comune nei rapporti con gli utenti.



Art. 28. Consiglio comunale dei ragazzi e dei giovani
1. Il Comune favorisce l'educazione civica e la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alla vita della Comunità comunale.
2. In particolare promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che delibera in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 29. Principio di sussidiarietà
1. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.
2. Il Comune nell'esercizio dell'autonomia normativa, amministrativa ed organizzativa dà piena attuazione al principio di sussidiarietà ed esercita i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto, garantendo il massimo di libertà e di responsabilità.
3. A tal fine l'Ente predispone gli strumenti affinché i singoli e le formazioni sociali possano esplicare in tal senso la propria creatività ed attuare iniziative volte alla soluzione dei problemi.
4. In ogni caso il principio di sussidiarità trova il suo limite nel principio dell'efficacia dell'azione amministrativa, intesa come necessario conseguimento delle finalità affidate alle cure dell'Ente.

Art. 30. Attuazione del principio di sussidiarità
1. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con modalità che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
2. Il Comune promuove una graduale estensione della sua organizzazione sull'intero territorio allo scopo di as-sicurare una maggiore presenza operativa.
3. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
4. Il Consiglio Comunale, valuta i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi e ne stabilisce gli orientamenti e la gradualità in relazione alle risorse dell'ente. Può, inoltre, individuare attività che l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali possono adeguatamente esercitare.
5. La Giunta Comunale, definisce le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuite all'autonomo esercizio dei citta-dini e delle loro formazioni sociali, con ogni connessa responsabilità.

Art. 31. La semplificazione amministrativa
1. La semplificazione dell'attività amministrativa costituisce uno degli obiettivi principali degli organi elettivi e dei Responsabili dell'organizzazione, da ottenersi mediante una organizzazione essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.
2. Il Comune assume le iniziative ed attua gli interventi previsti dalle leggi annuali di semplificazione di cui all'art. 20, primo comma, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. In sede regolamentare sono definite le categorie delle persone inabili o in condizioni di indigenza che sono esentate dal rimborso dei costi sostenuti dal Comune e dal pagamento dei diritti comunali. .

Art. 32. Gestione associata di funzioni e servizi
1. Il Comune promuove le più ampie forme di collaborazione e cooperazione con gli altri enti territoriali per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi determinati, più agevolmente gestibili a livel-lo sovra e pluricomunale.
2. La gestione associata di funzioni e servizi deve conseguire i più elevati livelli di efficienza ed efficacia, il potenziamento e l'ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili dal maggior numero possibile di cittadini ed un economico e perequato concorso finanziario.
3. Le gestioni associate devono, altresì, realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravi di pro-cedure, di costi e di tempi.

CAPO IV
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 33. Gestione dei servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza, secondo quanto previsto dall'art. 112 e segg. del D. Lgs. n. 267, dalle leggi vigenti e dallo statuto.
2. Nell'ambito della propria autonomia economica, il Comune effettua la scelta della forma di gestione per ciascun servizio pubblico locale comparando, secondo criteri di efficienza, efficacia e solidarietà sociale, le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 34. Gestione in economia
1. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in economia dei servizi ai sensi dell'art. 113 bis, 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000 nel rispetto delle finalità e dei principi del presente statuto.

Art. 35. Concessione a terzi
1. La concessione di servizi a terzi è regolata da condizioni che garantiscono l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure stabilite dalla legge. Qualora il conferimento riguardi servizi culturali e sociali oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata, mediante trattativa privata, previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il mede-simo servizio.

Art. 36. Azienda speciale
1. Il presidente e il consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sin-daco nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale. Il presidente è scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione. Nel consiglio di amministrazione è assicurata la presenza di entrambi i sessi.
2. Non possono essere nominati Presidente e componente del consiglio d'amministrazione il Sindaco, i consiglieri, gli assessori, i revisori dei conti e i dipendenti del Comune, gli amministratori e dipendenti di altre aziende speciali comunali o di società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal Comune, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, parenti ed affini fino al quarto grado, i conviventi, i soci o collaboratori in attività aventi fini di lucro dei medesimi.
3. Il Sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si attengano agli indirizzi stabiliti dal Consi-glio comunale. Il presidente decade automaticamente con la revoca da componente del consiglio di amministrazione Il Sindaco procede, inoltre, alla sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla ca-rica.
4. Lo statuto delle aziende speciali per le gestioni di maggiore consistenza economica prevede una certificazione di bilancio.

Art. 37. Istituzione
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, come previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 36.

Art. 38. Società per azioni o a responsabilità limitata
1. Il Comune avvalendosi della facoltà di costituire o partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 113 e 113 bis lett.c) del D. Lgs. n. 267/2000 persegue, nel concorrere agli atti gestionali, oltre alla tutela dell'interesse della collettività nell'ambito della attività esercitata, anche l'interesse dei consumatori e degli utenti.
2. Gli amministratori ed i sindaci che il Comune è obbligato a nominare ai sensi dell'art. 116, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 devono essere in possesso di spe-cifica competenza tecnica e professionale.
3. Non possono essere nominati amministratori o sindaci di società per azioni o a responsabilità limitata il Sindaco, gli assessori, i consiglieri, i revisori dei conti e i dipendenti del Comune, i dipendenti o amministratori di aziende speciali comunali o di altre società per azioni o a responsabilità limitata costituite o partecipate dal Comune, nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado, i conviventi, i soci o collaboratori in atti-vità di lucro dei medesimi.
4. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

TITOLO II
ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI
CAPO I
NORME GENERALI

Art. 39. Norme generali
1. Gli organi di governo, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e ne stabiliscono le priorità tenendo conto degli interessi dell'intera collettività. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica in conformità alle norme del presente statuto ed alle disposizioni stabilite dai regolamenti.
3. Nella nomina della Giunta è favorita la presenza di entrambi i sessi, mentre per quella degli organi collegiali non elettivi degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune è assicurata la presenza di entrambi i sessi.

Art. 40. Doveri degli amministratori
1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere assolutamente improntato al massimo rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione.
2. Salvi i doveri di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 267/2000, al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze anche occasionali presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, nonché società e consorzi di cui il Comune sia socio.
3. Gli amministratori, fermo quanto stabilito dal predetto art. 78, devono inoltre astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi di società o associazioni, anche di professionisti, imprese o studi di cui sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

Art. 41. Patrocinio legale ed assicurazione dell'attività degli amministratori
1. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, di un assessore o di un consigliere per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere l'amministratore da un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'amministratore rimborserà all'ente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.
3. Il Comune può stipulare apposita assicurazione per la copertura dei rischi conseguenti all'attività istituzionale degli amministratori.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 42. Il Presidente del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco esercita le funzioni di Presidente del Consiglio il Vicesindaco.
3. Le deliberazioni rese dal Consiglio immediatamente eseguibili e gli eletti dichiarano espressamente di accettare le cariche, con registrazione verbale di tale dichiarazione. Essi assumono direttamente la carica

Art. 43. Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio
1. Il Presidente, oltre ai poteri e le funzioni attribuite dal D. Lgs. n. 267/2000, dallo statuto e dal regolamento, promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico - amministrativo, l'adozione degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale ed assicura con le modalità previste dal regolamento comunale la partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche.
2. Egli assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri su tutte le questioni da sottoporsi al Consiglio comunale.
3. Il Presidente sottoscrive insieme al Segretario gli atti del Consiglio comunale.

Art. 44. I Consiglieri comunali - Prerogative
1. Ogni Consigliere comunale esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specifici stabiliti dalla legge. L'accesso deve consentire la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, previa motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, ove sia utile e necessario per l'esercizio del suo mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
a. esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
b. presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.

Art. 45. Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle adunanze
1. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono pervenire per iscritto al Presidente entro o durante la successiva seduta del Consiglio.
2. Il Presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite la Presidenza, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificativi delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

Art. 46. Regolamento del Consiglio comunale
1. Il regolamento, nel disciplinare il funzionamento del Consiglio comunale, garantisce la piena partecipazione all'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari nel rispetto delle funzioni di rappresentanza politica a ciascuno democraticamente assegnate dagli elettori.

Art. 47. Convocazione - Indirizzi generali
1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento, il quale dovrà stabilire:
a) le modalità della convocazione dei Consiglieri da parte del Presidente mediante avviso comprendente l'elenco degli argomenti da trattare, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione, prevedendo anche che, previa intesa con i destinatari, lo stesso possa avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
c) adeguati tempi di deposito preventivo delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
d) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, e le altre forme di pubblicità.
e) la possibilità per un quinto dei Consiglieri di richiedere al Presidente la tempestiva convocazione del Consiglio, con indicazione degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.
Art. 48. Attività di controllo del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
a) la verifica entro il mese di settembre di ciascun anno, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma - elenco annuale dei lavori pubblici;
c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
e) la relazione annuale del difensore civico e quella del collegio dei revisori dei conti.

Art. 49. Esercizio delle funzioni attribuite dalla legislazione
1. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni e le competenze previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e dalle altre norme vigenti che fanno specifico riferimento alle competenze del consiglio comunale.
2. Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 50. Conferenza dei Capigruppo
1. Nella prima seduta d'insediamento del Consiglio co-munale, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla Presidenza il proprio Capogruppo.
2. I Capigruppo consiliari costituiscono una Commissione consiliare nell'ambito della quale ciascuno, per le decisioni ed i pareri che comportino votazioni, esercita diritto di voto proporzionale al numero dei Consiglieri componenti il suo gruppo. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio ed assume la denominazione di "Conferenza dei Capigruppo".
3. La Conferenza dei capigruppo svolge funzioni consultive e di supporto nell'ambito dei lavori del Consiglio Comunale e delle attività del Comune di rilevante interesse per i cittadini.
4. Il regolamento ne disciplina i poteri, le funzioni e l'organizzazione.

Art. 51. Commissione consiliare di controllo e garanzia
1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo e garanzia può essere istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, alla quale è attribuito il compito di effettuare le verifiche periodiche previste dall'art. 48, primo comma, lettere a), b) e c) e di presentare al Consiglio, tramite il Presidente che provvede ad iscriverle all'ordine del giorno, relazioni illustrative dei risultati dell'attività esercitata.
2. Il regolamento del consiglio comunale disciplina la composizione, l'elezione ed il funzionamento della Com-missione permanente di controllo e garanzia. Ne determina, altresì, i poteri per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.
3. Il Presidente della Commissione di controllo e garanzia deve essere esponente delle opposizioni ed è eletto dalla Commissione nel suo seno con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza. E' eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 52. Commissioni consiliari permanenti
1. Il Consiglio comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno tre Commissioni consiliari permanenti, distinte per settori omogenei di materie, per il preventivo approfondimento di argomenti di rilevante interesse da trattare nelle sue adunanze.
2. Ciascuna Commissione è composta da almeno sette mem-bri, eletti nel proprio seno con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari ed assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo e di entrambi i sessi ove possibile.
3. Il regolamento ne disciplina l'elezione, i poteri, le funzioni, l'organizzazione e le modalità di vo-tazione.

Art. 53. Commissioni d'indagine
1. Il Consiglio comunale, su proposta motivata avanzata per iscritto da un terzo dei suoi componenti può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti, Commissioni d'indagine su specifiche attività dell'Amministrazione.
2. Le Commissioni d'indagine sono composte da tre consiglieri, eletti con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza di almeno un rappresentante della minoranza e di entrambi i sessi ove possibile.
3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario a maggioranza assoluta dei presenti.
4. La Commissione svolge la sua attività collegialmente ed ha accesso agli atti del Comune che sono direttamente oggetto dell'indagine e ad ogni altro atto connesso del quale l'ente disponga o che abbia la possibilità di acquisire.
5. La Commissione riferisce al Consiglio sull'esito dell'indagine effettuata, richiedendo al Presidente apposita convocazione dello stesso, in seduta segreta, ove necessario.
6. Il regolamento ne disciplina i poteri, le funzioni e l'organizzazione.

Art. 54. Commissioni comunali
1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge, possono essere nominate commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta composte da membri in possesso dei requisiti per la nomina a consiglieri comunali.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Le commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute all'audizione del Sindaco e degli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 55. Commissioni consiliari speciali
1. Il Consiglio comunale può istituire, di volta in volta, commissioni consiliari speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare.
2. Con la deliberazione che le istituisce, sono stabiliti anche la composizione delle stesse, secondo i criteri di rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 56. Consulte tecniche di settore
1. Il Consiglio comunale può istituire Consulte tecniche di settore, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, con la finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'ente.
2. La durata in carica dei componenti la Consulta non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco in carica al momento della loro nomina.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 57. Composizione, nomina e revoca
1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di sette Assessori dallo stesso nominati, tra cui un Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco nelle sue funzioni, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo.
3. Nel caso di contemporanea assenza del Sindaco e del Vicesindaco le funzioni di cui al comma 2 vengono svolte dall'Assessore presente più anziano secondo l'ordine di nomina presente, esclusivamente per l'adozione di atti e provvedimenti indifferibili ed urgenti.
4. Possono essere nominati Assessore anche cittadini non facenti parte del consiglio fino ad un massimo di tre. Questi non possono ricoprire le funzioni di Vicesindaco mentre possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, senza diritto di voto
5. I consiglieri che assumono la carica di Assessore conservano quella di consigliere comunale.
6. La revoca degli Assessori da parte del Sindaco è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto di fiducia, e di essa deve essere data comunicazione al Consiglio comunale.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, ai conviventi ed i soci o collaboratori in attività aventi fini di lucro del Sindaco e degli Assessori.

Art. 58. Funzionamento
1. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in via informale dalla stessa.
2. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche. A discrezione del Presidente possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta il direttore generale, i responsabili delle posizioni organizzative, i revisori dei conti e, al fine di acquisire elementi valutativi direttamente connessi ad argomenti all'o.d.g., tecnici, esperti, cittadini ed altri.
3. La Giunta comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
4. Le deliberazioni della Giunta comunale sono sottoscritte da chi presiede la seduta e dal Segretario generale.

Art. 59. Competenze
1. Spettano alla Giunta, come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, tutti gli atti che non siano riservati dall'ordinamento al Consiglio o al Sindaco e che non abbiano contenuto meramente gestionale.
2. In particolare:
a) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
c) ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
d) approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
e) assume attività d'iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
g) approva il Peg e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
h) destina il fondo di riserva;
i) approva i progetti dei lavori pubblici;
j) adotta le variazioni di bilancio in caso di urgenza;
k) approva le nomine politiche non riservate dalla legge ad altri organi;
l) dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
m) delibera in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
n) dispone i criteri per l'erogazione di contributi secondo le procedure regolamentari.

CAPO IV
IL SINDACO

Art. 60. Ruolo e funzioni
1. Il Sindaco esercita i suoi compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promuovendo da parte di tutti, amministratori e respon-sabili, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
2. Al fine di esercitare le funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso gli uffici informazioni ed atti anche riservati; promuove, tramite il segretario od il direttore generale se nominato, indagini e verifiche sull'intera attività del Comune; può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni partecipate dall'ente locale, tramite i rappresentanti legali delle stesse; impartisce direttive al servizio di polizia municipale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare at-traverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di governo e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.
5. Assume iniziative, promuove ed effettua azioni nei confronti degli organi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli altri soggetti pubblici e privati, che risultano utili o necessarie per la tutela e cura degli interessi e dei diritti della popolazione e per lo sviluppo della Comunità.
6. Coordina e controlla l'attività degli Assessori.

Art. 61. Deleghe ed incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva com-petenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce;
b) non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze;
c) la delega può essere permanente, temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti;
d) l'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia e gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza;
e) la potestà del delegato concorre con quella del Sindaco, che può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze in materia senza alcuna limitazione;
f) la delega può essere revocata in qualunque momento senza specifica motivazione, in quanto atto meramente discrezionale;
g) le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio;
h) non è consentita la mera delega di firma.
2. La rappresentanza dell'ente nel processo tributario può essere delegata dal Sindaco ad un Assessore, al Segretario generale o al responsabile della gestione del tributo.
3. Il Sindaco può delegare a partecipare in sua vece alle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi un Assessore od un Consigliere comunale.
4. Può attribuire ad Assessori e Consiglieri l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi, progetti e iniziative o di curare de-terminate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

Art. 62. Linee programmatiche - Attuazione - Verifica - Adeguamento
1. Il Sindaco, entro due mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora il programma amministrativo da realizzarsi nel corso del mandato, indicando gli obiettivi e le linee essenziali dell'azione di governo, nonché i tempi, azioni, strumenti, risorse e metodi operativi per la loro attuazione.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma ai consiglieri comunali e nei successivi trenta giorni convoca il Consiglio perché partecipi alla sua definizione attraverso proposte, contributi, osservazioni e richieste di modifica.
3. Il Sindaco, valutate le risultanze dell'esame del programma effettuate dal Consiglio ed apportati allo stesso gli eventuali adeguamenti ritenuti utili al suo perfezionamento, entro un mese dalla predetta adunanza definisce l'atto comprendente le linee del programma amministrativo di mandato e le presenta al Consiglio comunale.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio comunale è convocato per la verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche, sulla base di apposita relazione presentata all'organo collegiale dal Sindaco.
5. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie, predisponendo il documento di adeguamento del programma di mandato che presenta al Consiglio nella prima seduta utile perché esprima le proprie osservazioni e proposte.

Art. 63. Interrogazioni
1. Il Sindaco, o per sua delega l'Assessore competente per materia, risponde alle interrogazioni presentate dai consiglieri fornendo in tempi brevi ed in modo esauriente tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti richiesti, nelle forme e modi stabiliti dal regolamento.

TITOLO III
GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 64. Promozione della partecipazione popolare
1. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, in forma singola od associata, all'attività amministrativa, attraverso:
a) l'acquisizione di pareri e proposte;
b) l'accesso agevolato alle strutture e servizi comu-nali ed agli atti amministrativi;
c) la consultazione degli interessati anche mediante assemblee o questionari ed il loro coinvolgimento in organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
d) la facoltà di presentare memorie, documentazione ed osservazioni utili alla formazione di atti fondamentali;
e) la concessione, in relazione alle risorse disponibili, di concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità.
2. Il Comune favorisce, altresì, la formazione di organismi a base associativa portatori di finalità culturali, sportive, turistiche e sociali senza scopo di lucro, anche in attuazione del principio di sussidiarietà.
3. L'ente ha l'obbligo di motivare le ragioni che non consentono l'accoglimento delle proposte formulate dai cittadini nell'esercizio della partecipazione popolare.

Art. 65. I soggetti della partecipazione popolare
1. L'esercizio dei diritti di partecipazione popolare, nei limiti previsti per ciascun istituto, è riconosciuto:
1) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
2) ai cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
3) agli stranieri residenti nel Comune;
4) alle persone non residenti che svolgono stabilmente nell'ambito del territorio comunale la propria attività lavorativa.
5) I diritti di partecipazione, salvo quanto previsto negli articoli seguenti, possono essere esercitati dai soggetti di cui al comma 1) in forma singola o associata.

Art. 66. Albo comunale delle associazioni
1. Le libere ed autonome associazioni, costituite in conformità all'ordinamento, per finalità culturali, sociali, turistiche e sportive senza scopo di lucro, regolate da principi di democraticità che consentano la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale, possono essere iscritte in un apposito «Albo comunale delle associazioni».
2. L'iscrizione all'Albo consente alle associazioni di esercitare attivamente la collaborazione con l'ente, di attuare le iniziative di informazione e partecipazione previste dal presente statuto ed è requisito indispensabile per la concessione di contributi.
3. L'iscrizione è disposta con provvedimento del Responsabile della posizione organizzativa, il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'Albo e disporre la cancellazione delle associazioni per le quali siano venuti meno i requisiti di cui al 1° comma.

CAPO II
PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

Art. 67. Istanze e petizioni
1. Le istanze sono presentate per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti doverosi di competenza del Sindaco, della Giunta, del Segretario comunale o Direttore generale e dei Responsabili delle posizioni organizzative ovvero per chiedere ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione non riscontrabili attraverso l'esercizio del diritto all'informazione.
2. Le petizioni sono dirette a porre all'attenzione degli organi dell'amministrazione una questione di interesse collettivo di loro competenza o per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
3. Sulle istanze e petizioni presentate al Sindaco per iscritto, con firma autenticata a norma della legge elettorale provvede l'autorità comunale competente rispettivamente entro il termine di trenta e sessanta giorni, salvo risposta interlocutoria motivata, che sospende, per una sola volta, il medesimo termine.

Art. 68. Proposte
1. La proposta è una richiesta per l'adozione di un atto di contenuto determinato e comprensivo dell'imputazione dell'eventuale spesa, rispondente ad un interesse collettivo, di competenza del Consiglio comunale, della Giunta comunale o del Sindaco.
2. La proposta, a pena di inammissibilità, si esercita per iscritto mediante la presentazione di uno schema di atto ed è sottoscritta da almeno il cinque per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. Le firme dei proponenti devono essere autenticate a norma della legge elettorale.
3. Qualora la proposta riguardi una parte del territorio comunale, è sottoscritta da almeno il cinque per cento degli iscritti nelle liste elettorali delle località interessate di cui all'art. 2.
4. Il diritto di proposta non può essere esercitato nelle seguenti materie:
a) statuto e regolamento del Consiglio comunale;
b) bilanci, finanze, tributi e contabilità;
c) espropriazione per pubblica utilità;
d) norme, atti e provvedimenti vincolati nella forma e/o nel contenuto;
e) disciplina del funzionamento degli organi e della struttura organizzativa comunale;
f) opere e lavori pubblici in corso di esecuzione o per i quali sia stato conferito incarico di progettazione o affidato l'appalto;
g) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone.
5. Sono inammissibili le proposte presentate entro l'anno successivo alla presentazione di altra proposta avente il medesimo oggetto.
6. La proposta è istruita con l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine di sessanta giorni può essere sospeso per una sola volta per comprovati motivi.
7. Scaduto il termine di cui al precedente comma, il Sindaco provvede sulla proposta, se di sua competenza, oppure la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio o della Giunta.


Art. 69. Associazioni ed organismi di partecipazione. Rapporti con il Comune
1. Il Sindaco assicura alle associazioni ed agli organismi di partecipazione un'adeguata informazione sulle attività ed iniziative del Comune nelle materie di loro interesse al fine di promuovere da parte delle associazioni ed organismi predetti ogni iniziativa utile alla migliore tutela degli interessi collettivi e, in particolare, al miglioramento della qualità delle pre-stazioni fornite ai cittadini, alla semplificazione delle procedure ed alla riduzione dei costi.
2. In particolare promuove incontri con i rap-presentanti delle associazioni ed organismi di partecipazione per la valutazione delle iniziative pervenute e per la verifica della loro attuazione.
3. Inoltre, prima che siano assunte iniziative o adottati provvedimenti di rilevante interesse generale, può indire appositi incontri per la consultazione dei rappresentanti delle associazioni e degli organismi di partecipazione interessati.

Art. 70. Diritto di intervento nel procedimento
1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dal regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti, alle informazioni ed ai documenti amministrativi.

CAPO III
PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

Art. 71. Consultazione della popolazione
1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse per la comunità ed in ogni altro caso ritenuto opportuno, il Sindaco può promuovere la consultazione della popolazione interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in località od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.
2. La consultazione, che deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali, è effettuata:
a) mediante assemblee, tenute nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei;
b) mediante questionari, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propositivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.


Art. 72. Referendum comunali
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:
a) quando la relativa iniziativa sia adottata dal Con-siglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
b) quando sia richiesto dal quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La giunta, in considerazione dell'oggetto della consultazione referendaria, può estendere la partecipazione al referendum ad una o più categorie di soggetti di cui all'art. 65 - 1° comma.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
a) lo statuto e il regolamento del Consiglio comunale;
b) i bilanci, le finanze, i tributi e la contabilità;
c) le materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
d) gli oggetti sui quali il Consiglio comunale o la Giunta abbiano già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
e) le materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
f) norme, atti e provvedimenti vincolati nella forma e/o nel contenuto;
g) le proposte in contrasto con la Costituzione, la legge o lo statuto;
h) la disciplina del funzionamento degli organi e della struttura organizzativa comunale;
i) opere e lavori pubblici in corso di esecuzione o per i quali sia stato conferito incarico di pronto degli organi e della struttura organizzativa comunale;
j) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
k) le elezioni, le nomine, le designazioni, le revoche, le dichiarazioni di decadenza e in generale le deliberazioni o le questioni concernenti persone;
l) gli atti inerenti la tutela di diritti.
5. Sono inammissibili le proposte di referendum presentate su questioni che siano già state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo negli ultimi cinque anni.

Art. 73. Effetti del referendum
1. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Il Consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.
3. L'esito referendario non può impegnare direttamente l'Amministrazione, alla quale è riservato il dovere di valutare le ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di atti.

Art. 74. Disciplina del referendum
1. Il regolamento comunale determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disci-plina della consultazione referendaria.
2. Qualora vengano proposti più referendum, questi, ove possibile, sono riuniti in un'unica tornata annuale.

CAPO IV
PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

Art. 75 Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, rispettivamente del Sindaco o Presidenti d'Azienda, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Nella sede comunale è previsto un apposito spazio di facile accesso al pubblico destinato ad «Albo pretorio» per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo statuto ed i regolamenti prevedono che siano portati a conoscenza dei cittadini.
3. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica e del Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 76. Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. I poteri che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi, ad eccezione del referendum, anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
4. Il Comune si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
5. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
6. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione ed assume ogni iniziativa utile per far conoscere le modalità per esercitarli.

CAPO V
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 77. Istituzione e funzioni
1. E' istituito il Difensore civico, che ha competenza generale quale garante dell'imparzialità, e del buon andamento dell'amministrazione comunale.
2. Opera per l'eliminazione di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, nell'azione amministrativa del Comune, su istanza o segnalazione di persone residenti, domiciliate o esercitanti la propria attività nell'ambito del Comune e associazioni, anche con comunicazioni orali, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori. Interviene di propria iniziativa quando viene a conoscenza delle situazioni sopraindicate.
3. Per la tutela dei principi di equità cui deve ispirare l'attività del Comune può intervenire presso gli organi di amministrazione ed i responsabili della gestione dell'ente per segnalare, nell'adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e l'istituzione.
4. Al Difensore civico sono presentati i ricorsi avverso il differimento o il diniego, espresso o tacito, del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli stessi, stabilito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso che il Difensore civico ritenga illegittimo il diniego od il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinché provveda a consentire l'esercizio del diritto di accesso avvertendo che, in difetto, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, sarà disposto l'intervento sostitutivo.
5. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del comune e degli enti, istituzioni, aziende dipendenti dal Comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comunali.


Art. 78. Requisiti
1. Il Difensore civico deve essere persona di riconosciuto prestigio morale e professionale, dotato di comprovata competenza ed esperienza nelle discipline giuridico-amministrative, che dia garanzia di imparzialità ed indipendenza di giudizio.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste per l'elezione a consigliere comunale. Non deve aver ricoperto negli ultimi cinque anni la carica di sindaco o assessore del Comune.

Art. 79. Elezione
1. Il Consiglio comunale elegge il Difensore civico previo invito pubblico del Sindaco a presentare le candidature, contenente l'indicazione dei requisiti richiesti, delle funzioni da esercitare e della relativa indennità. Nell'avviso sono precisati le modalità ed il termine per la presentazione delle candidature, corredate dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti e dal curriculum dei titoli e delle attività ed incarichi svolti. L'avviso è pubblicato all'albo, sulla stampa locale ed è inviato alle associazioni di partecipazione popolare.
2. Il Presidente del Consiglio comunale dispone la verifica della regolarità delle candidature pervenute e le sottopone all'esame preliminare della Conferenza dei Capigruppo.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, le stesse sono sottoposte al Consiglio comunale.
4. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, nella prima votazione e dei due terzi dei componenti in quelle successive.
5. Il Difensore civico entra in carica il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è divenuta esecutiva la deliberazione della sua elezione.

Art. 80. Durata in carica _ Rielezione - Revoca
1. Il Difensore civico resta in carica per tre anni ed è rieleggibile una sola volta. Esercita le sue funzioni fino alla elezione del successore.
2. Il Difensore civico è revocato dal consiglio comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, gravi violazioni di legge o comprovate inefficienze, con la maggioranza qualificata richiesta per la sua elezione. La revoca deve essere preceduta da formale contestazione di tali gravi motivi e dalla fissazione di un congruo termine per le deduzioni difensive dell'interessato.
3. In caso di dimissioni o di vacanza della carica, il sindaco provvede a pubblicare l'invito per la presentazione delle candidature nel termine di trenta giorni.

Art. 81. Trattamento economico - Rimborso spese
1. Al Difensore civico è attribuita una indennità di funzione, al lordo delle ritenute fiscali, determinata dal Consiglio comunale all'atto della nomina, in misura compresa tra il 20 e 40% dell'indennità lorda di carica di un assessore dipendente.
2. Al Difensore civico spettano, per i viaggi e le missioni effettuate per l'espletamento del suo mandato, i rimborsi spese e le indennità di missione con le modalità, nelle misure e con le procedure previste dall'art. 84 del D.Lgs. n. 267/2000 entro i limiti di spesa previsti nel bilancio annuale ed appositamente comunicati.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad autorizzazione di organi comunali per l'effettuazione di viaggi e missioni al di fuori del capoluogo del Comune.
4. Le richieste di rimborso e le relative documentazioni sono rimesse dal Difensore civico al Sindaco, che ne dispone, a mezzo del Responsabile della posizione organizzativa competente, la liquidazione ed il rimborso.

Art. 82. Esercizio delle funzioni
1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni:
a) ricevendo i cittadini ed i rappresentanti di associazioni ed organismi di partecipazione nell'ufficio messo a sua disposizione dall'Amministrazione, nei giorni e nelle ore concordate con il Sindaco e rese note al pubblico con ogni idoneo mezzo d'informazione;
b) ricevendo direttamente od a mezzo posta ordinaria, telematica ed elettronica le segnalazioni, denunce, informazioni ed ogni altra comunicazione inviata da parte di cittadini, utenti di servizi ed associazioni, di fatti, comportamenti, omissioni, ritardi, irregolarità ed altre situazioni per le quali è richiesto il suo intervento;
c) effettuando accessi agli atti ed alle strutture del Comune e degli enti da esso dipendenti o collegati, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, restando egli obbligato ad osservare tale segreto nei casi previsti dalla legge;
d) trasmettendo ai Responsabili delle posizioni organizzative i rilievi relativi a quanto rappresentato dai cittadini, utenti ed associazioni nelle forme indicate ai precedenti capoversi. Alle richieste o sollecitazioni del Difensore civico, anche se non accoglibili, i Responsabili hanno l'obbligo di dare risposta entro il più breve termine e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento.
e) formulando proposte di modifica delle procedure per realizzare una migliore tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti;
f) esaminando con i Responsabili delle posizioni organizzative le difficoltà che non consentono la corretta e tempestiva conclusione di procedure.
2. Il Difensore civico informa il Sindaco, il Direttore generale ed il Segretario comunale delle disfunzioni riscontrate nell'organizzazione che arrecano danno all'esercizio dei diritti dei cittadini ed al buon funzionamento dei servizi agli stessi dovuti.
3. Per i propri compiti di Difensore civico è assicurata dal Comune la disponibilità della necessaria struttura organizzativa, con personale e risorse adeguati alle necessità.

Art. 83. Rapporti del Difensore civico con il Consiglio comunale
1. Il Difensore civico informa periodicamente il Sindaco della sua attività e degli accertamenti di maggior rilevanza sul funzionamento del Comune dallo stesso effettuati.
2. Presenta al Consiglio la relazione annuale sull'attività svolta entro il mese di marzo, che viene discussa dal Consiglio nella prima seduta utile.
3. Può essere sentito dal Consiglio o dalle Commissioni consiliari quando sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ente.
4. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione anche al Consiglio Comunale.

Art. 84. Organizzazione associata dell'Ufficio
1. Il Comune per rafforzare le dotazioni per il servizio di difesa civica e contenere i costi economici dello stesso può stipulare una convenzione con altri comuni per la costituzione di un Ufficio unico associato di supporto alle attività del Difensore civico.
2. Ogni Comune associato elegge direttamente il Difensore civico. L'esercizio delle funzioni viene effettuato autonomamente per ciascun Comune del quale l'eletto è il Difensore civico.
3. La convenzione determina l'ubicazione dell'Ufficio, le dotazioni di personale, arredamento, attrezzature e servizi dell'Ufficio stesso e la ripartizione fra i Comuni associati, in base alla popolazione, degli oneri per la costituzione ed il funzionamento.
4. Per le spese di viaggio e le indennità di missione ciascun Comune applica le proprie disposizioni.



TITOLO IV
L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA
ORDINAMENTO DEL PERSONALE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I
UFFICI E SERVIZI - ORGANIZZAZIONE

Art. 85. Autonomia normativa ed organizzativa
1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetta ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

CAPO II
UFFICI E SERVIZI - ORDINAMENTO


Art. 86. Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione del Comune e le dotazioni organiche complessive del personale.
2. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
e) adozione delle misure più idonee per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche apicali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici, attivazione e potenziamento con le esigenze degli utenti;
j) attivazione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico;
k) attribuzione di responsabilità per capacità;
l) attribuzione di compensi per risultati e valorizzazione delle funzioni di staff..
3. Ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, alla gestione del personale e all'esercizio delle funzioni dei rispettivi responsabili è compresa nel regolamento.

CAPO III
DIREZIONE E RESPONSABILITA' DEGLI UFFICI
E DEI SERVIZI

Art. 87. Indirizzi di gestione
1. Gli organi istituzionali dell'ente per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei responsabili della direzione, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

Art. 88. Il Direttore generale
1. Le funzioni, le modalità per la nomina e la revoca del Direttore generale, nonché, le altre norme che regolano il suo rapporto con l'ente sono stabilite dall'art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'affidamento di ulteriori compiti e funzioni.
Art. 89. Il Segretario comunale
1. Il Segretario comunale svolge i compiti e le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'affidamento di ulteriori compiti e funzioni.

Art. 90. Il Vice Segretario
1. Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario generale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vice Segretario, d'intesa con il Segretario, può prendere parte quale suo collaboratore alle sedute della Giunta e del Consiglio.
3. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite secondo modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 91. Dirigenti e Responsabili delle posizioni organizzative
1. Il consiglio comunale nel determinare i criteri generali di riferimento per l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, può consentire alla Giunta di prevedere nella dotazione organica posti di dirigente.
2. La mancanza di personale di qualifica dirigenziale consente al Sindaco di attribuire al Segretario generale oppure a personale di categoria D le funzioni ed i compiti di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000. Il personale incaricato assume il profilo professionale di Responsabile della posizione organizzativa.
3. Gli incarichi di cui al comma 2. hanno durata temporanea, non possono superare la durata del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
4. Il personale di cui ai precedenti commi è responsabile in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. E', altresì, soggetto alla verifica dei risultati e responsabilità come stabilito dal regolamento degli uffici e servizi.
5. I risultati negativi della gestione, accertati attraverso appositi sistemi valutativi, possono comportare, previa contestazione e contraddittorio, la revoca dell'incarico.
6. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente o il responsabile della posizione organizzativa, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi corrispondenti a quello revocato per un periodo non inferiore a due anni ed in seguito ad un provvedimento adottato con il parere dell'organo di valutazione.
7. Sempre previo conforme parere dell'organo di valutazione, nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro dirigenziale, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.
8. La durata dell'incarico dei dirigenti esterni e dei responsabili delle posizioni organizzative non può essere superiore alla durata del mandato del Sindaco che lo conferisce. La cessazione dalla carica del Sindaco comporta la decadenza automatica dall'incarico. L'incarico può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto.
9. Gli atti dei dirigenti ove previsti o dei responsabili delle posizioni organizzative non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.
10. In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza dei predetti o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario «ad acta» ove l'inerzia permanga ulteriormente.
11. E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti degli inadempienti.
12. Nel caso fossero previste figure dirigenziali, i riferimenti ai responsabili delle posizioni organizzative previste dallo statuto si intendono sostituiti con i dirigenti.

TITOLO V
SANZIONI AMMINISTRATIVE



Art. 92. Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita nei medesimi atti.

Art. 93. Norma transitoria
a) In deroga all'articolo 21 comma 2°, il presente statuto ha effetto per quanto riguarda la modifica della composizione degli organi di cui agli articoli 51, 52, 53, 54, 55, 57 a far data dalle prossime ele-zioni del Sindaco e del consiglio comunale.
b) In deroga all'articolo 21 comma 2°, il presente statuto ha effetto a far data dal giorno successivo della prossima tornata elettorale per il rinnovo di questa Amministrazione Comunale.

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