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Bur n. 108 del 29 ottobre 2004


Materia: Cultura e beni culturali

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Decreto del 27 agosto 2004

Delega ai soprintendenti di settore per la comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune nel cui ambito i beni si trovano, delle denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata e di persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Il Direttore regionale per i beni culturali
e paesaggistici del Veneto

VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 10 luglio 2002, n. 137;
VISTO il D. Lgs. 8 giugno 2004, n. 173 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";
CONSIDERATA la necessità di assicurare una maggiore speditezza nelle procedure, anche al fine di poter permettere effettivamente l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, sia in via diretta che sostitutiva da parte degli enti pubblici territoriali, ritenendo opportuna delegare, ai sensi dell'art. 20, comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173, alcune delle funzioni richiamate all'art. 20, comma 4, lettera n) dello stesso D.P.R.

delega

In via continuativa i soprintendenti di settore in indirizzo ad effettuare alla regione, alla provincia ed al comune nel cui ambito i beni si trovano, la comunicazione prescritta dall'art.62, comma 1 del Codice in conseguenza delle denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata e di persone giuridiche private senza scopo di lucro. La suindicata comunicazione, unitamente alla denuncia o all'atto di trasferimento, dovrà essere trasmessa anche alla Scrivente.

(omissis)

In tutti i casi, la comunicazione da inviarsi con tempestività, dovrà contenere i seguenti dati:
1) esatta data di ricezione della denuncia di trasferimento da parte della Soprintendenza, che in qualche caso è precedente a quella di protocollo;
2) estremi del decreto di vincolo e indicazioni della parte del bene che ne è oggetto, secondo le indicazioni contenute nel provvedimento stesso e, ove prevista dalla legge, estremi dell'autorizzazione alla cessione già espressa;
3) l'indicazione che la proposta di prelazione da parte dell'ente locale dovrà essere formulata a questa Direzione regionale entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia da parte della soprintendenza di settore e che tale proposta, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa, dovrà contenere il programma d'uso e di valorizzazione che motiva l'ente interessato nell'intendimento di acquisire il bene.
La Direzione regionale si riserva comunque di modificare i termini della presente delega o di individuare casi da trattare direttamente qualora specifiche situazioni lo rendano opportuno.

Il Direttore regionale
Pasquale Bruno Malara

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