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Bur n. 100 del 08 ottobre 2004


Materia: Statuti

COMUNE DI PORTO VIRO (ROVIGO)

Statuto

Statuto modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 12 luglio 2004.

l'articolo 10 viene sostituito dal seguente:

Art. 10 _ Dimissioni dei Consiglieri
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, sono presentate personalmente, o tramite persona munita di delega scritta, al protocollo comunale e da questo assunte immediatamente nell'ordine temporale di presentazione, previa verifica dell'autenticità della sottoscrizione.
2. Il Consiglio Comunale procede, entro e non oltre dieci giorni, ai sensi dell'art. 38, comma 8, del T.U.E.L. 267/2000, alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma dell'art. 141 del T.U.E.L. 267/2000.
3. Il Consigliere subentrante ha diritto di partecipare alla seduta nella quale il Consiglio verifica l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
dopo l'art. 10 vengono aggiunti i seguenti:

Art. 10 bis _ Consigliere anziano
1. In ogni caso in cui lo Statuto o il Regolamento facciano riferimento al Consigliere anziano, questi deve essere individuato nel Consigliere che nelle elezioni comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 10 ter _ Il Presidente
1. Il Presidente del Consiglio Comunale, scelto fra i Consiglieri, è nominato a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, in occasione della prima seduta del Consiglio. Con le stesse modalità viene nominato il vice-Presidente.
2. Il Presidente ha funzioni di predisposizione, propulsione, coordinazione, guida e disciplina dei lavori consiliari, a garanzia delle regole democratiche del dibattito, al fine di conseguire decisioni rapide ed efficienti.
3. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, provvede il Consigliere anziano.
4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia, presentata da almeno 2/5 dei Consiglieri e votata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
L'art. 11 viene sostituito dal seguente:

Art. 11 _ Insediamento
1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Sotto la presidenza del Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti, giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità determinate dalla legge e procede eventualmente alle surroghe.
3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si discute.
4. In caso di necessità di surrogazioni, i Consiglieri subentranti entrano subito in carica e partecipano, se presenti, alla prosecuzione dei lavori consiliari.
5. Successivamente alla convalida degli eletti, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Presidente del Consiglio, secondo le norme del presente statuto.
6. La seduta prosegue, sotto la direzione del neo Presidente, con le comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta e la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
dopo l'art. 11 viene aggiunto il seguente:

Art. 11 bis _ Funzionamento del Consiglio
1. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente art. 11, il Consiglio è convocato dal Presidente entro venti giorni dalla richiesta di un quinto dei Consiglieri o del Sindaco, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Nel caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente, la convocazione è fatta dal vice-Presidente.
2. Il Consiglio Comunale deve essere convocato almeno due volte l'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e programmi.
3. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario Generale.
L'art. 22 viene sostituito dal seguente:

Art. 22 _ Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un massimo di sette assessori, di cui uno investito della carica di Vice-Sindaco.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo sono disciplinati dalla Legge.
3. Il Sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
4. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
5. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

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