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Bur n. 098 del 01 ottobre 2004


Materia: Statuti

COMUNE DI PINCARA (ROVIGO)

Statuto

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 30 marzo 2004.

STATUTO DEL COMUNE DI PINCARA

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Comune
1. Il Comune di Pincara è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi Generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza della norma di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2
Stemma, gonfalone
1. Il Comune ha come segni distintivi lo stemma e il gonfalone riconosciuti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.04.1976 e trascritto nei Registri dell'Ufficio Araldico in data 31.08.1976, pag. n. 19, Registrato alla Corte dei Conti il 18.06.1976, reg. n. 5.
2. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 03 Giugno 1986.

Art. 3
Territorio
1. Il Comune di Pincara comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico,di cui all'art.9 della L. 24/12/1954 n.228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende il capoluogo Pincara, nel quale è istituita la sede del Comune, dai suoi organismi e istituzionali e dagli uffici e le località denominate: Gambaro _ Paolino _ Bernarda _ Roncala.
3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 133 Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Art. 4
Funzioni del Comune
1. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità comunale, non attribuiti espressamente per Legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.
Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione Provinciale, Regionale e Statale.
1. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, i diritti della famiglia, la qualificazione sociale del territorio, il risanamento e la salvaguardia degli ambienti naturali e umani nel loro insieme e dell'accoglienza.
2. Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio in ambiti territoriali adeguati dalle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dall'omogeneità delle funzioni, della salvaguardia della qualità della vita e del tessuto sociale, dell'accoglienza dall'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa e salvaguardia dei diritti umani e sociali.

Art. 5
Funzioni del Comune nel settore della sanità
1. Il Comune esercita funzioni sanitarie demandatagli dalle Leggi Istitutive del Servizio sanitario nazionale e che comunque, non siano di competenza dello Stato e della Regione.
2. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisica e psichica dei cittadini.
3. Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, nonché con le Unità sanitarie locali, anche per garantire l'assistenza medico sanitaria e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.
4. Il Comune collabora all'istituzione da parte dell'A.S.L. di ambulatori e consultori nel territorio dell' A.S.L. stessa per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani il recupero dei tossicodipendenti e dei malati psichiatrici.
Un apposito Regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale della persona portatrice di handicap, in attuazione del principio di valorizzazione della persona umana.

Art. 6
Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza
1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 616.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, predispone annualmente un programma di assistenza relativa a:
a) Manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti ed in particolare dell'infanzia e degli anziani;
b) Accoglimenti in idonei istituti delle persone inabili al lavoro o anziani;
c) Predisposizioni di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il Consiglio Comunale stabilisce apposita tariffa, esonerando dal pagamento delle rette le persone prive di disponibilità finanziaria.
4. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio della predetta attività, dell'opera degli assistenti sociali e di eventuali associazioni di volontariato.

Art. 7
Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica
1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti la struttura, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazione e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla Legge Regionale.

ART. 8
Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico
1. Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:
a) Fiere e mercati (art.54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)
b) Agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. n. 616 del 1977).

Art. 9
Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti.
1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica attribuitagli dalla normativa regionale.
2. Il Comune svolge altresì, direttamente o avvalendosi delle strutture dell'A.R.P.A.V. e dell' A.S.L., le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo dell'inquinamento del suolo e delle falde freatiche; il controllo, in sede di circolazione dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali, regionali e comunali vigenti.

Art. 10
Funzioni del Comune in materia di attività sportiva
1. Il Comune vede nello sport e nel tempo libero i momenti importanti nella vita dei cittadini e nel processo formativo dei giovani: ritiene che siano da assicurare le forme organizzative dell'associazionismo sportivo in quanto rappresentano un ricco patrimonio di volontariato nell'impegno sociale della comunità di Pincara.

Art. 11
Compiti del Comune di Pincara
1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme Capo I _ Tit. IV del presente Statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo le quali sono regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
4. Il Comune si impegna:
a) Ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il Comune riconosce alla Regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
b) A consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 12
Albo pretorio
1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, presso la sede Municipale.
2. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un Messo Comunale e, su attestazione, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONE DEL COMUNE
Art. 13
Organi
1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Gli Amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Art. 14
Elezione e composizione
1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 12 Consiglieri.
2. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica del consigliere, nonché la causa di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla Legge.




Art. 15
Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 16
Consiglieri Comunali
1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincoli di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della Legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussiste alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alla sostituzione. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Oltre che nei casi previsti dalla Legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione senza giustificato motivo a (tre) sedute consecutive del Consiglio.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla Legge per la dichiarazione di incompatibilità.
6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge. Essi si costituiscono in gruppo secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. La prerogativa ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
8. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di formulare interrogazioni e mozioni osservando le procedure stabilite dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del Regolamento, in sessione distinta da quella destinata alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
9. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli Enti pubblici, copia degli atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
10. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito Regolamento.
11. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli Uffici e Servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
12. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla Legge.
13. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente e comunque nei limiti di cui all'art. 23 della Legge 816/1985. Sono comunque esclusi dall'assistenza in sede processuale i casi di responsabilità penale.

Art. 17
Competenze del Consiglio
Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
a) Atti normativi
- Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;
- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare.
b) Atti di programmazione:
- Programmi;
- Piani finanziari;
- Relazioni previsionale e programmatiche;
- Piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
- Piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
- Eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
- Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
- Ratifiche di variazioni di Bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla Legge;
- Conti Consuntivi;
c) Atti di decentramento
- Tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
d) Atti relativi al personale
- Atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
e) Atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri Enti
- Convenzioni tra Comuni e Provincia;
- Accordi di programma;
- Costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti locali;
f) Atti relativi a spese pluriennali
- Tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
g) Atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permute, concessioni ed appalti
- Acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;
- Appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio:
h) Atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Assunzione diretta di pubblici servizi;
- Costituzione di Società di capitali, di Aziende ed Istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
- Concessione di pubblici servizi;
- Affidamento di servizi o attività mediante convenzione
i) Atti relativi alla disciplina dei tributi;
- Atti di istituzione dei tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge;
- Disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici;
- Modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si
tratti di adeguamenti di competenza della Giunta.


Art. 18
Esercizio della potestà regolamentare
1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adatta, nel rispetto della Legge e del presente Statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. I Regolamenti, una volta diventata esecutiva la relativa deliberazione di approvazione ai sensi di Legge, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.
3. Copia dei Regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che sono divenuti esecutivi, è trasmesso al Commissario di Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 19
Commissioni comunali permanenti
1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in Commissioni Consiliari permanenti.
Il Regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento e le attribuzioni.
2. I lavori delle Commissioni Consiliari non sono pubblici.
3. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti nell'ambito della materia di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio. Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle Aziende Speciali, delle Istituzioni, delle Società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre per l' esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i Responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
6. Le Commissioni Consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal Regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di tutti gli indirizzi generali e settoriali e di loro integrazione, modifiche o varianti.
7. Il Sindaco, gli Assessori, ed i Responsabili degli Uffici e dei Servizi possono partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta,senza diritto di voto.
8. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'Ente e da quelli degli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti e sottoposti a controllo e vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alla materia di relativa competenza.
9. Alla richiesta delle Commissioni Consiliari non può essere apposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuati nel Regolamento.
10. Il Regolamento può prevedere l'esercizio di poteri deliberativi delle commissioni, anche in materia di pareri o per delega del Consiglio.

Art. 20
Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali
1. Il Consiglio può istituire, con deliberazioni assunte a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
2. I lavori delle Commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.
I lavori della Commissione si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria o disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
3. E' facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nella stessa forma e termini della relazione della Commissione.
4. La relazione della Commissione e quelle eventuali di minoranza dovranno essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art.21
Commissione per il regolamento del Consiglio
1. Il Consiglio nomina una Commissione Consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei gruppi in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto a voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, il proprio Regolamento e le modificazioni.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 22
Sessione del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno e poi deliberare l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo, con preavviso di cinque giorni di accessibilità all'ufficio.
3. Le sessioni straordinarie hanno luogo per determinazione del Sindaco e per deliberazione della Giunta o per richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, con preavviso di tre giorni.
4. Le riunioni in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione e dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
5. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza con preavviso di 24 ore limitatamente all'oggetto che ha provocato l'urgenza.

Art. 23
Convocazione dei Consiglieri
1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio.
2. La prima convocazione del Consiglio neo eletto è comunicata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
3. Nel caso di presentazione di una mozione di sfiducia ex art. 52 del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Sindaco in carica convoca e presiede il Consiglio Comunale, la cui adunanza deve aver luogo non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione della mozione medesima.

Art. 24
Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi per i quali la Legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno quattro consiglieri.
3. I Consiglieri che non intervengono senza motivazione a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti.

Art. 25
Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende Comunali dal medesimo amministrate o soggette alle sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o dal coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

Art. 26
Pubblicità della seduta
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 27
Presidenza delle sedute consiliari
1. Nei Comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti si può prevedere la figura del Presidente del Consiglio. Se la figura del Presidente del Consiglio non è istituita le sue competenze spettano al Sindaco del Comune.
2. Il Presidente del Consiglio:
a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
b) Comunica e fissa la data della riunione del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori,
c) Decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulla stessa la decisione del Consiglio;
d) Ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
e) Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario Comunale;
f) Comunica e presiede la conferenza dei Capigruppo;
g) Insedia le Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
h) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
i) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente
Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 28
Nomina del Presidente del Consiglio
1. Il Consiglio Comunale ha un Presidente ed un Vicepresidente eletti tra i propri membri, con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei componenti il consesso.
2. Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell'esito della consultazione elettorale.
3. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti.
Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità entrano in ballottaggio il Consigliere o i Consiglieri più anziani di età.
Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.
E' facoltà del Consiglio aggiornare la seduta per il ballottaggio al giorno successivo
4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi, possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di Legge, dello Statuto, dei Regolamenti e per gravi e reiterati comportamenti pregiudiziali per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
5. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio.
Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno,con le modalità previste ai precedenti commi.
6. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
7. Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o Enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa loro per effetto della carica rivestita.

Art. 29
Votazione e funzionamento del Consiglio
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42 lettera m) del T.U. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 si applica in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione hanno riportato maggiori voti.
6. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 30
Verbalizzazione
1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni del Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra questioni relative allo stesso Segretario Comunale e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale motivando la decisione.
3. Il processo verbale indica in sintesi i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il Regolamento stabilisce:
a) Le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
b) Le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 31
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 32
Il Sindaco
1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione Comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
3. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
4. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegate dalla Regione, secondo la modalità prevista dalla Legge e dallo Statuto.
Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Presidente, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le Leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini."
6. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.
Art. 33
Competenza del Sindaco
1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi comunali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
4. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi comunali dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
5. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed alla eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
7. Il Sindaco indice i Referendum comunali.
8. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla Legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
9. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
10. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
11. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
Art. 34
Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 35
Deleghe e incarichi
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla Legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e Responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni o competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitato.
5. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
6. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
7. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
8. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione o studio di determinati problemi o progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenza e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna. Non è consentita la mera delega di firma.




Art. 36
Cessazione della carica di Sindaco
1. L'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta restano temporaneamente in carica fino a nuove elezioni.
3. Nei casi previsti dal primo comma le funzioni del Sindaco sono assunte dal Vice Sindaco.
4. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro i successivi dieci giorni. Una volta decorso il termine di venti giorni dalla presentazione senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo all'immediata cessazione della carica del Sindaco, alla decadenza della Giunta ed allo scioglimento del Consiglio Comunale. Di tale evenienza il Segretario Comunale dà immediata comunicazione al Prefetto, affinchè questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 37
La Giunta Comunale
1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitegli dalla Legge e dai Regolamenti Statali e Regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

Art. 38
Composizione della Giunta
1. La Giunta Comunale è composta rispettivamente dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, dal numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco, e comunque non superiore a quattro unità.
2. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori, prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.
3. Possono essere nominati Assessori sia i Consiglieri Comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio, la carica di Assessori non è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
4. Possono far parte della Giunta contemporaneamente Assessori che sono fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado ed il coniuge, gli ascendenti, discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni ed organismi interni ed esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge ed in quelli in cui ciò non competa loro per effetto della carica rivestita.
5. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
6. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari senza diritto al voto e senza concorrere e determinare il numero legale per la validità della riunione. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
7. Gli Assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni, interpellanze o mozioni.

Art. 39
Funzioni della Giunta
1. Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne dirige e coordina i lavori, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadino o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 40
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta compie gli atti amministrativi che non sono riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. Rientra nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.
Art. 41
Revoca degli Assessori
1. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico ad uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sistematicamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicato al Consiglio nella prima seduta unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
3. La Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.

Art. 42
Deliberazioni d'urgenza della Giunta
1. La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti unicamente alle variazioni di Bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza Consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio, ove neghi, la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 43
Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta
1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di Legge.

TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE

Art. 44
Decentramento e partecipazione
1. Il Comune riconosce e valorizza le libere associazioni, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. Il Comune sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo Regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione.
3. Il Comune definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programma dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti.
4. Il Comune può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative ed in genere attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente. Coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nelle attuazioni di iniziative sociali e culturali.
5. Per essere ammessa a fruire del sostegno del Comune ad esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza delle proprie attività alle finalità prevista dalla presente norma, garantire la libertà di iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'attività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
6. Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda nell'albo delle associazioni. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite dal Regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
7. Il Comune può stipulare con le Associazioni, convenzioni per una migliore e ordinata gestione dei servizi comunali, così come per ogni altra attività di pubblico interesse per la cittadinanza.

Art. 45
Consulte tecniche di settore
1. Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, consulte permanenti con le finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.
2. Sono chiamati a far parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia interessata, gli esponenti designati delle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.
3. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del Bilancio annuale di previsione.

Art. 46
Riunione ed assemblea
1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione Repubblicana, che ne facciano richiesta, ogni struttura o spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura della spesa può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'Amministrazione Comunale deve essere fissato il limite della spesa a carico del fondo economo.
4. L'amministrazione Comunale convoca l'assemblea dei cittadini, dei lavoratori e di ogni altra categoria sociale:
a) Per dibattere problemi;
b) Per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, delibere.
5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale in seguito a voto del Consiglio stesso.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento della assemblea sono stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 47
Consultazioni
5. Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
6. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito Regolamento, devono tenersi al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
7. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale.
8. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.
9. La consultazione può essere indetta anche per categoria di giovani non ancora eletti, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

Art. 48
Organismi di partecipazione
1. Il Comune al fine di farsi interprete di interessi settoriali, può promuovere organismi di partecipazione denominati ed individuati per materia, per territorio, per aggregazione di interessi.
2. I Comitati sono istituiti con deliberazione Consiliare che ne determina, di volta in volta, la composizione, l'attività, le competenze, la durata e la modalità di rapporto con l'Amministrazione Comunale.
3. I Comitati usufruiscono di corsie privilegiate di accesso agli atti amministrativi e per il rilascio di copie.

Art. 49
Partecipazione alla formazione di atti
1. Il Comune al fine di garantire la tutela di interessi diffusi, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati operanti nel territorio comunale, direttamente, o mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale e delle competenti Commissioni Consiliari o indirettamente interpellando i rappresentanti di tali categorie.
2. I soggetti interessati possono presentare mozione scritta e documenti che l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di valutare, ove sono pertinenti all'oggetto del procedimento. Nell'ipotesi di valutazioni divergenti tra le parti, è data la possibilità di istaurare forme di contraddittorio, anche pubbliche, tra l'Ente ed i soggetti interessati all'atto.
3. Nell'ipotesi di valutazioni concordanti tra le parti nelle forme e nei casi previsti dalla Legge, è possibile concludere, senza pregiudizio di terzi, accordi tra gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero dove è ammesso dalla normativa vigente, in sostituzione di questo.
4. Al momento dell'adozione dell'atto deve essere menzionata l'avvenuta consultazione, con puntuale motivazione, nei casi di rigetto, dalle osservazioni presentate.
5. Il Regolamento determina per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, nonché la modalità operativa dei soggetti interessati e dall'Ente, i livelli di responsabilità, le forme di pubblicità delle varie fasi del procedimento di adozione dell'atto, nonché i criteri, le forme e i tempi relativi alle comunicazioni ai soggetti interessati, previsti dalla Legge, ed i termini per l'acquisizione dei pareri previsti.
6. La previsione di partecipazione alla formazione degli atti, del presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, di atti relativi ai tributi.

Art. 50
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini del Comune possono rivolgere istanze e petizioni rispettivamente al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ricevute secondo le rispettive competenze dal Consiglio Comunale e dalla Giunta che provvedono ad esaminarli nella prima adunanza dell'organo successive alla presentazione stessa.
3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini, le petizioni e le proposte da non meno di 50 (cinquanta) elettori. Se il problema interessa una località o una via si prescinde dal numero di sottoscritti delle petizioni o proposte.
4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del Regolamento sul Referendum di cui al successivo art. 51

Art. 51
Referendum
1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla nomina ed alle designazioni, possono essere indetti Referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere dalla popolazione e referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio. Non sono ammessi Referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
2. I Referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno 2/3 dai componenti o su richiesta di almeno 1/10 dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Sull'ammissibilità del Referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
4. Il Comune assicura lo svolgimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione del comunale.
5. I Referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali. Potranno tenersi non più di una volta ogni anno in giorni compresi tra il primo Maggio e il trenta Giugno o tra il quindici Settembre ed il quindici Novembre.
6. Il Referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi. L'argomento ammesso a Referendum e con esito negativo, non può essere proposto fino a tre anni successivi.
7. Nei Referendum abrogativi, l'approvazione della proposta di Referendum determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum, con effetto dal 180° giorno successivo della proclamazione dell'esito di voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
8. Nei Referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguite, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati.
10. Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a Referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica ed integrazione.
11. Le modalità di presentazione di questi Referendum e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel Regolamento sul decentramento Amministrativo e la partecipazione.






Art. 52
Azione popolare
1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 53
Pubblicità degli atti amministrativi
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.


Art. 54
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Con apposito Regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli od associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il Regolamento inoltre:
a) Individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i Responsabili dei procedimenti;
b) Detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) Assicura il diritto dei cittadini di accedere in genere alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
d) Assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 55
Difensore Civico
1. Nel Comune si può istituire l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività dell'Amministrazione Comunale, delle Aziende e degli Enti dipendenti, secondo le procedure disciplinante nell'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
Su delibera del Consiglio, il Comune può aderire ad iniziative per la costituzione di un unico ufficio del Difensore Civico tra Enti diversi o anche avvalendosi dell'ufficio operante presso altri Comuni.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore Civico opera in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed Enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere senza formalità dai dirigenti, dai funzionari e dai Responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonché ogni notizia, ancorché coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 56
Elezione del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Prima di assumere la funzione presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula:"Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle Leggi, dello Statuto Comunale e delle norme regolamentari dell'Ente".
4. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dell'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 57
Requisiti
1. All'ufficio del Difensore Civico è preposto persona, in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza o altra Laurea equipollente, che per esperienza acquisita, offra garanzie di competenza, probità ed obiettività di giudizio.
2. Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
a) Si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) Abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati alle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali;

Art. 58
Durata in carica e revoca del Difensore Civico
1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del giuramento e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.
2. Ove l'ufficio non sia tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successivo e, comunque, per un periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla Legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di Legge, con deliberazioni motivate del Consiglio Comunale, adottate in seduta separata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Art. 59
Funzioni
1. A richiesta di chiunque vi abbia bisogno, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Nello svolgimento delle sue azioni il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art. 60
Modalità di intervento
1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 45 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.
Art. 61
Relazione al Consiglio Comunale
1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi ed irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 62
Mezzi del Difensore Civico
1. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
2. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Difensore Civico si serve del personale di segreteria del Comune.

Art. 63
Trattamento economico
1. Al Difensore Civico compete un indennità mensile determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina in misura non superiore a quella assegnata agli Assessori.

TITOLO IV
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 64
Svolgimento dell'azione amministrativa
1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le Leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti ai sensi della Legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce i servizi pubblici.
Art. 65
Servizi pubblici comunali
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale. Eroga i servizi con criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge.

Art. 66
Gestione diretta dei servizi pubblici
1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme, fatti salvi i divieti di Legge in vigore:
a) In economia, quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una Istituzione o un'Azienda;
b) In concessione a terzi, quando esistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) A mezzo di Azienda Speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) A mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) A mezzo di Società per Azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. la gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri Enti.
3. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune od aperte all'appalto di soggetti privati che offrono garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.
4. Per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni a forma di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di Enti a privati e le altre entrate finalizzate.
5. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli Enti, Aziende, Istituzioni dipendenti e dalle Società a partecipazione Comunale, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei Bilanci consuntivi, al fine di verificare l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 67
Aziende speciali
1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di Aziende Speciali, anche insieme con altri Comuni e Enti, dotati di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Sono organi dell'Azienda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze Consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza tecnico ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'Azienda.
3. Lo Statuto dell'Azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli Amministratori, oltre a quelle contemplate dalla Legge e dal presente Statuto.
Il Sindaco può revocare l'incarico del Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
La nomina, conferma e revoca del direttivo competono al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
4. Il Comune conferisce all'Azienda il capitolo di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 68
Istituzioni
1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'Ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'Istituzione, il Presidente, Il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore.
Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando le rappresentanze delle minoranze Consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
3. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito Regolamento le finalità dell'Istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.
4. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi Bilanci comunali.
5. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Art. 69
Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire il fine, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti delegati.

Art. 70
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 74 del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Art. 71
Unione di Comuni
1. Le Unioni di Comuni sono Enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto Costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli Comunali partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche Statutarie. Lo Statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione ed individua altresì le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve prevedere il Presidente dell'Unione scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti della Giunta e dai Consiglieri dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza della minoranza.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.
Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
6. Il Consiglio, la Giunta e il Presidente dell'Unione sono eletti secondo le norme di Legge relativi ai Comuni con
popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 72
Organizzazione degli uffici e del personale
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più Regolamenti, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro per il personale degli Enti Locali.
2. I Regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli Istituti espressamente riservati per Legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva Nazionale e decentrata.


Art. 73
Ufficio Comunale
1. L'Ufficio Comunale si articola in n. 3 aree.
2. Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'Ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'Ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.

Art. 74
Disciplina dello status del personale
1. Sono disciplinati con il Regolamento del personale:
a) Gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi generali di organizzazione degli uffici;
b) I procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
c) I criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi;
d) I criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
e) I ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
f) Le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali;
g) Le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
h) La durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
i) L'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti dell' Amministrazione;
j) Le modalità, condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazioni all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi;
k) Presidenza e composizione commissione concorsi.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è calcolato in aree di attività.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
4. La struttura organizzativa si articola in unità operativa aggregata, secondo criteri di omogeneità, in ambito ad aree progressivamente più ampie, in modo da consentire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
5. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alla disponibilità finanziaria consolidata dall'Ente.
6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri Regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei Dirigenti e le modalità di ricerca dell'incarico.
7. Negli stessi Regolamenti sono altresì previste forme di collaborazione di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate le modalità interne del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obbiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell'Ente.


Art. 75
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:
a) Definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione alle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
b) Stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
c) Fissa i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;
d) Definisce i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell'attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco o degli Assessori, ove istituiti, per l'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo, con l'attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso.
3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro 60 giorni dal suo insediamento.
4. Nel corso del mandato Amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri agli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno del personale.


Art. 76
Collaborazione esterna
1. Il Regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento agli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione devono stabilire:
a) La durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
b) I criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
c) La natura privatistica del rapporto.

Art. 77
Responsabilità disciplinare del personale
Norme applicabili
1. Il Regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.
2. La commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. La normativa relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 78
Segretario Comunale
1. Il Comune ha un Segretario Comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti ed orali, anche, su richiesta.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei Regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.
5. Per assicurare unitarietà e complementarietà all'azione Amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure Amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative, formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
6. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
7. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con Regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, se ciò si rende utile in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente ed agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione.
8. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura dei servizi e del personale dell'Ente.
9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge.



Art. 79
Vice Segretario
1. Il Comune può avere un Vice-Segretario per lo svolgimento delle funzioni del Segretario, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario Comunale.
2. Il Vice-Segretario coadiuva al Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza ed impedimento.

Art. 80
Responsabilità verso il Comune
1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per le Responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle Leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a Responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 81
Responsabilità verso terzi
1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle Leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per Legge o per Regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono Responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 82
Responsabilità dei contabili
1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle Leggi vigenti.

Art. 83
Prescrizione dell'azione di responsabilità
2. La Legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 84
Pareri sulle proposte ed attuazioni di deliberazioni
1. Il Segretario Comunale, il Responsabile del servizio interessato e il Responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell' art. 78 del presente Statuto e 49 del t.u. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 85
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato dalla Legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria urgente, ed ha un proprio demanio e patrimonio.


Art. 86
Attività finanziaria del Comune
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) Imposte proprie;
b) Addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) Tasse e diritti per esercizi pubblici;
d) Trasferimenti erariali;
e) Trasferimenti Regionali;
f) Altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) Risorse per investimenti;
h) Altre entrate.
1. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 87
Demanio e patrimonio
1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli Enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della convenzione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente e non strumentali alla organizzazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la natura a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere in conformità alle disposizioni di Legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato alla tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.
6. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di credito, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato e nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
7. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni.

Art. 88
Contabilità comunale: il bilancio
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.
2. Il Comune delibera entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
3. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione di appartenenza.
4. Il Bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in modo da contenere la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto.
Art. 89
Contabilità Comunale: Il Conto Consuntivo
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio.
2. Il Conto Consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al Conto Consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei Conti.

Art. 90
Attività contrattuali
1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alla vendita, agli acquisti a titolo oneroso, alla permuta, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) L'oggetto del contratto, la sua forma e la clausole ritenute essenziali;
c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni che ne sono alla base.
3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Sindaco o l'Assessore delegato se l'atto viene rogato dal Segretario Comunale; nel caso che l'atto non sia rogato dal Segretario, interviene quest'ultimo in rappresentanza del Comune.
4. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.


Art. 91
Revisione economico finanziaria
1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dai suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità sulla gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 92
Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a) La riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunali, versate dai debitori in base ad avvisi di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di Bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
c) Il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10.11.1978, n. 702, convertito nella Legge 08.01.1979, n. 3
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità adottato ai sensi di Legge, nonché della stipula di convenzioni.

Art. 93
Controllo economico della gestione
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi eseguono operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti Responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 1 bis del D.L. 1 Luglio 1986, n. 318, convertito nella Legge 09 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure a ripristinare il pareggio.
TITOLO VIII
RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 94
Partecipazione alla programmazione
1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla Legge Regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 95
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati ad ogni singolo Comune.

Art. 96
Pareri obbligatori
1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di Legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 97
Statuto Comunale
1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal C.C. con le maggioranze e le procedure stabilite dalla Legge.
3. Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione, sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazione separata sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio successivo all'esecutività della delibera di approvazione.
5. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
6. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
7. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 98
Regolamenti
1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Legge e nel rispetto delle norme Statutarie.
3. I Regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I Regolamenti alla disciplina dei tributi comunali ed agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i Regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla Legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio.
5. I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

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