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Bur n. 50 del 02 giugno 2006


Materia: Urbanistica

COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PADOVA)

Deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 27 gennaio 2006

Approvazione modifiche al R.E.C. ai sensi art. 50 c. 4 L.R. n. 61/1985.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) di approvare ai sensi del 4^ comma dell'art. 50 della L.R. 61/85 la variante parziale al P.R.G. vigente, come formulata nell'allegato ¿A¿ che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, relativamente alla composizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale estratto del Regolamento Edilizio adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2005 accogliendo l'osservazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, ;

2) di trasmettere il presente atto alla Regione del Veneto per la pubblicazione;

3) di demandare al Responsabile dell'Area 4^ Tecnica geom. Enrica Zurlo, l'adozione degli atti conseguenti.

Allegato

ELABORATO DEFINITIVO

1. E' istituita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, di seguito denominata ¿Commissione¿, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini dello svolgimento dei seguenti compiti comunali:

a) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal D.Lgs. n° 42/2004.

b) il rilascio del permesso di costruire per interventi di restauro e restauro con risanamento conservativo qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs. n° 42/2004, nonché gli immobili classificati come ¿manufatti di interesse storico-architettonico e/o testimoniale¿ dal PRG;

c) il rilascio del permesso di costruire per interventi che ricadono all'interno degli ambiti soggetti a Vincolo paesaggistico ai sensi della parte terza del D.Lgs. n° 42/2004;

d) il rilascio del permesso di costruire per interventi che ricadono all'interno delle Zone A ¿Centro Storico¿;

2. La Commissione, nell'esprimere i pareri di cui al comma 1, ha riguardo esclusivamente agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.

3. La Commissione esprime altresì il proprio parere in ordine:

a) agli strumenti di pianificazione urbanistica (PRG,SUA, ecc.) e alle relative varianti, nonchè interventi di ristrutturazione urbanistica cosi come definiti dall'art, 3 lettera f) del DPR. n. 380/2001;

b) ai progetti di opere pubbliche, di competenza comunale o sovracomunale, ai fini dell'espressione delle determinazioni comunali in merito alla loro approvazione.

4. Nei casi individuati al comma 1, le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia non conformi, anche in parte, al parere della Commissione, sono immediatamente comunicate al Sindaco per l'eventuale esercizio, entro il termine perentorio di trenta giorni, del potere di riesame.

5. Dell'avvio del procedimento di riesame è data notizia nelle forme previste dall'art. 8 della legge 241 del 1990 al soggetto interessato, al progettista nonchè al costruttore, ove indicato nell'atto.

documento guida

1. La Commissione ha la facoltà di redigere entro tre mesi dall'insediamento un apposito documento guida, sui principi e criteri ai quali intende attenersi nell'emanazione dei pareri e, nel caso, provvede periodicamente alla sua verifica ed all'eventuale revisione.

2. La Commissione, nell'esercizio della propria attività consultiva, è tenuta ad uniformarsi ai contenuti del documento guida, ove predisposto. Qualora il Consiglio comunale provveda al recepimento del documento di cui al comma 1, integrando allo scopo il RE, ovvero con apposito regolamento approvato con le modalità previste dalla legislazione vigente, il contenuto della dichiarazione di indirizzi costituisce indirizzo per la progettazione nel territorio comunale.

Composizione e nomina

1. La Commissione costituisce un organo a carattere esclusivamente tecnico, i cui componenti presentano una elevata competenza e specializzazione.

2. La Commissione è nominata dal Consiglio comunale ed è composta:

a) dal Responsabile dello Sportello unico per l'edilizia o da altro funzionario comunale da lui delegato, con funzione di Presidente;

b) da quattro esperti, iscritti nei rispettivi Albi professionali, scelti tra esperti in discipline urbanistiche, tutela dell'ambiente e difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici, ovvero tra i rappresentanti delle categorie professionali della progettazione (architetti, ingegneri, geologi, agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali).

c) Deve comunque essere garantita l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.

3. L'Amministrazione comunale può richiedere agli Ordini, Collegi o Albi professionali di cui alla lettera b) del comma precedente, la designazione di terne di professionisti tra i quali procedere alla scelta dei progettisti da chiamare a far parte della Commissione. La medesima richiesta può essere rivolta ad organismi culturali o scientifici operanti nel campo del governo del territorio.

4. Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di enti o organi ai quali per legge è demandato il rilascio di pareri o di atti di assenso comunque denominati per l'esercizio dei compiti comunali per i quali è richiesto il parere della Commissione.

5. La funzione di Segretario, è svolta da un collaboratore dell'amministrazione comunale, scelto preferibilmente nell'ambito dello sportello unico dell'edilizia, o dell'Ufficio Tecnico il quale partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto.


Funzionamento

La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente per una sola volta ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.

1. I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motividecadono automaticamente dalla carica.

2. In caso di decadenza, dimissioni, decesso o altro impedimento di uno o più membri della Commissione, il Consiglio comunale provvede alla loro sostituzione, con le modalità indicate ai commi 2 e 3 del precedente punto ¿composizione e nomina¿ e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

3. La Commissione si riunisce nella Sede Municipale. La convocazione deve essere comunicata per iscritto o in forma elettronica dal Presidente e pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione se interviene il Presidente e la metà dei componenti; in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di 1 ora dalla prima, se intervengono almeno tre componenti compreso il Presidente. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.

4. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro il termine inderogabile di 60 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione, il responsabile del procedimento, formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento, precisando le motivazioni del mancato parere in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 241/90.

5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria, nelle seguenti forme:

a) convocazione del progettista nel corso della riunione della Commissione, per chiarimenti relativi agli elaborati presentati;

b) svolgimento di un sopralluogo.

6. I pareri della Commissione devono essere motivati con specifico riferimento alla valutazione dello stato di fatto delle caratteristiche dell'immobile e dell'area nel quale si inserisce l'intervento esaminato, alle caratteristiche di qualità del progetto e agli effetti che lo stesso comporta. La Commissione esprime uno dei seguenti pareri:

a) parere favorevole;
b) parere favorevole, con prescrizioni;

c) parere contrario, con indicazione degli elementi impeditivi dell'intervento ovvero delle modifiche progettuali atte a consentirne una valutazione positiva a seguito di rielaborazione.

7. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

I professionisti nel periodo in cui siano chiamati a far parte della Commissione, possono assumere nell'ambito del territorio comunale soltanto incarichi relativi ad opere od impianti pubblici.

Non può essere eletto o far parte della Commissione chi sia parente o affine fino al quarto grado di altro componente della Commissione.

Spetta ai membri della Commissione che non siano dipendenti o rappresentanti di Enti Pubblici, un gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle riunioni; il Consiglio Comunale delibera sulla entità di tale gettone contestualmente alla nomina della Commissione stessa.

8. E' presente ai lavori della Commissione il tecnico comunale che ha curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare.

9. Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione presenti.

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