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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 100 del 21 ottobre 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1481 del 26 settembre 2016

Disciplina regionale del rapporto di telelavoro. Modifiche e aggiornamento DGR n. 2137/2001.

Note per la trasparenza

L'Amministrazione, in linea con i recenti indirizzi normativi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, procede con l'aggiornamento della disciplina del rapporto di telelavoro, inteso come svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, fissando un contingente massimo per le strutture della Giunta regionale, tenuto conto delle postazioni di lavoro già attivate e regolarmente operanti.
 

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2137 del 03/08/2001 la Giunta regionale ha approvato la messa a regime dell'istituto del telelavoro nella Regione del Veneto, adottando uno schema tipo di predisposizione progetto, sulla base del CCNL Regioni e Autonomie Locali 14/09/2000, in attuazione del CCNQ Aran-OO.SS. del 23/03/2000 e del DPR n. 70/1999 "Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191".

Tale disciplina ha consentito di autorizzare in Regione fin dal 2001 vari progetti di telelavoro, con postazioni di tipo domiciliare, mobile o presso altre sedi regionali, di cui n. 17 risultano tuttora operanti nell'ambito di un sistema di monitoraggio e controllo congiunto da parte dei responsabili della struttura di appartenenza e della Direzione Organizzazione e Personale, U.O. Affari Giuridici.

Successivamente, la normativa nazionale in materia di rapporto di lavoro, sulla base anche di esperienze qualificate di grandi aziende e pubbliche amministrazioni particolarmente innovative, ha introdotto nuove misure di incentivazione del telelavoro al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, di facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili nonché il reinserimento dei lavoratori in mobilità.

In questo contesto si inserisce la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 di ordinamento e attribuzione delle strutture della Giunta regionale che tra i criteri di organizzazione all'art. 5 comma 2 lett. p) richiama espressamente "l'incentivazione di posizioni di telelavoro, compatibilmente con il contesto organizzativo", a conferma della necessità di innovare in tal senso il contesto lavorativo regionale.

Più recentemente, la Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" all'articolo 14 sollecita l'adozione di misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Si prevede l'emanazione di apposita direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di definire le linee di indirizzo per l'adozione di tali misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi annuali, che costituiscono peraltro oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.

In sostanza, l'evoluzione normativa nazionale non solo conferma la validità del ricorso al telelavoro nelle pubbliche amministrazione, ma sollecita anche la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che addirittura superino il concetto di "postazione di lavoro", introducendo il cosiddetto "lavoro agile", allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta, quindi, di promuovere un vero e proprio cambiamento culturale da parte di tutti i soggetti coinvolti (dipendenti, colleghi e dirigenti responsabili) che consenta di sperimentare nuove modalità organizzative, più snelle e flessibili, partendo dall'idea che sia possibile lavorare anche in una sede diversa o per obiettivi.

Alla luce di quanto sopra, ancorché in attesa dell'emanazione delle linee di indirizzo previste all'articolo 14 della Legge n. 124/2015, al fine di incentivare l'attivazione di posizioni di telelavoro nel contesto lavorativo regionale si rende necessario aggiornare la disciplina regionale sul telelavoro individuando criteri trasparenti per l'assegnazione delle postazioni e per il monitoraggio delle stesse in un sistema interno di regolamentazione e controllo condiviso tra i diversi soggetti competenti.

In particolare, tenuto conto che ai sensi dell'art.3 comma 2 del DPR n. 70/1999 il ricorso a forme di telelavoro, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (domiciliare, mobile, decentrata ecc.), avviene sulla base di apposito progetto, la nuova disciplina propone la seguente distinzione tra:

  1. progetto per singole posizioni di telelavoro da assegnare a personale individuato dalla struttura proponente, nell'ambito di un tetto massimo del tre per cento (3%) della complessiva dotazione organica;
  2. progetto-obiettivo elaborato da una o più strutture regionali con posizioni di telelavoro di durata predefinita assegnabili mediante selezione interna.

Il contingente individuato per le posizioni di cui al punto a) è rivedibile annualmente con provvedimento della Giunta regionale.

Tutti i progetti di telelavoro saranno oggetto di costante monitoraggio nell'ambito di un sistema di controllo da parte del Direttore responsabile e della Direzione Organizzazione e Personale, sia in ordine alla conformità ai requisiti normativi sia con riferimento al conseguimento di una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa che così si viene a realizzare. A tal fine, l'attività svolta in telelavoro dovrà essere opportunamente programmata in fase di richiesta di avvio ed eventualmente ridefinita in fase di rinnovo, registrata in fase di realizzazione in apposita "agenda" conservata agli atti della struttura proponente e, infine, rendicontata tramite apposita relazione da presentare alla Direzione Organizzazione e Personale.

La nuova disciplina del rapporto di telelavoro di cui agli Allegati A, A1, A2, A3, A4, parte integrante del presente provvedimento, è stata predisposta dagli uffici competenti della Direzione Organizzazione e Personale, sentiti il Comitato Unico di Garanzia, la RSU e le OO.SS. di riferimento, e condivisa con le strutture regionali competenti per gli aspetti inerenti la predisposizione delle postazioni di telelavoro e l'utilizzo di adeguata strumentazione informatica.

L'esecuzione del presente provvedimento è demandata al Direttore della Direzione Organizzazione e Personale, il quale adotterà ogni misura necessaria per dare ampia diffusione della nuova regolamentazione tra le strutture della Giunta regionale, anche tramite la pubblicazione nel sito intranet de Il Personale Informa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI:

-   la Legge 16 giugno 1998, n. 191;

-   il DPR 8 marzo 1999, n. 70;

-   la Deliberazione Autorità per l'Informatica nella PA n. 16 del 31 maggio 2001;

-   il DLgs 9 aprile 2008, n. 81;

-   la Legge 12 novembre 2011, n. 183;

-   la Legge 7 agosto 2015, n. 124;

-   la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

-   l'Accordo Quadro Nazionale sul telelavoro nelle PPAA del 23 marzo 2000;

-   il CCNL Regioni Enti Locali siglato il 14 settembre 2000;

-   il CCDI Personale non dirigenziale Regione del Veneto 15 ottobre 2004;

-   la DGR n. 2137 del 3 agosto 2001 e la documentazione agli atti;

delibera

1.      di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la Disciplina del rapporto di telelavoro come formulata negli Allegati A, A1, A2, A3, A4, parte integrante del presente provvedimento, che sostituisce la precedente regolamentazione prevista dalla DGR n. 2137 del 3/8/2001;

2.      di incaricare il Direttore della competente Direzione Organizzazione e Personale all'attuazione ed esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la diffusione della nuova regolamentazione tra le strutture della Giunta regionale, anche tramite la pubblicazione nel sito intranet de Il Personale Informa;

3.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1481_AllegatoA0_330503.pdf
1481_AllegatoA1_330503.pdf
1481_AllegatoA2_330503.pdf
1481_AllegatoA3_330503.pdf
1481_AllegatoA4_330503.pdf

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