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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 07 febbraio 2012


Materia: Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2358 del 29 dicembre 2011

Disposizioni relative all'anno 2012 in materia di personale delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, attuative del disposto dell'articolo 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 prorogato dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n. 16.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono forniti alle aziende ed enti del servizio sanitario regionale indirizzi specifici in materia di personale in attuazione dell'articolo 37 della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 prorogato dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n.16 e in coerenza con le indicazioni contenute nella DGR n. 1841 dell'8.11.2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L' art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n.16 conferma, per il triennio 2010-2012, la disciplina prevista dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 37 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2, che di seguito si riportano:

«2. Per il triennio 2007-2009 le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale adottano misure di contenimento della spesa per il personale, complessivamente inteso, idonee a garantire che la spesa stessa risulti compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente. A tale fine le aziende e gli enti:

a) mettono in atto tutte le possibili azioni di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi prima di ricorrere a nuove acquisizioni di risorse umane;

b) possono procedere al reclutamento di personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, esclusivamente per garantire le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza;

c) devono in ogni caso osservare il limite del costo del personale sostenuto nell'anno 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. I limiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, non operano nei seguenti casi:

a) assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di autonomo finanziamento regionale, ovvero proveniente dall'Unione europea o da soggetti privati, nei limiti della durata dei progetti e dei relativi finanziamenti;

b) sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale o di emergenza sanitaria all'estero;

c) assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l'amministrazione regionale;

d) acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende ULSS per delega degli enti locali, il cui onere, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali;

e) reclutamento, da parte delle aziende ULSS capoluogo di provincia, di personale nelle Unità Operative Invalidi Civili (UOIC), secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2000, n. 3552 pubblicata nel BUR 5 dicembre 2000, n. 106;

f) acquisizione di personale finalizzato alla realizzazione di progetti proposti e finanziati totalmente dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.

4. La Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, impartisce annualmente indirizzi specifici per assicurare la coerenza delle misure di cui al comma 2 con gli atti della programmazione regionale.

5. La Giunta regionale verifica l'andamento della spesa sanitaria in corso d'esercizio e, ove necessario, adotta, anche in materia di spesa di personale, misure idonee ad assicurare la riconduzione in equilibrio delle gestioni aziendali».

Le norme contenute nell'articolo di legge regionale perseguono comunque l'equilibrio economico-finanziario del sistema, che costituisce l'obiettivo al cui raggiungimento le disposizioni sul costo del personale dovrebbero contribuire.

In quest'ottica, la Giunta Regionale ha adottato la deliberazione n. 1841 dell'8.11.2011 avente ad oggetto " Legge regionale 18 marzo 2011, n.7 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva". Tale deliberazione, pur essendo prioritariamente indirizzata agli enti strumentali della Regione, contiene disposizioni dirette anche agli enti sanitari. In particolare, si statuisce che, al fine di conseguire comunque una riduzione per la spesa di personale, nei sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della delibera stessa, gli enti sanitari del Veneto possono disporre assunzioni esclusivamente previa autorizzazione dell'amministrazione regionale, che dovrà essere rilasciata dalla Giunta Regionale per il personale amministrativo e dal Segretario regionale per la Sanità per il personale medico e sanitario.

Si precisa che ai fini dell'identificazione del soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni, il personale dei ruoli tecnico e professionale, ivi compreso quello dei profili dirigenziali, va assimilato al personale amministrativo, con l'esclusione degli operatori socio sanitari che, svolgendo prevalentemente attività nel settore sanitario e socio sanitario a supporto degli operatori preposti all'assistenza sanitaria, vanno ricondotti (sempre e solo in rapporto alle autorizzazioni regionali) al personale del ruolo sanitario.

Premesso quanto sopra, in attuazione del disposto dell'articolo 37, comma 4 della L.R. 2/2007, prorogato dall'art. 9 della L.R. n. 4 marzo 2010, n.16, e delle disposizioni di cui alla DGR n.1841/2011, con il presente provvedimento si intendono fornire alle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale specifici indirizzi in materia di personale per l'anno 2012.

In particolare, le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto dovranno osservare le seguenti indicazioni. Si precisa che laddove è prevista l'autorizzazione della Giunta Regionale, la stessa autorizzazione, in assenza di un provvedimento giuntale che proroghi le disposizioni di cui alla DGR n.1841/2011, con decorrenza 16 maggio 2011 dovrà comunque essere richiesta alla Segreteria Regionale per la Sanità.

a) Ammontare e utilizzo delle risorse a disposizione

Fermo restando che, ai sensi del citato articolo 37 della L.R. 2/2007, prorogato dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n.16, il limite massimo di costo per il personale delle Aziende Ulss, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dello IOV non dovrà in nessun caso, per l'anno 2012, superare il costo sostenuto allo stesso titolo nell'anno 2006 (fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro), l'amministrazione regionale si riserva in sede di rilascio delle autorizzazioni di cui alla sopra citata DGR n. 1841/2011 di valutare eventuali ulteriori riduzioni di tale costo.

Per l'individuazione delle fattispecie nelle quali non opera il limite di costo 2006, si rinvia all'elencazione del comma 3 dello stesso articolo 37. Si precisa che le acquisizioni di personale individuate ai punti a), b), c), e) e f) del comma predetto sono subordinate al rilascio dell'autorizzazione della Giunta Regionale o della Segreteria Regionale per la Sanità a seconda che si tratti di personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale, ovvero di personale del ruolo sanitario. Con particolare riferimento alle ipotesi rientranti nella fattispecie sub a), le Aziende dovranno richiedere l'autorizzazione solo per le acquisizioni di personale per le quali non vi sia già stata una esplicita autorizzazione da parte della Giunta Regionale.Si precisa altresì che anche le assunzioni a tempo determinato disposte per far fronte alle esigenze connesse al distacco di personale dipendente alla Regione, ai sensi della D.G.R. n. 2717 del 16 novembre 2010, non sono subordinate all'osservanza del limite citato, così come le assunzioni del personale appartenente alle categorie protette, fino al raggiungimento delle quote di riserva di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68.

La rilevazione dei costi del personale relativi all'anno 2012 dovrà essere effettuata dalle aziende compilando e certificando le schede allegate (allegato A), che andranno poi trasmesse alla Segreteria Regionale per la Sanità alle scadenze indicate.

Al fine della rilevazione del personale dipendente, dell'andamento delle cessazioni e delle assunzioni e dei passaggi degli aggregati di profilo sono state predisposte le tabelle allegate (Allegato B), che dovranno essere compilate secondo le modalità in esse indicate e successivamente trasmesse alla Segreteria Regionale per la Sanità e contestualmente al Collegio Sindacale.

Ciò posto, le predette Aziende dovranno richiedere, ai sensi della sopra richiamata DGR n.1841/2011, alla Giunta Regionale, per il tramite della Segreteria Regionale per la Sanità, l'autorizzazione per le acquisizioni di personale dipendente a tempo indeterminato e determinato (anche tramite mobilità) dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico, ad esclusione degli operatori socio sanitari. Analoga autorizzazione dovrà essere richiesta alla Segreteria Regionale per la Sanità per le assunzioni di personale medico, veterinario e sanitario di tutti i profili (anche tramite mobilità).

L'approvazione delle tabelle da parte della Giunta Regionale o della Segreteria Regionale per la Sanità è condizione necessaria per procedere a qualsiasi acquisizione di personale nel trimestre di riferimento. Si precisa che ai fini della suddetta approvazione sarà presa in considerazione la tabella relativa ai tempi equivalenti (tabella 2B allegato B).

Le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l' Istituto Oncologico Veneto dovranno rispettare, oltre il limite di costo sostenuto nell'anno 2006, il vincolo dato dal numero di dipendenti (tempo indeterminato e determinato) risultanti al 31.12.2006.

In deroga a quanto sopra stabilito, le Aziende ed Enti del SSR, nel limite del costo per il personale sostenuto nel 2006, potranno, in via assolutamente eccezionale, disporre assunzioni in supero al turn over, previa autorizzazione della Segreteria Regionale per la Sanità, che potrà rilasciarla in rapporto alla loro indispensabilità per l'attuazione delle linee di programmazione regionale.

Considerata la carenza di alcune specialità mediche, tra cui in particolare medici anestesisti, radiologi e pediatri, di operatori dei profili infermieristici, di operatori socio sanitari e di tecnici sanitari di radiologia medica, le Aziende sanitarie, nell'anno 2012, fermo restando il limite del costo per il personale sostenuto nel 2006, dovranno disporne l'acquisizione in via prioritaria secondo la programmazione del relativo fabbisogno, tenendo conto, per quanto concerne le assunzioni di infermieri ed OSS, delle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 3093 del 3 ottobre 2006 ad oggetto " Approvazione linee di indirizzo per la definizione del rapporto ottimale tra il personale dei profili infermieristici e il personale appartenente al profilo di Operatore Socio Sanitario" e nella DGR n. 1529 del 27 settembre 2011 ad oggetto "Sanità Area Comparto. Approvazione protocollo di intesa dell'8 settembre 2011. Autorizzazione incremento fondi produttività relativi all'anno 2008".

Tutte le richieste di autorizzazione dovranno essere contestuali all'invio delle tabelle di cui all'allegato B ed essere accompagnate da una analitica rappresentazione delle motivazioni poste a loro fondamento .

Le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l' Istituto Oncologico Veneto potranno altresì disporre, previa autorizzazione della Segreteria Regionale per la Sanità, nuove assunzioni di personale della dirigenza medica e sanitaria utilizzando quota parte delle risorse destinate all'istituto di cui agli artt. 55, commi 2, dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000, determinate secondo la procedura indicata nei protocolli d'intesa Regione-OO.SS. del 1 giugno 2006, recepiti con D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006, la cui disciplina per l'anno 2012 sarà approvata con separato provvedimento della Giunta Regionale.

Resta salvo il diritto dovere dei Direttori generali, nell'ambito della propria esclusiva competenza e responsabilità, amministrativa e contabile, di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in provvisorio supero ai limiti finanziari posti dalla L.R. 2/2007, così come prorogata dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n.16, nelle ipotesi di interruzione di pubblico servizio, quali definite negli artt. 331 e 340 del codice penale. La realizzazione di siffatte ipotesi consentirà alle Aziende di disporre prioritariamente acquisizioni di personale che afferisce ai servizi di emergenza (area critica)edi personale appartenente al ruolo sanitario. Tali acquisizioni dovranno essere disposte a tempo determinato per un periodo massimo di sei mesi e con rapporto di dipendenza ove siano utilizzabili valide graduatorie di concorso e/o avviso. Il maggior costo che si prevede di sostenere dovrà essere recuperato nei sei mesi successivialla data di cessazione del personale attraverso azioni di razionalizzazione delle risorse umane a disposizione, che potranno anche comportare la non sostituzione del personale la cui presenza non sia indispensabile per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza.

Le Aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni alla Segreteria Regionale per la Sanità precedentemente all'immissione in servizio del personale. Considerata l'assoluta eccezionalità di siffatta tipologia di assunzioni, contestualmente alla comunicazione dovrà essere trasmessa, debitamente compilata, l'allegata scheda (Allegato C), dando particolare evidenza alle motivazioni poste a fondamento delle suddette acquisizioni di personale.

b) Incarichi ex articolo 15 septies del D.lgs. n. 502/1992

Fermi restando i limiti e le condizioni per le assunzioni previsti nella lettera a), si precisa che l'avvio delle procedure per il conferimento degli incarichi in oggetto, le successive assunzioni e gli eventuali rinnovi dovranno essere preceduti dalla autorizzazione della Giunta Regionale o della Segreteria Regionale per la Sanità, secondo la distinzione sopra definita. Nella relativa richiesta, si dovrà dar conto del rispetto di tutti i presupposti e condizioni stabiliti nella norma citata,con particolare riguardo ai limiti percentuali relativi alla dotazione organica della dirigenza contenuti nei commi 1 e 2 dell'art. 15 septies del D.lgs. n. 502/1992, agli specifici requisiti soggettivi (che dovranno essere puntualmente descritti) stabiliti dallo stesso articolo di legge per il conferimento degli incarichi e all'esclusività del rapporto ascrivibile agli incarichi di cui al comma 1, e del rispetto delle indicazioni impartite dalla Segreteria Regionale per la Sanità.

Si evidenzia che i contratti relativi agli incarichi in questione, così come gli eventuali rinnovi, non potranno prevedere una durata del rapporto superiore ai tre anni.

c) Incarichi apicali del ruolo sanitario

L'avvioda parte delle Aziende ULSS, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'Istituto Oncologico Veneto delle procedure selettive relative al conferimento degli incarichi di dirigente dei profili del ruolo sanitario, responsabile di struttura complessa, dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazione della Segreteria Regionale per la Sanità.

Si richiede altresì di inviare alla Segreteria Regionale per la Sanità la comunicazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico.

Si precisa che:

- le autorizzazioni hanno validità di un anno dal loro rilascio;

- le autorizzazioni rilasciate dalla Segreteria Regionale per la Sanità nel corso dell'anno 2011 hanno parimenti validità di un anno;

- con decorrenza 1.01.2012 cessa la validità delle autorizzazioni all'avvio delle procedure selettive rilasciate fino al 31.12.2010 alle quali non abbia fatto seguito nel corso del 2011 il conferimento dei relativi incarichi.

Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 l'attribuzione e la revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale nelle aziende del servizio sanitario regionale è di competenza del direttore generale delle aziende stesse d'intesa con i rettori delle università, le stesse aziende dovranno, prima dell'attribuzione dei predetti incarichi, darne comunicazione alla Segreteria Regionale per la Sanità, che verificherà la compatibilità della copertura delle strutture con la programmazione sanitaria regionale e con il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle aziende.

d) contratti di lavoro autonomo

Le aziende ed Enti del SSR potranno disporre, in via eccezionale, e previo esperimento di procedure comparative, l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i.. La stipula dei relativi contratti dovrà comunque essere preceduta dall'autorizzazione della Giunta Regionale o della Segreteria Regionale per la Sanità, secondo la distinzione sopra definita.

Successivamente alla stipula del contratto dovrà essere compilata e trasmessa alla Segreteria Regionale per la Sanità la scheda di cui all'allegato D).

e) Prestazioni ex articolo 1, comma 2 e segg. della L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.i.

Le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto sono autorizzate ad acquisire prestazioni orarie aggiuntive nei confronti degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica nei limiti e alle condizioni stabilite all'articolo 1, comma 2 e segg. della L. 8 gennaio 2002, n. 1 e s.m.i., fino a concorrenza del costo sostenuto allo stesso titolo nel 2006.

f) Attività libero professionale intramuraria

Nel richiamare l'obbligo per le aziende sanitarie di rispettare le disposizioni in materia di libera professione intramuraria recate dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali (D.Lgs. 502/1992, D.P.C.M. 27.03.2000, L. 120/2007, Artt. 54 e segg. dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000) e dagli atti amministrativi regionali (tra gli altri la D.G.R. n. 360 dell'11.02.2005), si pone in particolare evidenza l'assoluta necessità che tale attività:

  1. non sia concorrenziale nei confronti del SSR;
  2. non comporti globalmente per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, previa negoziazione, in sede di definizione annuale di budget con i dirigenti responsabili delle equipes interessate, dei volumi di attività istituzionale e, previa negoziazione con i singoli dirigenti e con le stesse equipes, dei volumi dell'attività libero professionale;
  3. venga effettuata al di fuori dell'orario di lavoro e sia distinta da quella istituzionale, in relazione agli orari ed al sistema di prenotazione e di riscossione dei pagamenti. Le Aziende del SSR, al fine di poter certificare l'inizio e la conclusione dell'attività libero professionale svolta dal dipendente, dovranno predisporre ed inserire nei programmi informatici di rilevazione delle presenze un apposito codice di rilevazione "dedicato"alla fattispecie in oggetto;
  4. sia sottoposta a tutti i meccanismi di valutazione e controllo individuati nella citata D.G.R. 360/2005;
  5. sia effettuata sulla base di tariffe che garantiscano la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'azienda per assicurare l'esercizio dell'istituto;
  6. sia correlata ad azioni da parte delle aziende volte a ridurre le liste di attesa e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell'attività istituzionale a quelli dell'attività libero professionale.

Si evidenzia inoltre che l'attività libero professionale dovrà essere effettuata esclusivamente all'interno delle Aziende. Qualora le Aziende non avessero la disponibilità di strutture o spazi interni idonei allo svolgimento della attività libero professionale, nelle more dell'individuazione o predisposizione degli stessi, dovranno assicurarne l'effettuazione anche in strutture esterne non accreditate ovvero presso studi privati secondo le previsioni e i limiti temporali stabiliti dalla normativa vigente.

Si sottolinea, infine, che il personale dipendente, alla luce della vigente normativa in materia (articolo 4, comma 7, della L. 30.12.1991, n. 412, articolo 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m. e i.; DPCM 27.03.2000, articoli 55 e 58 dei CC.CC.NN.LL. 8.06.2000 delle aree dirigenziali del SSN) e della giurisprudenza (tra le altre sentenze: Corte Costituzionale, sentenza n. 457/1993; Consiglio di Stato, sezione IV , sentenza 4463/2004; Cassazione Civile, sezione unite, sentenza n. 13976/2004) non può esercitare attività libero professionale, così come qualsivoglia altra tipologia di attività, presso strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il predetto divieto vale anche nelle ipotesi nelle quali l'attività dei singoli sia disciplinata mediante rapporti convenzionali, comunque definiti (consulenza; attività aziendale a pagamento; cessione di servizi, etc), tra azienda sanitaria e struttura accreditata. Ciò da un lato in ragione dell'unicità del rapporto di lavoro inteso nella sua più ampia accezione, ai sensi dall'articolo 4, comma 7, della L. 412/1991 (la sentenza del Consiglio di Stato 4463/2004 ribadisce che il rapporto di lavoro con il SSN è incompatibile anche con l'attività libero professionale in regime di convenzione e con l'attività resa "nell'ambito o al servizio di strutture private convenzionate"), e dall'altro per evitare che il contemporaneo esercizio da parte del sanitario interessato di attività professionali possa incrinare la funzione ausiliaria (integrativa e sussidiaria) delle istituzioni sanitarie convenzionate (ora accreditate) a scapito dell'efficienza e operatività dell'organizzazione sanitaria pubblica (Corte Costituzionale, sentenza n. 457/1993).

Il regime di incompatibilità sopra descritto va applicato anche all'ambito dei rapporti tra aziende sanitarie e soggetti accreditati che siano ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell'ULSS, attesa la natura privatistica di tali soggetti e la loro assimilabilità, ìn relazione alle procedure di accreditamento e alla tipologia delle prestazioni erogate per conto del SSR, alle altre strutture private accreditate con lo stesso SSR. Conseguentemente sono disapplicate le disposizioni contenute nel terz'ultimo e penultimo capoverso del paragrafo 3 della circolare regionale n. 5 del 10.05.2001, approvata con D.G.R. n. 1049 del 2.05.2001.

Relativamente alle convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente deliberazione che siano in contrasto con le indicazioni di cui sopra, si precisa che per le stesse dovrà essere intimato il recesso al verificarsi alternativo della scadenza naturale o in ragione delle norme pattizie eventualmente inserite.

Sarà altresì possibile in via assolutamente eccezionale in ossequio al principio di tutela dell'affidamento ed in rapporto alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, prorogare le predette convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente deliberazione per il minor tempo possibile, dandone comunicazione alla Segreteria regionale per la Sanità.

La disciplina in materia di libera professione sopra richiamata, anche con riferimento alle incompatibilità, riguarda altresì il personale universitario che svolge attività assistenziale presso le aziende sanitarie, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 15 quinquies, comma 9, del D.lgs 502/1992 e dell'art. 5, commi 2, 7 e ss., del D.lgs. n. 517/1999.

Il rispetto dei vincoli stabiliti dalla presente deliberazione costituisce uno degli obiettivi che dovranno essere conseguiti dai Direttori generali ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

Si dà infine atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

·         UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

·         VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

·         VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

·         VISTA la L. 8 gennaio 2002. n. 1 e s.m.i.;

·         VISTO l'articolo 37 della L.R. 19.02.2007, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007", prorogato dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2010, n.16;;

·         VISTO il D.P.C.M. 19.07.1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31.05.2001, n. 319;

·         VISTA la D.G.R. n. 3093 del 3.10.2006;

·         VISTA la D.G.R. n. 2464 del 1 agosto 2006

·         VISTA la D.G.R. n.2717 del 16 novembre 2010;

·         VISTA la D.G.R. n. 1841 dell'8.11.2011.

·         SENTITE le Organizzazioni Sindacali

delibera

1.       di approvare le disposizioni a valere per l'anno 2012 per il personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, secondo quanto illustrato nelle premesse, che si intende puntualmente richiamato, e nelle allegate schede e tabelle che costituiscono parte integrante della presente deliberazione (ALLEGATI A, B, C, D);

2.       di precisare che il rispetto dei vincoli stabiliti dalla presente deliberazione costituisce uno degli obiettivi che dovranno essere conseguiti dai Direttori generali ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319;

3.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.       di pubblicare la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della regione Veneto.

(seguono allegati)

2358_AllegatoA_237448.pdf
2358_AllegatoB_237448.pdf
2358_AllegatoC_237448.pdf
2358_AllegatoD_237448.pdf

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