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Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 08 maggio 2007
Legge Regionale 9 agosto 1988, n.40 "Norme in materia di Polizia Locale" - Criteri per la concessione di contributi. Anni 2007 e 2008.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alla Polizia locale e sicurezza, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
Nell'ambito delle previsioni di bilancio regionale per il corrente anno sono stati stanziati 300.000,00 euro, sul capitolo 5260 dell'UPB U0015, da destinare agli interventi regionali per la promozione di forme associative per la gestione del servizio di polizia locale e per l'aggiornamento del personale addetto alla polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 40 del 9 agosto 1988.
L'entità delle risorse messe a disposizione suggerisce di utilizzarle in maniera sempre più mirata, al fine di razionalizzare gli interventi sul territorio, favorendone l'economicità e l'efficienza, nonché la complementarietà degli effetti rispetto all'altra legge di settore, rappresentata dalla L.R. n.9 del 7 maggio 2002.
In effetti la L.R. 9/2002 ha fissato limiti per l'accesso alla contribuzione regionale basati sulla entità numerica della popolazione, mentre la L.R. 40/88 ha indicato parametri funzionali ai quali si può utilmente fare riferimento per garantire una maggiore efficienza ed economicità del servizio di polizia locale a favore del territorio di riferimento. Si tratta dunque di favorire l'utilizzo razionale e complementare delle risorse rese disponibili su entrambe le leggi, al fine di estenderne e consolidare al massimo gli effetti.
Un modo è quello di favorire l'accesso ai contributi da parte di tutte le realtà locali presenti sul territorio, destinando prioritariamente i fondi della legge regionale n.40/'88 a quelle più piccole, normalmente escluse dai benefici previsti ai sensi della L.R.n.9/2002, la quale ha fissato limiti di popolazione inderogabili.
Dall'esperienza maturata in questi anni si è potuto inoltre constatare che non basta fornire mezzi e risorse per garantire la bontà del servizio offerto, ma occorre garantire continuità al servizio stesso, puntando più a fondo sulla stabilità delle forme associative che - a sua volta - è la derivata di circostanze e decisioni assunte a livello locale in merito al grado di integrazione, organizzativa e logistica, del servizio svolto in forma associata.
Dopo l'esperienza intrapresa lo scorso anno con i fondi stanziati sulla L.R. 40/88, sulla scorta delle decisioni allora assunte dalla Giunta regionale con D.G.R. n.3232 del 17.10.2006, che ha approvato un piano di azioni coordinate per l'aggiornamento professionale della Polizia Locale nel Veneto, attualmente in fase di realizzazione, si propone per quest'anno di rendere disponibili le risorse stanziate ai sensi della medesima legge regionale per potenziare appunto il servizio associato di polizia locale secondo le indicazioni sopra evidenziate.
Appare dunque opportuno ottimizzarne gli effetti puntando, da un lato, sui requisiti di ammissibilità degli Enti richiedenti, sui criteri di priorità predefiniti, sulla validità biennale della graduatoria e, dall'altro, sulla semplificazione delle procedure e degli atti di pianificazione necessari per l'accesso ai contributi.
Al proposito sono state discusse le linee guida per l'accesso ai contributi di cui si tratta anche in seno al Comitato Tecnico Regionale per le funzioni di polizia locale, previsto ai sensi dell'art.11 della citata L.R. 40/'88, riunitosi in data 6 marzo 2007, convenendo sulla opportunità di alcune delle indicazioni di seguito esposte:
La previsione della contiguità territoriale fra gli Enti locali associati è invece requisito di ammissibilità, proprio per favorire l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle iniziative intraprese dalle forme associative.
Si propone pertanto alla Giunta l'approvazione e la emanazione del bando per l'accesso ai contributi previsti ai sensi della L.R. n.40 /'88, la cui scadenza è fissata per legge al 30 giugno di ogni anno, sulla base dei criteri sopra evidenziati, dando mandato al Dirigente della Struttura regionale competente per l'attuazione del presente provvedimento, compresa l'adozione del provvedimento per l'emanazione del bando per l'anno 2008, redatto sulla falsariga di quello ora oggetto di approvazione, ove la effettiva disponibilità del relativo bilancio lo consenta, tenuto conto che le nuove domande presentate entro la scadenza fissata per il 2008 saranno ammesse a finanziamento solo previo esaurimento di quelle già utilmente inserite nella graduatoria stilata per l'anno 2007, per il cui finanziamento sarà comunque previsto il rinnovo della relativa istanza entro il medesimo termine.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
Vista la legge regionale n.40 dell'8 agosto 1988 " Norme in materia di polizia locale"
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto, n. 241;
Vista la D.G.R. n. n. 3493 del 21.11.2005;
Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n.3 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009"]
delibera
(seguono allegati)
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