Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 117 del 01 settembre 2023


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 992 del 11 agosto 2023

Determinazioni in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Approvazione dello schema di avviso straordinario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002. DGR/CR n. 74 dell'11 luglio 2023.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame, in recepimento della DGR/CR n. 74 dell'11 luglio 2023, a seguito del parere espresso dalla competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, si procede all’approvazione dello schema di avviso straordinario in merito al rilascio e all'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie private.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter ed 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.

La menzionata normativa regola la presenza nel Sistema Sanitario Regionale di erogatori di prestazioni sanitarie e socio sanitarie che risultino, fra l'altro, funzionali agli indirizzi di programmazione sanitaria regionale. In particolare la procedura per il rilascio e il rinnovo dell’accreditamento dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie è normata dall’articolo 19 della legge regionale n. 22/2002.

L'obiettivo è quello di garantire la promozione dello sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo di sempre più elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia, di efficienza, di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini nonché appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona.

Periodicamente, di norma con cadenza triennale ai sensi dell’art. 19 comma 1 quinquies, la Regione del Veneto procede al rilascio dell’accreditamento istituzionale per l’erogazione di attività sanitarie e socio-sanitarie mediante pubblico avviso cui segue la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 16 della citata legge regionale, in capo ai soggetti richiedenti. A tal riguardo da ultimo sono state assunte determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale delle strutture private sanitarie e socio-sanitarie con DGR n. 96 del 7 febbraio 2022.

Con decreto del Direttore Generale dell’Area sanità e sociale n. 32 del 20 marzo 2022 sono state dettagliate le competenze nell’ambito del procedimento di accreditamento con particolare riguardo all’ambito di attività affidato ad Azienda Zero e con successiva DGR n. 210 del 8 marzo 2022 è stata ridefinita l'articolazione amministrativa della Giunta regionale nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale, e, a seguito della conseguente riorganizzazione, la competenza specifica in merito al procedimento di rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale sia per le strutture sanitarie che socio-sanitarie è stata concentrata in capo alla U.O. Programmazione Risorse Strumentali SSR, afferente alla Direzione Programmazione e controllo SSR.

Nel corso del 2022 è intervenuto il legislatore nazionale che con l’approvazione della legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, ha disposto una parziale modifica degli artt. 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 in relazione alle fattispecie di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti e in relazione alle regole generali per la stipula di eventuali accordi contrattuali.

Rileva sottolineare che la novella legislativa non ha inciso sulla previsione di cui al punto 2) dell’art. 8-quater del decreto legislativo n. 502/1992 la cui formulazione, di seguito riportata, è rimasta invariata: “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies”.

Va rimarcato altresì che la legge n. 118/2022 ha demandato la definizione delle modalità attuative delle suddette fattispecie ad uno specifico decreto del Ministero della Salute, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

La Regione del Veneto, da sempre modello di riferimento per tale materia, ha ritenuto di procedere con immediatezza ad operare approfondimenti in relazione alla modifica legislativa di cui alla legge n. 118/2022, e, con decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 135 del 10 ottobre 2022, successivamente integrato con decreto n. 178 del 27 dicembre 2022 e con decreto n. 33 del 6 aprile 2023, ha costituito un Gruppo di lavoro con la finalità di valutare l’impatto della emananda normativa attuativa sul sistema di accreditamento regionale e quindi di redigere specifiche linee di indirizzo in merito alla prima applicazione della novella legislativa di cui agli artt. 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, così come introdotta dall’art. 15, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022.

Successivamente, sancita l’intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre 2022 (rep. atti n.258/CSR), è stato adottato il decreto del Ministero della Salute del 19 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.

Il provvedimento ministeriale ha previsto, in attuazione della novella legislativa di cui alla legge n. 118/2022, una serie di elementi che dovranno essere valutati in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti. Nello specifico il decreto ministeriale in attuazione alla citata legge ha fissato ulteriori elementi necessari per la successiva selezione periodica dei soggetti privati accreditati ai fini della stipula degli accordi contrattuali.

Per entrambi gli ambiti di intervento viene assegnato alle Regioni e alle Province autonome il termine di nove mesi per l’adeguamento del proprio ordinamento alle citate disposizioni.

Il Gruppo di lavoro di cui sopra ha quindi soppesato l’eventuale conseguente ricaduta della novella legislativa, implementata dal decreto del Ministero della Salute 19 dicembre 2022, sui procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale già avviati per effetto e in forza della DGR n. 96 del 7 febbraio 2022, avuto altresì specifico riguardo a quanto stabilito nelle disposizioni finali di cui all’art. 5, comma 3, del citato decreto ministeriale, secondo cui nelle more dell'attuazione dello stesso, continuano “ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate”.

All’esito delle sedute del 21 dicembre 2022 e 7 febbraio 2023 del gruppo di lavoro di cui sopra, nelle more dell’adeguamento del sistema di accreditamento vigente alle disposizioni attuative di cui all’art. 8 quater del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dalla legge n. 118/2022, si è convenuto di procedere, ai sensi degli artt. 16 e 19 della legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 con successivi specifici provvedimenti, al rilascio e rinnovo dell’accreditamento istituzionale. I procedimenti avviati ad istanza di parte, a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblicato con DGR n. 96/2022, sono esitati nell’adozione delle DGR n. 396 del 7 aprile 2023, DGR n. 548 del 9 maggio 2023 e DGR n. 595 del 19 maggio 2023.

In questo complesso contesto normativo in corso di adeguamento, in considerazione di quanto disposto dall’art. 19 comma 1 sexies della legge regionale n. 22/2002, in base al quale la Giunta regionale a fronte di sopravvenute esigenze programmatorie può disporre l’apertura straordinaria dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento anche prima della scadenza del triennio, la Direzione Programmazione e controllo SSR dell’Area Sanità e Sociale, con prot. reg. 248096 del 9 maggio 2023, ha interpellato la Direzione Programmazione Sanitaria e la Direzione Servizi Sociali della medesima Area chiedendo di voler rappresentare eventuali esigenze indifferibili di integrazione dell’offerta di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attuative di atti programmatori regionali, da operarsi eventualmente attraverso l'avvio di una procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di rilascio dell’accreditamento istituzionale a nuovi soggetti o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Con nota prot. n. 293151 del 30 maggio 2023, successivamente integrata con nota prot. n. 362487 del 5 luglio 2023, la Direzione Programmazione Sanitaria ha rappresentato esigenze per attività residenziale nell’ambito della salute mentale e per attività di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Con nota prot. n. 296195 del 31 maggio 2023, successivamente integrata con note prot. n. 363041 del 5 luglio 2023 e n. 370712 del 10 luglio 2023, la Direzione Servizi Sociali ha rappresentato esigenze per attività riconducibili all’area persone anziane, persone con disabilità, persone con dipendenze e minori.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 19 comma 1 sexies della legge regionale n. 22/2002, propone l’approvazione dello schema di avviso straordinario di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, e il conseguente avvio della procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

Si precisa che l’ambito di applicazione di tale avviso è strettamente limitato ai settori specificati e che altresì non riguarda i procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale per i quali valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 548 del 9 maggio 2023.

L'accreditamento istituzionale verrà rilasciato secondo la procedura prevista dall'articolo 19 della legge regionale n. 22/2002 in presenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge regionale, con particolare riguardo al possesso dell’autorizzazione all’esercizio in corso di validità.

Eventuali istanze di rilascio o di estensione dell’accreditamento istituzionale presentate al di fuori dei termini e delle modalità previste dall’avviso straordinario di cui all’Allegato A, saranno dichiarate improcedibili.

Si dà atto che il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.

La Giunta regionale ha approvato la DGR/CR n. 74 dell'11 luglio 2023 relativamente allo schema di avviso straordinario per il rilascio e l'estensione dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, su cui la competente Commissione consiliare nella seduta n. 91 del 20 luglio 2023 ha espresso, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, parere favorevole a maggioranza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.mi. “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTA la legge n. 118 del 5 agosto 2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”;

VISTO il Decreto Ministero della Salute del 19 dicembre 2022;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Piano socio sanitario regionale 2019-2023”;

VISTA la DGR n. 96 del 7 febbraio 2022 “Determinazioni in merito al rilascio ed al rinnovo dell'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie private e socio sanitarie a valere dal 1 gennaio 2023. Approvazione dello schema di avviso. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 210 del 8 marzo 2022 “Adempimenti preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: adozione di ulteriori misure organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale”;

VISTA la DGR n. 1312 del 25 ottobre 2022 “Approvazione Linee Guida regionali per la predisposizione dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari per il triennio 2023-2025”;

VISTA la DGR n. 396 del 7 aprile 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;

VISTA la DGR n. 548 del 9 maggio 2023 “Rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale in scadenza nel 2023 sia di ambito sanitario che socio-sanitario. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 20022;

VISTA la DGR n. 595 del 19 maggio 2023 “Rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. Legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTO il decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 32 del 2 marzo 2022;

VISTI i decreti del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 135 del 10 ottobre 2022, n. 178 del 27 dicembre 2022 e n. 33 del 6 aprile 2023;

VISTO il parere favorevole della competente Commissione consiliare agli atti;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di ritenere le premesse quale parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare lo schema di avviso straordinario di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e costitutiva del presente provvedimento, e il conseguente avvio della procedura straordinaria di apertura dei termini per la presentazione delle domande di rilascio dell'accreditamento istituzionale a soggetti non accreditati o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva in capo a soggetti già accreditati erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
  3. di stabilire che le domande di rilascio o estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva dell’accreditamento istituzionale presentate al di fuori dei termini e delle modalità previste dall’avviso straordinario di cui all’Allegato A, saranno dichiarate improcedibili;
  4. di precisare che l’ambito di applicazione del presente avviso straordinario è strettamente limitato ai settori specificati e che, altresì, non riguarda i procedimenti di rinnovo dell’accreditamento istituzionale per i quali valgono le disposizioni di cui alla DGR n. 548 del 9 maggio 2023;
  5. di incaricare la Direzione Programmazione e Controllo SSR dell'attuazione ed esecuzione del presente atto anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso straordinario;
  6. di precisare che il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio o di estensione per nuove funzioni o diversa capacità ricettiva dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992, demandati alla fase successiva al rilascio o estensione dell’accreditamento istituzionale;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(L’Avviso del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

Dgr_992_23_AllegatoA_510197.pdf

Torna indietro