Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 31 marzo 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 246 del 07 marzo 2017

Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono individuate le aree funzionali, con i relativi pesi, per l'assegnazione alle Aziende ed agli Istituti del SSR degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per l'anno 2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'articolo 3 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 prevede che le Regioni all'atto della nomina di ciascun direttore generale, definiscano ed assegnino, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.

Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3140/2010, n. 2369/2011, n. 1237/2013, n. 2533/2013, n. 2525/2014, n. 2072/2015 e n. 543/2016 hanno disposto, per le annualità dal 2011 al 2016, gli obiettivi delle Aziende ULSS del Veneto, dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto".

La DGR n. 2172 del 23/12/2016, che ha modificato la precedente DGR n. 693 del 2013, ha disciplinato, sulla base di quanto indicato dai commi 8 sexies, 8 septies e 8 octies dell'art. 13 della L.R. 56/1994, così come modificato e integrato dalla L.R. 23/2012 e dalla L.R. 19/2016, la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR.

La L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha individuato i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS, riducendone il numero e modificandone le denominazioni.

Il c. 3 dell'art. 28 della citata L.R. 19/2016 dispone, infine, che "L'obbiettivo di miglioramento dei tempi di attesa è inserito nella programmazione annuale e negli obbiettivi di mandato dei Direttori Generali".

Nella definizione degli obiettivi per l'anno 2017 viene ribadito l'impegno dell'Amministrazione Regionale a garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale in materia.

Si propone che il peso degli obiettivi da assegnare ai Direttori Generali per la parte di competenza della Giunta, pari al 60% per le Aziende ULSS e all'80% per le Aziende Ospedaliere e lo IOV, così come determinato dalla sopra citata DGR 2172 del 2016, sia distribuito nelle seguenti aree:

  • Area A - Equilibrio economico-finanziario e rispetto dei tetti di spesa: peso 30 punti;
  • Area B - Rispetto delle liste di attesa, secondo le indicazioni regionali: peso 15 punti;
  • Area C - Rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza: peso 15 punti;
  • Area D - Sviluppo di attività innovative e di alta specialità (solo per l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto"): peso 20 punti.

Considerato che l'art. 14 della citata L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha previsto che alcune Aziende ULSS incorporino precedenti aziende ivi soppresse, e che questo richiede un impegno supplementare teso all'omogeneizzazione su tutto il territorio dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari e delle migliori modalità di accesso ai servizi stessi, si identifica un'altra area di obiettivi, che, se conseguiti e solo per le Aziende interessate dall'incorporazione di aziende soppresse, danno un bonus che si aggiunge al punteggio acquisito con gli obiettivi contenuti nelle sopra indicate Aree A, B, C e D, fino a concorrere al raggiungimento di un massimo di 60 punti:

  • Area E - Adeguamento alle migliori pratiche ed omogeneizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari e delle modalità di accesso agli stessi all'interno dei nuovi ambiti territoriali: bonus fino ad un massimo di 5 punti per Aziende ULSS risultanti dall'incorporazione di precedenti aziende soppresse ai sensi della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19:
    • analisi delle differenze pre-esistenti e presentazione di un Piano per l'adozione omogenea sul territorio dell'offerta dei servizi sanitari e sociosanitari e delle migliori pratiche nell'accesso ai servizi stessi.

Considerata infine l'importanza strategica di alcune attività, legate all'attuazione dei contenuti della citata L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, e al debito informativo della Regione verso il Ministero della Salute, si evidenziano inoltre ulteriori aree ed obiettivi il cui mancato raggiungimento dà luogo ad una penalizzazionerispetto al punteggio acquisito con gli obiettivi contenuti nelle sopra indicate Aree A, B, C, D ed E.

Le aree in oggetto sono:

  • Area F - Attuazione L.R. 19/2016 e Sanità Digitale: penalizzazione fino ad un massimo di 10 punti per Aziende ULSS e fino ad un massimo di 12 punti per Aziende Ospedaliere e IOV:
  • corretta gestione dei flussi ministeriali (in termini di tempestività e qualità del dato);
  • realizzazione Fascicolo Sanitario Elettronico;
  • Presentazione dei Piani di razionalizzazione della Spesa per il triennio 2017-2019 (attuazione DGR 1969 del 6/12/2016);
  • definizione dei nuovi Atti aziendali, secondo le indicazioni regionali.
  • Area G - Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla "Struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza": penalizzazione fino ad un massimo di 5 punti per Aziende ULSS e fino ad un massimo di 8 punti per Aziende Ospedaliere e IOV:
  • rispetto di quanto previsto al comma 3 ter dell'art. 4 della L.R. 5 agosto 2010, n. 21 e ss.mm.ii.;

Si ricorda che la valutazione annuale dei Direttori Generali (comma 8 sexies e 8 septies del citato art. 13 della L.R. 56/1994) fa riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio (di competenza della Giunta Regionale), al rispetto della programmazione regionale (di competenza della competente Commissione Consiliare) e alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle aziende ULSS (di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci, qualora costituita ai sensi dell'art. 5 della medesima L.R. 56/1994).

Gli obiettivi e gli indicatori da utilizzare nell'ambito della procedura di valutazione da effettuare da parte della Giunta Regionale sono rappresentati in dettaglio nell'Allegato A alla presente deliberazione.

Si ritiene, infine, di stabilire che, a norma dei cc. 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii. e delle disposizioni della DGR n. 2172 del 2016, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 65%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla sopracitata DGR n. 2172 del 2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in L. 135/2012;

VISTO l'articolo 1, comma 568 della L. 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTI gli artt. 5 e 13, commi 8 quinquies, 8 sexies, 8 septies e 8 octies, della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii. e la L.R. 23/2012 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTO l'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995;

VISTO il D.M. 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute;

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-16, sancita il 10 luglio 2014, ed in particolare di quanto previsto dall'art. 10, c. 6, del citato Patto per la Salute per gli anni 2014-16 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio 2014);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la manovra sul settore sanitario, sancita il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR del 2 luglio 2015);

PRESO ATTO dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 9-quater del decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sullo schema di decreto del Ministro della salute che introduce "condizioni di erogabilità" o "indicazioni di appropriatezza prescrittiva" alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Rep. Atti n. 202/CSR del 26 novembre 2015);

VISTE le DGR n. 600 del 13 marzo 2007, n. 130 del 29 gennaio 2008, n. 3140 del 14 dicembre 2010, n. 859 del 21 giugno 2011, n. 863 del 21 giugno 2011, n. 1665 del 18 ottobre 2011 e n. 1666 del 18 ottobre 2011, n. 2369 del 23 dicembre 2011, n. 1670 del 7 agosto 2012, n. 2621 del 18 dicembre 2012, n. 2792 del 24 dicembre 2012, n. 693 del 14 maggio 2013, n. 1237 del 16 luglio 2013, n. 2533 del 20 dicembre 2013, n. 2525 del 23 dicembre 2014, n. 2072 del 30 dicembre 2015, n. 543 del 26 aprile 2016, n.2112 del 23 dicembre 2016 e n. 2172 del 23 dicembre 2016;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare quanto illustrato in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.      di approvare i contenuti dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che individua gli obiettivi di salute e di funzionamento e i relativi indicatori di performance, a valere per l'anno 2017 per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto";

3.      di stabilire che gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 65%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto dalla citata DGR n. 2172/2016;

4.      di incaricare la Direzione Generale Area Sanità e Sociale di trasmettere il presente atto ai Direttori Generali interessati ed il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR-CRAV di procedere al monitoraggio ed alla verifica circa il grado di aderenza dei risultati conseguiti dalle Aziende/Istituti del Servizio Sanitario Regionale agli obiettivi di cui al precedente punto 2.;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

246_AllegatoA_341134.pdf

Torna indietro