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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 45 del 13 maggio 2016


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 361 del 24 marzo 2016

Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda e dei relativi Piani porti.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento si propone di introdurre alcune modifiche alle linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni del Lago di Garda, approvate con DGR 880/2009, recependo alcuni proposte formulate dagli stessi comuni. Si abrogano e sostituiscono le linee guida vigenti con un nuovo testo coordinato.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale, con la D.G.R. 3012 del 21/10/2008, in applicazione dei principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza di cui all'art. 118, comma 1, della Costituzione e di quanto disposto dalla L.R. 52/1989, ha completato il processo di conferimento di funzioni amministrative ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda, delegando loro la regolazione, la gestione e la pianificazione delle zone portuali della sponda veronese del Lago di Garda, funzioni in precedenza esercitate dalla Regione.

Con DGR 880/09 sono state approvate le "Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei Comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda" (di seguito nel testo "Linee Guida"), adottate definitivamente da ciascun Comune secondo il proprio ordinamento.

Sono rimaste in capo alla Regione le funzioni di coordinamento delle attività di pianificazione e regolamentazione, nonché quelle di controllo amministrativo sull'esercizio delle deleghe conferite. Con la deliberazione 3012/2008 sopra citata, sono stati stabiliti criteri uniformi circa la redazione dei Piani Porto e degli Ormeggi e delle Linee Guida.

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso di otto anni di gestione delle zone portuali, i Comuni delegati hanno proposto, nell'ambito di un tavolo tecnico convocato dagli uffici regionali competenti, alcune variazioni alle Linee Guida, relative sia ad aspetti formali che ad altri maggiormente impattanti.

Considerato che le graduatorie formate a seguito del primo bando di concorso per l'assegnazione degli ormeggi nei porti (indetto contestualmente dai Comuni in data 24.2.2010) scadranno a giugno 2016, si rende necessario - prima dell'emissione contestuale dei futuri bandi - prendere in esame le modifiche proposte e chiarire maggiormente alcuni aspetti relativi alla gestione amministrativa delle aree a terra nelle zone portuali.

Si riporta di seguito la descrizione delle modifiche proposte apportate alle Linee Guida, come indicato in allegato al presente provvedimento (Allegato A).

Una proposta formulata dai Comuni, riguarda le modalità di pubblicazione dei bandi di ciascun Comune. In un ottica si semplificazione amministrativa, che consenta comunque di garantire la necessaria pubblicità ai bandi di assegnazione, si prevede che gli stessi siano pubblicati contestualmente negli albi on-line di ciascun Comune e che l'ufficio regionale - Ispettorato di porto di Verona - ne dia avviso sul bollettino ufficiale regionale. Tale modifica è introdotta all'art. 5 delle Linee Guida.

Al fine di uniformarsi alle disposizioni relative alla modalità telematica di comunicazioni tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, viene estesa alla posta elettronica certificata la modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione degli ormeggi nei porti pubblici. Inoltre, la misura dei procedimenti istruttori da porre in essere uniti alle fasi endoprocedimentali di formazione e approvazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari - distribuiti su un totale di 25 porti pubblici - hanno portato gli Enti delegati alla proposta di escludere dalla selezione le istanze che, pur spedite entro il termine, pervengono agli uffici protocollo oltre il termine dato dal bando di concorso. Tale modifica è introdotta all'art.6 delle Linee Guida.

Ulteriore elemento di modifica, che deriva dalla spiccata caratterizzazione diportistica della navigazione sul lago di Garda, riguarda l'inserimento di un nuovo titolo di priorità per i richiedenti posti barca nei porti, e cioè i prestatori di assistenza meccanica e/o tecnica da espletarsi a lago sulle unità da diporto. Tale proposta risulta necessaria per soddisfare alcune richieste specifiche del Comune di Garda. Tale modifica è introdotta agli artt.10 e 12 delle Linee Guida.

Anche in merito alla pesca, il Comune di Garda ha formulato alcune proposte di modifica delle Linee Guida. Lo stesso Comune rappresenta infatti una realtà a se stante con la più alta percentuale di ormeggi assegnati a pescatori professionali (26 ormeggi assegnati a pescatori su un totale di circa 180 posti). Le attuali Linee Guida consentono a ciascun pescatore professionale di ottenere un massimo di due concessioni di ormeggio fisso per porto, prassi stabilita, in passato per la tipologia di pesca praticata con l'uso di reti da tendersi con l'ausilio di due unità. Originariamente le due unità venivano ormeggiate una dietro l'altra e poiché a volte poteva crearsi intralcio alle manovre in porto, l'Amministrazione regionale per non penalizzare la pesca con le reti, ritenne opportuna l'assegnazione di due ormeggi fissi. Ora, il predetto Comune segnala che tale previsione dovrebbe essere modificata poiché gli strumenti a servizio della pesca sono migliorati, beneficiando dei progressi tecnologici, e ritiene non più opportuno considerare l'assegnazione di massimo due ormeggi per pescatore, bensì di uno. Tale modifica, che non arreca pregiudizio all'attività di pesca, permetterebbe di soddisfare un numero maggiore di richieste poiché le quantità di ormeggi liberi da assegnare non copre la richiesta degli utenti in graduatoria. Sempre in merito alla pesca professionale si è ritenuto di estendere la possibilità di presentare istanza per l'assegnazione di ormeggio fisso non più per nucleo familiare ma per soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, anche ricomprese nel medesimo nucleo familiare. Tali modifiche sono introdotte all'artt. 8 e 10 delle Linee Guida.

Altro elemento di coordinamento della gestione amministrativa delle zone portuali, riguarda il frequente ripetersi del c.d. fenomeno del prestanome. Tale fenomeno, ha spinto i Comuni (allo scopo di contenere i casi) di proporre la revisione delle modalità di subentro nella concessione, stabilendo che in caso di comproprietà dell'unità di navigazione è ammesso, in caso di decesso e rinuncia, il subentro nella titolarità della concessione stessa, solo in caso di pari titolo rispetto al concessionario uscente. Tale modifica è introdotta agli artt. 14 punto C e 15 punto A delle Linee Guida.

Altri aspetti minori richiesti dai Comuni riguardano la necessità di uniformare il termine temporale di "non uso" della concessione demaniale ai fini dell'avvio del procedimento di decadenza, stabilito in una annualità (eventualmente prorogabile), oltreché in merito alle dimensioni massime consentite per le unità in esposizione commerciale. Tali modifiche sono introdotte agli articoli 15, punto C, e 10 delle Linee Guida.

In merito alle procedure di rinnovo presenti nelle citate Linee Guida, occorre evidenziare quanto stabilito dalla Legge n. 25 del 26/2/2010 che ha convertito in legge il decreto c.d. "Milleproroghe", che ha abrogato il secondo periodo dell'art. 37 del Codice della Navigazione "Concorso di più domande di concessione" ove veniva "data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciare, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze" (c.d. diritto di insistenza). Considerato quanto esposto si rende necessario l'adeguamento dell'art. 20 "Concorso di più domande di concessione per la medesima area" delle Linee Guida a quanto innovato. Analogamente, in relazione alla previgente formulazione dell'art 24 delle Linee Guida intitolato "Rinnovo concessione" (e sostituito con la nuova formulazione nel seguito specificata), si demanda alla normativa di settore comunitaria e statale.

Si ritiene inoltre opportuno delegare i Comuni, già esercitanti funzioni di gestione anche sugli spazi acquei in zona portuale per l'ormeggio di boe, l'assegnazione extra bando di concorso a favore degli Enti ed Organi che svolgono rilevanti funzioni di interesse pubblico sul lago di Garda (ad esempio la Croce Rossa Italiana, Squadra Nautica dei Carabinieri e della Questura, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Provincia, Genio Civile) degli spazi acquei-boa eventualmente individuati nei rispettivi piani Porto e degli Ormeggi, attualmente in capo all'Ispettorato di Porto di Verona. Tale modifica è introdotta all'art. 27 delle Linee Guida.

Considerato quanto emerso nel corso degli incontri tecnici, finalizzati alla predisposizione del presente provvedimento, si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti legati alla gestione amministrativa delle aree a terra nelle zone portuali a seguito della delega di cui è l'argomento.

Al fine di uniformare le attività concessorie delle aree portuali a terra gestite fino al 31.12.07 parte dall'Ispettorato di Porto di Verona e parte dai predetti Comuni rivieraschi a seguito di delega avvenuta con Provvedimento di Consiglio Regionale n. 794/88, le DGR 4221/06 e DGR 3012/08 hanno rispettivamente deliberato in merito alle tariffe concessorie da applicarsi ed ai criteri uniformi cui conformarsi per la redazione dei Piani Porto, riconducendo entrambi gli aspetti - per criteri di omogeneità e razionalizzazione - alle direttive del menzionato P.C.R (peraltro abrogato dagli effetti prodotti dall'adozione della L.R. 52/89). Si chiarisce in questa sede pertanto che l'attività concessoria, la gestione e pianificazione di tutte le aree a terra in zona portuale è da ricondursi ai principi contenuti nelle direttive allegate al predetto provvedimento consigliare, già richiamato nelle citate deliberazioni. Tale modifica è specificata agli articoli art. 23 e 24 delle linee guida allegate,che sostituisce le precedenti formulazioni dei medesimi articoli.Detta attività pertanto deve essere coerente e rispondere agli indirizzi della Regione del Veneto, cui rimangono in capo le funzioni di coordinamento delle attività di pianificazione e regolamentazione, nonché quelle di controllo amministrativo sull'esercizio delle deleghe conferite, compreso la rendicontazione annuale alla Regione degli introiti concessori.

A tal proposito occorre evidenziare che le modalità di calcolo del canone demaniale tra aree a terra in zona portuale ed aree a terra al di fuori di tale limite, rispondono a criteri diversi. I comuni segnalano che, in taluni casi, si verifica ad esempio che due aree adiacenti, destinati alla medesima attività (ex. plateatico per ristorante), di analoga dimensione, corrisponda un canone demaniale radicalmente diverso solo per il fatto che un'area è collocata all'interno della zona portuale e l'altra no. Da tale disomogeneità possono emergere profili di mancato rispetto dei principi di concorrenza.

Al fine di equilibrare i canoni delle concessioni di aree a terra in zona portuale, aree a terra limitrofe e circostanti per le quali l'importo del canone è conteggiato in base ai parametri comunali per l'occupazione di suolo pubblico ovvero per interpolazione nelle zone extraportuali come da legge regionale di delega n. 33/02 , i Comuni hanno richiesto uno strumento per rapportare i canoni di aree con analoghe caratteristiche. Si ritiene pertanto di proporre, in analogia con quanto indicato dal PCR in merito alle aree gestite dai comuni ai sensi del medesimo provvedimento, di demandare ai Comuni stessi l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore di aggiustamento (da 0,5 a 4) da applicarsi a discrezione dell'amministrazione comunale, ai canoni delle concessioni delle aree a terra in zona portuale, al fine di tener conto di eventuali disomogeneità nel calcolo del canone con aree contigue di analogo pregio.

Si precisa peraltro quanto già stabilito dalla DGR 4221/06, in merito alla ripartizione in quote dei proventi derivati dall'attività concessoria ed alle spese di istruttoria per gli spazi a terra già gestiti dalla Regione del Veneto - Ispettorato di Porto di Verona- (e dal 1.1.2008 totalmente in capo ai Comuni delegati). L'introito, derivante dall'applicazione dei principi contenuti nel P.C.R. 794/88 e s.m. (richiamato dalla DGR 4221/06) è suddiviso come di seguito si riporta:

DESCRIZIONE

Tariffa

Regione

Comune

Aree portuali (terra)

P.C.R. 794/88

   

Concessioni

 

60%

40%

Istruttorie

 

0%

100%


In alternativa, ai Comuni complessivamente organizzati in forma associata secondo le previsioni dell'art.31 del D.Lgs 267/2000, i proventi saranno così riparti:

DESCRIZIONE

Tariffa

Regione

Comune

Aree portuali (terra)

P.C.R. 794/88

   

Concessioni

 

50%

50%

Istruttorie

 

0%

100%


Infine, alla luce delle recenti disposizioni relative alla raccolta ed all'analisi sugli asset pubblici del progetto "Patrimonio della PA" in capo al Dipartimento del Tesoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, occorre richiamare quanto già stabilito con DGR 1780/2008. Allo scopo di monitorare e gestire in modo efficiente l'attività concessoria delegata, l'esatta cognizione dei flussi di pagamento dei canoni dovrà essere documentata da ciascun comune anche attraverso l'impiego di un applicativo dedicato per la registrazione dei dati relativi ai beni dati in concessione e loro rendita e secondo le modalità che saranno stabilite di concerto tra Comuni rivieraschi e uffici regionali.

Poiché la delega di funzioni amministrative ai sensi dell'art.7 e 8 della L.R. 52/89 ha per oggetto il demanio lacuale compreso nelle zone portuali, zone che permettono alla Regione il perseguimento della finalità pubblica in materia di navigazione interna, oltrechè di introitare un quota di canone demaniale, si ritiene opportuno - nei procedimenti relativi al rilascio di concessione di aree a terra e a lago non dettagliatamente pianificata dagli appositi strumenti - di prevedere l'acquisizione di parere dell'Ispettorato di Porto di Verona -Settore Navigazione Interna, relativamente alla compatibilità delle concessioni rispetto alle esigenze e finalità sia generale sia specifica della navigazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 118, comma 1, della Costituzione;

VISTA la L.R. n.55 del 24.11.1987

VISTA la L.R. n. 52 del 1.12.1989;

VISTA la D.G.R. n. 1780 del 01.7.2008;

VISTA la D.G.R. n. 3012 del 21.10.2008;

VISTA la D.G.R. n. 880 del 07.04.2009;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.   di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;

2.   di approvare le nuove "Linee guida per l'assegnazione e la gestione degli spazi acquei e a terra nelle zone portuali dei comuni rivieraschi della sponda veronese del lago di Garda", Allegato A al presente provvedimento, che sostituiscono ed abrogano le "Linee guida" allegate alle DGR 880/09;

3.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.   di incaricare il Direttore della Sezione Mobilità dell'esecuzione del presente provvedimento;

5.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato (omissis)

 

(L'Allegato A è stato sostituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 26 aprile 2016, pubblicata nel presente Bollettino, ndr)

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