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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 112 del 27 novembre 2015


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1536 del 03 novembre 2015

Criteri e direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi dei revisori dei conti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto, nonché per la nomina dei revisori unici dei conti e dei relativi supplenti. L. r. 9 marzo 1995, n. 10, art. 12.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si approvano i criteri e le direttive per la istituzione e la tenuta degli elenchi dei revisori dei conti delle ATER del Veneto nonchè per la nomina dei medesimi, unitamente al regolamento aziendale, alla modulistica ed il fac simile del relativo estratto di avviso.

Il relatore riferisce quanto segue.

Le Aziende Territoriali per l’Edilizia residenziale (ATER) quali enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, derivanti dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, sono enti pubblici economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Le ATER, come tali, quindi svolgono un’attività che, pur se strumentale rispetto al perseguimento del pubblico interesse, ha prevalentemente ad oggetto l’esercizio di un’impresa; come tale, l’attività delle Aziende è informata a regole di economicità, in quanto diretta a conseguire un profitto, o quanto meno a coprire i costi di produzione del servizio erogato.

La legge regionale 28 giugno 2013, n. 13 ha recentemente modificato l’assetto istituzionale di tali Aziende riformulando l’ art. 7 della sopra citata legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 che prevede, quali organi aziendali, esclusivamente il direttore generale ed il revisore unico dei conti.

La medesima legge regionale ha infatti contestualmente abrogato gli articoli 8, 9 e 10 relativi al Consiglio di Amministrazione ed ai compiti ad esso attribuiti dalla legge regionale n. 10/1995 nell’originaria formulazione, nonché al Presidente e Vicepresidente.

Per quanto riguarda specificamente l’organo di revisione contabile, l’articolo 12 vigente ne prevede la forma monocratica in luogo di quella collegiale, originariamente composta da tre membri. A tale organo si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile.

Il revisore unico dei conti ed i due revisori supplenti di ciascuna ATER sono nominati mediante estrazione a sorte tra gli iscritti in un elenco istituito presso ciascuna azienda stessa, con le medesime modalità sono nominati anche i revisori supplenti.

In virtù del ruolo di controllo e della nomina regionale, al revisore unico dei conti è attribuito uno specifico dovere di informazione al Presidente della Giunta regionale in merito ad eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione aziendale, cui è altresì connesso l’obbligo di fornire ogni informazione e notizia che il medesimo abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto (art. 12, comma 5, legge regionale n. 10/1995).

L’organo di revisione contabile svolge evidentemente un ruolo essenziale all’interno dell’Azienda, ma altrettanto determinante nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Amministrazione regionale vigilante.

Infatti, al fine di assicurare l’ottimale svolgimento di tali funzioni, il medesimo art. 12 della legge regionale n. 10/1995 prevede che i revisori unici dei conti siano esperti in materia di amministrazione e contabilità ed iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.

A garanzia del presidio del ruolo da ricoprire, si ritiene che la conoscenza delle discipline dell’amministrazione e della contabilità possa essere adeguatamente rappresentata da un’esperienza pluriennale nell’ambito della revisione contabile di aziende aventi un consistente volume d’affari. A tal fine sono quindi individuati i seguenti requisiti di iscrizione agli elenchi aziendali:

a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione si fa riferimento all’iscrizione al registro dei revisori contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b) aver svolto perlomeno due incarichi di revisore dei conti, ciascuno per la durata di tre anni, presso enti o aziende pubbliche o società di capitali;
c) in alternativa al punto b), aver ricoperto incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti con analoghe caratteristiche.

Resta inteso che, congiuntamente ai requisiti di idoneità professionale, l’iscrizione a tali elenchi, finalizzata alla nomina regionale, è subordinata all’insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dall’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, oltre che all’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste specificamente per gli organi di revisione dall’art. 2399 del codice civile e di inconferibilità specifiche all’incarico.

Inoltre, giacché il comma 1 dell’art. 12 in parola attribuisce alle ATER la disciplina dell’istituzione e tenuta dell’elenco, mediante approvazione di apposito regolamento, si rende opportuno dettare criteri e direttive per l’uniforme gestione su tutto il territorio regionale di tale funzione prodromica alla nomina dell’organo di cui trattasi, la cui competenza è attribuita alla Giunta regionale, nonché di disciplinare il procedimento di nomina mediante estrazione previsto dalla norma (Allegato A).

Contestualmente, al fine di fornire alle Aziende un ausilio alla tempestiva attuazione della norma di cui trattasi e delle direttive regionali, si ritiene opportuno approvare lo schema-tipo di regolamento aziendale per l’istituzione e la tenuta dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore unico dei conti (Allegato B), nonché il facsimile di estratto di avviso per l’iscrizione agli elenchi aziendali (Allegato C), da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, il facsimile di avviso da pubblicare sui siti internet istituzionali di ciascuna ATER (Allegato D), i facsimile di domanda di iscrizione (Allegato E), nonchè di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di esperienza e professionalità ed all’assenza di cause di ineleggibilità di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile e di inconferibilità specifiche all’incarico di cui trattasi (Allegato F), che dovranno essere uniformemente utilizzati su tutto il territorio regionale. I criteri, le direttive e lo schema-tipo di regolamento sono stati redatti in collaborazione con la Sezione Affari legislativi che, con prot. n. 321240 del 5 agosto 2015, si è espressa positivamente in ordine al proseguo dell'iter di approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, come modificata dalla legge regionale 26 giugno 2013, n. 13;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 23, art. 7;

VISTA la nota della Sezione Affari legislativi prot. n. 321240 del 5 agosto 2015;

VISTO l’art. 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare i criteri e le direttive per l’istituzione e la tenuta degli elenchi di cui all’ art. 12, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10, recante “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica”, nonché per la nomina dei revisori unici dei conti e dei relativi supplenti delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale del Veneto (Allegato A);
  2. di approvare lo schema-tipo di regolamento aziendale per l’istituzione e la tenuta dell’elenco dei candidati alla nomina a revisore unico dei conti (Allegato B);
  3. di approvare il facsimile di estratto di avviso per l’iscrizione agli elenchi aziendali di cui al punto 1 (Allegato C), da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione ed il facsimile di avviso da pubblicare nei siti internet istituzionali di ciascuna ATER (Allegato D);
  4. di approvare il facsimile di domanda di iscrizione agli elenchi di cui al punto 1(Allegato E);
  5. di approvare il facsimile di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di esperienza e professionalità ed all’assenza di cause di ineleggibilità di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 del codice civile nonchè di inconferibilità specifiche all’incarico di cui trattasi (Allegato F);
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la sezione Edilizia abitativa dell'esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1536_AllegatoA_310626.pdf
1536_AllegatoB_310626.pdf
1536_AllegatoC_310626.pdf
1536_AllegatoD_310626.pdf
1536_AllegatoE_310626.pdf
1536_AllegatoF_310626.pdf

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