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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 04 settembre 2015


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1124 del 25 agosto 2015

Individuazione del "medico competente" nell'attività del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste-Settori Forestali Regionali, svolta con l'impiego di operai forestali e aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria. D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, artt. 2, 18, 38 e 41.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prende atto dei medici competenti incaricati della sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza degli operai forestali assunti presso i Settori Forestali Regionali e adotta l'aggiornamento del relativo protocollo.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 in un corpo normativo unico, ha riordinato la previgente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (in particolare: DPR n. 547/1955, DPR n. 164/1956, DPR n. 303/1956, D.Lgs. n. 277/1991, D.Lgs. n. 626/1994, D.Lgs. n. 493/1996, D.Lgs. n. 494/1996 e D.Lgs. n. 187/2005), conferendole nuova e più attuale sistematizzazione. A1 riguardo, infatti, la Legge delega 3 agosto 2007, n. 123, ha previsto una approfondita rivisitazione della normativa in materia, attraverso l'armonizzazione di tutte le leggi vigenti, nel rispetto delle previsioni dell'art. 117 della Costituzione, il cui terzo comma attribuisce alla competenza ripartita di Stato e Regioni la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. II D.Lgs. n. 81/2008, pertanto, costituisce recepimento delle direttive comunitarie da cui trasse origine il precedente D.Lgs. 19.09.1994, n. 626, riprendendo anche la previgente normativa nazionale, nelle parti tuttora attuali, organizzando il tutto in un vero e proprio testo unico.

L'impianto normativo è caratterizzato dall'approccio organico e integrato alla sicurezza imposto al datore di lavoro chiamato, per l'appunto, a garantire sicurezza e tutela ai propri dipendenti, all'interno della realtà aziendale.

Tale impostazione invero non può considerarsi del tutto innovativa, dato che già permeava il precedente D.Lgs. n. 626/1994 alla cui applicazione, nell'ambito dell'attività svolta dai Settori Forestali Regionali, l'Amministrazione regionale ha dato compiuta attuazione con specifici provvedimenti, tra i quali la DGR 14.03.1996, n. 941, di individuazione dei medici competenti e la DGR 16.09.1997, n. 3193, di adozione del documento di valutazione dei rischi e di tutela della sicurezza nei cantieri forestali.

Non di meno, a più di vent'anni dall'emanazione del D.Lgs. n. 626/94 e a oltre diciannove anni dall'adozione del primo provvedimento attuativo da parte dell'Amministrazione regionale nel comparto forestale, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 ha indotto a un momento di rivisitazione degli assetti organizzativi e procedurali adottati in materia di sicurezza del lavoro dai Settori Forestali Regionali, sì da attualizzarne impostazione e contenuti alla luce delle nuove disposizioni normative.

Giova ricordare, infatti, che le predette strutture, Settori periferici del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, si fanno carico della esecuzione di interventi di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento boschivo, operando in economia con la forma della amministrazione diretta, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 19 e 20 lett. a) della L.R. 13.09.1978, n. 52, "Legge Forestale Regionale". Ciò implica la diretta acquisizione dei materiali d'opera occorrenti nonché la assunzione della manodopera necessaria costituita, quest'ultima, da operai forestali assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con riferimento agli specifici contratti di lavoro di primo e di secondo livello.

Alla luce di una siffatta operatività, ben si comprendono gli obblighi e le responsabilità di varia natura, come previsti e normati dal D.Lgs. n. 81/2008, connessi al mantenimento della sicurezza e della tutela della salute di tali maestranze sul lavoro, che coinvolgono i Settori Forestali Regionali nel loro operato.

In tale direzione, un primo passo è già stato fatto con l'adozione della DGR 30.09.2008, n. 2734, successivamente modificata con DGR 21.01.2014, n. 25 e con DGR 03.03.2015, n. 259 che, in attuazione dell'art. 2 e seguenti del citato D.Lgs. n. 81/2008, ha proceduto alla individuazione del Datore di lavoro, del Dirigente, del Preposto e dell'Unita produttiva, all'interno del comparto forestale regionale.

Con il presente provvedimento s'intende proseguire nella suddetta azione di rivisitazione ed aggiornamento degli elementi fondanti sui quali si basa la tutela della salute e della sicurezza, nello specifico ambiente di lavoro degli operai forestali gestiti dai Settori Forestali dell'Amministrazione, nei territori di rispettiva competenza, con specifico riferimento alla figura del "medico competente", di cui agli artt. 2, 18, 38 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008. Esso, infatti, rappresenta il punto di riferimento per la trattazione degli aspetti di carattere sanitario che interessano i lavoratori nella operatività aziendale.

Nel D.Lgs. n. 81/2008 all'art. 2, comma 1, lett. h), il "medico competente" è definito come medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

Per essere tale il "medico competente" deve possedere uno dei seguenti titoli o requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008:

a)     specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b)     docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c)     autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d)     specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

In via generale il "medico competente" è chiamato ad assicurare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e in particolare:

  • collabora con il Datore di lavoro alla valutazione dei rischi e all'organizzazione del primo soccorso;
  • programma e attua la sorveglianza sanitaria attraverso specifici protocolli, definiti in funzione dei rischi determinati;
  • compie accertamenti sanitari preventivi e periodici, al fine di confermare l'idoneità di ciascun lavoratore, in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
  • istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • visita gli ambienti di lavoro almeno una volta 1'anno;
  • collabora all'attività di formazione dei lavoratori.

INDIVIDUAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE.

Con la citata DGR n. 2734/2008, le Unita Periferiche Servizi Forestali Regionali di Belluno, di Vicenza, di Treviso e Venezia, di Verona, di Padova e Rovigo (ora Settori Forestali Regionali, istituiti con DGR 03.11.2014, n. 2050, nell'ambito delle Sezioni Bacino Idrografico, in attuazione della L.R. n. 54/2012), sono state definite unita produttive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008; esse a ben vedere si configurano, di fatto, come singole "realtà aziendali" dotate di propria autonomia tecnico-funzionale, sì da giustificare l'orientamento alla individuazione, per ciascuna di esse, di un proprio "medico competente", anche in considerazione delle specificità territoriali ed organizzative di ogni Settore Forestale Regionale.

Ragioni di natura organizzativa e amministrativa di varia natura non sempre hanno consentito il conseguimento di un'intesa specifica con le strutture sanitarie pubbliche talché, in taluni casi, il "medico competente" è stato individuato, ai sensi di legge, tra i professionisti specializzati in medicina del lavoro.

Non sono infatti del tutto superate le difficolta, già a suo tempo ingenerate presso le varie ULSS, dagli artt. 17 e 24 del D.Lgs. n. 626/1994, in ordine alla questione della incompatibilità tra attività di consulenza medica e attività di sorveglianza, con riferimento alle funzioni di "medico competente". A tale riguardo può essere utile ricordare che il comma 3) dell'art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di "medico competente".

Ciò posto, pur considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 interviene in un contesto generale che vede i Settori Forestali Regionali già dotati di un proprio "medico competente" in applicazione di previgenti disposizioni (il D.Lgs. n. 626/1994), con il presente provvedimento si intende prendere atto in via ricognitiva della presenza di tale specializzazione professionale, il cui elenco è di seguito riportato, presso i Settori Forestali Regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 38 dell'intervenuto D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.:

SETTORE FORESTALE REGIONALE

STRUTTURA SANITARIA O MEDICO SPECIALISTA

MEDICO COMPETENTE

Belluno

Medico specialista

Dott.sa Francesca Larese Filon

Padova e Rovigo

Medico specialista

Dott. Sergio Serraino

Treviso e Venezia

Medico specialista

Dott.sa Marisa Fagnoni

Verona

Azienda Ospedaliera UniversitariaIntegrata Verona-Servizio di Medicina del Lavoro

Dott. Mario Olivieri

Vicenza

Medico specialista

Dott. Sergio Serraino


PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA.

Con DGR 12.05.2009, n. 1332 è stato approvato l'aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria, già definito con DGR 14.03.1996, n. 941, in base al quale uniformare presso tutte le Strutture forestali periferiche della Direzione Foreste ed Economia Montana (ora Settori Forestali Regionali), l'azione di monitoraggio e di controllo sanitario sui lavoratori forestali impiegati. Ciò al fine di poter disporre di un sistema comune di riferimento per ciascuna Struttura e condiviso dal "medico competente" di riferimento, fatte sempre salve, in ogni caso, particolari specificità ed esigenze di volta in volta valutate dai singoli medici responsabili, alla luce di particolari, contingenti esigenze.

Stante il notevole intervallo di tempo trascorso dalla definizione del protocollo sanitario in vigore e sulla scorta dei periodici contatti tra medici competenti, Settori Forestali Regionali e Sezione Difesa del Suolo e Foreste, con il presente provvedimento si intende procedere all'adozione di un ulteriore aggiornamento, nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo, finalizzato alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori forestali, con diretto riferimento all'art. 41 del citato D.Lgs. n. 81/2008. I contenuti del documento sono stati definiti a seguito di un incontro congiunto tra medici competenti, Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e Settori Forestali Regionali, tenutosi presso la Sede della Sezione Difesa del Suolo l'11.05.2015.

I contenuti del protocollo, oltre a contemplare accertamenti medici di carattere generale, volti a garantire sulle effettive condizioni fisiche e di salute dei singoli lavoratori, pongono l'accento su aspetti specifici del rischio a cui tali maestranze sono usualmente esposte nell'ambito dell'attività lavorativa, con particolare riferimento al c.d. rischio biologico, prevedendo al riguardo valutazioni e azioni di informazione e formazione, con finalità di prevenzione, come quelle relative al morso di zecca (malattia di Lyme e meningoencefalite-TBE), alle punture di imenotteri (shock anafilattico); al virus del Nilo occidentale (West Nile Disease-WND).

Si da atto che all'onere complessivo connesso al programma di sorveglianza sanitaria in applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e del protocollo sanitario in parola, si farà fronte nell'ambito delle disponibilità recate annualmente dal Capitolo 100696 del bilancio regionale e relative all'attuazione del Programma di sistemazioni idraulico-forestali, curato dalla Sezione Difesa del Suolo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31.12.2012, n. 54.

VISTA la DGR 14.03.1996, n. 941;

VISTA la DGR 16.09.1997, n. 3193;

VISTA la DGR 30.09.2008, n. 2734;

VISTA la DGR 25.11.2008, n. 3677;

VISTA la DGR 21.01.2014, n. 25;

VISTA la DGR 03.03.2015, n. 259;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. 31.12.2012, n. 54

delibera

1)   Di prendere atto in via ricognitiva dei medici competenti, il cui elenco risulta riportato in premessa, operanti presso i Settori Forestali Regionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. a) e dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.

2)   Di adottare, in attuazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori forestali impiegati presso i Settori Forestali Regionali, il protocollo di sorveglianza sanitaria aggiornato, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3)   Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, la DGR 12.05.2009, n. 1332.

4)   Di dare atto che all'onere complessivo connesso al programma di sorveglianza sanitaria previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e dal protocollo sanitario di cui al precedente punto 2), si farà fronte nell'ambito delle risorse recate annualmente dal Capitolo 100696 del bilancio regionale e relative all'attuazione del Programma di sistemazioni idraulico-forestali curato dalla Sezione Difesa del Suolo.

5)   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale.

6)   Di incaricare i Settori Forestali Regionali dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di propria competenza.

7)   Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1124_AllegatoA_305469.pdf

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