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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 87 del 05 settembre 2014


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1523 del 12 agosto 2014

Riconoscimento della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi e approvazione del disciplinare. Legge regionale 7 settembre 2000 n. 17, articolo 3.

Note per la trasparenza

A seguito della presentazione di domanda da parte del Comitato promotore e della verifica dei requisiti previsti dalla Legge regionale n. 17/2000, si riconosce la Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi e se ne approva il disciplinare.

L'Assessore Daniele Stival di concerto con l'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto", la Regione Veneto, allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola o per le produzioni tipiche, ha promosso e disciplinato la realizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, stabilendo che l'ambito di applicazione della legge concerne:

a)      per quanto riguarda i vini, i territori di produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) di cui alla legge 164/92;

b)      per quanto riguarda i prodotti tipici diversi dai vini, i territori di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. CE 2081/92.

In particolare, l'articolo 3 della legge regionale sopra indicata prevede che il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade venga proposto alla Regione da un comitato promotore al quale possono partecipare gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo e dei prodotti tipici, gli altri operatori economici, gli enti e le associazioni pubblici o privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della legge.

Lo stesso articolo 3 individua nella Giunta regionale l'organo preposto ad approvare il disciplinare presentato dal comitato promotore e a riconoscere la strada del vino o dei prodotti tipici, previa verifica della rispondenza del disciplinare al regolamento regionale di attuazione della legge.

Con propria deliberazione n. 843 del 6 aprile 2001, la Giunta regionale ha approvato il regolamento regionale n. 2 del 10.5.2001, che definisce le norme generali di attuazione della L.r. 17/2000, definendo tra l'altro:

-          i caratteri e i criteri di identificazione generali delle Strade del Vino e degli altri Prodotti Tipici;

-          gli standard minimi per la qualificazione ed omogeneizzazione dell'offerta enoturistica regionale;

-          le linee guida per l'elaborazione del disciplinare;

-          i criteri per il riconoscimento e la concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della L.r. 17/2000.

In particolare il Regolamento di cui sopra prevede che, ai fini del riconoscimento della "Strada", il Comitato promotore, ai sensi dell'art. 4 della L.r. 7 settembre 2000, n. 17, invii apposita domanda alla Giunta regionale - Sezione promozione turistica integrata, contenente almeno le seguenti indicazioni:

-          nome della Strada del vino e/o dei prodotti tipici per la quale è richiesto il riconoscimento e relativa zona di produzione con riferimento alle denominazioni di cui alla L. 164/92 per i vini e al Reg. CEE 2081/92 per i prodotti DOP e IGP;

-          indicazione della sede legale;

-          elenco dei soggetti che partecipano al Comitato promotore;

-          indicazione del rappresentante legale del Comitato promotore, cui compete la sottoscrizione della domanda di riconoscimento;

-          dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale, in ordine al possesso, per ognuno dei soggetti aderenti al Comitato promotore, degli standards di qualità minimi stabiliti dal regolamento, oppure l'impegno che i soggetti partecipanti al Comitato si adegueranno a tali standards entro i termini fissati dal disciplinare della Strada e secondo le indicazioni fissate dal regolamento.

Ora, con la domanda prot. 168504 presentata alla Giunta regionale - Sezione promozione turistica integrata, in data 16 aprile 2014 - unitamente alle richieste integrazioni - il Comitato promotore della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, intende richiedere il riconoscimento ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 17/2000, allegando la documentazione prevista dalla normativa sopra citata.

In relazione a quanto sopra, è stata effettuata l'istruttoria tecnico-amministrativa sulla documentazione prodotta dalla Strada di cui all'oggetto e si è constatata la rispondenza del disciplinare della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, di cui all'Allegato A ai criteri e alle condizioni previste dal regolamento regionale di attuazione della legge.

Sussistono pertanto i presupposti, i requisiti e le condizioni per poter procedere al riconoscimento della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi e all'approvazione del relativo disciplinare così come previsto dalla legge regionale in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale n. 17/2000;

VISTA la deliberazione n. 843 del 6 aprile 2001, con la quale è stato approvato il regolamento di cui alla legge 17/2000;

VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1)      di riconoscere, la Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, con sede legale in comune di Belluno - 32100 - Piazza S. Stefano 15, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto";

2)      di approvare il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione della Strada dei Formaggi e dei Sapori delle Dolomiti Bellunesi, riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

3)      di notificare il presente provvedimento al Comitato promotore della Strada di cui al punto 1), per i relativi adempimenti;

4)      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1523_AllegatoA_280741.pdf

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