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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 03 maggio 2011


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 12 aprile 2011

Legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 come modificata con legge regionale 11 febbraio 2011, n. 4. Procedure tecnico amministrative di attuazione.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento si prefigge di definire le procedure tecniche ed amministrative finalizzate alla attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 L.R. 4/11 di modifica della L.R. 8/06. In particolare il provvedimento disciplina le procedure per l'individuazione delle strutture boscate che possono essere considerate non più a bosco con riferimento alle neoformazioni forestali ed ai boschi di piccole dimensioni, le caratteristiche costruttive delle piazzole attrezzate per lo stoccaggio della biomassa legnosa e le modalità per il ripristino dell'area nello stato originario dei luoghi, nonché le caratteristiche della filiera corta legno energia.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Gli articoli 1 e 2 della L.R. 11 febbraio 2011, n. 4 denominata "Modifica della legge regionale 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici" hanno recentemente modificato ed integrato la .L.R. 30 giugno 2006, n. 8 "Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomasse legnose per scopi energetici".

Con tale intervento legislativo sono state introdotte modifiche rilevanti e sostanziali relativamente ai seguenti due aspetti:

  1. Articolo 1 della L.R. 4/11 - L'individuazione delle fattispecie di soprassuolo arboreo che, secondo le finalità della L.R. 8/2006, possono non essere considerate a bosco, integrando, l'analoga casistica già individuata dall'articolo 14 della L.R. 52/78.
  2. Articolo 2 della L.R. 4/11 - La possibilità di realizzare, su terreni agricoli, strutture funzionali all'impiego delle biomasse legnose per la produzione d'energia ascrivibili alla piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso.

Per quanto attiene al primo aspetto il legislatore ha, in sostanza, creato un istituto normativo del tutto nuovo inteso a definire il carattere di non boscosità di un soprassuolo arboreo. In tale contesto il carattere di non boscosità non interviene " ope legis" ,cioè automaticamente, ma a seguito della sussistenza delle condizioni preliminari poste dalla nuova formulazione dell'art. 1 della Lr 8/06 come modificato dalla LR 4/11, ovvero: il rispetto delle finalità dichiarate della LR 8/06; il fatto che il soprassuolo non trovi specifica tutela negli strumenti urbanistici e territoriali o in altre disposizioni di legge; il soprassuolo sia ascrivibile a macchie boscate o boschetti di estensione massima di 5.000 mq.; il soprassuolo interessato dalla presenza di neoformazioni ricada all'interno dei limiti delle Comunità Montane e in mappali non già classificati a bosco e la presenza di fenomeni di ricolonizzazione naturale da meno di 25 anni, da valutarsi con modalità e tecniche diversificate in relazione alle caratteristiche tipologiche del soprassuolo.

Qualora sussistano tali condizioni i soprassuoli come individuati, in linea tecnica e secondo le procedure dettate dal presente provvedimento, possono essere considerati non a bosco, anche ai fini della definizione di bosco di cui all'art. 14 della L.R. 52/78 ovvero anche ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Per quanto attiene al secondo punto il dettato legislativo prevede espressamente che le piazzole attrezzate per lo stoccaggio di materiale legnoso grezzo e triturato, non siano da considerarsi interventi per la realizzazione di insediamenti di tipo agro industriale di cui al comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e possano essere realizzati su terreni agricoli anche da imprese di utilizzazione forestale e dagli altri soggetti esercenti attività agromeccanica.

Inoltre l'articolato legislativo prevede espressamente, che la Giunta Regionale stabilisca con proprio provvedimento le modalità per la realizzazione delle piazzole attrezzate secondo criteri di sostenibilità ambientale, le modalità per il ripristino dell'area nello stato originario al termine dell'utilizzo e gli ambiti e le caratteristiche della filiera forestale cosiddetta corta..

Con il presente provvedimento, pertanto, si intende approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo, al fine di dare concreta e fattiva attuazione al nuovo disposto legislativo introdotto con la L.R. 4/2011. Le norme attuative, oggetto di approvazione, pur nel rigoroso rispetto del dettato legislativo, sono state ispirate a criteri di semplificazione e snellezza normativa e procedurale al fine di rendere efficace la loro applicazione sul territorio regionale. Tuttavia, in considerazione della portata assolutamente innovativa della riforma legislativa introdotta con la L.R. 4/11 la Giunta Regionale si riserva, dopo un adeguato periodo di prova, di disporre tutti gli aggiornamenti necessari alle norma di attuazione di cui al presente provvedimento al fine di migliorarne l'applicazione sul territorio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il decreto legislativo 22/1/2004, n. 42;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

VISTA la L.R. 13/9/1978, n. 52;

VISTA la L.R. 27/06/1997, n. 25;

VISTA la L.R. 23/4/2004, n. 11;

VISTA la L.R. 30/6/2006, n. 8;

VISTA la L.R. 11/2/2011, n. 4;

delibera

1. Le premesse e l'allegato A fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di approvare l'allegato A del presente provvedimento riguardante le procedure tecniche e amministrative di attuazione L.R. 30 giugno 2006, n. 8 come modificata con L.R. 11 febbraio 2011, n. 4.

3. La Giunta Regionale si riserva, dopo un adeguato periodo di prova, di disporre tutti gli aggiornamenti necessari all'allegato A del presente provvedimento al fine di migliorarne l'applicazione sul territorio regionale.

4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


(seguono allegati)

416_AllegatoA_232043.pdf

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