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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 24 settembre 2010


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2126 del 07 settembre 2010

Richiedente: FENERGY srl - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 772,80 kWp nel Comune di Pincara (RO), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota acquisita dalla Regione del Veneto con prot. 95912/57.00 del 19.02.2010, la ditta FENERGY srl, con sede legale in Piazzetta del Castello n. 12, 44100 Ferrara, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico non integrato, con potenza di 772,80 kWp, sito nel Comune Pincara (RO), in ZTO E/2 "Area agricola normale".

Il progetto dell'impianto prevede l'installazione di 3360 moduli fotovoltaici non integrati per una superficie occupata dall'impianto pari a 5469,70 mq in un'area di complessivi 19554 mq. Il campo fotovoltaico comporta la realizzazione di una cabina di trasformazione prefabbricata e di un manufatto per la protezione degli inverter. E' prevista l'installazione di una recinzione in rete metallica plastificata, disposta su paletti metallici infissi nel terreno con altezza max. di 2 metri. L'accesso all'area interessata avverrà attraverso l'ingresso attuale al podere largo 3,5 mt. dal quale si dirameranno due stradine secondarie di accesso all'impianto ed alle successive diramazioni.

Il progetto non è soggetto a screening di VIA o a VIA poiché l'impianto è di potenza inferiore ad 1MW, limite di cui alla DGRV n. 453/2010. Il progetto non è soggetto nemmeno a VINCA in quanto l'impianto sarà ubicato a distanza tale dai più vicini siti Rete Natura 2000, da non potersi ravvisare una incidenza significativa su habitat e specie in essi presenti (16 Km dal sito IT3270007 Gorghi di Trecenta e 9 Km dal sito IT3270017 Delta del Po, tratto terminale e delta veneto in località Stienta). Tuttavia il progetto ricade in parte all'interno della fascia di rispetto del vincolo paesaggistico di cui al Canale Padano del Bacino Superiore.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

In data 12.03.2010 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi, convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente.

In sede di conferenza di servizi, ENEL Distribuzione SpA ha chiesto di essere autorizzata distintamente alla costruzione ed all'esercizio degli elementi dell'impianto di rete per la connessione.

Poiché le opere di connessione alla rete elettrica ricadono in area vincolata ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/04 e sono gli stessi previsti per altro impianto fotovoltaico di cui al procedimento di autorizzazione unica scaturito dalla richiesta della ditta Contatto srl, acquisita alla Regione del Veneto con prot. 636580/57.00 del 13.11.2009, la conferenza di servizi ha deciso di attendere il parere della Soprintendenza riguardo al progetto presentato dalla ditta Contatto srl.

La conferenza di servizi si è conclusa con la richiesta di integrazioni al progetto, tra le quali la richiesta di un elaborato con la precisa ubicazione dei pannelli fotovoltaici rispetto alla destinazione urbanistica e la documentazione progettuale inerente l'elettrodotto.

Con nota acquisita con prot. 235159 del 28.04.2010, la ditta FENERGY srl ha inviato la documentazione progettuale aggiornata secondo quanto chiesto in sede di prima conferenza di servizi.

In data 28.04.2010 si è svolta la conferenza di servizi decisoria, durante la quale si è rilevato che l'intervento è al di fuori della fascia di rispetto fluviale di 150 mt. del Canale Padano del Bacino Superiore e che pertanto l'autorizzazione paesaggistica non è dovuta. Poiché, invece, un sostegno della linea elettrica M.T. ricade all' interno della fascia di rispetto suddetta, si è ritenuto valevole il parere n. 5131 del 10.03.2010 a firma del soprintendente riguardante il progetto presentato dalla ditta Contatto srl. confermando le prescrizioni ivi riportate (Allegato A1). E' stato precisato, inoltre, che la recinzione lato nord dell'impianto dovrà essere esterna alla citata fascia di rispetto dei 150 mt.

Durante la conferenza di servizi, su richiesta di ENEL Distribuzione Spa, si è preso atto del fatto che gli accessi e le finestre della cabina di trasformazione verranno invertiti ed ubicati sul fronte opposto, come da Tavola A5, aggiornata.

Durante la conferenza di servizi si è data contezza dei pareri inoltrati dai seguenti enti: Genio Civile di Rovigo (nota prot. 126888 del 08.03.2010); Unità di Progetto Energia (nota prot. 222298 del 22.04.2010); Provincia di Rovigo (nota n. 24288 del 27.04.2010, acquisita con prot. 234537 del 28.04.2010); ARPAV del Veneto (nota prot. 51385 del 27.04.2010 acquisita con prot. 234555 del 28.04.2010).

A conclusione della Conferenza di Servizi del 28 aprile 2010, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione integrativa hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto nonché alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione (cabina ed elettrodotto), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'Allegato A comprendente tutte le prescrizioni indicate dagli enti e strutture succitati, per quanto di competenza.

In data 21.6.2010 il richiedente, tramite lo studio di progettazione incaricato, ha inviato il contratto di affitto di fondo rustico della durata di anni 4 dal 20.05.2010 rinnovabili per altri 4 anni, che sostituisce il contratto preliminare di compravendita - diritto di superficie, presentato in precedenza e allegato alla domanda di autorizzazione.

In proposito è stato presentato anche atto di impegno di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto e di passaggio sottoscritto a favore di ENEL Distribuzione S.p.A in data 08.06.2010."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTA la DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la DGR n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi del 12 marzo 2010 e 28 aprile 2010 che si allegano per completezza (Allegati A2 e A3);]

delibera

1. di autorizzare la ditta FENERGY srl, con sede legale in Piazzetta del Castello n. 12, 44100 Ferrara, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto fotovoltaico della potenza pari a 772,80 kWp nel Comune di Pincara (RO), nonché di autorizzare ENEL Distribuzione Spa, con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione (elettrodotto e cabina), come previsto dagli elaborati di progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, tra le quali vi è l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, ai sensi della DGR n. 453 del 02.03.2010;

2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i., compresa l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 che diventa efficace decorsi 30 giorni dalla data del presente provvedimento (come previsto all'art. 146, c. 11, D.lgs. n. 42/04);

3. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato A nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;

4. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.L. n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

5.         di obbligare il soggetto esercente l'impianto a garantire la disponibilità del suolo per tutta la durata di vita dell'impianto stesso;

6. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di FENERGY srl.


(seguono allegati)

2126_AllegatoA1_226948.pdf
2126_AllegatoA2_226948.pdf
2126_AllegatoA3_226948.pdf
2126_AllegatoA_226948.pdf
2126_AllegatoB_226948.pdf

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