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Materia: Difesa del suolo
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 179 del 12 dicembre 2014
Assegnazione della Concessione geotermica denominata "Florida" sita in Comune di Galzignano Terme (PD).
Si assegna, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza, alla ditta Società agricola Florida s.a.s di Gamberoni David & Co la concessione geotermica “Florida” sita in Comune di Galzignano Terme (PD) per un utilizzo a scopo florovivaistico.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: Istanza per il rinnovo della concessione in data 14/01/2008. Progetto delle attività di coltivazione delle risorse geotermiche. Parere n. 464 del 30/04/2014 della Commissione Regionale VIA. Deliberazione di Giunta Regionale n. 990 del 17/06/2014 di giudizio favorevole di compatibilità ambientale. Parere n. 17610 del 31/07/2014 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle provincie di Belluno, Padova, Treviso e Venezia. Verbale della Conferenza di Servizi del 31/07/2014. Pubblicazione sul BUR della Regione Veneto n. 79 del 14/08/2014. Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Galzignano Terme Reg. Pubbl. n. 386 dal 07/08/2014.
Il Presidente
(omissis)
decreta
1. di assegnare la Concessione geotermica denominata “Florida” situata in Comune di Galzignano Terme (PD) come indicata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A al presente Decreto, nel quale sono indicate anche le attuali pertinenze, alla Ditta Società agricola Florida s.a.s di Gamberoni David & Co con sede in Galzignano Terme, via delle Terme 28, Codice Fiscale e P.IVA 00254840283 per la durata di anni 21, con decorrenza dalla data del presente decreto;
2. di approvare il “Programma dei lavori minerari” contenuto all’interno del “Progetto delle attività di coltivazione delle risorse geotermiche” sul quale la Giunta Regionale con DGR n. 990 del 17/06/2014, ha espresso ai sensi del D.Lgs, n. 152/2006 e della DGR n. 1539/2011 giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con le seguenti prescrizioni:
3. di disporre l’obbligo alla ditta concessionaria dell’osservanza di quanto stabilito dalle direttive e dalle vigenti norme in materia mineraria, in particolare delle norme di cui al R.D. 1443/1927, alla L.R. 40/1989, al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 22/2010, al D.P.R. 395/1991, al D.Lgs. 624/1996, nonché al D.Lgs. 30/05/2008, n.117 nonché delle seguente ulteriori prescrizioni:
4. di stabilire che la ditta dovrà trasmettere alla Sezione Regionale competente, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze;
5. di autorizzare alla ditta Società agricola Florida s.a.s di Gamberoni David & Co sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 l’esecuzione delle opere previste dal progetto presentato, dando atto che le stesse sono compatibili con il vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 esistente sull'area della concessione, nel rispetto delle prescrizioni di cui al quarto e quinto alinea del precedente punto 3;
6. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22/01/2004 n. 42, è efficace per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza per i beni ambientali, ai sensi del comma 11 del art. 146 del D.lgs. 42/2004;
8. di stabilire, sulla base del quadro economico del Progetto geotermico presentato, che la ditta concessionaria dovrà costituire cauzione a favore della Regione Veneto pari a € 33.550,00 (trentatremila-cinquecentocinquanta/00) a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione;
9. la cauzione dovrà essere prestata, prima della consegna del presente atto e comunque non oltre tre mesi dalla data del provvedimento concessorio, mediante fideiussione bancaria o assicurativa il cui importo dovrà essere rivalutato sulla base del tasso d’inflazione programmata ogni 5 anni;
10. di stabilire che la ditta concessionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo alla concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche;
11. di prescrivere alla ditta concessionaria, ai sensi dell’art. 18 del R.D. n. 1443/1927, l'obbligo di corrispondere al competente ufficio della Regione del Veneto l’importo dell’Imposta relativa alla registrazione del presente atto nonché i relativi contrassegni telematici per il pagamento dell’imposta di bollo (ex marca da bollo) e di trascrivere il medesimo alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
12. di stabilire che ai fini di determinazione dell’Imposta di Registro il valore della presente concessione è determinato in euro 14.626,50 (quattordicimilaseicentoventisei/50) pari al valore del canone annuo anticipato dovuto alla data del presente provvedimento, assommante a euro 696,50, moltiplicato per i 21 anni di durata della concessione;
13. di stabilire che la ditta dovrà provvedere almeno 8 giorni dell’inizio dei lavori alla denuncia di esercizio e alla nomina del Direttore Responsabile mediante PEC indirizzata a provincia.padova@cert.ip-veneto.net ed a geologia@pec.regione.veneto.it;
14. di stabilire, affinché la portata in concessione non venga superata, che il Concessionario è obbligato ad installare a propria cura e spese, ed a mantenere in regolare stato di esercizio, con operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, idonei strumenti di intercettazione e regolazione della portata e dispositivi per la misura e registrazione delle portate orarie e dei volumi prelevati. Il Concessionario dovrà inoltre installare idoneo dispositivo di misura della temperatura dell’acqua prelevata. Tale strumentazione, da installarsi prima dell’attivazione del prelievo, dovrà essere opportunamente sigillata e facilmente accessibile agli organi di controllo. I dati di misura di volume e della temperatura dell’acqua prelevata dovranno essere inviati annualmente alla Sezione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto. L’Autorità concedente potrà in qualsiasi momento richiedere, pena decadenza della concessione, la costruzione di ulteriori opere o l’installazione di strumenti che si rendessero necessari ai fini del controllo della falda, delle portate e dei volumi prelevati;
15. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
16. di individuare il Direttore della Sezione Geologia e Georisorse nella sua qualità di ingegnere capo per ogni atto concernente la concessione non di specifica competenza del Presidente della Giunta Regionale;
17. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
19. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33;
20. di disporre la trasmissione del presente decreto al Sindaco del Comune di Galzignano Terme;
21. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione;
22. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse dell’esecuzione del presente atto;
23. di pubblicare per estratto il presente decreto sul BUR della Regione Veneto.
Luca Zaia
(seguono allegati)
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