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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 624 del 06 dicembre 2019
Riesame e aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lett. a) e dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018 all'impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Gestore: Ditta Biogarda S.r.l. con sede legale in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
RICHAMATO il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018, rilasciato alla ditta BIOGARDA SRL per l'impianto di compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano con il quale:
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019 che dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni del progetto presentato dalla Società BIOGARDA S.R.L. per poter effettuare una variante sostanziale all'impianto di compostaggio e stoccaggio e trattamento fanghi autorizzato con il decreto n. 13 del 19 marzo 2018;
VISTA la domanda di riesame inviata dalla ditta in data 16 aprile 2019, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 26 aprile 2019 con prot. n. 165213, 15218, 165221, 165232 e 165238, con cui il proponente ha ottemperato alla prescrizione n. 1 del decreto n. 32 del 28 marzo 2019;
CONSIDERATA la nota prot. n. 392098 del 30 settembre 2015 con cui la Provincia di Verona ha evidenziato la possibile presenza di impatti interregionali (aspetto non approfondito nella procedura che ha portato al rilascio del decreto n. 13/2018) e conseguentemente la competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è cautelativamente regionale ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 4/2016;
VISTO che con la nota del 4 luglio 2019 prot. n. 294912 è stato comunicato alla società Biogarda s.r.l. l’avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al riesame dell’A.I.A. rilasciata con il decreto n. 13 del 19 marzo 2018 e aggiornamento del succitato provvedimento relativo alla modifica della linea di compostaggio con l’inserimento delle biocelle statiche e l’aumento della potenzialità pari a 20.000 ton/anno di rifiuti organici non pericolosi in ingresso (linea P2bis); con la medesima nota è stata convocata, in data 10 luglio 2019, una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge succitata e dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.;
DATO ATTO che in data 10 luglio 2019 sono stati pubblicati sul sito web della Regione del Veneto, nella sezione riguardante l’autorizzazione integrata ambientale, i riferimenti per poter accedere alla documentazione ed eventualmente presentare le osservazioni per un periodo di 30 giorni;
ATTESO che entro la scadenza prevista dalla norma per la presentazione delle osservazioni, avvenuta il 9 agosto 2019, non risulta pervenuta alla competente Struttura regionale alcuna nota da parte di Soggetti interessati al procedimento;
PRESO ATTO dell’esito della riunione del 10 luglio 2019, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 23 luglio 2019 prot. n. 328901 e con la medesima nota sono stata anche richieste le integrazioni necessarie per il proseguo dell’istruttoria;
PRESO ATTO che con nota del 2 agosto 2019, acquisita agli atti da questa Amministrazione in data 5 agosto 2019 prot. n. 347128, la ditta ha inviato quanto richiesto;
VISTO che con la nota del 9 ottobre 2019 prot. n. 433373 è stata convocata, in data 29 ottobre 2019, una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della legge succitata e dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i., per la valutazione della documentazione trasmessa;
VISTO il parere reso da ARPAV - Dipartimento di Verona con la nota del 11 ottobre 2019 sulla versione 02 del 25 settembre 2019 del Piano di Monitoraggio e Controllo, inviato dalla ditta;
VISTO il parere favorevole reso dalla Provincia di Verona con la nota del 25 ottobre 2019 prot. n. 57334 (acquisita al protocollo regionale n. 465246 in data 29 ottobre 2019) sul potenziamento della fase di compostaggio richiesta dalla ditta;
VISTA la nota del 28 ottobre 2019 (acquisita al protocollo regionale n. 482766 in data 28 ottobre 2019) con cui la Ditta trasmetteva la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC, vers. 03 del 21 ottobre 2019);
PRESO ATTO dell’esito della riunione del 29 ottobre 2019, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 11 novembre 2019 prot. n. 485137;
RILEVATO che la medesima nota richiedeva al gestore di aggiornare ulteriormente il Piano di Monitoraggio e Controllo, come concordato in Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2019, al fine di inserire tra gli indicatori di perfomance la resa di abbattimento dei biofiltri e le opportune modalità di calcolo;
VISTA la nota del 14 novembre 2019 (acquisita al protocollo regionale n. 491101 in pari data) con cui la Ditta trasmetteva la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC, vers. 04 del 14 novembre 2019);
PRESO ATTO del parere reso da ARPAV - Dipartimento di Verona con la nota del 21 novembre 2019 sulla versione 04 del 14 novembre 2019 del Piano di Monitoraggio e Controllo, inviato dalla ditta;
RITENUTO in relazione al parere soprariportato, che:
PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione tecnica presentata dalla ditta con la nota prot. n. 347128 del 5 agosto 2019, riguardo alla rispondenza dell’istallazione alle BAT descritte nella Decisione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 20 agosto 2019 recante “Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti.”, che individua le modalità tecniche e i criteri al fine della cessazione della qualifica di rifiuto del biogas prodotto nel D.M. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa emanata dal Gestore dei Servizi Energetici;
RITENUTO per la linea P3 di digestione anaerobica per la produzione di biometano, di autorizzare esclusivamente i rifiuti individuati nel succitato DM e nella relativa procedura del GSE; fatta eccezione per la fase di avvio in cui è stata accordata la possibilità di utilizzare il rifiuto costituito da feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito, individuato dal codice EER 020106;
RITENUTO di applicare alle emissioni del camino PE9, afferente all’impianto di combustione alimentato da biogas rifiuto, i controlli previsti dal punto 2.3 lettera b dell’Allegato 2 suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998;
RITENUTO di richiedere per le emissioni dei camini PE8 (impianto di upgrading del biometano) e PE7 (torcia) una proposta per il monitoraggio degli inquinanti emessi, come concordato nella riunione del 29 ottobre 2019;
RITENUTO di confermare la sospensione dell’applicazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i gessi di defecazione da fanghi (prescrizione n. 11 del Decreto n. 13/2018) in attesa di una valutazione degli effetti sul caso specifico della norma nel frattempo intervenuta con art. 14-bis della L. n. 128 del 02.11.2019;
DATO ATTO che sono state recepite all’interno del presente provvedimento le prescrizioni 2 e 3 del decreto n. 32/2019 in quanto relative alla gestione operativa dell’impianto, con riferimento rispettivamente alla BAT n. 12, n. 17 e n. 18;
ATTESO che è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 95 del 15 aprile .2019 relativo alla relazione di riferimento ex art. 5, c. 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si ritiene di chiedere al gestore di inviare entro 90 giorni la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento;
PRESO ATTO che l’impianto non è ricompreso nell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.5, comma 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e s.m.i.;
DATO ATTO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTI il decreto legislativo n. 99/1992 e s.m.i. e il decreto legislativo n. 75/2010 e s.m.i.;
VISTA la Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018;
VISTE la D.G.R. n. 1233 del 20 agosto 2019 e la D.G.R. n. 568 del 25 febbraio 2005,
VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015;
RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento di riesame non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società Biogarda srl che legittimi il proseguo dell’attività attualmente svolta nell’istallazione e autorizzi la modifica progettuale che prevede la realizzazione di 4 biocelle (Linea P2bis);
RITENUTO di revocare e sostituire con il presente provvedimento l’autorizzazione integrata ambientale, di cui all’Allegato B del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018;
decreta
Termini dell’autorizzazione
A seguito della presentazione della documentazione sopraelencata, l’Autorità Competente si riserva la facoltà di aggiornare/riesaminare il presente provvedimento.
Rifiuti conferibili in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi
a. nella linea di compostaggio - P1:
b. nella linea di produzione gessi di defecazione - P2:
c. nella linea di compostaggio mediante biocelle – P2bis:
d. la digestione anaerobica con produzione di biogas sottoposto a raffinazione per la produzione di biometano - P3:
In tutte le fasi lavorative deve essere assicurata l’identificazione e la tracciabilità all’interno dell’impianto delle diverse tipologie di compost e del correttivo prodotto. I fertilizzanti devono rispettare i limiti previsti dal D. Lgs. n. 75 del 29.04.2010. Il biometano prodotto dovrà rispettare il D.M. 2 marzo 2018 e dalla relativa procedura operativa emanata dal Gestore dei Servizi Energetici.
dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nell’Allegato B al presente provvedimento.
dovrà essere stoccato nelle apposite aree individuate nell’Allegato B al presente provvedimento.
Potenzialità dell’impianto
- in esercizio ordinario:
a. linea di produzione compost, denominata P1, di potenzialità massima in ingresso: 28.000 t/anno;
- in fase di esercizio provvisorio, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto:
a. linea di produzione di gessi di defecazione, denominata P2, di potenzialità massima in ingresso: 20.000 t/anno; b. linea di produzione compost, denominata P2bis, di potenzialità massima in ingresso: 20.000 t/anno; c. linea di digestione anaerobica e produzione di biometano, denominata P3, di potenzialità massima in ingresso: 20.000 t/anno.
Processo di compostaggio
Produzione di gessi di defecazione da fanghi – criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto
Impianto di digestione anaerobica e upgrading di biometano
Atmosfera: gestione e valori limite di emissione
parametri
Limite espresso in mg/Nm3 (*)
polveri totali
5
ammoniaca (NH4)
25
acido solfidrico (H2S) e mercaptani
carbonio organico totale (TOC)
(*) I valori limite di emissione sono riferiti alle condizioni standard fissate nella Decisione UE 2018/1147
Scarichi idrici: gestione e valori limite di emissione
Localizzazione punti campionamento e misurazione
Rumore: valori limite di emissione
Modalità e frequenza dei controlli programmati
Prescrizioni gestionali
Garanzie finanziarie
Disposizioni generali
a. sui rifiuti non provenienti da utenze civili, codificati con il cosiddetto “codice a specchio”, deve essere accertato il carattere di non pericolosità;
b. i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita a ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
Loris Tomiato
(seguono allegati)
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