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Bur n. 146 del 20 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 624 del 06 dicembre 2019

Riesame e aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lett. a) e dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018 all'impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Gestore: Ditta Biogarda S.r.l. con sede legale in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Note per la trasparenza

Riesame e aggiornamento, ai sensi dell'art. 29 octies, comma 3, lett. a) e dell'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018 all'impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Gestore: Ditta Biogarda S.r.l. con sede legale in località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

RICHAMATO il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018, rilasciato alla ditta BIOGARDA SRL per l'impianto di compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano con il quale:

  • è stato fatto proprio il giudizio positivo di compatibilità ambientale contenuto nel parere del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 17 del 06/12/2017 con le relative prescrizioni;
  • è stato autorizzato il progetto e rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione subordinatamente al rispetto di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi del 14/12/2017;

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 32 del 28 marzo 2019 che dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. con prescrizioni del progetto presentato dalla Società BIOGARDA S.R.L. per poter effettuare una variante sostanziale all'impianto di compostaggio e stoccaggio e trattamento fanghi autorizzato con il decreto n. 13 del 19 marzo 2018;

VISTA la domanda di riesame inviata dalla ditta in data 16 aprile 2019, acquisita agli atti di questa Amministrazione in data 26 aprile 2019 con prot. n. 165213, 15218, 165221, 165232 e 165238, con cui il proponente ha ottemperato alla prescrizione n. 1 del decreto n. 32 del 28 marzo 2019;

CONSIDERATA la nota prot. n. 392098 del 30 settembre 2015 con cui la Provincia di Verona ha evidenziato la possibile presenza di impatti interregionali (aspetto non approfondito nella procedura che ha portato al rilascio del decreto n. 13/2018) e conseguentemente la competenza per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è cautelativamente regionale ai sensi dell’art. 4 comma 2 della L.R. 4/2016;

VISTO che con la nota del 4 luglio 2019 prot. n. 294912 è stato comunicato alla società Biogarda s.r.l. l’avvio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, finalizzato al riesame dell’A.I.A. rilasciata con il decreto n. 13 del 19 marzo 2018 e aggiornamento del succitato provvedimento relativo alla modifica della linea di compostaggio con l’inserimento delle biocelle statiche e l’aumento della potenzialità pari a 20.000 ton/anno di rifiuti organici non pericolosi in ingresso (linea P2bis); con la medesima nota è stata convocata, in data 10 luglio 2019, una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della legge succitata e dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.;

DATO ATTO che in data 10 luglio 2019 sono stati pubblicati sul sito web della Regione del Veneto, nella sezione riguardante l’autorizzazione integrata ambientale, i riferimenti per poter accedere alla documentazione ed eventualmente presentare le osservazioni per un periodo di 30 giorni;

ATTESO che entro la scadenza prevista dalla norma per la presentazione delle osservazioni, avvenuta il 9 agosto 2019, non risulta pervenuta alla competente Struttura regionale alcuna nota da parte di Soggetti interessati al procedimento; 

PRESO ATTO dell’esito della riunione del 10 luglio 2019, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 23 luglio 2019 prot. n. 328901 e con la medesima nota sono stata anche richieste le integrazioni necessarie per il proseguo dell’istruttoria;

PRESO ATTO che con nota del 2 agosto 2019, acquisita agli atti da questa Amministrazione in data 5 agosto 2019 prot. n. 347128, la ditta ha inviato quanto richiesto;

VISTO che con la nota del 9 ottobre 2019 prot. n. 433373 è stata convocata, in data 29 ottobre 2019, una Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della legge succitata e dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i., per la valutazione della documentazione trasmessa;

VISTO il parere reso da ARPAV - Dipartimento di Verona con la nota del 11 ottobre 2019 sulla versione 02 del 25 settembre 2019 del Piano di Monitoraggio e Controllo, inviato dalla ditta;

VISTO il parere favorevole reso dalla Provincia di Verona con la nota del 25 ottobre 2019 prot. n. 57334 (acquisita al protocollo regionale n. 465246 in data 29 ottobre 2019) sul potenziamento della fase di compostaggio richiesta dalla ditta;

VISTA la nota del 28 ottobre 2019 (acquisita al protocollo regionale n. 482766 in data 28 ottobre 2019) con cui la Ditta trasmetteva la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC, vers. 03 del 21 ottobre 2019);

PRESO ATTO dell’esito della riunione del 29 ottobre 2019, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota del 11 novembre 2019 prot. n. 485137;

RILEVATO che la medesima nota richiedeva al gestore di aggiornare ulteriormente il Piano di Monitoraggio e Controllo, come concordato in Conferenza di Servizi del 29 ottobre 2019, al fine di inserire tra gli indicatori di perfomance la resa di abbattimento dei biofiltri e le opportune modalità di calcolo;

VISTA la nota del 14 novembre 2019 (acquisita al protocollo regionale n. 491101 in pari data) con cui la Ditta trasmetteva la versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC, vers. 04 del 14 novembre 2019);

PRESO ATTO del parere reso da ARPAV - Dipartimento di Verona con la nota del 21 novembre 2019 sulla versione 04 del 14 novembre 2019 del Piano di Monitoraggio e Controllo, inviato dalla ditta;

RITENUTO in relazione al parere soprariportato, che:

  • il digestato prodotto dalla linea P3 potrà essere sottoposto al processo aerobico di compostaggio nel rispetto delle percentuali per i fanghi nella ricetta iniziale previste della DGR n. 568/2005 e annotato nei registri ivi previsti;
  • nel prossimo aggiornamento del PMC il gestore dovrà recepire le indicazioni relative ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni;
  • nella BAT 8, relativa ai monitoraggi, della Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, si evidenzia che per il trattamento biologico dei rifiuti non è fissata né la norma di riferimento né la periodicità per l’inquinate COT; si ritiene pertanto che il monitoraggio del succitato parametro debba essere effettuato con il metodo proposto dalla ditta ossia UNI EN 13649, come già accordato nel precedente procedimento, conclusosi con il rilascio del decreto n. 13/2018;

PRESO ATTO di quanto contenuto nella relazione tecnica presentata dalla ditta con la nota prot. n. 347128 del 5 agosto 2019, riguardo alla rispondenza dell’istallazione alle BAT descritte nella Decisione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1233 del 20 agosto 2019 recante “Linee di indirizzo in materia di autorizzazioni di impianti per la produzione di biometano da rifiuti.”, che individua le modalità tecniche e i criteri al fine della cessazione della qualifica di rifiuto del biogas prodotto nel D.M. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa emanata dal Gestore dei Servizi Energetici;

RITENUTO per la linea P3 di digestione anaerobica per la produzione di biometano, di autorizzare esclusivamente i rifiuti individuati nel succitato DM e nella relativa procedura del GSE; fatta eccezione per la fase di avvio in cui è stata accordata la possibilità di utilizzare il rifiuto costituito da feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito, individuato dal codice EER 020106;

RITENUTO di applicare alle emissioni del camino PE9, afferente all’impianto di combustione alimentato da biogas rifiuto, i controlli previsti dal punto 2.3 lettera b dell’Allegato 2 suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998;

RITENUTO di richiedere per le emissioni dei camini PE8 (impianto di upgrading del biometano) e PE7 (torcia) una proposta per il monitoraggio degli inquinanti emessi, come concordato nella riunione del 29 ottobre 2019;

RITENUTO di confermare la sospensione dell’applicazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i gessi di defecazione da fanghi (prescrizione n. 11 del Decreto n. 13/2018) in attesa di una valutazione degli effetti sul caso specifico della norma nel frattempo intervenuta con art. 14-bis della L. n. 128 del 02.11.2019;

DATO ATTO che sono state recepite all’interno del presente provvedimento le prescrizioni 2 e 3 del decreto n. 32/2019 in quanto relative alla gestione operativa dell’impianto, con riferimento rispettivamente alla BAT n. 12, n. 17 e n. 18;

ATTESO che è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 95 del 15 aprile .2019 relativo alla relazione di riferimento ex art. 5, c. 1, lettera v-bis) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si ritiene di chiedere al gestore di inviare entro 90 giorni la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento;

PRESO ATTO che l’impianto non è ricompreso nell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art.5, comma 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e s.m.i.;

DATO ATTO che il gestore risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2015;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI il decreto legislativo n. 99/1992 e s.m.i. e il decreto legislativo n. 75/2010 e s.m.i.;

VISTA la Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018;

VISTE la D.G.R. n. 1233 del 20 agosto 2019 e la D.G.R. n. 568 del 25 febbraio 2005,

VISTO il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 30 del 29 aprile 2015;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti nel corso del procedimento di riesame non sono emersi elementi ostativi al rilascio di un nuovo provvedimento di A.I.A. a favore della società Biogarda srl che legittimi il proseguo dell’attività attualmente svolta nell’istallazione e autorizzi la modifica progettuale che prevede la realizzazione di 4 biocelle (Linea P2bis);

RITENUTO di revocare e sostituire con il presente provvedimento l’autorizzazione integrata ambientale, di cui all’Allegato B del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018;

decreta

Termini dell’autorizzazione

  1. Alla ditta Biogarda srl, con sede legale in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio Sul Mincio (VR), cod. fisc. 03153850239, è rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi (costituiti prevalentemente da frazioni organiche), sito in loc. Bivio Rosalba, 37067 - Valeggio Sul Mincio (VR) catastalmente censito al Foglio 65, mappali nn. 311, 312, 314, 294 e 297 del Comune di Valeggio Sul Mincio (VR), per l’attività individuata al Punto 5.3 b) dell’Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. Il presente titolo autorizzativo legittima:
    1. la prosecuzione dell’attività di produzione del Compost effettuata nella linea P1;
    2. la realizzazione degli interventi nelle sezioni impiantistiche di digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti urbani, di trattamento fanghi, linee P2 e P3, nonchè la realizzazione degli interventi migliorativi nella linea di compostaggio P1 autorizzati con decreto n. 13 del 19 marzo 2018;
    3. la realizzazione della variante di progetto esclusa dalla procedura di VIA con il decreto n. 32 del 28.03.2019 (linea P2-bis).
  1. L’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente provvedimento è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dai successivi decreti legislativi n. 128/2010 e n. 46/2014. In ogni caso, il Gestore è tenuto a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 anni dalla data di rilascio del presente decreto, in quanto risulta essere certificato UNI EN-ISO 14001:2015.
    • In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, i termini di presentazione per il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire della data di rilascio del presente provvedimento.
    • Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia ed all’ARPAV competenti per territorio, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
    • Il Gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
  1. Ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 11, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente Autorizzazione Integrata Ambientale risulta comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
    • autorizzazione alla realizzazione degli interventi descritti in premessa;
    • all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
    • autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
    • autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  1. Per quanto riguarda le modalità realizzative e di gestione provvisoria dell’installazione, la Ditta dovrà attenersi a quanto previsto nel progetto valutato positivamente dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nonché alle prescrizioni contenute nel relativo parere n. 17 del 06.12.2017, allegato A al decreto n. 13 del 19.03.2018, e al successivo parere di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A, espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 27.02.2019 e approvato con decreto n. 32 del 28.03.2019, riguardante la variante sostanziale del progetto originario.
  1. Per la messa in esercizio provvisorio della nuova installazione, la Ditta - in conformità a quanto stabilito dall’art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - dovrà presentare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all’ARPAV la seguente documentazione:
  1. Dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
  2. Documentazione attestante l’adeguamento delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Verona, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
  3. Il nominativo del Tecnico Responsabile dell’installazione;
  4. Comunicazione della data di messa in esercizio delle varie sezioni impiantistiche; con riferimento ai punti di emissione autorizzati la comunicazione dovrà essere trasmessa con un anticipo di almeno quindici giorni, indicando anche la successiva data di messa a regime;
  5. Piano di monitoraggio al camino n. PE8 per gli inquinati H2S e COT e per il camino n. PE7 per gli inquinanti polveri, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, COT e CO.
  1. Entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio dell’impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell’interessato, deve essere presentato alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e all’ARPAV competente per territorio la seguente documentazione:
    1. il certificato di collaudo funzionale, predisposto secondo le modalità previste dalla L.R. 3/2000;
    2. il Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato, redatto secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti, che consideri le fasi di gestione operativa dell’installazione nella configurazione di esercizio; in particolare dovranno essere anche indicate le tarature e verifiche previste dal punto 4 dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per i sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni che saranno installati presso l’installazione;
    3. il manuale di gestione dei sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni che saranno installati presso l’installazione, come previsto dalla linea guida ISPRA 87_2013;
    4. i dati relativi alle emissioni che attestano il rispetto dei valori limite per i biofiltri, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, nonché i risultati dell’attuazione del piano di monitoraggio ai camini n. PE7 e PE8 di cui al punto 5 lettera e, come assentito da ARPAV.

A seguito della presentazione della documentazione sopraelencata, l’Autorità Competente si riserva la facoltà di aggiornare/riesaminare il presente provvedimento.

Rifiuti conferibili in impianto, operazioni autorizzate e stoccaggi

  1. Presso l’impianto potranno essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti riportati nell’Allegato A.
  1. Con rifermento agli Allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., le attività di gestione dei rifiuti che la Ditta, in fase di esercizio provvisorio, è autorizzata ad effettuare sono le seguenti:

a. nella linea di compostaggio - P1:

  1. stoccaggio funzionale di rifiuti organici (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
  2. recupero di sostanze organiche mediante processo di compostaggio per produzione di ammendanti (R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

b. nella linea di produzione gessi di defecazione - P2:

  1. stoccaggio funzionale di fanghi (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
  2. recupero di sostanza organica per la produzione di gessi di defecazione da fanghi (R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

c. nella linea di compostaggio mediante biocelle – P2bis:

  1. stoccaggio funzionale di rifiuti organici (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
  2. recupero di sostanze organiche mediante processo di compostaggio per produzione di ammendanti (R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

d. la digestione anaerobica con produzione di biogas sottoposto a raffinazione per la produzione di biometano - P3:

  1. stoccaggio funzionale di rifiuti organici (R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12);
  2. digestione anaerobica di sostanza organica per la produzione di biometano (R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
  3. recupero di sostanza organica per la produzione di gessi di defecazione da fanghi (R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi, comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).
  1. L’impianto è autorizzato a produrre :
  • Ammendante Compostato Misto (A.C.M.);
  • Ammendante Compostato con Fanghi (A.C.F.);
  • Gesso di defecazione da fanghi;
  • Biometano.

In tutte le fasi lavorative deve essere assicurata l’identificazione e la tracciabilità all’interno dell’impianto delle diverse tipologie di compost e del correttivo prodotto. I fertilizzanti devono rispettare i limiti previsti dal D. Lgs. n. 75 del 29.04.2010. Il biometano prodotto dovrà rispettare il D.M. 2 marzo 2018 e dalla relativa procedura operativa emanata dal Gestore dei Servizi Energetici.

  1. Le tipologie di rifiuti speciali e urbani conferiti in impianto, costituite da:
  • Fanghi di depurazione provenienti sia dal comparto industriale (agroalimentare, cartaria, tessile naturale) che dal comparto urbano,
  • Residui verdi e lignocellulosici,
  • Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU),
  • Deiezioni zootecniche,
  • Residui organici da industrie agroalimentari o altre tipologie previste,

dovranno essere stoccati nelle apposite aree individuate nell’Allegato B al presente provvedimento.

  1. Analogamente, quanto prodotto nelle fasi di lavorazione effettuate in impianto, costituto da:
  • Ammendante Compostato Misto (A.C.M.),
  • Ammendante Compostato con Fanghi (A.C.F.),
  • Gessi di defecazione da fanghi,

dovrà essere stoccato nelle apposite aree individuate nell’Allegato B al presente provvedimento.

  1. La capacità massima complessiva degli stoccaggi individuate nell’Allegato B al presente provvedimento, dei rifiuti conferiti e dei rifiuti prodotti è pari a 540 t come di seguito ripartita, costituto da:
    1. la capacità massima di messa in riserva (R13) della Linea P1 (rifiuti organici e ligneocellulosici) è pari a 150 t, di cui al massimo 100 t nell'area denominata D1-D2 e 50 t nell'area denominata C2,
    2. la capacità massima di messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di frazioni estranee provenienti dalle operazioni di cernita del rifiuto verde e destinati ad impianti di smaltimento/recupero è di 20 t in area C1-C2;
    3. la capacità massima di messa in riserva (R13) della Linea P2 (fanghi) è pari a 130 t, di cui al massimo 100 t nell'area denominata B1 e 30 t nell'area denominata A1;
    4. la capacità massima di messa in riserva (R13) della Linea P2bis (compostaggio) è pari a 130 t, di cui al massimo 100 t nell'area denominata B2 e 30 t nell'area denominata A2;
    5. la capacità massima di messa in riserva (R13) della Linea P3 (rifiuti organici) è pari a 100 t nell'area denominata N1-N2;
    6. la capacità massima di messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) di rifiuti non pericolosi costituiti da sopravaglio provenienti dalle operazioni di triturazione dei rifiuti organici trattati nella linea P3 e destinati ad impianti di smaltimento/recupero, è pari a 10 t in area N4.
  2. Con riferimento alla linea P2, per la lavorazione che prevede la produzione di “gesso di defecazione da fanghi” possono essere conferite esclusivamente le tipologie di rifiuti rispondenti alla definizione di fango, prevista dal D.lgs 99/92 all’art. 2, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, ad esclusione dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805).

Potenzialità dell’impianto

  1. La Ditta è autorizzata a gestire, limitatamente alle singole linee di produzione, i seguenti quantitativi di rifiuti:

- in esercizio ordinario:

a. linea di produzione compost, denominata P1, di potenzialità massima in ingresso: 28.000 t/anno;

- in fase di esercizio provvisorio, a seguito della realizzazione degli interventi in progetto:

a.  linea di produzione di gessi di defecazione, denominata P2, di potenzialità massima in ingresso: 20.000 t/anno;
b.  linea di produzione compost, denominata P2bis, di potenzialità massima in ingresso: 20.000 t/anno;
c.  linea di digestione anaerobica e produzione di biometano, denominata P3, di potenzialità massima in ingresso: 20.000 t/anno.

Processo di compostaggio

  1. Con riferimento alla linea di compostaggio P1, la quantità complessiva di rifiuti e/o materiali in ingresso, pari a 28.000 t/anno, deve essere costituita al massimo da 18.200 t di rifiuti e/o materiali organici diversi da scarti lignocellulosici. La potenzialità massima di lavorazione della Linea P1, comprensiva dei sovvalli ottenuti dai processi di raffinazione eseguiti durante il ciclo produttivo e che rientrano nel processo è di 36.400 t/anno. Tale sovvallo ricircolato deve possedere caratteristiche adatte a garantire la porosità e la struttura alla miscela avviata a compostaggio. I quantitativi impiegati devono essere annotati in appositi registri come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05;
     
  2. Con riferimento alla linea di compostaggio P2bis, la quantità complessiva di rifiuti e/o materiali in ingresso, pari a 20.000 t/anno, deve essere costituita al massimo da 13.000 t di rifiuti e/o materiali organici diversi da scarti lignocellulosici. La potenzialità massima di lavorazione della linea di compostaggio P2bis, comprensiva dei sovvalli ottenuti dai processi di raffinazione eseguiti durante il ciclo produttivo e che rientrano nel processo è di 26.000 t/anno. Tale sovvallo ricircolato deve possedere caratteristiche adatte a garantire la porosità e la struttura alla miscela avviata a compostaggio. I quantitativi impiegati devono essere annotati in appositi registri come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 568/05.
     
  3. L'utilizzazione dei fanghi provenienti dall’industria agroalimentare è ammessa in deroga alle caratteristiche agronomiche indicate nell’allegato 1B del D.Lgs. 99/92 e sm.i..

Produzione di gessi di defecazione da fanghi – criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto

  1. I rifiuti avviati alla produzione di gesso di defecazione da fanghi, prodotto n. 23, punto 2.1 dell’Allegato 3 del D. Lgs. n.75/2010, per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, devono rispondere in origine ai limiti posti per i correttivi agricoli dal D.lgs. n. 75/2010, nonché per gli altri parametri ai limiti dell’Allegato 1B del D.Lgs. 99/92, come modificato dall’art. 41 del D.L. 28.09.2018 n. 109.
  1. La ditta è tenuta a produrre una dichiarazione di conformità per ciascun lotto di correttivo agricolo, che deve essere conservata per almeno un anno dalla sua emissione e resa disponibile alle autorità di controllo. Deve inoltre conservare un campione rappresentativo del lotto per il quale è emessa la dichiarazione di conformità per almeno 1 mese. La dimensione del lotto non potrà superare i 1000 m3.
  1. La mancanza della conformità ai criteri di cessazione di qualifica di rifiuto stabiliti dalla presente autorizzazione comporta, per la ditta, l’obbligo di gestire il prodotto del trattamento come un rifiuto, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  1. La ditta deve adottare un sistema di gestione della qualità per la sezione dedicata al processo di produzione dei gessi di defecazione da fanghi, sottoposto alla valutazione di conformità prevista dal Regolamento CE n. 765/2008, ovvero, in alternativa, di registrazione del sito ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
  1. Il correttivo calcico prodotto deve essere depositato in vasca impermeabile e coperta, chiaramente identificabile con l’opportuna cartellonistica. Deve, inoltre, essere mantenuta idonea registrazione riguardante il produttore, la quantità e la percentuale di materiali/rifiuti utilizzati nella formulazione.
  1. Il deposito dei gessi di defecazione da fanghi non potrà superare 6 mesi dalla data di emissione della dichiarazione di conformità. Trascorso tale periodo il correttivo torna a essere qualificato come un rifiuto/fango, ai sensi e per gli effetti della Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Alla scadenza della dichiarazione di conformità il detentore sarà tenuto a presentare a Comune, Regione, Provincia ed ARPAV un crono programma per l’allontanamento dei rifiuti in questione.
  1. Non è consentito il deposito intermedio di gessi di defecazione da fanghi presso unità locali di titolarità di soggetti terzi sprovvisti comunque del potere di rappresentanza al riguardo, da parte dello specifico utilizzatore.
  1. Il trasporto di tali correttivi agricoli verso l’utilizzatore finale deve sempre essere accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità, oltre alla documentazione prevista dalla disciplina in materia di trasporto di beni o merci.
  1. È consentito il deposito presso l’impianto del gesso di defecazione da fanghi in attesa di utilizzo entro la quantità coperta dall’ammontare della polizza fideiussoria prestata per i rifiuti. Pertanto, è necessario che il quantitativo complessivo di rifiuti oggetto di lavorazione e di gesso di defecazione a valle del processo, stoccabile presso l’installazione, non superi mai quello coperto dalla polizza fideiussoria.

Impianto di digestione anaerobica e upgrading di biometano

  1. L’impianto di upgrading è autorizzato alla produzione di biometano per la cessione a ditte terze mediante carico su carri bombolai; per l’immissione del metano prodotto in rete la ditta dovrà ottenere le specifiche autorizzazioni.
  1. È consentito l’avvio del processo di digestione anaerobica tramite l’utilizzo di liquami bovini e digestato proveniente da altri impianti di produzione biogas, nonché dal rifiuto costituito da feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito, individuato dal codice EER 020106.
  1. Il biogas per cessare la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, deve rispettare i criteri individuati dal D.M. 2 marzo 2018 e dalla relativa procedura operativa emanata dal Gestore dei Servizi Energetici.
  1. L’utilizzo della torcia dovrà essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento dell’impianto di upgrading o di manutenzione dell’impianto. Gli avvii e gli spegnimenti dovranno essere registrati e comunicati all’interno del report annuale, previsto al punto 55.
  1. L’impianto termico, le cui emissioni vengono convogliate ed emesse al camino PE9, dovrà essere dotato di controllo in continuo dell’ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell’effluente gassoso.

Atmosfera: gestione e valori limite di emissione

  1. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni odorigene e assicurare il corretto, costante funzionamento e manutenzione di sistemi di abbattimento, effettuando una costante manutenzione dei biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorigene e tenendo conto dei criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 568 del 2005.
  1. Dev’essere garantito il regolare funzionamento del biofiltro curandone la manutenzione e la gestione; devono essere evitati possibili percorsi preferenziali e/o vie di fuga, che possano limitare l’efficienza del biofiltro. Il materiale del riempimento deve essere sempre efficiente e privo di sostanze estranee (es. plastiche e rifiuti). Il biofiltro dovrà essere sottoposto a manutenzione mediante costante integrazione del letto al fine di mantenere l’altezza e garantire quindi i tempi di contatto attraverso lo strato filtrante utili alla rimozione degli odori. Si dovrà inoltre provvedere ad un periodico rivoltamento del letto, con cadenza almeno semestrale. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale; tale sostituzione dovrà essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo al Comune, Provincia ed ARPAV.
  1. Le emissioni dai biofiltri (punti emissivi PE1 e PE2 indicati nell’Allegato D al presente provvedimento) dovranno essere conformi ai seguenti limiti:

parametri

Limite espresso in mg/Nm3 (*)

polveri totali

5

ammoniaca (NH4)

25

acido solfidrico (H2S) e mercaptani

5

carbonio organico totale (TOC)

25


(*) I valori limite di emissione sono riferiti alle condizioni standard fissate nella Decisione UE 2018/1147

  1. Con riferimento ai biofiltri la Ditta è tenuta a garantire il rispetto del limite di 500 UO/mc (UNI EN 13725:2004).
  1. I valori limite di emissione (punti 35 e 34) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
  1. Per le zone di ricevimento, pretrattamento e biossidazione il sistema di aspirazione e trattamento dell'aria a servizio dell’impianto negli ambienti di lavoro chiusi, ove è prevista la presenza di personale deve rispettare il ricambio d’aria minimo previsto dalla DGR n. 568 del 2005.
  1. La ditta dovrà garantire il mantenimento del sistema di abbattimento polveri e odori costantemente in funzione assicurando all’interno della struttura una depressione sufficiente a evitare le fuoriuscite di aria verso l’esterno.
  1. Le bocche dei camini PE8 (rigenerazione delle fasi di filtrazione) e PE7 (torcia) devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, dei parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. I succitati camini devono essere dotati di:
    1. adeguata struttura fissa di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza, ovvero di disporre di una adeguata piattaforma mobile;
    2. apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche, in relazione gli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo.
  1. La Ditta è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per contenere le emissioni diffuse, assicurando il corretto, costante funzionamento e manutenzione di eventuali sistemi di abbattimento, in particolare per:
    1. Sfiati dei silos della calce e dell’acido solforico (linea P2 e P3);
    2. Sfiato dei serbatoi di stoccaggio del percolato (linea P2bis).
  1. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, Provincia, Comune ed ARPAV, il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.

Scarichi idrici: gestione e valori limite di emissione

  1. Le acque meteoriche precipitate sulle superfici scoperte dell’impianto ove sussiste la possibilità di un dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, da considerarsi come “acque di prima pioggia” devono essere raccolte mediante un’adeguata rete di captazione ed avviate a vasche di accumulo con possibilità di essere riutilizzate nell’installazione dopo trattamento di sedimentazione e disoleazione, nonché scaricate per la parte eccedente.
  2. Sono autorizzati gli scarichi delle acque di prima pioggia, dopo il trattamento, recapitanti sul suolo denominati SF1 e SF2 (individuati all’Allegato C). I parametri allo scarico dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 2 “Limiti di emissione per le acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo” dell’Allegato C al Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05.11.2009 e successive modifiche e integrazioni).
  3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
  1. Gli scarichi devono essere resi sempre accessibili per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/2006, a mezzo di idoneo pozzetto (individuato nell’Allegato C).
  1. Le vasche di accumulo, nelle quali sono recapitate le acque indicate al punto 42, dovranno essere svuotate entro le 48 ore dal termine dell’evento piovoso in modo che sia sempre disponibile il volume di invaso per far fronte a un eventuale nuovo evento piovoso, come previsto dall’art. 39 comma 4 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque.
  1. Le acque di processo da percolati della zona di ricezione, miscelazione, fermentazione accelerata, devono essere raccolte (nei serbatoi indicati nell’Allegato C) mediante un’adeguata rete di captazione e, successivamente, riutilizzate nell’impianto di irrigazione a servizio della fermentazione accelerata del compost e, per la parte eccedente, avviate ad opportuni impianti di trattamento autorizzati.
  1. Le acque di lavaggio delle gomme degli automezzi devono essere convogliate mediante opportuna rete di captazione ad un pozzetto di stoccaggio (indicato nell’Allegato C) e successivamente avviate ad un impianto terzo autorizzato.

Localizzazione punti campionamento e misurazione

  1. Le misurazioni e i campionamenti delle diverse emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici dovranno essere effettuate nei punti indicati nella planimetria posta nell’Allegato C e D al presente provvedimento, nel rispetto del PMC approvato.

Rumore: valori limite di emissione

  1. Le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Valeggio sul Mincio, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997.
  1. Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.
  1. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, il gestore dovrà effettuare una verifica di impatto acustico ai sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso a Regione del Veneto, Provincia di Verona, ARPAV-Dipartimento di Verona e Comune di Valeggio sul Mincio. Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare un piano di interventi per il rientro nei limiti e in attuazione delle BAT n. 17 e 18 della Decisione UE n. 2018/1147.

Modalità e frequenza dei controlli programmati

  1. Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti, dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste, nonché secondo le metodologie di analisi stabilite nel PMC Rev. 04 del 14.11.2019, acquisito con prot.reg. n. 491101 del 14.11.2019, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
  1. Tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali (es. bollette, fatture, documenti di trasporto, rapporti di prova etc.) ed eventuali registrazioni devono essere conservati almeno per 5 anni; è facoltà del Gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici. Sui referti analitici devono essere chiaramente indicati: l’ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.
  1. Il Gestore dell’impianto deve inviare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio Sul Mincio e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, entro il 30 aprile di ogni anno un documento contenente i dati caratteristici dell’attività dell’anno precedente costituito da:
    1. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” ossia quelli per i quali è previsto 'Reporting'; il report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
    2. una relazione di commento dei dati dell’anno in questione e i risultati nel monitoraggio; la relazione deve contenere la descrizione dei metodi di calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico. Nella relazione dovrà essere riportato con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita il rispetto o meno della normativa e delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità sulla gestione dell'impianto e delle matrici ambientali. La relazione annuale dovrà contenere anche una relazione non tecnica volta a fornire un'ampia e corretta divulgazione dei principali dati informativi.
  1. In occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici emissioni in atmosfera, acque sotterranee e rumore, la ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili.
  1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nell’arco della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale la frequenza delle attività ispettive di ARPAV con oneri a carico del gestore sarà definita in base al piano di ispezione ambientale regionale emanato periodicamente ai sensi art. 29 decies comma 11 bis del medesimo decreto.

Prescrizioni gestionali

  1. La Ditta è tenuta a garantire la corretta apertura e chiusura dei portoni che non devono rimanere aperti in modo continuativo, ma solo in caso di passaggio dei mezzi evitando che tali aperture possano essere causa di emissione di odori molesti oltre il necessario per il transito.
  1. La Ditta deve tenere opportuna registrazione del materiale prodotto, con riferimento al lotto, alle sue caratteristiche, all’utilizzatore e al quantitativo.
  1. In termini di consumi energetici la Ditta dovrà seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia evitando sprechi e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo. Per quanto attiene i consumi idrici dovrà essere garantita l’ottimizzazione dell’uso dell’acqua evitando sprechi, mettendo in atto le buone pratiche gestionali e monitorando i consumi nel piano di monitoraggio e controllo.
  1. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5, del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al fine di consentire le attività di controllo sull’impianto, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all’installazione, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto.

Garanzie finanziarie

  1. La Ditta è tenuta ad adeguare le garanzie finanziarie in essere estendendole ai contenuti del presente provvedimento con la regolarizzazione e la contestuale trasmissione alla Provincia di Verona della documentazione attestante l’avvenuta estensione, entro 90 giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori in conformità al progetto approvato e alla variante dello stesso approvata. Va da sé che, trascorso inutilmente il termine su indicato, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione.
  1. Ai sensi di quanto stabilito dalla DGR n. 2721 del 29/12/2014, le garanzie finanziarie devono avere una durata non inferiore a 3 anni. Nel caso di polizze con durata inferiore a quella di validità del presente atto la Ditta è tenuta a procedere con il rinnovo delle stesse almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza delle garanzie prestate. Anche in questo caso, trascorso inutilmente il termine indicato alla precedente prescrizione, l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa, senza ulteriore preventiva comunicazione da parte della Regione del Veneto.
  1. In caso di mancato rinnovo e/o revoca della certificazione ISO 14001, la Ditta è tenuta - entro il termine di 90 giorni dalla decadenza della certificazione stessa, salvo motivata deroga concessa dall’Ente garantito - ad adeguare l’importo delle garanzie finanziarie, ricalcolato senza la prevista riduzione. Rimane sottinteso che trascorso inutilmente il termine indicato l’autorizzazione integrata ambientale deve intendersi sospesa.
  1. La Ditta è autorizzata ad esercire l’impianto solo se in possesso di una regolare polizza RC inquinamento stipulata in conformità alla vigente normativa regionale in materia. L’attestazione dell’avvenuto rinnovo della polizza RC inquinamento da parte della Ditta deve essere presentata alla Provincia di Verona entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa. La mancata regolarità della polizza RC inquinamento e/o la carenza del rinnovo comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale.

Disposizioni generali

  1. La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

a. sui rifiuti non provenienti da utenze civili, codificati con il cosiddetto “codice a specchio”, deve essere accertato il carattere di non pericolosità;

b. i rifiuti speciali in ingresso potranno essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica, l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato. Tale omologa dovrà essere riferita a ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente da produttore originario e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative. Qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto potrà essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore originario. L’omologa del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

  1. Entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a presentare a Regione del Veneto e Provincia di Verona la verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento, ai sensi del DM 95 del 15.04.2019 (pubblicato il 26.08.2019).
  1. Ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il gestore è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e all’ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell’installazione ovvero modifiche progettuali dell’installazione, così come definite dall’articolo 5, comma 1, lettera l) del medesimo Titolo.
  1. Il gestore dell’installazione deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente ai sensi dell’art. 29-undecies del Titolo III-bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dell’art. 29-decies, comma 3, punto c), motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi; contemporaneamente il gestore è tenuto ad adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti, informandone gli Enti sopraindicati. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.
  1. Qualora gli inconvenienti o incidenti o il superamento dei limiti prescritti, di cui al precedente punto, possano in qualche modo arrecare pregiudizio alla salute, la ditta è tenuta a sospende l'esercizio dell'attività o della sezione impiantistica interessata dalla non conformità, fino al ripristino delle condizioni normali di esercizio. Analoga comunicazione è data non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto.
  1. Il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Prima della fase di chiusura definitiva dell’attività il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell’attività stessa, presentare a Regione, Provincia, ARPAV e al Comune di Valeggio Sul Mincio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione. Il piano dovrà:
  • identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all’attività di chiusura;
  • programmare le attività di chiusura dell’impianto comprensive di crono programma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell’insediamento;
  • identificare eventuali parti dell’impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l’eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
  • verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all’atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell’impianto;
  • indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
  1. Per quanto attiene gli aspetti della sicurezza la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovrà attuare i contenuti del piano di sicurezza redatto ai sensi dell’art. 22 c. 2, lett. d) della L. R. n. 3/2000. Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L. R. n. 3/2000.
  1. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
  1. La ditta è tenuta ad affidare la gestione dell’istallazione a personale adeguatamente preparato ed è tenuta a garantire un’adeguata informazione e formazione del personale operante, sulla gestione delle emergenze ambientali e naturalistiche dell’area di cantiere, così da evitare comportamenti scorretti.
  1. Il presente provvedimento revoca e sostituisce l’allegato B al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 13 del 19 marzo 2018 e i punti n. 9, 14, 15, 16, 17 del medesimo decreto.
  1. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Biogarda srl, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), al Comune di Marmirolo (MN), alla Provincia di Verona, all’ARPAV-Dipartimento di Verona, all’ARPAV-Osservatorio Regionale sui Rifiuti.
  1. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
  1. In generale, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.Lgs. n. 152/06 s.m.i. e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
  1. Di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

(seguono allegati)

624_Allegato_A_DDR_624_06-12-2019_410075.pdf
624_Allegato_B_DDR_624_06-12-2019_410075.pdf
624_Allegato_C_DDR_624_06-12-2019_410075.pdf
624_Allegato_D_DDR_624_06-12-2019_410075.pdf

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