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Bur n. 83 del 26 agosto 2016


Materia: Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Decreto dirigenziale n. 2016/3 del 8 agosto 2016

Decreto definitivo d'asservimento ed occupazione temporanea. Ente asservente: Citta' Metropolitana di Venezia Ente beneficiario: Snam Rete Gas S.p.a. Varianti sul metanodotto Cremona-Mestre Dn 400 (16"), inserimento di n. 7 P.i.l., variante per inserimento P.i.l. n. 5, in Comune di Mirano Dn 400 (16") Dp 64 Bar (C.t. 9104604; Repertorio n. 29972 del 08/08/2016. Proposta n° 2016/24/306. Il Responsabile del procedimento: Lunazzi Roberto.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

i. in data 23/12/2015, con delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 1944, è stato approvato il progetto definitivo, denominato  di metanodotto denominato “Varianti sul Metanodotto Cremona - Mestre DN 400 (16"), Inserimento di n. 7 P.I.L.”;

ii. con lo stesso atto è stata dichiarata la pubblica utilità nonchè l’urgenza delle opere citate ed è stato apposto il vincolo preordinato all’asservimento ed all’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori;

iii. che l’approvazione del progetto definitivo costituisce variante agli strumenti urbanistici di Mirano e Santa Maria di Sala;

Vista la richiesta del 24/03/2016, acquisita con prot. n° 25478 del 24/03/2016, della Snam Rete Gas S.p.A., rappresentata dall’ing. Giovanni Russo, in qualità di Procuratore della Società, intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 22 del DPR 327/2001, il decreto di asservimento definitivo nonché d’occupazione temporanea, con determinazione urgente dell’indennità provvisoria, relativo alle aree interessate  dalle Varianti sul Metanodotto Cremona - Mestre DN 400 (16"), inserimento di n. 7 P.I.L., ed in particolare, nel territorio della Città metropolitana di Venezia, per inserimento P.I.L. n. 5, DN 400 (16") DP 64 bar (c.t. 9104604), in Comune di Mirano;

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 octies, del DPR 327/2001, il decreto di imposizione di servitù dispone anche l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dell’opera e l’ammontare della relativa indennità;

Considerato che:

i. la costruzione dei tratti del gasdotto riveste carattere d'urgenza in quanto l'esistente metanodotto in esercizio nel tempo è stato inglobato nel tessuto urbano dei comuni che attraversa, di conseguenza, per garantire le condizioni di sicurezza d'esercizio si rende necessario infittire la cedenza delle valvole di intercettazione riducendo la distanza tra due punti di linea successivi da 6 km a 2 km.

ii. tale criticità impone tempi rapidi per la costruzione e l'esercizio dei tratti del gasdotto;

Visti:

  1. gli art. 52 bis, 52 ter, 52 quater, e 52 quinquies del Decreto Legislativo n° 330/2004, di integrazione al DPR 327/2001;
  2. l’art. 72, comma 2, della legge Regionale 27 del 07/11/2003, con la quale le funzioni di autorità espropriante, relativamente all’esecuzione delle opere la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione, sono attribuite alle Province territorialmente competenti;
  3. gli artt. 22, 44, 52 octies del DPR 8 giugno 2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

verificato che agli interessati è stata data comunicazione d’avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell’art. 16 del DPR 327/2001, mediante pubblicazione di avviso prot. 423794 del 09/10/2014 sul sito informatico della Regione Veneto e in data 17/10/2014 con la pubblicazione nei quotidiani “Il Corriere della Sera” ed “Il Gazzettino” e pubblicazione all’albo pretorio dei comuni interessati. Con successiva nota prot. 823 del 07/04/2016 è stata data comunicazione della data di approvazione del progetto definitivo con  dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;

DECRETA

Art. 1) E’ disposto a favore di Snam Rete Gas S.p.A, con sede in San Donato Milanese, 20097 (MI) – Piazza Santa Barbara, n. 7, - ed uffici in Camisano Vicentino (VI) – “Progetto Nord Orientale” – Via Malspinoso, 7 – reinv.nor@pec.snamretegas.it – C.F. e P.I. 10238291008, beneficiario, l’asservimento e l’occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune censuario di Mirano, necessari alla realizzazione del metanodotto, identificati e descritti nell’allegato piano particellare, parte integrante del presente atto.

Art. 2) La misura dell'indennità di asservimento ed occupazione temporanea, da corrispondere in via provvisoria ai proprietari degli immobili, è determinata nel modo e nell’importo indicato a fianco di ciascuna ditta inclusa nell'allegato piano particellare.

Art. 3) L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte Snam rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi articoli 4 e 5,  evidenziato in colore rosso nell’allegato, prevede a carico dei fondi quanto segue:

-   lo scavo e l’interramento alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurato dalla generatrice superiore della condotta, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

-   l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonchè eventuali opere necessarie ai fini della sicurezza;

-   la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas S.p.A., nonché il diritto di passaggio con personale e mezzi sulla viabilità privata esistente, come previsto nel piano particellare allegato;        

-   l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 11,50 (undicivirgolacinquanta) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

-   la facoltà di Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria all’esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l’esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi.

-   l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.

-   l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi. 

-   l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù.

-   i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto, sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata nel piano particellare che è parte integrante del presente decreto d’imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;

-   la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 4) Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a procedere all’occupazione temporanea anche degli immobili evidenziati, in colore verde nell’allegato, per un periodo di mesi 24, decorrenti dalla data di immissione in possesso.

In sede di esecuzione del decreto, i tecnici incaricati provvederanno a redigere in contraddittorio con il proprietario o, in caso d’assenza o rifiuto, con la presenza di due testimoni non dipendenti della società beneficiaria dell’asservimento, il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dei luoghi con le modalità di cui all’art 24 del citato DPR 327/2001 e s.m.i..

Art. 5) L’avviso di convocazione per l’esecuzione del decreto, contenente l’indicazione del luogo, della data e dell’ora, dovrà essere notificato da Snam Rete Gas S.p.A. almeno 7 giorni prima al proprietario e contestualmente potrà essere notificato il presente atto.

Art. 6) La ditta, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni, dalla data di notifica del presente decreto, dovrà comunicare se condivide la determinazione urgente della indennità nella misura indicata nell’allegato. In caso affermativo, l’indennità diventa definitiva e la sua accettazione è irrevocabile.

Al fine della liquidazione della somma, il soggetto interessato, dovrà far pervenire entro i successivi sessanta (60) giorni, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene.

Art. 7) In caso di mancata accettazione la procedura espropriativa proseguirà, previa ordinanza,  con il deposito della somma presso la Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze – Servizio Depositi Definitivi;

Art. 8) I proprietari che non condividono l'indennità determinata in via provvisoria, nel termine di trenta giorni dall'immissione in possesso, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti, ovvero entro ulteriori 20 giorni, indicare un tecnico di fiducia e chiedere la nomina dei tecnici, di cui all’art. 21 del T.U., per la determinazione dell’indennità definitiva. Nulla pervenendo, nel termine sopra riportato, quest’ultima sarà determinata dalla Commissione Provinciale di cui all’art. 41.

Art. 9) La Società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità relativamente i diritti di terzi e degli eventuali danni causati dalla costruzione dell’opera, sollevando la Città metropolitana di Venezia da qualsiasi responsabilità;

Art. 10) Il presente decreto, a cura e spese del beneficiario dell’asservimento, sarà notificato agli asservendi nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, registrato e trascritto presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Art. 11) Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 dalla notifica dello stesso, ovvero nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

Il Dirigente Andrea Menin

(seguono allegati)

Mirano_DITTA_Bonaldo_328546.pdf

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