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Materia: Turismo
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2846 del 30 dicembre 2013
Nuova normativa regionale in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art.15. Modernizzazione della rete di informazione turistica regionale mediante l'attuazione di sinergie operative tra Regione e Province, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001. Approvazione dello schema tipo di Protocollo d'Intesa.
Note per la trasparenza:
Si dà avvio, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 11/2013, alla modernizzazione della rete di informazione turistica regionale, della produzione di materiale informativo unificato e della trasmissione delle informazioni statistiche on line mediante l'attivazione di sinergie operative tra le strutture regionali e provinciali competenti in materia di turismo, ivi compresa l'assegnazione temporanea in distacco di talune unità di personale provinciale presso la Regione, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001.
L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha stabilito (articolo 15, comma 2) che le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di informazione ed accoglienza turistica spettano alla Giunta regionale che disciplina, sentita la competente Commissione consiliare:
a) gli standard minimi di informazione e di accoglienza turistica, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti; b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio; c) l'eventuale concessione di contributi; d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.
Con propria deliberazione del 10 dicembre 2013, la Giunta regionale ha conseguentemente definito l'architettura del nuovo sistema di informazione ed accoglienza turistica, creando così i presupposti per la modernizzazione della rete regionale di informazione turistica in conformità alle previsioni della L.R. n. 11/2013 e appare quindi opportuno creare i presupposti affinché la nuova disciplina abbia una veloce ed effettiva operatività, tenendo conto, in ciò, delle positive esperienze maturate con la precedente normativa.
In particolare, data la regia regionale definita per legge e per evitare il rischio di una pluralità di sistemi informatici sul territorio, con i conseguenti problemi di interoperabilità, nei provvedimenti sopra indicati è stato previsto che venga individuato un unico sistema IDMS (Internet Destination Management System) regionale, per consentire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità tra tutti i punti informativi e per fornire al turista la migliore possibilità di fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell'offerta complessiva, innanzitutto turistica e culturale, dell'intero territorio veneto.
I sistemi di IDMS rappresentano moderni strumenti di gestione delle destinazioni e dei sistemi turistici organizzati e sono stati ideati proprio per la gestione integrata delle informazioni, procedure e comunicazioni quotidianamente coordinate, permettendo di riunire le informazioni e renderle fruibili agli utenti; essi inoltre consentono forti risparmi di spesa e favoriscono il coordinamento, la razionalizzazione e la sistematizzazione della presentazione dell'offerta turistica regionale.
Sempre con finalità di modernizzazione, la legge regionale n. 11/2013 ha altresì disposto che:
Si evidenzia che le previsioni della legge regionale n. 11/2013 costituiscono la naturale evoluzione e implementazione su standard europei della positiva esperienza già parzialmente avviata con la deliberazione n. 2452/2008 "Piano d'azione regionale per la realizzazione di una rete regionale degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza turistica (IAT) - REGIO.IAT".
Va anche rilevato che tali linee di intervento per la modernizzazione dell'informazione turistica regionale sono altresì coerenti con la promozione della Società dell'Informazione, le cui linee guida sono state approvate con la deliberazione n. 554 del 3 maggio 2013 e nelle quali si dedica per altro puntuale attenzione anche alla materia del turismo.
Infine, queste iniziative consentono - oltre alla positiva ricaduta sugli operatori del settore turistico - anche significativi risparmi di spesa per la Regione e le Province, per la semplificazione e la razionalizzazione delle attività e per la riorganizzazione dei processi produttivi, regionali e provinciali, con netto miglioramento del rapporto costi / benefici.
In tale contesto, si rende appunto necessario procedere velocemente alla fase di avvio e messa a regime delle novità della legge regionale n. 11/2013 ed è interesse congiunto sia della Regione che delle Province che tale avvio, accompagnamento e messa a regime si compia quanto prima possibile e comunque entro il triennio 2014 - 2016.
Si ritiene che debbano essere particolarmente curate quattro linee di intervento:
a) modernizzazione della rete di informazione turistica regionale, ivi compresa la definizione delle caratteristiche dell'IDMS regionale; b) trasmissione delle informazioni statistiche da parte di tutte le strutture ricettive del Veneto esclusivamente per via telematica; c) razionalizzazione e standardizzazione della produzione di materiale informativo con un unico centro di spesa e di distribuzione con evidenti economie di scala; d) comunicazione web, anche ai fini dell'integrazione tra i siti internet di informazione turistica delle Province e della Regione (www.veneto.to) e del loro aggiornamento.
Si precisa che si provvederà con successivo provvedimento, di concerto con la Direzione Sistemi Informativi, ad individuare la soluzione tecnologica più idonea per la realizzazione dell'IDMS regionale a servizio degli uffici di informazione e accoglienza turistica coerentemente con le Tecnologie dell'Informatica e delle Comunicazioni in uso presso il Sistema Informativo Regionale, nonché il suo reperimento sul mercato, conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa.
Tutto ciò premesso, va però anche rilevato che le anzidette iniziative richiedono competenze che non sono tutte disponibili in Regione, perché incidono su attività che erano prima svolte prevalentemente o esclusivamente a livello provinciale; di conseguenza, la regia regionale - per meglio definire nel territorio e con gli enti locali il nuovo assetto delineato dalla recente normativa - va supportata con professionalità provinciali che abbiano gestito ed organizzato il front office degli uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT) e la trasmissione dei dati statistici.
Al riguardo, si ricorda che l'articolo 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche (tra cui, per espressa previsione del legislatore, le regioni e le province) possono disporre, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti e per singoli progetti di interesse specifico, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni, con il consenso dell'interessato.
In considerazione della consolidata forma di collaborazione tra gli uffici regionali e provinciali in ambito turistico, che si ritiene opportuno valorizzare e sviluppare in conformità alle disposizioni dell'articolo 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, appare di indubbio interesse delle parti, attese le finalità istituzionali comuni in materia turistica, addivenire alla definizione di un protocollo di intesa, di durata triennale, volto per l'appunto a realizzare sinergie nell'utilizzo delle risorse professionali presenti in Provincia e in Regione presso le strutture competenti in materia turistica.
Tra le modalità di collaborazione prese in considerazione, la possibilità di attivare una forma di distacco del personale interessato appare la più appropriata e rispondente alle necessità sopra rappresentate. Infatti il vantaggio dell'istituto del distacco è offerto dalla semplificazione della procedura di attivazione, più agile rispetto a quella necessaria per attivare un comando, e tuttavia più stabile nel tempo rispetto alla missione, che resta adatta per utilizzi molto più contenuti nel tempo; la durata del distacco sarà di 12 mesi, rinnovabili entro il triennio 2014 - 2016 di riferimento delle attività.
Appare inoltre necessario specificare che al personale distaccato viene mantenuto, da parte della struttura di provenienza, il trattamento economico precedentemente in essere (stipendio, salario accessorio, produttività, lavoro straordinario, buono mensa).
In considerazione di quanto precede, si propone, pertanto, l'approvazione di un Protocollo d'Intesa ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 Allegato A), incaricando il Dirigente regionale della Direzione Turismo alla sottoscrizione dello stesso con firma elettronica, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.
In particolare, su richiesta regionale, potranno essere distaccate presso le strutture regionali competenti in materia di turismo fino a un massimo di quattro unità di personale provinciale a tempo indeterminato, di categoria D o C, con particolare esperienza nelle attività relative alle sopra indicate linee di intervento del piano di modernizzazione; il distacco durerà 12 mesi, rinnovabili entro il triennio 2014 - 2016 di durata delle attività, e sarà effettuato in conformità alla procedura di cui all'articolo 2 dell'Allegato A).
Si ritiene inoltre di prevedere sin d'ora la possibilità di riconoscere alle Province partecipanti al piano di modernizzazione della rete informativa turistica regionale un contributo onnicomprensivo massimo di € 200.000,00 annui per l'insieme delle linee di intervento sopra indicate, a fronte del complessivo svolgimento di attività di supporto da parte degli uffici provinciali alle attività a regia regionale, riservandone la ripartizione, la concessione e il relativo impegno ai successivi atti del Dirigente regionale della Direzione Turismo, che provvederà ad approvazione dell'esercizio finanziario 2014 e poi per gli anni 2015 e 2016, a valere sulle somme che saranno stanziate per "Trasferimenti per attività regionali di informazione e accoglienza turistica (art. 15, L.R. 14/06/2013, n. 11)".
La Giunta regionale si riserva, con successivo provvedimento, la rimodulazione del piano di modernizzazione di cui trattasi, in considerazione di eventuali ulteriori criticità e necessità che dovessero essere rappresentate dalle Province.
L'attività a regia regionale sarà coordinata dal Dirigente regionale della Direzione Turismo; il contributo sarà erogato annualmente, previa attestazione del Dirigente regionale della Direzione Turismo dell'avvenuto svolgimento delle attività programmate. Si demanda altresì al Dirigente regionale della Direzione Turismo l'individuazione delle Province di riferimento per le linee di intervento sopra indicate e per l'attivazione dei distacchi di cui ai punti precedenti che dovranno avvenire in tempi sufficientemente celeri.
Si evidenzia infatti che nella delicata fase di passaggio dalla previgente modalità di erogazione del servizio di informazione ed accoglienza turistica a quella in linea con i moderni standard europei definiti dalla legge regionale n. 11/2013, è di primaria importanza il rapido avvio delle azioni volte all'attuazione della nuova disciplina; infatti il piano di modernizzazione della rete informativa turistica regionale:
a) consente risparmi di spesa, pur nell'innalzamento degli standard qualitativi;
b) definisce best pratices di riferimento non solo per le amministrazioni partecipanti, sia provinciali che regionale, ma anche per gli altri enti locali e gli operatori turistici sul territorio;
c) è fortemente connesso al governo della destinazione turistica previsto dalla LR n. 11/2013 (articoli 9, 15, comma 3 e 41, comma 1), istituto che rappresenta uno dei cardini per l'attuazione della nuova legge regionale in materia di turismo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ed in particolare l'articolo 15;
VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
VISTO l'articolo 23 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTE le leggi regionali n. 12/1991, n. 1/1997 e n. 54/2012;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 554 del 3 maggio 2013 e n. 139/CR del 28 ottobre 2013;
delibera
a) modernizzazione della rete di informazione turistica, ivi compresa la definizione delle caratteristiche dell'IDMS regionale, b) trasmissione delle informazioni statistiche esclusivamente per via telematica, c) razionalizzazione e standardizzazione della produzione del materiale informativo cartaceo, d) comunicazione web, anche ai fini dell'integrazione tra i siti internet di informazione turistica delle Province e della Regione (www.veneto.to) e del loro aggiornamento;
(seguono allegati)
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