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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 04 ottobre 2011


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1497 del 20 settembre 2011

Interventi regionali in materia di edilizia pubblica. Provvedimenti. (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7; L.R. 44/87; L.R. n. 3/03, art. 52; L.R. 02/01; L.R. 02/2006, art. 9; L.R. 59/1999).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale, sulla base di specifiche disposizioni normative, dispone annualmente il finanziamento di interventi in materia di edilizia pubblica riguardanti molteplici tipologie di opere tra le quali, in particolare, quelle riferite all'edilizia di culto, all'edilizia scolastica, al recupero di centri storici di Comuni minori e alle opere di urbanizzazione secondaria.

Si intende ora dare riscontro positivo alle istanze pervenute da parte di alcuni beneficiari di contributi assegnati con le sotto riportate deliberazioni della Giunta regionale, elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica -Modifiche interventi finanziati conDGR 4358/2005; DGR 2397/2007; DGR 3350/2007; DGR 4023/2007; DGR 1051/2008; DGR 2345/08; DGR 3122/09; DGR 569/2010; DGR 570/2010; DGR 823/2010; DGR 938/2010", volte ad ottenere, per le motivazioni riportate nell'allegato stesso, una serie di modifiche alle condizioni poste alla base del finanziamento assegnato:

  • DGR n. 4358 del 30.12.2005
  • DGR n. 2397 del 31.07.2007
  • DGR n. 3350 del 23.10.2007
  • DGR n. 4023 del 11.12.2007
  • DGR n. 1051 del 06.05.2008
  • DGR n. 2345 del 08.08.2008
  • DGR n. 3122 del 20.10.2009
  • DGR n. 569 del 02.03.2010
  • DGR n. 570 del 02.03.2010
  • DGR n. 823 del 15.03.2010
  • DGR n. 938 del 23.03.2010

Ritenuto infatti che le modifiche proposte, così come individuate nel richiamato Allegato A, siano tali da non pregiudicare le finalità per le quali il contributo è stato originariamente concesso, tenuto conto inoltre del permanere delle condizioni e priorità che avevano caratterizzato l'individuazione degli interventi ammessi al beneficio regionale, con particolare riguardo alle relative graduatorie, si ritiene che le istanze dei beneficiari possano essere ritenute meritevoli di approvazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente provvedimento, si richiamano le disposizioni di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione del contributo, con particolare riferimento alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

Con il presente provvedimento inoltre, preso atto di quanto stabilito con DGR n. 130 del 08.02.2011 e con DGR n. 498 del 19.04.2011 in relazione alle modalità di proroga del termine di rendicontazione finale per interventi che fruiscono di contributi regionali assegnati ai sensi di leggi di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici, rilevato in particolare che:

  • le disposizioni amministrative approvate, in relazione ai diversi bandi di finanziamento di competenza della Direzione Lavori Pubblici, prevedono scadenze dei termini di rendicontazione finali diversificate e, in alcuni casi, inferiori a quella di 5 anni stabilita dall'art. 54, comma 6, della L.R. 27/2003;
  • la particolare congiuntura economica e la necessità di rispetto del Patto di Stabilità impongono agli Enti locali il differimento di spese già programmate, con conseguenti frequenti richieste di proroga di tali termini;
  • sussistono casi di mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato in via amministrativa per oggettive difficoltà operative connesse all'attuazione degli interventi ammessi a contributo nell'attuale momento di crisi economica, pur non essendo superato il termine di 5 anni stabilito con la citata L.R. 27/2003, il cui inutile decorso "comporta la decadenza dal contributo e la conseguente revoca del medesimo per la parte non ancora erogata, da accertarsi alla scadenza del termine stabilito, e con riferimento ai lavori eseguiti";

si ritiene opportuno, per gli interventi finanziati con i provvedimenti puntualmente inseriti nell'elenco riportato nella DGR n. 130 del 08.02.2011, sia riguardanti soggetti pubblici, sia riguardanti soggetti privati, nonché per quelli finanziati con DGR n. 1334 del 03.08.2011, rideterminare d'ufficio i termini di rendicontazione finale già assegnati con specifici provvedimenti amministrativi, differendoli a 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di spesa, secondo quanto consentito dalle disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. 27/2003.

Per le medesime motivazioni, si ritiene di procedere analogamente anche per i contributi assegnati, con DGR n. 4228 del 20.12.2009 e con DGR n. 642 del 09.03.2010, per le Opere di Interesse Locale di cui alla L.R. 16.02.2010, n. 11, art. 3, rideterminando d'ufficio al 30.03.2013 i termini di rendicontazione finale di tutti gli interventi finanziati, rapportandoli quindi al termine massimo stabilito con DGR n. 1492 del 25.05.2010.

Il differimento dei termini di rendicontazione di cui ai precedenti periodi viene applicato anche nel caso che, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, gli stessi risultino già inutilmente decorsi, senza che sia intervenuta la formale revoca del relativo contributo.

Resta fermo quant'altro disposto con DGR n. 130 dell'08.02.2011 e con DGR n. 498 del 19.04.2011, non in contrasto con il presente provvedimento.

Al fine di garantire la più tempestiva attuazione degli interventi finanziati, nell'ottica del perseguimento della massima efficacia degli investimenti posti in essere dalla Regione, si ritiene inoltre, in relazione alle sotto elencate linee di spesa:

  • L.R. 14.01.2003, n. 3, art. 52 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica":
  • D.Lgs 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I° della L. 15 marzo 1997, n. 59";

di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici ad assegnare un termine perentorio di 60 giorni, pena la revoca del contributo, per la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, degli specifici Accordi di Programma o Convenzioni previsti per l'attuazione dell'intervento, qualora la stessa non sia intervenuta da oltre 6 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

Il Relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA la L.R. 39/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R 44/87;

VISTA la L.R. n. 3/03, art. 52;

VISTA la L.R. 02/01;

VISTA la L.R. n. 2/06, art. 9;]

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le modifiche alle condizioni poste alla base dei finanziamenti elencati nell'Allegato A "Interventi regionali in materia di edilizia pubblica -Modifiche interventi finanziati con DGR 4358/2005; DGR 2397/2007; DGR 3350/2007; DGR 4023/2007; DGR 1051/2008; DGR 2345/08; DGR 3122/09; DGR 569/2010; DGR 570/2010; DGR 823/2010; DGR 938/2010".

2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente provvedimento in relazione agli interventi di cui al punto 1, si richiamano le disposizioni riportate nei provvedimenti originari di finanziamento indicati nell'Allegato A stesso, con particolare riferimento alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'Ente beneficiario del contributo, che dovrà essere adeguata alle modifiche introdotte.

3. In relazione agli interventi finanziati con i provvedimenti puntualmente inseriti nell'elenco riportato nella DGR n. 130 del 08.02.2011, sia riguardanti soggetti pubblici, sia riguardanti soggetti privati, nonché per quelli finanziati con DGR n. 1334 del 03.08.2011, vengono rideterminati d'ufficio i termini di rendicontazione finale stabiliti con specifici provvedimenti amministrativi, differendoli a 5 anni decorrenti dalla data del provvedimento di impegno di spesa, secondo quanto consentito dalle disposizioni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. della L.R. 27/2003.

4. Di rideterminare d'ufficio, per i contributi assegnati, con DGR n. 4228 del 20.12.2009 e con DGR n. 642 del 09.03.2010, in relazione alle Opere di Interesse Locale di cui alla L.R. 16.02.2010, n. 11, art. 3, i termini di rendicontazione finale di tutti gli interventi finanziati, differendoli al 30.03.2013, rapportandoli al termine massimo stabilito con DGR n. 1492 del 25.05.2010.

5. Il differimento dei termini di rendicontazione di cui ai precedenti punti viene applicato anche nel caso che, alla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, gli stessi risultino già inutilmente decorsi, senza che sia intervenuta la formale revoca del relativo contributo.

6. Resta fermo quant'altro disposto con DGR n. 130 dell'08.02.2011 e con DGR n. 498 del 19.04.2011, non in contrasto con il presente provvedimento.

7. Di autorizzare il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici ad assegnare un termine perentorio di 60 giorni, pena la revoca del contributo, per la sottoscrizione, da parte dei beneficiari di contributi assegnati ai sensi della L.R. 14.01.2003, n. 3, art. 52 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica" e del D.Lgs 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I° della L. 15 marzo 1997, n. 59", degli specifici Accordi di Programma o Convenzioni previsti per l'attuazione dell'intervento, qualora la stessa non sia intervenuta da oltre 6 mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

8. Di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti necessari alla cancellazione dei residui passivi in relazione alle economie realizzate a seguito dell'adozione del presente atto.

9. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

10. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

11. La divulgazione di quanto stabilito nel presente atto, oltre che mediante pubblicazione sul BUR, viene attuata esclusivamente mediante apposita comunicazione inserita nel sito Web della Giunta Regionale, alla voce "Lavori Pubblici".


(seguono allegati)

1497_AllegatoA_234986.pdf

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