Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Acque
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3856 del 15 dicembre 2009
Individuazione degli agglomerati. Direttiva 91/271/CEE, D.Lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Ambiente, Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.
La Direttiva 91/271/CEE, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, definisce l'agglomerato come un' "area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale" e regolamenta il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane proprio sulla base del concetto di agglomerato.
In modo analogo, la definizione di agglomerato viene ripresa dal D.Lgs. 152/2006, art. 74 comma 1, lettera n), nonché dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 107 del 5/11/2009. Molte disposizioni di vari articoli del D.Lgs. 152/2006 e del Piano di Tutela delle Acque, in ottemperanza alla normativa comunitaria, fanno riferimento alla dimensione degli agglomerati.
L'individuazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE è effettuata in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 20 comma 2 delle Norme Tecniche del PTA anche al fine di una puntuale applicazione delle seguenti disposizioni:
In particolare, la Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane e industriali prevede, per gli scarichi in area sensibile, limiti di emissione per i parametri Fosforo totale e Azoto totale che sono ripresi anche dall'articolo 25 del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dal Consiglio Regionale il 5/11/2009, per gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati oltre i 10.000 abitanti equivalenti.
Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, ripreso sia dal D.Lgs.152/2006 che dal comma 3 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA, i limiti di emissione di azoto e fosforo per i singoli impianti non necessitano di applicazione nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il Fosforo totale e almeno al 75% per l'Azoto totale.
Con DGR n. 551 del 10/03/2009 si è dato atto che per quanto riguarda l'Azoto totale, nel 2007 si è verificato il conseguimento dell'obiettivo di riduzione di almeno il 75% del carico in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane della regione, afferenti all'area sensibile "acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acquaad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa" anche mediante i relativi bacini scolanti.
Per questo motivo, fintantoché perdura il conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 75% anche in base alle elaborazioni effettuate per gli anni successivi, il rispetto dei limiti in concentrazione per l'Azoto totale, previsti dall'allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, non si applica nelle aree sensibili del Veneto "acque costiere del mare Adriatico e corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso" e nei relativi bacini scolanti.
Per quanto riguarda il fosforo totale, invece, per gli impianti di depurazione che servono agglomerati con più di 10.000 A.E, rimane obbligatorio il rispetto del limite in concentrazione o in percentuale di riduzione per singolo impianto, stabilito dal D.Lgs. 152/2006, fino a diversa determinazione.
La predetta DGR n. 551/2009 stabilisce che, fino all'individuazione degli agglomerati da parte della Regione Veneto, i limiti di cui alla tabella 2 dell'allegato 5 al D.Lgs.152/2006 si applicano agli impianti di potenzialità uguale o superiore a 10.000 AE.
Quanto sopra solo per riferimento alla principale normativa che richiama il concetto di agglomerato e per evidenziare la necessità di una puntuale individuazione degli agglomerati e di conseguenza di quelle che la normativa in materia definisce "case sparse".
L'ARPAV, con nota prot. 108952 del 01/09/2009, ha trasmesso alla Regione Veneto, Direzione Tutela Ambiente, gli elaborati tecnici e cartografici realizzati dal Servizio Acque Interne relativi all'individuazione e caratterizzazione degli agglomerati del Veneto ai sensi della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Tale individuazione e caratterizzazione degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE viene presentata negli Allegati A e A1, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; l'Allegato A è in forma cartacea ed è costituito da una relazione e da alcune tabelle, mentre l' Allegato A1 è costituito da un CD-ROM contenente la corrispondente cartografia.
I documenti relativi all'individuazione degli agglomerati, di cui agli Allegati A e A1, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, sono stati redatti in stretta collaborazione con le AATO sulla base di apposite linee giuda europee del 2007 ("Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)" - Bruxelles, 16 gennaio 2007. Un primo documento di individuazione degli agglomerati era stato illustrato alle Province e alle AATO nell'ambito di un'apposita riunione tenutasi presso la Regione Veneto, Palazzo Linetti, il 13 novembre 2008, nonché sottoposto all'esame di tali Enti tramite messa a disposizione da parte di ARPAV mediante server FTP.
Alcuni Enti hanno successivamente, a riguardo, formulato osservazioni:
La Regione Veneto ha puntualmente risposto a tali osservazioni rispettivamente con:
accogliendo, ove ritenuto opportuno, le osservazioni proposte.
Da tutto ciò è quindi scaturito il documento di individuazione degli agglomerati, che ARPAV ha curato nella versione definitiva, inviata alla Regione Veneto con nota prot. 108952 del 01/09/2009.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la Direttiva 91/271/CEE;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTE le linee giuda europee del 2007 ("Termini e definizioni della Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (91/271/CEE)" - Bruxelles, 16 gennaio 2007;
VISTE le DGR n. 2267/2007, n. 574/2008, n. 4261/2008 e n. 2884/2009;
VISTI gli esiti della seduta della 7° Commissione consiliare n. 110 del 2/12/2008,
VISTA la DGR n. 551 del 10/03/2009;
VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato dal Consiglio regionale con D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 pubblicato sul BUR n. 100 dell'8/12/2009;
VISTA la nota ARPAV prot. 108952 dell'1 settembre 2009;]
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro