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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 55 del 04 luglio 2008


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1645 del 17 giugno 2008

L.R. n. 29 del 21 settembre 2007 art. 6 comma 3 e L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008 art. 78. Programma di controlli sulla sicurezza stradale. Approvazione criteri e linee guida (art. 6, comma 3, L.R. n. 29/2007).

Il Presidente, on. Dott. Giancarlo Galan, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", all'art. 6 comma 3 ha previsto che i Comuni possano derogare al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche - imposto dallo stesso art. 6 agli esercizi commerciali e artigianali che somministrano alimenti e bevande - su presentazione di un programma di controlli sulla sicurezza stradale da effettuare nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale. Allo scopo è previsto che la Giunta regionale predisponga i criteri relativi alle modalità di effettuazione di tali controlli, sentita la competente commissione consiliare.

Successivamente, l'art. 78 della legge finanziaria regionale per il 2008 (L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008) ha autorizzato la Giunta regionale " a sostenere programmi destinati ad attività di controllo notturno e serale per le finalità di cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 - Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - "

L'intento del legislatore appare quello di prevenire e ridurre gli incidenti su strada dovuti principalmente all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, senza che ciò penalizzi gli esercenti. Ecco perché è prevista in loro favore la possibilità che gli Enti locali concedano la deroga ad un preciso obbligo imposto dalla medesima legge regionale (il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche), ma solo sulla base di specifici programmi di controllo stradale presentati dagli stessi Enti locali e formalmente approvati dalla Giunta regionale, sulla scorta di indirizzi e linee guida validati dalla commissione consiliare competente, la quale ha espresso il proprio parere favorevole con la seguente raccomandazioni.

Il tema appare di estrema attualità e delicatezza, interessando trasversalmente molte categorie di utenti e amministratori impegnati sul fronte della guida sicura. Non si dimentichi infatti che in questo campo è intervenuto più volte anche il legislatore nazionale, laddove - da ultimo -ha previsto che "i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico (...)"; tale previsione è contenuta nell'art. 6 comma 2 della Legge 2 ottobre 2007, n. 160 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione" (soprannominato "decreto Bianchi").

Con i criteri e linee guida che ora si sottopongono all'approvazione definitiva della Giunta regionale si vuole aiutare i Comuni interessati a predisporre programmi di controllo mirati e attenti alle problematiche presenti sul territorio in materia di sicurezza stradale legata a comportamenti scorretti dei cittadini-utenti, garantendo nel contempo supporto concreto alle forze di polizia locale, e non solo, impegnate nell'opera di controllo e prevenzione; ciò nel rispetto dei vincoli e delle finalità poste dal legislatore regionale e nazionale.

In questo contesto, il finanziamento regionale costituisce un incentivo a percorrere la strada della programmazione da parte degli Enti locali, affinché questa si traduca in un modo di operare costante e continuativo e renda possibile la stabilizzazione dei risultati ottenuti, essendo questa l'unica via prefigurata dalla L.R. n. 29/2007 per consentire eccezioni al divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi interessati.

Per il corrente anno, le domande di cofinanziamento, contenenti il programma di controlli, dovranno essere presentate entro il termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

A regime, gli Enti locali interessati potranno presentare il programma di controlli, redatto sulla scorta delle linee guida e della modulistica approvata con il presente provvedimento e finalizzato alla sola approvazione da parte della Giunta regionale, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno. E' fatta salva la facoltà della Giunta di accettare - ai fini dell'approvazione formale - anche programmi motivatamente presentati oltre tale termine.

In considerazione delle ragioni di celerità dei procedimenti, collegata all'approssimarsi della stagione estiva e in ottemperanza alle raccomandazioni espresse dalla competente commissione consiliare, per l'anno in corso, i programmi di controllo presentati dagli Enti locali interessati saranno prioritariamente valutati e approvati dalla Giunta regionale nel merito. Tale approvazione ha valenza autonoma per l'efficacia dei programmi stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 3 della L.R. 29/2007.

L'eventuale cofinanziamento regionale dei programmi così approvati sarà oggetto di successiva distinta valutazione ai fini del provvedimento della Giunta regionale di approvazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'art.78 della legge finanziaria regionale.

Dal momento che i fondi destinati a queste finalità sono ricompresi nei capitoli 101098 dell'UPB U0015 e 101096 dell'UPB U0016 del bilancio di previsione del 2008, istituiti ai sensi del citato art.78 della legge finanziaria regionale, l'entità della quota da riservare ai programmi presentati ai sensi dell'art.6 comma 3 L.R. 29/2007 e del presente provvedimento sarà quantificata con il successivo provvedimento di Giunta che approva la graduatoria dei programmi stessi.

Stante la complessità degli adempimenti previsti e la celerità delle procedure richieste per la sollecita attuazione della previsione normativa - sia in via transitoria che a regime - nonché la delicatezza e il rilievo di pubblico interesse collegati a questi adempimenti e al complesso delle tematiche e delle procedure inerenti alla materia si propone di istituire, un apposito Gruppo Tecnico interdisciplinare composto da funzionari delle seguenti Strutture: Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia locale, Direzione Commercio; Direzione Infrastrutture; Direzione Servizi Sociali. A tal fine è dato mandato al Segretario Generale della Programmazione di provvedere alla costituzione del suddetto Gruppo Tecnico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 29 del 21 settembre 2007 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Visto l'art. 78 della L.R. n. 1 del 27 febbraio 2007 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto, n. 241;

Vista la CR n.70 del 6 giugno 2008 "L.R. n. 29 del 21 settembre 2007 art. 6 comma 3 e L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008 art. 78. Programma di controlli sulla sicurezza stradale. Criteri e Linee guida.

Richiesta di parere alla Commissione Consiliare (art. 6, comma 3, L.R. n. 29/2007)";

Visto il parere espresso dalla III Commissione consiliare in data 12 giugno 2008

delibera

  1. di approvare, unitamente alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i seguenti allegati:
    • Allegato A "Programma di controlli sulla sicurezza stradale - art. 6 comma 3 L.R. n. 29 del 21 settembre 2007 'Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande' - Criteri e linee guida' Avviso";
    • Allegato A1 "Modulo di domanda e schema di Programma di controlli sulla sicurezza stradale- Anno 2008 -Art. 6 comma 3 L.R. n.29/2007 e art.78 L.R. n.1/2008"
  2. di stabilire che il termine per la presentazione delle domande di approvazione dei programmi di controllo e di ammissione al cofinanziamento è fissato entro 60 giorni dalla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  3. di stabilire che per il corrente anno i programmi di controllo presentati dagli Enti locali interessati saranno prioritariamente valutati e approvati dalla Giunta regionale nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 comma 3 della L.R. 29/2007. L'eventuale cofinanziamento regionale dei progetti così approvati, di cui all'art.78 della legge finanziaria regionale, sarà oggetto di successivo provvedimento della Giunta regionale;
  4. di stabilire che, a decorrere dall'anno 2009,gli Enti locali interessati potranno presentare il programma di controlli, redatto sulla scorta delle linee guida e della modulistica approvata con il presente provvedimento e finalizzato alla sola approvazione da parte della Giunta regionale, entro il termine del 31 gennaio di ciascun anno;
  5. di rinviare a proprio successivo provvedimento di approvazione della graduatoria dei programmi di controllo, presentati dagli Enti Locali ai sensi del precedente punto 2, la quantificazione della quota da riservare nei capitoli 101098 dell'UPB U0015 e 101096 dell'UPB U0016 del bilancio di previsione del 2008 da destinare ai programmi stessi;
  6. di istituire un Gruppo Tecnico interdisciplinare, così come definito nelle premesse, dando mandato al Segretario Generale della Programmazione di provvedere alla sua costituzione.

(seguono allegati)

1645_AllegatoA1_207358.pdf
1645_AllegatoA_207358.pdf

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