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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 08 febbraio 2008


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 73 del 22 gennaio 2008

Legge Regionale 7 maggio 2002, "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", n. 9 e L.R. n.40 del 9 agosto 1988 "Norme in materia di polizia locale". Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale.

L'Assessore alla Polizia locale e sicurezza, Massimo Giorgetti, di concerto con l'Assessore alle Politiche degli Enti Locali e del Personale, Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

Nel quadro dei compiti istituzionali spettanti alla Regione in materia di sicurezza e polizia locale e dei relativi obiettivi di programmazione, molto è stato fatto per incentivare l'aggregazione fra Enti locali finalizzata all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di polizia locale, al fine di renderli più efficienti ed economici, oltre che qualitativamente più elevati ed omogenei.

In particolare, attraverso l'acquisizione di mezzi e dotazioni strumentali a favore degli Enti locali associati ai sensi della L.R. n. 9 del 7 maggio 2002 e della L.R. n. 40 dell'8 agosto 1988; ma anche qualificando con appositi piani di aggiornamento gli operatori e, in generale, mediante il sostegno all'attività di progettazione messa in campo dagli Enti locali per realizzare azioni sulla sicurezza urbana.

I tempi appaiono quindi maturi per un vero salto di qualità nel modo di lavorare per la sicurezza dei cittadini, iniziando un percorso condiviso tra Regione, Amministratori e Operatori locali del settore che aiuti a "fare sistema", cioè a mettere a assieme e interrelare efficacemente le varie strutture coinvolte, con l'intento di dare risposte sempre più pronte e coordinate mediante una più adeguata ed articolata organizzazione dei Corpi di Polizia locale da gestire in forma associata.

La Regione intende quindi valorizzare al meglio il proprio ruolo istituzionale di programmazione e di coordinamento, in linea con il documento di programmazione generale e dei piani settoriali di attuazione, volti a sviluppare un sistema integrato di interventi in materia di sicurezza e a favorire l'esercizio associato delle funzioni di polizia locale.

Considerato il numero, la dimensione e la distribuzione dei Comuni nella Regione si tratta di iniziare a ragionare sulla ottimale distribuzione territoriale dei Corpi di Polizia locale, con lo scopo di aggregarli funzionalmente ed in maniera stabile, riducendone al minimo la polverizzazione sul territorio, per renderli così più efficienti ed economicamente sostenibili in un quadro di risorse scarse, e in grado di svolgere al meglio tutte le importanti e delicate funzioni che i cittadini si aspettano da loro.

E' questo un obiettivo complesso e di ampio respiro, al quale peraltro induce anche l'art. 33 il Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. 267/2000).Inoltre la legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001 "Nuove norme sulla programmazione" assume la programmazione come regola di intervento della Regione, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione, in concorso con quella dello Stato e degli Enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e mediante il metodo della concertazione, per condividere le forme di intervento rispetto alle reciproche competenze. La stessa norma precisa che le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti sopra indicati, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere.

Si tratta dunque di avviare un processo, avvalendosi degli strumenti amministrativi disponibili, che potrà produrre effetti significativi per gli Enti locali che sono chiamati ad una fattiva collaborazione e saranno anche messi in condizione di attuare il processo gradualmente e sostenuti concretamente in fase di adattamento.

A questo fine è stata predisposta una proposta di zonizzazione di Corpi di Polizia locale del Veneto, in allegato al presente atto, che tiene conto dei seguenti criteri guida:

  1. entità della popolazione residente nell'ambito dei singoli comparti individuati sul territorio provinciale, fissando un limite numerico minimo - comunque non inferiore ai 20.000 abitanti, salvo alcune aree montane - attorno al quale strutturare il servizio aggregato di polizia locale in modo razionale, economico ed efficiente;
  2. omogeneità territoriale dei comparti, dal punto di vista della contiguità territoriale dei Comuni che ne fanno parte, della loro affinità geografica e strutturale e delle linee di comunicazione esistenti;
  3. articolazione organizzativa territoriale dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di rendere possibile il massimo della interoperabilità e della sinergia fra gli apparati preposti alla tutela della sicurezza nell'ambito territoriale di riferimento.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR di questa proposta di zonizzazione, è data facoltà agli Enti locali interessati di fare pervenire osservazioni e proposte scritte sulla disponibilità ad aderire a forme associative sui territori individuati, su eventuali correttivi nella distribuzione delle aree o ad ogni altro elemento utile a definire le forme aggregate di funzionamento ottimale dei Corpi di polizia locale. Le osservazioni o proposte saranno indirizzate alla Struttura regionale competente, la quale sarà opportunamente organizzata ed eventualmente potenziata in ragione del nuovo processo attivato e che procederà ad una istruttoria delle indicazioni pervenute sulla base delle quali saranno decisi dalla Giunta regionale i passi successivi da compire.

Allo scopo il Dirigente competente è incaricato a proporre idonee iniziative in ordine all'eventuale acquisizione di nuove risorse umane.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto, n. 241;

Vista la legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza";

Vista la legge regionale n. 40 del 9 agosto 1988 "Norme in materia di polizia locale";

Vista la legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001 "Nuove norme sulla programmazione"

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni,

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l'Allegato A "Piano di zonizzazione dei Corpi della polizia locale";
  3. di fissare il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro i quali gli Enti locali interessati hanno la facoltà di presentare a osservazioni e proposte, indirizzandole a:
    • Direzione Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori, Dorsoduro 1454, Palazzo G.B.Giustinian, 30123 Venezia.
  4. di rinviare a successivo proprio provvedimento le decisioni conseguenti, una volta acquisite le osservazioni di cui al precedente punto 3.

(seguono allegati)

73_AllegatoA_203466.pdf

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