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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1080 del 17 aprile 2007
L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGR n. 2501 del 6 agosto 2004: - definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio per attività di trasporto con ambulanza e attività di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché definizione dei criteri minimi di qualità per corsi di formazione a personale non sanitario
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, riferisce quanto segue:
Fra i numerosi provvedimenti attuativi della L.R. n. 22/2002, demandati alla Giunta Regionale, rientra anche la definizione dei requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per:
- Attività di trasporto con ambulanza, con esclusione dell'attività di soccorso e assistenza sanitaria, anche se svolte in favore di privati.
- Attività di Trasporto e soccorso con Ambulanza.
E' stato a tal fine costituito un apposito gruppo di lavoro costituito da: rappresentanti di Aziende Sanitarie del Veneto (ULSS 3, Ulss 9, Ulss13, Ulss 6, Ulss 20), CREU, AIOP, ARIS, ANPAS, Croce Rossa, Croce Verde di Verona,. e Agenzia Socio Sanitaria del Veneto, che ha provveduto alla definizione e condivisione dei requisiti minimi specifici per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.
I requisiti, sottoposti all'approvazione della Giunta, sono considerati validi per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio che vede come autorità competente per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio la Direzione Regionale competente o suo delegato.
Tra i requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è previsto la formazione del personale non sanitario che, pur rimanendo in capo alle singole realtà pubbliche e private l'organizzazione dei corsi, deve essere adeguata a dei criteri minimi a garanzia e a tutela del cittadino.
Per ottenere tale adeguatezza, si ritiene che, in analogia a quanto previsto nell'ambito della formazione prevista per l'autista soccorritore dalla L. R. 9 aprile 2004 n. 9 e dalle successive delibere di attuazione (DGRV n.960 del 18 marzo 2005 e DGRV n. 3699 del 28 novembre 2006), debba essere di competenza del CREU la valutazione della rispondenza di detti corsi a dei criteri minimi di qualità per quanto attiene ai contenuti dell'evento formativo, da un lato, e alle qualifiche dei docenti dall'altro.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTA la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002
VISTA la D.G.R. n. 2501 del 6 agosto 2004
VISTA laL.R. 9 aprile 2004 n. 9
VISTA laDGRV n. 960 del 18 marzo 2005
VISTA laDGRV n. 3699 del 28 novembre 2006]
delibera
(seguono allegati)
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