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Bur n. 113 del 25 novembre 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 146 del 16 novembre 2016

LEGNAGO SERVIZI S.P.A. - Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Giudizio favorevole di V.I.A. e autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 23 della L. R. 10/99 (DGRV n. 575/2013) e modifica all'A.I.A di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Il provvedimento prende atto del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approva alcune modifiche all'A.I.A di cui alla DGR n. 994/2009 e rilascia l'autorizzazione integrata ambientale al Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR), nonché perfeziona la procedura amministrativa riguardante il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzativo in capo alla società Legnago Servizi - LE. SE. Spa.

Il Direttore

PREMESSO     che con la DGR. n. 1461 del 21/09/2016 avente ad oggetto: “Decorrenza periodo transitorio di cui all'art. 22 della L. R. 4/2016 - Disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni attuative di cui all'art. 21 della legge”, la Giunta regionale ha fornito le disposizioni per l'adozione dei provvedimenti conclusivi di V.I.A. di competenza regionale nelle more della completa attuazione della disposizioni attuative di cui art. 21 della legge in argomento.

DATO ATTO che con nota prot. n. 84706 del 26/02/2014, la società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR) in loc. Torretta (C. F. e P. IVA 02430500245), ha presentato istanza di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 994 del 21/4/2009 e relativa procedura di V.I.A. e di autorizzazione, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., art. 23 della L. R. n. 10/1999, DGR n. 575/2013 e DGR n. 16/2014.

DATO ATTO che, contestualmente alla domanda di cui al precedente punto, è stata depositata presso il Settore V.I.A. della Regione Veneto l’integrazione allo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009.

DATO ATTO che il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 26/02/2014 sul quotidiano "Il Gazzettino" l’annuncio di avvenuto deposito dell’istanza, delle schede e degli elaborati relativi alla modifica dell’A.I.A. e dell’integrazione del SIA presso la Regione Veneto, la Provincia di Verona, la Provincia di Rovigo, i Comuni di Legnago (VR) e di Bergantino (RO).

DATO ATTO che il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 11/03/2014 presso la Sala Consiliare del Comune di Legnago (VR) e presso la Sala Consiliare del Comune di Bergantino (RO).

DATO ATTO che, verificata la completezza della documentazione presentata, con nota prot. n. 125317 del 24/03/2014 la Regione Veneto ha comunicato l’avvio del procedimento.

DATO ATTO  che il proponente, nella seduta del 25/03/2014, ha presentato il progetto alla Commissione Regionale V.I.A.

DATO ATTO che in data 31/03/2014 i competenti Uffici regionali per la V.I.A. hanno trasmesso, con nota prot. n. 135261, copia della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, al fine di acquisire un parere in merito.

DATO ATTO che in data 23/04/2015, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l’esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso il Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Legnago, loc. Torretta (VR).

VISTA la nota prot. n. 219915 del 21/05/2014 con cui la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha trasmesso la relazione istruttoria n. 141/2014 del 20/05/2014, con la quale ha preso atto della dichiarazione di non necessità di procedura di VINCA presentata, dichiarando che la stessa è stata redatta in conformità alla DGR n. 3173/2006.

VISTA la nota in data 07/11/2014 (ricevuta con prot. n. 472270 del 07/11/2014) con cui la società Legnago Servizi S.p.A. ha trasmesso alla Regione Veneto e alla Provincia di Verona una richiesta di chiarimenti in merito agli adempimenti disposti dalla prescrizione n. 5 del parere della Commissione regionale V.I.A. n. 35 del 05/08/2002 (allegato alla DGR n. 994 del 21/04/2009), la quale, nello specifico, prevedeva l’accantonamento di una quota della tariffa di conferimento per il finanziamento della realizzazione della strada “Legnago – Ostiglia”.

ATTESO che gli interventi afferenti il progetto richiamato al precedente punto non risultano esser stati avviati e che, pertanto, la somma introitata con la tariffa di conferimento ed accantonata nel bilancio della società proponente non è stata, al momento, utilizzata per gli scopi previsti nell’autorizzazione regionale.

VISTA la nota prot. n. 115999 del 24/11/2014 (ricevuta con prot. n. 503292 del 25/11/2014) con la quale la Provincia di Verona ha comunicato di aver acquistato il sedime del 1° lotto della strada Legnago – Ostiglia e di avervi realizzato una strada di collegamento tra la banchina fluviale e la SS 434.

ATTESO  che la Provincia di Verona nella stessa nota evidenziava, altresì, che l’importo dell’intervento in parola era inferiore a quello accantonato dalla società Legnago Servizi e pertanto, proponeva di modificare la destinazione d’uso della somma, accantonata e non utilizzata per lo scopo originario, nell’ambito di ulteriori misure compensative.

DATO ATTO  che allo scopo di approfondire alcune questioni istruttorie si è svolto, in data 24/11/2014 presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente.

DATO ATTO che a seguito di quanto emerso nel corso dell’incontro tecnico del 24/11/2014 la società proponente ha trasmesso in data 23/12/2014 (ricevuta in data 02/01/2015 con prot. n. 410) una relazione che forniva delle precisazioni riguardo la richiesta di ampliamento dei codici CER autorizzati.

DATO ATTO  che al fine di valutare la destinazione del suddetto fondo di accantonamento, si è svolto, presso gli uffici della Regione Veneto, un incontro tecnico del gruppo istruttore con gli enti locali, gli uffici regionali competenti e il proponente in data 13/07/2015.

VISTI  i pareri e le osservazioni, di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., formulati da:

  • Provincia di Verona (ricevuto con prot. n. 262778 del 18/06/2014);
  • Comune di Bergantino (ricevuto con prot. n. 43997 del 02/02/2015);
  • Gruppo Consiliare “Assieme” del Comune di Bergantino (ricevute con prot. n. 437623 del 29/10/2015, prot. n. 465258 del 16/11/2015 e prot. n. 468560 del 17/11/2015);
  • Comune di Castelnovo Bariano (ricevuto con prot. n. 457665 del 11/11/2015);
  • Comune di Melara (ricevuto con prot. n. 496502 del 04/12/2015).

DATO ATTO  che nella seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 10/12/2015 si è svolta un’inchiesta pubblica ai sensi dell’art. 24, comma 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a cui hanno partecipato sia le pubbliche Amministrazioni che i cittadini interessati al progetto presentato.

VISTA la nota in data 10/12/2015 con cui la società Legnago Servizi S.p.A. ha fornito alcuni chiarimenti in merito al Piano Economico Finanziario dell’intervento allegando la proposta tariffaria per l’anno 2016 presentata alla competente Provincia di Verona in data 29/06/2015.

ATTESO che ai fini dell’approvazione del progetto e dell’autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, la Commissione Regionale V.I.A., nella seduta del 21/12/2015, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L. R. 10/99 e s.m.i.

DATO ATTO  che a seguito della conclusione dell'istruttoria tecnica, la Commissione Regionale V.I.A. in data 21/12/2015 ha espresso, all’unanimità dei presenti, un parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni (parere n. 570), che è posto nel Allegato A e sub allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

DATO ATTO  che la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della L. R. 10/1999, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale reso, facendo salva l’eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso, altresì, a maggioranza dei presenti parere favorevole all’autorizzazione del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 570 del 21/12/2015 (Allegato A e sub allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6 al presente provvedimento).

DATO ATTO che nella seduta del 21/12/2015 la Commissione Regionale V.I.A. integrata, per quanto riguarda gli aspetti relativi al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 11 e 23 della L. R. n. 10/1999 e del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i., nonché, della DGR n. 16 del 14/01/2014 e della nota prot. 43451 del 31/01/2014, ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 570 del 21/12/2015 (Allegato A e sub allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6 al presente provvedimento).

PRESO ATTO che il Comune di Bergantino (nota prot. n. 1586 del 09/03/2016, ricevuta con prot. n. 94575 del 09/03/2016) e il Comune di Legnago (nota del 09/03/2016, ricevuta con prot. n. 182719 del 10/03/2016) hanno trasmesso alla Regione, ai fini della sua approvazione, il “Protocollo d’intesa per la realizzazione delle opere di compensazione e mitigazione ambientale di cui al verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/12/2015 avente ad oggetto “LEGNAGO SERVIZI SPA – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU di Torretta di Legnago (VR). Richiesta di modifica all’A.I.A di cui alla DGR n. 994 del 21/04/2009 e ss.mm.ii. e integrazione allo studio di impatto ambientale – Comuni di localizzazione: Legnago (VR) e Bergantino (RO) – Procedura di V.I.A., autorizzazione e procedura di A.I.A. (D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L. R. 10/1999, DGR n. 575/2013)”, sottoscritto in data 07/03/2016 dal Comune di Bergantino, dal Comune di Legnago, dalla Provincia di Rovigo e dalla Provincia di Verona, in ottemperanza a quanto disposto dalla prescrizione V.I.A. n. 3 (pag. 31) del parere n. 570 del 21/12/2015 (Allegato A e sub allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6 al presente provvedimento).

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 104/2010;

VISTO l’art. 2, co. 2, della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTO il D. Lgs. n. 159/2011;

VISTA la Legge n. 190/2012;

VISTA  la L. R. n. 3/2000 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 3173/2006 e la DGR 2299/2014;

VISTA  la DGR n. 575/2013;

VISTA  la Circolare del 31/10/2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28/11/2008 e la DGR n. 16 del 14/01/2014;

VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 21/12/2015;

VISTO il parere n. 570 del 21/12/2015, Allegato A e sub allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA  la L. R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L. R. n. 10 del 26/03/1999 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 22, comma 2, della citata L. R. n. 4 del 18/02/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

CONSIDERATO che, ad oggi, non risultano emanati gli atti di cui all’art. 21 della citata L. R. n. 4 del 18/02/2016;

CONSIDERATO  che il rilascio del nulla-osta all’intervento in questione nei Comuni di Legnago (VR) e Bergantino (RO), a favore società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR) in loc. Torretta (C. F. e P. IVA 02430500245), è subordinato alle verifiche di legge a carico della ditta medesima, concernenti la normativa antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che in data 18/08/2015 è entrata in vigore la Legge n. 125 del 06/08/2015 la quale prevede, all’art. 11-bis, che le disposizioni di cui all’art. 29, comma 2 del D. L. n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazione dalla Legge n. 114/2014, continuino ad applicarsi fino all’attivazione della Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia;

CONSIDERATO che in data 06/07/2016 gli Uffici regionali hanno richiesto alla Prefettura di Verona l’informazione antimafia ai sensi dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011 (a mezzo Sistema informatizzato Certificazione Antimafia);

VERIFICATO che i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 risultano essere scaduti ed è, pertanto, possibile procedere con il rilascio di un provvedimento di AIA, fatta salva la possibilità di revocarlo, in qualsiasi momento, qualora intervengano comunicazioni da parte della competente Prefettura di Verona.

RICHIAMATI i provvedimenti rilasciati all’impianto che con il presente atto si intendono revocati:

  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente e il Territorio n. 16 del 02/03/2010;
  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 60 del 11/10/2010;
  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 36 del 26/05/2011;
  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 39 del 27/06/2013;

RICHIAMATI altresì, i provvedimenti rilasciati all’impianto che risultano essere vigenti e perfezionati con il presente atto:

  • Delibera di Giunta Regionale n. 994 del 21/04/2009;
  • Delibera di Giunta Regionale n. 1625 del 09/06/2009;
  • Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 94 del 04/12/2013;
  • Decreto del Direttore Dipartimento Ambiente n. 80 del 03/12/2015;

VISTA la nota prot. n. 326101 del 30.08.2016 con cui la Regione del Veneto ha chiesto a Provincia di Verona - Settore Ambiente ed ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona, in qualità di Enti di controllo, un parere sul Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 3.5 del 26/02/2016) presentato dalla Ditta con nota datata 10/03/2016.

VISTA la nota prot. n. 85299/2016 del 07/09/2016 con la quale l’ARPAV – Dipartimento Provinciale di Verona, nel riscontrare le richieste della Regione del Veneto, confermava un parere positivo sull’ultimo aggiornamento del PMC presentato dalla Ditta con nota datata 10/03/2016.

VISTA la nota prot. n. 88317 del 04/11/2016 con la quale la Provincia di Verona - Settore Ambiente ha espresso un parere positivo sull’ultimo aggiornamento del PMC presentato dalla Ditta con nota datata 10/03/2016.

RITENUTO di poter procedere, alla luce di quanto sopra e in conformità alle disposizioni stabilite con la DGR n. 1461 del 2016 e con la documentazione progettuale depositata:

  • alla presa d’atto del giudizio positivo di compatibilità ambientale reso dalla Commissione regionale V.I.A. con il parere n. 570 del 21/12/2015;
  • all’approvazione dell’istanza presentata dalla Ditta in conformità alle valutazioni e conclusioni istruttorie riportate nel parere n. 570 del 21/12/2015;
  • al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere n. 570 del 21/12/2015,

a favore della società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR) in loc. Torretta (C.F. e P. IVA 02430500245) subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione regionale V.I.A. n. 570 del 21/12/2015 - Allegato A.

CONSIDERATO che la ditta risulta essere regolarmente certificata UNI EN ISO 14001:2004.

DATO ATTO  che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

decreta

  1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di concludere il procedimento avviato in data 26/02/2014, prendendo atto e facendolo proprio il giudizio positivo di compatibilità ambientale contenuto nel parere della Commissione regionale V.I.A. n. 570 del 21/12/2015, posto in Allegato A e sub allegati A1, A2, A3, A4, A5 e A6 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
  3. Di approvare l’istanza presentata in data 26/02/2014, così come successivamente integrata con documentazione esplicativa dalla Ditta, riguardante:
    1. l’eliminazione delle limitazioni imposte ad alcuni CER già autorizzati con la DGR n. 994/2009, così come confermati, da ultimo, con il DSRA n. 39/2013;
    2. l’impiego a fini di recupero di alcuni CER, attualmente autorizzati alla sola attività di smaltimento (operazione D), come materiali ingegneristici in sostituzione di quelli usualmente impiegati per la copertura giornaliera, le piste di servizio e lo strato di regolarizzazione;
    3. l’integrazione dell’elenco dei codici CER attualmente autorizzati con l’aggiunta di nuovi codici CER appartenenti ai rifiuti speciali non pericolosi.

nel rispetto, comunque, delle valutazioni e conclusioni istruttorie riportate nel parere n. 570 del 21/12/2015.

  1. Di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla società Legnago Servizi S.p.A. con sede legale a Legnago (VR) in loc. Torretta (C. F. e P. IVA 02430500245) titolare dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata al “Sistema Integrato di Trattamento e Smaltimento RSU in località Torretta a Legnago (VR)”, nel quale sono svolte le attività individuate dall’allegato VIII, punti 5.3 e 5.4, della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
  2. Di ribadire che la società Legnago Servizi S.p.A. è tenuta a proseguire sollecitamente nelle attività di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale del primo tratto in alveo della discarica, nel rispetto di quanto approvato con la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 994 del 21 aprile 2009 e a garantire, comunque, la rimozione di tutti i rifiuti presenti nel primo tratto in alveo entro quattro anni a far data dal 01.01.2016. La Ditta LE. SE. Legnago Servizi Spa oltre che titolare dell’A.I.A. è anche il gestore del Sistema Integrato.
  3. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, successivamente all’emanazione del presente provvedimento, la presente autorizzazione cesserà di esplicare i suoi effetti comportando l’avvio, in autotutela, della procedura finalizzata alla revoca del relativo provvedimento.
  4. Di prendere atto approvandone i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 3.5 del 26/02/2016) presentato dalla Ditta.
  5. Di stabilire, in conformità all’art. 39 della L. R. n. 3/2000 che, i rifiuti utilizzati come materiali tecnici per la copertura giornaliera, le piste di servizio e lo strato di regolarizzazione della discarica, nei limiti massimi quantitativi e qualitativi previsti dal progetto approvato, possono beneficiare delle esenzioni previste per il pagamento del tributo speciale. Tale esenzione non si applica, in conformità alla succitata norma, ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando come tali, anche quelli che, prima del conferimento in discarica, sono sottoposti ad operazioni di stoccaggio o a trattamento preliminare in impianti veneti.
  6. Di incaricare la Direzione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla Ditta Legnago Servizi S.p.A., PEC: lese@pec.lesespa.it, al Comune di Legnago (VR), al Comune di Bergantino (RO), alla Provincia di Verona, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, alla Provincia di Rovigo, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo, ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per la sua pubblicazione, nonché, di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso, all’U. O. Urbanistica, all’U. O. Genio civile di Verona, all’U. O. Genio civile di Rovigo, all’Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, all’U. O. Commissioni VAS VINCA NUV, all’U. O. Tutela dell’Atmosfera, all’U. O. Forestale di Verona e Rovigo.
  7. Di rilasciare la presente autorizzazione fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
  8. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 31.03.2013, n. 33.
  9. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  10. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal decreto legislativo n. 104/2010.

Luigi Fortunato

(seguono allegati)

146_Allegato_A_DDR_146_16-11-2016_333689.pdf
146_Sub_Allegato_A1_DDR_146_16-11-2016_333689.pdf
146_Sub_Allegato_A2_DDR_146_16-11-2016_333689.pdf
146_Sub_Allegato_A3_DDR_146_16-11-2016_333689.pdf
146_Sub_Allegato_A4_DDR_146_16-11-2016_333689.pdf
146_Sub_Allegato_A5_DDR_146_16-11-2016_333689.pdf
146_Sub_Allegato_A6_DDR_146_16-11-2016_333689.pdf

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