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Materia: Energia e industria
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 17 del 16 settembre 2016
Pustri Energia S.r.l. Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal torrente Andraz Comune di localizzazione: Livinallongo del Col di Lana (BL) Procedura di VIA (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 10/1999, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 575/2013).
Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale del progetto “Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d’acqua dal torrente Andraz “ presentato dalla società Pustri Energia S.r.l.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: - Istanza acquisita con prot. n. 390644 del 30/09/2015; - Parere della Commissione regionale V.I.A. n. 602 del 27/07/2016; - Verbale della seduta della Commissione regionale VIA del 18/08/2016.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 575 del 03/05/2013;
VISTA la D.G.R. n. 2299 del 09/12/2014;
VISTA la D.G.R. n. 338 del 24/03/2016, che individua la provincia di Belluno quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della centralina idroelettrica in questione;
VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 27/07/2016;
VISTO il parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 602 del 27/07/2016 Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il verbale della seduta della Commissione regionale V.I.A. del 18/08/2016;
CONSIDERATO che conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 602 del 27/07/2016 Allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale VIA ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, dando atto della non necessità della procedura di valutazione d’incidenza, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di cui sopra;
CONSIDERATO che nella seduta del 18/08/2016 la Commissione regionale VIA ha approvato all’unanimità dei presenti l’inserimento di tre prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia del Veneto (prot. n. 14899 del 27/11/2015) che per mero errore materiale non erano state inserite nel parere della Commissione regionale VIA del 27/07/2016, di seguito elencate:
CONSIDERATO che va peraltro dato conto che il procedimento amministrativo finalizzato all’ottenimento dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della centralina idroelettrica, originariamente incardinato presso la Direzione Difesa del suolo, a seguito dell’adozione della Delibera di Giunta regionale n. 338 del 24 marzo 2016 (attuativa dell’art. 3 della L.R. 3 FEBBRAIO 2006 N.2), risulta ora in capo alla Provincia di Belluno alla quale, pertanto, andrà necessariamente notificato il presente provvedimento.
CONSIDERATO che l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza della Commissione regionale VIA si è conclusa favorevolmente con parere n. 602 del 27/07/2016, espresso entro i termini di cui all’art. 22 della L.R. 4/2016, e che il procedimento può pertanto ritenersi di fatto concluso ed unicamente da perfezionarsi tramite l’emissione del presente provvedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale;
CONSIDERATO che i termini del periodo transitorio previsto dall’art. 22 della L.R. 4/16, centottanta giorni dalla pubblicazione sul BUR avvenuta in data 22/02/2016, risultano oggi decorsi;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 22 della L.R. 4/16 prevede che: “Ai procedimenti amministrativi di cui al comma 2 che non siano ancora conclusi alla data di emanazione delle disposizioni attuative di cui all’articolo 21, si applicano le procedure della presente legge”;
CONSIDERATO che l’art. 10 comma 8 della L.R. 4/16 prevede che il provvedimento di VIA venga adottato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
decreta
Luigi Masia
(seguono allegati)
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