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Scarica versione stampabile Regolamento Regionale

Bur n. 65 del 12 maggio 2023


Regolamento Regionale n. 4 del 12 maggio 2023

Modifiche al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 "Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale
10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. L’articolo 3 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:

Art .3 - Obblighi informativi del locatore turistico

1. Il locatore, diretto o mandatario, sia che eserciti l’attività in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, che intende dare in locazione un alloggio ai turisti deve registrare tale alloggio nell’Anagrafe regionale delle strutture ricettive. A tal fine deve comunicare alla Direzione regionale competente in materia di turismo (d’ora in poi Direzione regionale competente):

a) i dati della locazione turistica di cui all’articolo 4;
b) i dati statistici di cui all’articolo 7 riguardanti gli arrivi e le presenze dei turisti ospitati, per gli adempimenti istituzionali di rilevazione statistica.

2. L’inserimento dell’alloggio in Anagrafe è effettuato tramite apposita procedura online su piattaforma ROSS1000, alla quale è possibile accedere al seguente link:
https://www.veneto.eu/PortaleOperatori/Public/Servizi

3. L’accesso alla piattaforma ROSS1000 avviene tramite SPID, CIE o CNS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e successive modifiche e consente di provvedere a tutti gli obblighi informativi a carico del locatore.”.

Art. 2
Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. L’articolo 4 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 – Comunicazione di locazione turistica

1. Il locatore, prima di iniziare l’attività di locazione turistica è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma ROSS1000, le seguenti informazioni, secondo le modalità operative approvate con provvedimento della Giunta regionale:

a) i dati che consentono in modo univoco di identificare il locatore;
b) i dati che consentono in modo univoco di identificare l’alloggio dato in locazione;
c) i periodi nei quali intende locare l’alloggio;
d) il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei.

2. Il locatore è tenuto altresì a comunicare in via preventiva, sempre tramite piattaforma ROSS1000:

a) tutte le variazioni dei dati di cui alle lettere c) e d) del comma 1;
b) la chiusura definitiva dell’attività di locazione turistica del singolo alloggio.

3. Per i soli locatori in forma imprenditoriale, le comunicazioni di avvio e di chiusura definitiva della locazione ai sensi dei commi 1 e 2, vanno trasmesse anche allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune competente.

4. Spetta al locatore la verifica della correttezza dei dati inseriti relativi all’alloggio in locazione e, in caso di variazione, comunicare la modifica o, dove consentito, eseguire l’aggiornamento nella procedura telematica.”.

Art. 3
Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. L’articolo 5 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Assegnazione del codice identificativo regionale (C.I.R)

1. A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS1000 un codice identificativo regionale (C.I.R.) visibile nella scheda anagrafica alloggi.

2. Il codice identificativo regionale (C.I.R.) reca: il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell’alloggio, il codice LOC indicante la tipologia di alloggio, nonché una stringa numerica identificativa del singolo alloggio.

3. I codici identificativi regionali assegnati a ciascun alloggio prima del 1 dicembre 2021 e formati in modo diverso da quanto indicato dal presente articolo non sono pubblicabili sui portali ai sensi dell’articolo 6 e conservano valore esclusivamente ai fini della loro esposizione sulla targa affissa all’ingresso esterno dell’edificio di cui all’articolo 9, fatta comunque salva la facoltà per il locatore turistico di sostituire anche a tali effetti il codice identificativo già assegnato con il nuovo C.I.R.

4. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro del Turismo del 28 settembre 2021, n. 161, il codice identificativo regionale (C.I.R.) sostituisce il codice identificativo nazionale (C.I.N).”.

Art. 4
Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. L’articolo 6 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Pubblicazione del C.I.R. sui portali

1. Per tutti gli alloggi dati in locazione turistica, il codice identificativo regionale (C.I.R.) assegnato dalla procedura ROSS1000, deve essere pubblicato sulle piattaforme digitali o sui siti internet di prenotazione ricettiva.”.

2. Le pubblicazioni previste dall’articolo 6 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2, come sostituito dal comma 1, devono essere effettuate entro 30 giorni decorrenti:

a) dalla data di assegnazione del CIR dalla procedura ROSS1000, per gli alloggi registrati in anagrafe a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per gli alloggi registrati in anagrafe prima della suddetta data.

Art. 5
Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. L’articolo 7 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Comunicazione dei dati statistici

 1. Il locatore registrato, con riferimento agli alloggi dati in locazione, deve comunicare:

a) i dati degli arrivi e presenze turistiche per provenienza in un dato mese, entro la prima decade del mese successivo;
b) l’eventuale mancanza di arrivi e presenze turistiche nell’alloggio in un dato mese, inserendo nella procedura ROSS1000 movimenti pari a zero per tutto il mese o per i giorni di riferimento, entro la prima decade del mese successivo.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate dal locatore registrato accedendo alla procedura regionale di rilevazione tramite la piattaforma ROSS1000.

3. Decorso un periodo di dodici mesi consecutivi senza che il locatore abbia comunicato i dati delle presenze turistiche ai sensi del comma 1, la Direzione regionale competente procede d’ufficio alla chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno informando il Comune competente per territorio.

4. Chiunque intenda locare ai turisti un alloggio oggetto della chiusura di cui al comma 3, deve presentare alla Direzione regionale competente una nuova comunicazione di locazione turistica ai sensi degli articoli 3 e 4.”.

Art. 6
Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. L’articolo 8 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Informazioni sull’offerta di alloggi in locazione turistica

1. Ai fini della promozione e della commercializzazione dell’offerta turistica del Veneto, ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, su richiesta del locatore sono pubblicati i seguenti dati, previa dichiarazione di possederne i diritti sulle informazioni:

a) la tipologia “locazione turistica”;
b) l’indirizzo dell’alloggio offerto in locazione turistica e il relativo codice identificativo di cui all’articolo 5;

c) l’indirizzo di posta elettronica e /o il numero telefonico per i turisti interessati a prenotare l’alloggio;
d) l’indirizzo di eventuale sito internet privato che promuove e commercializza l’alloggio in locazione.

2. I dati di cui al comma 1 sono trattati nella piattaforma informatica regionale ROSS1000 e pubblicati nel sito regionale “www.veneto.eu” per finalità di prenotazione ricettiva e  per il supporto nella gestione delle destinazioni turistiche (DMS).”.

Art. 7
Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. All’articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 come modificato dal regolamento regionale 28 luglio 2020, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole: “all’articolo 6” sono sostituite dalle seguenti: “alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 4”;
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai codici identificativi regionali (C.I.R) assegnati dalla procedura ROSS1000 a ciascun alloggio a partire dal 1 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 5.

5 ter. Il locatore di alloggio può continuare ad esporre sulla targa o nella pulsantiera il codice identificativo regionale assegnato all’alloggio prima del 1 dicembre 2021, fatta comunque salva la sua facoltà di sostituire anche a tali effetti il citato codice con il nuovo C.I.R. assegnato dalla procedura ROSS1000.”.

Art. 8
Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è aggiunto il seguente:  

1 bis.  Ai fini dei controlli di cui al comma 1, fino all’avvenuta accessibilità alla piattaforma ROSS1000 da parte dei Comuni, l’accesso alla banca dati anagrafica regionale è sostituito dalla comunicazione al Comune, da parte della Direzione regionale competente, dei codici identificativi regionali (C.I.R.) di cui all’articolo 6 nonché dei dati di cui all’articolo 4.”.

Art. 9
Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
“Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica
(articolo 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)”

1. Il comma 3 dell’articolo 11 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 è abrogato.

Art. 10
Entrata in vigore
.

1. La presente modifica al regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2, entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

 

___________________

 

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 12 maggio 2023

Luca Zaia


___________________

INDICE

Art. 1 - Modifiche all’articolo 3 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 2 - Modifiche all’articolo 4 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 3 - Modifiche all’articolo 5 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 4 - Modifiche all’articolo 6 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 5 - Modifiche all’articolo 7 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 6 - Modifiche all’articolo 8 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 7 - Modifiche all’articolo 9 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 8 - Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 9 - Modifiche all’articolo 11 del regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2
Art. 10 - Entrata in vigore.

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